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Le politiche ambientali dell’Unione europea: dall’Atto Unico europeo al

2. Le politiche ambientali dell’Unione europea: profili generali 97

2.1 Le politiche ambientali dell’Unione europea: dall’Atto Unico europeo al

175 È facile individuare nella enunciazione di questo compito della Comunità l’archetipo di ciò che in ottica evolutiva diventerà il principio dello sviluppo sostenibile.

176 Sentenza 7 febbraio 1985, causa n. 240/83 che, tuttavia, sottolinea anche i limiti entro i quali le restrizioni consentite a tutela dell’ambiente debbono essere mantenute. Secondo la Corte di Giustizia, infatti, i provvedimenti di tutela ambientale (nello specifico in tema di eliminazione degli oli usati), benché possano avere effetto restrittivo sul libero esercizio del

commercio e della libera concorrenza, non devono tuttavia essere discriminatori né eccedere le inevitabili restrizioni giustificate dal perseguimento dello scopo di interesse generale costituito dalla tutela dell'ambiente.

Con l’introduzione dell’Atto Unico europeo del 1986 il problema giuridico connesso alla legittimazione dell’intervento comunitario in materia ambientale viene meno grazie all’inserimento nel Trattato di riferimenti espliciti alla tutela dell’ambiente. In particolare, con l’introduzione del Titolo VII dedicato espressamente alla tutela ambientale (art. 130 R, 130 S, 130 T), vengono fissati obiettivi178, principi e criteri cui la Comunità deve fare riferimento. Successivamente, con le modifiche apportate dal Trattato di Maastricht nel 1992, dal Trattato di Amsterdam nel 1997 ed infine dal Trattato di Lisbona nel 2007, il processo di attribuzione delle competenze comunitarie nella materia ambientale viene ulteriormente rafforzato e la politica ambientale viene elevata ad obiettivo generale dell’Unione europea.

Con il Trattato di Maastricht la politica ambientale assurge a scopo ed obiettivo della Comunità europea. In forza dell’art. 2, infatti, le istituzioni europee hanno il compito di promuovere uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività economiche nell’insieme della Comunità, una crescita sostenibile, non inflazionistica e che rispetti l’ambiente e il principio di precauzione diviene criterio guida della politica ambientale europea. Sul piano organizzativo, il Trattato inserisce il principio di sussidiarietà179 tra le regole generali applicabili a tutte le competenze concorrenti della Comunità (art. 5 Trattato CE), cosicché quest’ultima è chiamata ad agire (anche in materia ambientale) nella misura in cui gli obiettivi da raggiungere possano essere meglio realizzati a livello comunitario piuttosto che nell’ambito dei singoli Stati membri.

178 Salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente; protezione della salute umana; utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale.

179 Sul principio di sussidiarietà si veda ROSSI G., Diritto amministrativo, Vol. I, Milano, 2005, 136 ss.; CAMMELLI M., Principio di sussidiarietà e sistema amministrativo nel nuovo

quadro costituzionale, in BERTI G.–DE MARTIN G.C. (a cura di), Il sistema amministrativo

dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, Roma, 2002; VIPIANA P.M., Il principio di

sussidiarietà verticale. Attuazioni e prospettive, Milano, 2002; D’ALESSANDRO D.,

Sussidiarietà, solidarietà e azione amministrativa, Milano, 2004; RESCIGNO G.U., Principio

di sussidiarietà e diritti sociali, in Dir. pubbl., 2002; FALCON G., Autonomia amministrativa

Nel 1993, all’indomani della Conferenza di Rio del 1992, l’Europa adotta il quinto programma di azione ambientale180 (1993-2000), improntato alla ricerca di politiche d’intervento finalizzate al contemperamento delle esigenze dello sviluppo economico con quelle connesse alla protezione dell’ambiente. Il programma fissa alcuni obiettivi di lungo periodo e propone un modello globale di intervento sulle problematiche ambientali negando quello che sino a quel momento era stato un approccio prevalentemente settoriale alla materia. Ciò che emerge, quindi, è l’esigenza di individuare strumenti di tutela trasversali in grado di affrontare il problema in modo complessivo, incentivando l’adozione di strumenti partecipativi a favore dei soggetti privati (imprese e cittadini) allo scopo di aumentare la sensibilità degli operatori verso comportamenti improntati al principio della sostenibilità.

Attraverso il Trattato di Amsterdam181 del 1999 l’evoluzione della politica ambientale comunitaria viene ulteriormente implementata ponendo le basi per una maggiore protezione all’interno del mercato comune. In particolare, il principio dello sviluppo sostenibile viene elevato a rango di principio generale dell’ordinamento comunitario con la sua introduzione nel preambolo e tra gli obiettivi del Trattato sull’Unione europea (art. 2). Esso viene inoltre inserito nell’art. 2 del Trattato CE fra i compiti della Comunità.

L’art. 6 del Trattato che istituisce la Comunità europea, modificato dal Trattato di Amsterdam, introduce quale principio generale dell’azione comunitaria il principio di integrazione in forza del quale le esigenze di tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione di ogni politica e di ogni azione della Comunità182.

180 GRADO V., Tendenze evolutive della politica comunitaria ambientale in relazione al

quinto programma d’azione, in Riv. dir. europeo, 1993, 17 ss.

181 GARABELLO R., Le novità del Trattato di Amsterdam in materia di politica ambientale

comunitaria, in Riv. giur. amb., 1999, 151 ss.

182 Per una più approfondita disamina del principio di integrazione mi sia consentito un richiamo al primo capitolo del lavoro (in particolare al paragr. 2.5 sul rapporto tra il principio di integrazione e il principio dello sviluppo sostenibile).

Il richiamo al principio integrativo è altresì presente nel sesto programma di azione ambientale (Ambiente 2010)183 che definisce le linee guida dell’azione comunitaria per il periodo 2002-2012, individuando alcuni settori184 in cui la Commissione europea è chiamata ad elaborare strategie operative in un’ottica di integrazione con gli obiettivi della crescita economica e con lo sviluppo del mercato del lavoro. La collaborazione con il mercato costituisce uno dei risvolti più virtuosi del sesto programma ed esso si sostanzia nella promozione di alcune importanti strategie185 che coinvolgono gli operatori economici integrando il loro comportamento nella politica ambientale dell’Unione.