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Organizzazione della comunità Organizzazione della comunità Organizzazione della comunità Organizzazione della comunità

Il sistema fiscale in ToscanaIl sistema fiscale in Toscana

NUMERO DELLE CARTE DEL CAMPIONE

6. IIIIl territorio storico l territorio storico l territorio storico l territorio storico

6.1 Organizzazione della comunità Organizzazione della comunità Organizzazione della comunità Organizzazione della comunità

6.1

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6.1 Organizzazione della comunità Organizzazione della comunità Organizzazione della comunità Organizzazione della comunità

• Buti

Come già visto, la storia di Buti si lega inevitabilmente alla storia di Pisa. Essa conobbe con gli splendori e le “cadute” della Repubblica Marinara periodi di prosperità e periodi di guerra.

Nonostante questo la comunità di Buti riuscì sempre a mantenere una sua autonomia amministrativa.

Con l’arrivo della dinastia lorenese fu avviata un’intensa attività politica riformistica.

Fra le leggi che interessano direttamente il Monte Pisano, ed in particolare Buti, importante fu la Riforma delle Comunità.

Buti, infatti, durante la dominazione fiorentina, fu un comunello compreso nella Podesteria e Vicariato di Vicopisano, dove risiedeva anche il Cancelliere ed ebbe magistrature e trattamenti particolari che gli garantirono una notevole autonomia nei confronti dell’amministrazione podestarile.

Nel 1776, quando fu costituita la comunità di Vicopisano, Buti ne entrò a far parte, questa unione, malgrado gli innumerevoli cambiamenti politici in Toscana, durò fino al 1867.

E’ possibile leggere tra le carte dell’Archivio di Stato di Firenze, quanto i cittadini di Buti fossero contrari a queste aggregazioni: “con una tal riunione potrebbe esser gravosa e di disastrosa spesa degli abitanti in detta comunità di Buti sia per causa delle adunanze quanto per cagione delle rispettive cariche di Camerlengo che finora egualmente alle altre comunità ha goduto in proprio, così bramando di provvedere al proprio decoro del paese ed alle spese.

[…] In vista di quanto sopra affidati agli Oratori alla clemenza di S.A.R. e umiliati davanti ai regi troni supplicano ed implorano che l’A.R. voglia degnarsi di ordinare che la predetta comunità di Buti venga e resti dichiarata come totalmente disgiunta e separata dall’antedetta riunione e che perciò come tale possa e debba reggersi e governari da per se sola e non altrimenti”. 284

Questo documento, redatto nel 1775, dunque un anno prima dell’aggregazione di Buti con Vicopisano, mostra quanto i cittadini butesi tenessero alla loro autonomia appellandosi all’antica tradizione di autogoverno del loro piccolo borgo: “fin dal 1284 il comune di Buti veniva provvisto di un Vicario e un notaro che unitamente attendevano alli affari di detto comune, il quale conservava l’indipendenza dalli altri tribunali…”285

Durante la dominazione francese, Buti fu soggetta alla giurisdizione della Giudicatura di pace di Vicopisano. Divenne comune autonomo con il regio decreto del 9 settembre 1867.

La documentazione relativa alla gestione del territorio di Buti, è conservata in maggior parte nell’Archivio di Stato di Pisa, ma anche in quello di Firenze e quello proprio del comune di Buti.

Molti documenti conservati in questi archivi, riguardano la regolamentazione dell’economia agricola e delle sfruttamento del territorio con l’obiettivo di preservarne le risorse e gestire l’organizzazione sociale.

Alcune di queste disposizioni sono conservate nell’Archivio di Stato di Firenze, e presentano anche le relative approvazioni da parte del governo fiorentino; esse riguardano la gestione del popolo di Buti tra il 1500 ed il 1600, trattando le varie questioni riguardanti i problemi quotidiani della vita di una società posta su un territorio di montagna:

“Dalla pena di chi non andasse a spegnere il fuoco quando si attaccasse ne monti di detto comune,

Che ogni uno sia tenuto nettare le strade, acquai e via di detto comune, Che ogni persona del comune di Buti sia tenuto fare un orto,

