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Panoramica dei giochi e dei connessi meccanismi di prelievo

5. Il fenomeno ludico e il diritto tributario

5.2 Panoramica dei giochi e dei connessi meccanismi di prelievo

Il fenomeno ludico si manifesta con una variegata tipologia di forme ognuna delle quali contiene una sua specificità che la differenzia dalle altre, il cui obiettivo primario è quello di intercettare le altrettanto differenti richieste che provengono dai giocatori. In tale contesto si registra una vivace dinamicità, con una crescita delle offerte di gioco lecito sempre in costante evoluzione anche (e soprattutto nell’epoca attuale) per le continue innovazioni tecnologiche che consentono la strutturazione e l’utilizzo in forme alternative del gioco.

Tutto ciò non può che avere riflessi nell’ambito della finanza statale.

Come si vedrà di seguito, le diverse configurazioni di gioco sono sottoposte ad altrettanto diverse forme di “tassazione” o meglio forme di prelievo erariale in ragione delle loro caratteristiche e modalità di organizzazione. Occorre sin d’ora evidenziare come non sempre le diverse forme di prelievo sono poi così facilmente riconducibili nell’alveo delle entrate di diritto tributario. Ciò si deve forse al fatto che i singoli giochi hanno spesso una struttura giuridica non sempre confacente con i paradigmi che presiedono i meccanismi impositivi. Tuttavia, la mancanza di una soddisfacente elaborazione giuridica va molto probabilmente addossata anche all’assenza della dottrina tributaristica che solo in anni non più recenti si è occupata marginalmente del fenomeno, epoca in cui, peraltro, i giochi non raggiungevano la complessità e la varietà dei giorni nostri.

Orbene, mi pare possa essere utile in questa fase descrivere brevissimamente, secondo le loro specifiche connotazioni, i diversi meccanismi di prelievo associati

sull’imposta sugli spettacoli per il solo fatto di essere ammesso in sala. Qualora il soggetto non voglia solo assistere al gioco ma intende parteciparvi si avrà la realizzazione di un’ulteriore fattispecie impositiva contemplata al n. 8 della citata tariffa.

162 LICCARDO G., Imposta unica sui giuochi di abilità e concorsi pronostici, in Rassegna di finanza pubblica, 1960, 1-2, p. 168.

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ai corrispondenti giochi, dimodoché si possa iniziare a cogliere l’essenza del problema che andremo a snocciolare.

Nel Lotto e nelle sue forme opzionali lo Stato partecipa al gioco ed il prelievo viene operato modificando le condizioni di parità di questo163. In esso lo Stato ha predisposto un particolare meccanismo che incidendo sull’alterazione delle probabilità di gioco gli consente un consistente prelievo. In pratica, mediante la determinazione legislativa dei premi spettanti ai vincitori, vengono sostanzialmente modificate le condizioni di parità teorica del gioco a vantaggio dello Stato. Per ora mi limiterò ad imputare tale forma di prelievo tra i monopoli fiscali con l’intento di cercare di individuare nel prosieguo la corretta tipologia di prelievo. Come si avrà modo di vedere, la dottrina, diversamente che in altri casi, si è occupata della corretta individuazione della natura giuridica del prelievo senza, purtroppo, addivenire ad un’unanime e soddisfacente conclusione.

Nei concorsi pronostici su base sportiva (Totocalcio, Totogol e giochi opzionali) è preventivamente determinata l’entità e la destinazione della giocata. In pratica, viene normativamente prevista la ripartizione della posta di gioco164.

I giochi “Big Match” e “Big Race” sono strutturati secondo lo schema proprio delle scommesse a totalizzatore, di conseguenza l’entità e la destinazione delle somme giocate sono previamente determinate dalla relativa normativa165.

Per le scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse ai cavalli e su eventi non sportivi è prevista l’applicazione delle aliquote dell’imposta unica sul movimento netto delle scommesse.

163 FANTOZZI A., Lotto e lotterie (diritto tributario),in Enc. dir., vol. XXV, Milano, 1975, p. 43.

164 L’art. 5 del D.M. 19 giugno 2003, n. 179 intitolato “Regolamento recante la disciplina dei concorsi

pronostici su base sportiva” sancisce che «la posta dei concorsi pronostici è ripartita… nelle seguenti percentuali: a) aggio al punto di vendita: 8%; b) montepremi: 50%; c) contributo CONI: 18,77%; d) contributo all'Istituto per il credito sportivo: 2,45%; e) imposta unica: 33,84%; f) contributo alle spese di gestione di AAMS: 5,71%.».

