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TRA BIOETICA E DIRITTI UMANI

CORTE COSTITUZIONALE DI RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI REMITTENTI IN SEGUITO A SOPRAVVENUTA PRONUNCIA DELLA

4. Osservazioni conclusive

Alla luce di quanto esposto, se con l’ordinanza in esame la Corte ha voluto principalmente, come è stato osservato32, “guadagnar tempo, con la non recondita speranza che le questioni di costituzionalità originariamente proposte sulla legge 40 non siano quindi nuovamente portate al giudizio della Consulta”, tale speranza è stata palesemente disattesa, in quanto i tre Collegi hanno riproposto questione di legittimità costituzionale, com’era da attendersi. Quale che sia la futura decisione della Corte, c’è da chiedersi a chi o a cosa sia giovata la restituzione degli atti33. Di certo non alle coppie che aspettano una pronuncia34, le quali hanno solo visto ritar-dare il momento in cui la Corte finalmente esaminerà nel merito le doglianze da esse presentate.

Da un punto di vista teorico, tuttavia, l’ordinanza in esame è interessante, per-ché segna un “importante passo sul terreno delle ‘relazioni’ […] tra l’ordinamento interno ed il sistema convenzionale”35 Come è noto, l’art. 46 CEDU, nel prevedere che “Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti”, nulla dice quanto agli effetti nei confronti degli Stati non direttamente soccombenti. In dottrina ci si è chiesti tuttavia se, oltre un effetto di res iudicata, non sia da riconoscere alle sentenze di Strasburgo anche un effetto di res interpretata36. La Corte europea dei diritti umani non si è finora pronunciata in maniera netta su questo punto; nella sentenza del 18

32 Cfr. Antonio Ruggeri,”La Corte Costituzionale …”, cit.

33 Ibidem.

34 Per le quali il tempo che scorre rende ogni giorno più difficile la realizzazione del desiderio di avere un figlio, in quanto le possibilità di successo delle tecniche di fecondazione assistita dipendono in grande misura dall’età anagrafica dei partners.

35 Cfr. Elena Malfatti, “Un nuovo (incerto?) passo …”, cit.

36 Cfr. sul punto Giuseppe Cataldi, “Gli effetti delle sentenze della Corte europea dei diritti umani nel sistema della Convenzione”, in La cooperazione fra Corti in Europa nella tutela dei diritti dell'uomo, Atti del Convegno interinale SIDI (a cura di Massimo Fragola), Editoriale Scientifica, Napoli, 2012, p. 51 ss. e dottrina ivi citata.

gennaio 1978, nel caso Irlanda c. Regno Unito, affermò che “The Court’s judgments in fact serve not only to decide those cases brought before the Court but, more generally, to elucidate, safeguard and develop the rules instituted by the Conven-tion, thereby contributing to the observance by the States of the engagements un-dertaken by them as Contracting Parties” (tale punto è poi stato richiamato in nu-merose altre decisioni: vedasi ad esempio Guzzardi c. Italia, del 6 november 1980, par.86; Karner c. Austria, del 24 luglio 2003,par. 26; Rantsev c. Cipro e Russia, del 7 gennaio 2010, par. 197). Ancora più significativa la sentenza Opuz c. Turchia, del 9 giugno 2009, nella quale ha dichiarato che, ”… bearing in mind that the Court pro-vides final authoritative interpretation of the rights and freedoms defined in Sec-tion I of the ConvenSec-tion, the Court will consider whether the naSec-tional authorities have sufficiently taken into account the principles flowing from its judgments on similar issues, even when they concern other States”. Il riconoscimento del valore di res interpretata fu poi auspicato nel Memorandum presentato in vista della Con-ferenza di Interlaken dal Presidente della Corte, Jean Paul Costa, e ripreso, anche se in maniera più sfumata, nella Dichiarazione finale della Conferenza di Interla-ken, del 19 febbraio 2010, nella quale viene affermato, al punto 4, che “The Confer-ence …calls upon the States Parties to commit themselves to … taking into account the Court's developing case-law, also with a view to considering the conclusions to be drawn from a judgment finding a violation of the Convention by another State, where the same problem of principle exists within their own legal system”. Tutta-via, non si può non rilevare come, nella Dichiarazione di Brighton del 20 aprile 2012, la posizione sulla questione risulti ulteriormente attenuata: in essa, infatti, ci si limita a registrare la determinazione degli Stati (non si parla più di “committe-ment”) a: “Enabling and encouraging national courts and tribunals to take into account the relevant principles of the Convention, having regard to the case law of the Court, in conducting proceedings and formulating judgments”.

Sul piano interno, come è stato osservato, sempre di più le supreme corti nazio-nali “s’inspirent et s’appuient” sulla giurisprudenza della Corte di Strasburgo37. C’è da chiedersi allora se un tale atteggiamento da parte degli Stati non configuri una prassi attraverso la quale si sia formato un accordo delle parti in materia di interpretazione del medesimo, ai sensi dell’art. 31, comma 3 , lett. b della Conven-zione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969. Indicative di una prassi in tal senso sono anche le risoluzioni del Comitato dei Ministri, dalle quali si evince la tenden-za degli Stati a seguire la giurisprudentenden-za della Corte nel suo complesso (e non solo

37 Cfr Andrew Drzemczewski, «Quelques réflexions sur l’autorité de la chose interprétée par la Cour de Strasbourg», in La conscience des droits. Mélanges en l’honneur de Jean-Paul Costa, Dalloz, Paris, 2011, p. 243 ss., il quale, alla luce di un Rapporto elaborato da Servizio giuridico dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, cita la Hoge Raad olandese, nonché le corti supreme cipriote e britanniche, la Corte di cassazione belga, le corti costituzionali slovacche e polacche, la Corte federale svizzera.

Alcune osservazioni sull’ordinanza della Corte Costituzionale di restituzione … 171

le sentenze di cui sono destinatari). In un’ottica favorevole all’affermazione di una tale prassi, in quanto, come è stato osservato38, “l’attribuzione del valore di res in-terpretata assicurerebbe la piena applicazione della CEDU e eviterebbe molti ricor-si”, ci sembra allora da accogliere con favore il riconoscimento di un tale valore – almeno de facto – da parte della nostra Corte Costituzionale, fermo restando il pote-re di discostarsi dalla giurisprudenza CEDU qualora ciò vada contro i propri prin-cipi fondamentali39.

38 Cfr. Giuseppe Cataldi, “Gli effetti delle sentenze ..”, cit.

39 Cfr. sul punto, a proposito della recente sentenza della Corte Costituzionale n.264/2012, Benedetto Conforti, “La Corte costituzionale applica la teoria dei controlimiti”, Rivista di diritto Internazionale, n.

2/2013, p. 527 ss.

ADELE DEL GUERCIO

LA PROTEZIONE DEI RICHIEDENTI ASILO CRIMINALIZZATI

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