Che non si possa tagliare legna nei monti di Buti,

Che gli homini di buti non possino vendere castagne a quelli di montemagno, Che il sale sia distribuito dal Camerlengo…”.286

Altre disposizioni sono conservate nell’Archivio di Stato di Pisa nell’inventario di Fiumi e Fossi:

“bando che no si possi far carboni ne fuochi ne monti de pini a vicopisano (e Buti)

284 ASFi, Segreteria di finanze e affari prima del 1788. C. sparse. (Appendice pag. 28). 285 ASFi, Segreteria di finanze e affari prima del 1788. C. sparse. (Appendice pag. 28). 286 ASFi, Statuti delle comunità autonome e soggette, n. 105. C. sparse. (Appendice pag. 18).

1575 bando che chi ha beni nel contado di Pisa debbi havere pagato gli estimi secondo la distributione

fuoco nelle pinete (Monte Pisano comuni di Buti e Calci)”.287

Dall’analisi dei documenti emerge una particolare severità nei confronti dei forestieri:

“pena ai forestieri che tagliassero castagni,

forestieri che daranno danno in tagliare legnamj salvatici di castagni, che nessun forestiero possa dar danno nel detto comune di Buti,

che non sia lecito a nessuno di detto Comune di allogar casa a forestieri…”.288

Molte norme si riferivano alla gestione ed al divieto del taglio degli alberi: “che non si possa cavar piantoni per mandare fuori di Buti senza l’arbitri del comune, che non si possa tagliare castagni per fare ortali et altri,

che non si possa tagliare legna nei monti di Buti…”. 289

In particolare molte disposizioni sono relative a danni dati alla vegetazione: boschi, selve, oliveti, vigne, in particolare causati da animali o forestieri:

“danni dati ne Castagneti dagli habitanti in detta comunità di Buti e da forestieri, danni dati con bestie vaccina, bufalina, cavallina et altro bestiame,

che la capra non possino stare in selva o possessioni dove fussiono castagni, danni dati ne boschi di detto comune,

danni dati negli oliveti di dì e di notte,

che nessuno in certi tempi non sa far fuochi nelle vigne di detto comune,

di chi fa danno nell’altrui vigna con cogliere via di dì e di notte e di tempo che si deve vendemmiare,

danni dati dalle bestie nelle vigne, danni dati con vacche,

danni dati con asini, danni dati con porcj…”290

Emergono in questi documenti anche norme relative alle cariche pubbliche e amministrative come quella del Camerlengo, il quale era il principale responsabile della comunità; a lui era affidato il denaro pubblico, aveva il compito di redigere i registri contabili, riscuotere proventi e imposte e saldare debiti.

“Spese dell'estimo sono l'impositioni che si fanno dei Ripari d'Arno et altri fiumi, strade et ponti, conforme alla legge del 1551, alle quali sono tenuti i comuni et contadini, cittadini pisani, cittadini fiorentini, Religiosi et teste di contadini et le riscuote l'offitio de' fossi per mezzo de' camarlinghi de' Comuni, et de' cittadini pisani si riscuotono dal Camarlingo dell'officio de' fossi; le teste si chiamano tutti i contadini da anni 16 sino a 60, et non possono pagar più che lire 7 per testa, et quando la loro rata trascende, si ritorna sopra l'estimo de' beni…”.291

L’elezione del Camerlengo avveniva mediante “imborsazione” e successiva estrazione del nome tra quelli delle persone ritenute idonee a ricoprire questa carica.

Infatti, i nomi delle persone “candidate” venivano “imborsati”, cioè messi dentro una borsa. Una volta estratto il nome, il sorteggiato doveva acconsentire entro tre giorni a svolgere tale incarico, se rifiutava doveva pagare una multa, se acconsentiva sarebbe rimasto in carica per un anno.

I Governatori rappresentavano il principale organo collettivo del governo e costituivano il Consiglio. Anche essi venivano eletti per estrazione e rimanevano in

287 ASPi, Bandi Fiumi e Fossi, n. 7. Bando n. 4 c. 3r., n. 140 c. 94r. n. 141 c. 94 v. (Appendice pag. 5 e seg.). 288 ASFi, Statuti delle comunità autonome e soggette, n. 105. C. sparse. (Appendice pag. 18).