165 Le scommesse a totalizzatore sono regolamentate dal D.M. 2 agosto 1999, n. 278 intitolato “Regolamento recante norme concernenti l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa,

ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133”, che all’art. 12 dispone: «la posta unitaria di gioco è ripartita nelle seguenti percentuali, trovando applicazione, per il residuo, la disposizione di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133: a) 57 per cento, come disponibile a vincite; b) 8 per cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato; c) 20 per cento, come imposta unica; d) 5,71 per cento, come contributo alle spese complessive di gestione; e) 2,54 per cento, come fondo speciale di riserva».

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Nelle scommessa a totalizzatore “Ippica nazionale” il prelievo viene attuato mediante la ripartizione delle poste di gioco. In buona sostanza, viene normativamente predeterminata l’entità e la destinazione della posta di gioco166.

Anche nelle scommessa a totalizzatore “Ippica internazionale” il prelievo viene attuato mediante la ripartizione delle poste di gioco. In buona sostanza, viene normativamente predeterminata l’entità e la destinazione della posta di gioco167.

166 L’art. 3 del Decreto direttoriale n. 2005/4637/giochi/sco relativo alle modalità attuative della nuova scommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli denominate “Vincente nazionale” ed “Accoppiata nazionale”, stabilisce che «la posta unitaria di gioco delle scommesse è ripartita nelle seguenti

percentuali:

a) Montepremi e compenso per l’attività di gestione: 72,00 per cento per entrambe le scommesse, di cui, al montepremi del “Vincente nazionale”, in via sperimentale, il 71,00 per cento e, al montepremi dell’ “Accoppiata nazionale”, il 66,29 per cento;

b) Compenso dell’attività dei punti di vendita: 8,00 per cento per entrambe le scommesse; c) Entrate erariali sotto forma di imposta unica: 6,00 per cento per entrambe le scommesse; d) Prelievo a favore dell’UNIRE: 14,00 per cento per entrambe le scommesse.».

L’art. 3 del Decreto direttoriale del 20/12/2005 relativo alle modalità attuative della nuova scommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli denominate “Quartè nazionale” ed “Quintè nazionale”, stabilisce che «La posta unitaria di gioco delle formule «Quarte' nazionale» e «Quinte' nazionale» è ripartita seguenti

percentuali posta unitaria di gioco delle scommesse è ripartita nelle seguenti percentuali:

a) montepremi e compenso per l'attività di gestione: 72,00 per cento per entrambe le formule, di cui, al montepremi il 57,00 per cento e come compenso per le attività di gestione il 15,00 per cento, di cui il 9,29 per cento all'UNIRE, per l'organizzazione e la gestione della corsa oggetto di scommessa;

b) compenso dell'attività dei punti di vendita: 8,00 per cento per entrambe le formule; c) entrate erariali sotto forma di imposta unica: 6,00 per cento per entrambe le formule; d) contributo a favore dell'UNIRE: il 14,00 per cento come prelievo per entrambe le formule».

L’art. 3 del Decreto direttoriale del 20/12/2005 relativo alle modalità attuative della nuova scommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli denominata “Nuova tris nazionale”, stabilisce che « La posta

unitaria di gioco della formula «Nuova Tris nazionale è ripartita nelle seguenti percentuali:

a) montepremi e compenso per l'attività di gestione: 72,00 per cento, di cui al montepremi il 60,00 per cento e come compenso per l'attività di gestione il 12,00 per cento, di cui il 6,29 per cento all'UNIRE, per l'organizzazione e la gestione della corsa oggetto di scommessa;

b) compenso dell'attività dei punti di vendita: 8,00 per cento; c) entrate erariali sotto forma di imposta unica: 6,00 per cento; d) contributo a favore dell'UNIRE: 14,00 per cento come prelievo».

167 L’art. 3 del Decreto direttoriale del 10/03/2008 relativo alle modalità attuative della nuova scommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli “Ippica internazionale”, stabilisce che «La posta unitaria

di gioco della scommessa “Vincente internazionale” è ripartita nelle seguenti percentuali: a) Montepremi: 75 per cento;

b) Compenso dell’attività dei punti di vendita: 8,00 per cento; c) Compenso ai concessionari: 1,00 per cento;

d) Entrate erariali sotto forma di imposta unica: 6,00 per cento; e) Prelievo a favore dell’UNIRE: 10 per cento.