289 ASFi, Statuti delle comunità autonome e soggette, n. 105. C. sparse. (Appendice pag. 18). 290 ASFi, Statuti delle comunità autonome e soggette, n. 105. C. sparse. (Appendice pag. 18). 291 ASPi, Fiumi e Fossi n. 141, c. 95v. (Appendice pag. 7).

carica sei mesi. Avevano il potere di giudicare, imporre delle pene monetarie e deliberare in materia riguardanti l’amministrazione locale.

Gli Officiali erano i rappresentanti delle varie “zone” della comunità ed avevano il compito di fare da tramite tra il governo centrale ed i singoli paesi.

Nello statuto compaiono anche altri ruoli necessari all’organizzazione e direzione della comunità, come il Gonfaloniere, il Campaio, i priori, la polizia.

Il Gonfaloniere, istituito con la Riforma delle Comunità voluta dai Lorena (1773), si occupava delle questioni economiche. Questo incarico veniva assegnato mediante estrazione da apposite borse, nella cui formazione dovevano essere rispettati i diritti onorifici relativi alla nobiltà ed alla cittadinanza. In un secondo momento, il Gonfaloniere venne scelto dal Granduca su proposta del soprintendente alle comunità e stava in carico tre anni. Egli si avvaleva della collaborazione dei Priori e di un consiglio generale.

Con la legge del 20 gennaio 1817 la carica del Gonfaloniere subì ulteriori modifiche: divenne funzionario governativo, alle dipendenze del Presidente del Buon Governo.292

Il Gonfaloniere e i Priori componevano una magistratura di sei persone cui competeva l’amministrazione degli affari economici della comunità.293

Il Campaio doveva sorvegliare i campi sia privati che comunali affinché non fossero danneggiati da persone o animali, nello statuto precedente, inoltre, troviamo numerose disposizioni relative ai danni fatti da persone o animali e le relative pene da pagarsi. In caso di danni il Campaio doveva esporre denuncia al Cancelliere.

Interessanti sono le revisioni degli statuti che vengono presentati a Firenze al Magistrato dei Surrogati dei Nove, questo organismo doveva analizzare ed eventualmente correggere gli statuti della comunità:

“…sieno stati deputati ed eletti:

1. Gregorio di Niccolò Orsini da Buti

2. Gregorio di Antonio Andreotti comm.te in detto luogo 3. Antonio Giuseppe Pardini

4. Caporal Biagio Maria Frullani 5. Giovanni di Domenico Dini 6. Domenico Orsini

Ciascheduno di Buti

Per correggere e far di nuovo li statuti di detta loro comunità e perché il volume di tali statuti vecchia sia da detti eletti ritrovato difettivo nell’essenzialità considerabile perciò procedere e con l’autorità concessali ordinarno e statuirno quanto ne verrà espresso nel seguente secondo volume delli statuti predetti, tutto a maggior gloria di S.D.M. et a benefizio comune de i popoli”.294

La proprietà pubblica e quella privata erano gestite tramite gli estimi che venivano regolarmente aggiornati, fino all’istituzione del Catasto Particellare.

Questo avvenimento, di revisione dei registri, dava modo di poter effettuare una costante ricognizione del patrimonio immobiliare.

Il rifacimento degli estimi, consentiva anche di poter fare una maggiore chiarezza ed effettuare gli aggiornamenti della situazione delle proprietà: “…espongono come essendo stata fatta la nuova copia dell’estimo alla loro comunità dai ministri dell’ufficio de fossi di Pisa e che terminata la suddetta dopo 10 anni in circa sia stato dai magistrati de surrogati de nove denunziato al cancelliere di vicopisano che mandasse pubblici editti

292 G. Caciagli, Pisa, op. cit., pag. 515.

293 B. Casini, I cittadini del comune di Pisa secoli XII – XX, Massa-Ulveti, 1986, pag. 18. 294 ASFi, Statuti comunità autonome e soggette, n. 106. C. sparse. (Appendice pag. 21).

coll’assegnazione di mesi 2 a poter fare la voltura degli effetti che rimasti erano sospesi da suddetto magistrato stante la medesima copia di estimo”. 295

Per capire l’organizzazione della società è interessante vedere le disposizioni particolari presenti negli statuti di questa comunità, come la licenza da dare ai contadini,296 e le proibizioni relativi ai sassi e pietre. 297

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6.1 Organizzazione della comunitàOrganizzazione della comunitàOrganizzazione della comunitàOrganizzazione della comunità

• Calci

All’indomani della caduta di Pisa, non essendo la comunità di Calci governata secondo propri statuti, ma secondo quelli della comunità cittadina alla quale era andata integrandosi nel tempo, il governo fiorentino, nel riassetto del territorio pisano, distaccò la popolazione calcesana da quella cittadina e la unì alla comunità di Vico Pisano, ordinando tuttavia che “li uomini di Calci sieno governati secondo li Statuti di Pisa”.298

Questa decisione fu mal sopportata dai calcesani che tollerarono sempre molto poco questa unione forzata con Vico.

Da un punto di vista amministrativo, con il 1776 si assiste, infatti, ad un cambiamento radicale, che interessò da vicino tutte le piccole Comunità del Compartimento pisano; anche Vicopisano e le sue frazioni (o comunelli) che sino ad allora avevano avuto i loro consigli e si erano parzialmente autogovernate, vennero riunite sotto un’unica comunità e governate da un unico consiglio, mentre parallelamente furono riformate anche le competenze del Vicario, nel tentativo di razionalizzare le forme di governo locale con la creazione di un ceto dirigenziale più al passo coi tempi.

Quindi, con la Riforma delle Comunità della provincia di Pisa del 17 giugno 1776, Calci fu inserito tra i comuni e luoghi della comunità di Pisa nella cancelleria di Pisa, con l’eccezione della frazione di Montemagno annessa alla comunità e cancelleria di Vicopisano.

Infatti, con il riassetto amministrativo del territorio pisano, furono costituiti due Vicariati e due Capitanati.

Il Vicariato era costituito dalle Podesterie, godeva della rappresentanza del Granduca, riuniva e presiedeva i Consigli del Vicariato e della Podesteria, esercitava funzioni di polizia, era in relazione con le autorità centrali, presiedeva il tribunale, vigilava sulle carceri e sulla macinazione del grano, esercitava un controllo amministrativo sui conti dei Camerlenghi.

Ogni comunità eleggeva il proprio Console che restava in carica sei mesi ed andava a costituire il Consiglio dei Consoli che, insieme al capo della Podesteria (il Podestà) amministrava la podesteria. Essi facevano inoltre parte del Consiglio Generale che amministrava il Vicariato.

Il Vicariato di Vico Pisano, comprendeva le podesterie di Calci, Ripafratta e Cascina.

295 ASFi, Segreteria di finanze e affari prima del 1788. C. sparse. (Appendice pag. 26).

296 ASFi, Statuti comunità autonome e soggette n. 106. C. sparse. (Appendice pag. 23, rubrica XXX). 297 ASFi, Statuti comunità autonome e soggette n. 106. C. sparse. (Appendice pag. 24, rubrica XXXIX). 298 M. M. E., La storia di Calci, op. cit., pag. 127.

Vicariato di Vico Pisano Consiglio generale Podesteria di Vico Pisano Consiglio dei Consoli Podesteria Calci Consiglio dei Consoli Podesteria Ripafratta Consiglio dei Consoli Podesteria Cascina Consiglio dei Consoli Comunità Pieve di Calci 1 console 2 consiglieri Comunità Tra Colli 1 console 2 consiglieri Comunità Montemagno 1 console 2 consiglieri Comunità San Vito 1 console 2 consiglieri Comunità Castelmaggiore 1 console 2 consiglieri Comunità San Giusto 1 console 2 consiglieri

Le singole comunità erano amministrate da un Console e due Consiglieri (dal 1600 anche da due Governatori e dal consiglio del popolo) che costituivano l’organo deliberante.

La podesteria di Calci comprendeva le comunità: Pieve di Calci, Tra Colli, Castelmaggiore, Montemagno, San Vito, San Giusto di Campo.