3. La posta unitaria di gioco della scommessa “Accoppiata internazionale” è ripartita nelle seguenti percentuali:

a) Montepremi: 69 per cento;

b) Compenso dell’attività dei punti di vendita: 8,00 per cento; c) Compenso ai concessionari: 3,45 per cento;

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Anche nel concorso pronostici “V7” il prelievo viene attuato mediante la ripartizione delle poste di gioco. In buona sostanza, viene normativamente predeterminata l’entità e la destinazione della posta di gioco168.

I giochi numerici a totalizzatore (SuperEnalotto e giochi opzionali) e le lotterie ad estrazione differita ed istantanea sono oggetto di una particolare forma di prelievo che per adesso identifico nel monopolio fiscale, salvo ritornare sull’argomento nell’intento di scoprire la reale natura giuridica del prelievo. Materialmente viene prevista compiutamente la ripartizione delle somme raccolte individuando i destinatari e l’entità delle quote169.

I giochi di abilità, di sorte a quota fissa e di carte organizzati in forma diversa dal torneo con partecipazione a distanza sono soggetti all’imposta unica con applicazione dell’aliquota d’imposta sull’ammontare della raccolta170.

Le scommesse a quota fissa e a totalizzatore su simulazione di eventi sono soggette all’imposta unica171.

e) Prelievo a favore dell’UNIRE: 12 per cento;

f) Compenso per l’attività di gestione: 1,55 per cento.

4. La posta unitaria di gioco della scommessa “Tris internazionale”, è ripartita nelle seguenti percentuali:

a) Montepremi: 65 per cento;

b) Compenso dell’attività dei punti di vendita: 8,00 per cento; c) Compenso ai concessionari: 3,45 per cento;

d) Entrate erariali sotto forma di imposta unica: 6,00 per cento; e) Prelievo a favore dell’UNIRE: 16 per cento;

f) Compenso per l’attività di gestione: 1,55 per cento»

168 L’art. 3 del Decreto direttoriale del 12/05/2008 istitutivo del concorso pronostici su base ippica denominato "V7", stabilisce che «la posta unitaria è assegnata:

a) per il 65 per cento a montepremi;

b) per il 3,45 per cento a compenso per l’attività di gestione del concessionario; c) per il 2,26 per cento a compenso per l’attività di gestione di AAMS;

d) per l'8 per cento a compenso dell’attività dei punti di vendita; e) per il 15 per cento a entrate erariali sotto forma di imposta unica; f) per il 6,29 per cento a favore dell'UNIRE. ».

169 Per i giochi numerici a totalizzatore (SuperEnaLotto e giochi opzionali) la ripartizione delle somme raccolte è contenuta nell’allegato “A” del Dec. dirett. n. 2009/21731/giochi/Ena. Con particolare riferimento al gioco numerico a totalizzatore denominato “Eurojackpot” ed al gioco “Vinci per la vita-Win for life” vedasi rispettivamente l’art. 24, comma 40, lettera a e b del D.L. n. 98/11.

170 L’art. 4 del Decreto direttoriale n. 2011/666/Giochi/GAD recante la disciplina dei giochi di abilità, di sorte a quota fissa e di carte organizzati in forma diversa dal torneo con partecipazione a distanza, stabilisce un’aliquota del 3% della raccolta dei giochi di abilità e un’aliquota del 20% delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore per i giochi di sorte a quota fissa e di carte organizzati in forma diversa dal torneo con partecipazione a distanza.

171 Inizialmente, in base all’art. 1, comma 80 della L. n. 296/06 le scommesse a quota fissa erano soggette alle aliquote di cui all’art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 504/98, mentre le scommesse a totalizzatore scontavano un’imposta del 12% della posta di gioco. Con lart. 12, comma 1, lettera h, del D.L. n. 39/09 le

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I giochi di sorte legati al consumo sono soggetti al PREU. Il prelievo viene attuato mediante la ripartizione delle poste di gioco. In buona sostanza, viene normativamente predeterminata l’entità e la destinazione della posta di gioco172.

Gli apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro (AWP e VLT) sono soggetti al PREU mentre il Bingo viene sottoposto al prelievo erariale.