Nel 1776, con “Motu Proprio” di Pietro Leopoldo I, la Comunità di Calci fu separata da Vico Pisano ed unita a quella di Pisa. “Il provvedimento di Pietro Leopoldo, se preveniva a soddisfare una secolare aspirazione, aveva il grave torto di spaccare in due l’omogenea popolazione della vallata. Infatti mentre i popoli delle parrocchie della Valle dello Zambra di Calci: Pieve, S. Andrea a Lama, S. Salvatore al Colle, S. Michele di Castelmaggiore, S. Bartolomeo di tra colli, passarono sotto l’amministrazione comunale di Pisa, i popoli delle parrocchie di Montemagno e Nicosia restarono uniti al comune di Vicopisano. Contro ogni ragione, topografica, economica e di pubblico interesse, si costituì un anacronistico nuovo confine tra il Comune di Pisa e quello di Vicopisano, segnato questa volta dal corso del torrente Zambra di Montemagno”.299

Fu istituito comune autonomo il 14 luglio 1866.

La struttura organizzativa della comunità è ricavabile dai documenti: “dovendosi procedere alla nuova riforma et imborsazione degli uffizi di detta loro comunità (…). Furono detti ai signori da me moniti et avvertiti ad rimuovere dagli animi loro ogni passione e privato interesse et ad imborsare persone capaci et idonee affinché accudir possino agli interessi e vantaggi della loro comunità…” .300

Allo stesso modo era organizzata anche la comunità di Calci, i nomi delle persone che avrebbero potuto rivestire la carica di Camerlengo, venivano messi dentro una borsa e veniva estratto colui che avrebbe occupato questo importante incarico. E’ possibile leggere nei documenti dell’Archivio di Stato di Firenze alcune disposizioni che rivelano la conduzione della comunità di Calci. Le questioni che vengono trattate riguardano i danni dati alla vegetazione: boschi, selve, oliveti, vigne, in particolare causati da animali,301 i divieti relativi al taglio dei pini302 a

299 Ivi, pag. 153.

300 ASPi, Approvazione di riforme di alcune comunità del contado fatte dal magistrato dei surrogati 1751, n. 878. c. 519r

e 519 v. (Appendice pag. 10).

causa della servitù, inoltre era regolato anche il taglio dei castagni: “considerato che in detto comune si fa di molti danni personalmente il tagliar castagni et ulivi et portar legni a vendere proibiscono quello per l’advenire quello che taglierà castagni et ulivi paghi per ciascun castagno tagliato fiorini 2 et quello taglierà ulivi fiorini 2 come di sopra et i legni debbano esser de padroni di detti castagni et ulivi”.303

Altro esempio: “pero si comanda a ciascuno dell'uno et dell'altro et di qualsi voglia stato, grado, qualità o conditione che non ardisca in modo alcuno tagliare o fare tagliare di essi lontani et legnami ne pigliare o toccare per portare via legni o tagliature ne fascine ne stipe o legne di quasi voglia sorte di detto bosco sotto pena…”304

Molti ordinamenti si riferiscono agli incendi ed ai vari divieti di accendere fuochi nei boschi o in prossimità di essi.305

Altre norme stabiliscono la pulizia e la conservazione delle strade306, l’aggiornamento degli estimi,307 la deviazione delle acque:

“…si intima comanda et proibisce a qualunque persona di qualsi voglia stato grado, o condittione

Che per l’avvenire se ne per altri in qualsivoglia modo ne sotto qualsivoglia pretesto causa o quesito coloro non ardisca deviare e far deviare o perdere l’acque di rio et in comune a Calci…”.308

Il comune inoltre, si interessava anche della gestione delle proprietà private e religiose, delle controversie: “…rappresentanza dei deputati alla riforma dei governi provinciali sopra la situazione del monastero della certosa nel confine tra il comune di Calci e quello di Montemagno. Adì 24 Marzo 1775”. 309

Dai documenti conservati nell’Archivio di Stato di Firenze, sono ricavabili anche altre questioni, come la richiesta di revisione dell’estimo, “… son questi (beni) stati sin da principio impostati all’estimo in una misura ed estensione infinitamente maggiore di quella che contengono…”. 310

La revisione e l’aggiornamento degli statuti, “…ritrovar nella pieve di Calci et fecero sonar le campane a consiglio et radunati in detta pieve uomini si expose che dovessimo riformare, rassettare e diminuire li statuti”. 311