3. La gestione dell’ambiente Modelli di intervento a tutela dell’ambiente tra
3.1 Gli strumenti command and control Valutazioni generali e limiti d
3.1.2 I procedimenti specifici di autorizzazione ambientale: la valutazione d
Lo strumento della valutazione di impatto ambientale (VIA) risulta attualmente disciplinato dal Titolo III della Parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006, recentemente modificato dal d.lgs. n. 128 del 2010333.
La disciplina della VIA viene presa in considerazione e trattata dal c.d. Codice dell’ambiente in un ordine gerarchicamente sotto-ordinato rispetto alla valutazione ambientale strategica (VAS) poiché quest’ultima, al contrario della VIA, non riguarda la valutazione ambientale di singoli progetti (opere),
333 Tra i numerosissimi contributi dottrinali in materia di VIA, si segnalano: FERRARA R. (a cura di), La valutazione di impatto ambientale, Padova, 2000; FONDERICO F., Valutazione
d’impatto ambientale, in NESPOR S.– DE CESARIS A.L. (a cura di), Codice dell’ambiente,
Milano, 2003, 1797 ss.; ID., Il riordino del procedimento di valutazione di impatto
ambientale nella legge n. 308/2004, in Riv. giur. ambiente, 2005, 417 ss.; MURTULA E.,
Venticinque anni di valutazione di impatto ambientale in Europa: verso una revisione della direttiva, in Riv. giur. ambiente, 2011, 175 ss.; MILONE A., La disciplina della valutazione di
impatto ambientale a seguito delle novità introdotte dal d.lgs. n. 128/10, in Riv. giur. edilizia, 2010, 509 ss.; ID., Orientamenti giurisprudenziali in materia di VIA, in Riv. giur.
edilizia, 2011, 19 ss.
L’istituto della VIA è stato introdotto in ambito comunitario con la direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27/6/1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. A seguito della sua introduzione la direttiva comunitaria sulla VIA è stata modificata varie volte, in particolare con la direttiva 97/11/CE sono stati ampliati gli elenchi dei progetti da sottoporre a VIA e sono stati recepiti i principi della Convenzione di Espoo sulla valutazione si impatto in ambito transfrontaliero. Con la successiva direttiva 2003/35/CE sono stati poi recepiti alcuni principi sanciti dalla Convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, ai processi decisionali e alla giustizia in materia ambientale. Infine, con la direttiva 2009/31/CE sono state incluse nella disciplina sulla VIA anche le infrastrutture di trasporto e di immagazzinaggio del biossido di carbonio. Attualmente la disciplina europea sulla VIA è codificata in modo organico dalla direttiva 2011/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011.
Il primo tentativo di codificare l’istituto in Italia si è avuto con l’art. 6 della legge n. 349 del 1986, istitutiva del Ministero dell’ambiente. In seguito, sono intervenuti i d.p.c.m. 10/8/1988, n. 377 e il d.p.c.m. 27/12/1988, n. 16100, che hanno codificato un corpo di regole valide per la VIA statale. Successivamente, l’art. 40 della legge n. 146 del 1994 ha delegato il Governo a definire, con apposito atto di indirizzo e di coordinamento, le condizioni, i criteri e le regole tecniche per l’applicazione della procedura di VIA, in ambito regionale, a progetti inclusi nell’allegato II della direttiva, non riservati alla valutazione statale. In attuazione della delega è stato così emanato il d.P.R. 12/4/1996. Fino al varo del d.lgs. n. 152 del 2006, si è andata formando attorno a questi primi riferimenti una copiosa normativa di livello statale e regionale.
ma, in una prospettiva più ampia, la valutazione di piani e programmi potenzialmente in grado, per la dimensione e la visione progettuale di medio- lungo periodo che li contraddistingue, di incidere negativamente sugli aspetti ambientali riferibile ad un vasto ambito territoriale. Nonostante questo ordine di trattazione, logicamente plausibile, la scelta che qui viene fatta è quella di analizzare in via prioritaria e con maggiore dovizia di particolari la VIA rispetto alla procedura di VAS, nella convinzione che la prima rappresenti, anche dal punto di vista quantitativo, lo strumento valutativo-autorizzatorio più utilizzato in materia di protezione ambientale e che più di altri presenta profili di criticità e di perfettibilità che possono essere affrontati per elevare lo strumento a misura di garanzia della effettività della tutela.
Scopo principale del procedimento di VIA è quello, individuato dall’art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita.
Oggetto della VIA è l’impatto334, diretto e indiretto, sull’ambiente determinato dal progetto relativo ad una opera (pubblica o privata). In particolare, l’impatto assume rilevanza per tale procedura qualora coinvolga l’ambiente inteso nelle sue componenti principali che vengono espressamente individuate: l’uomo, la fauna e la flora, il suolo, l’acqua, l’aria, il clima, i beni materiali, il patrimonio culturale e l’interazione tra tutti questi fattori.
Per quanto riguarda la tipologia dei progetti che devono essere sottoposti a VIA, il Legislatore opera una scelta preventiva individuando, all’interno di appositi elenchi, non solo i progetti da assoggettare alla
334 Ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 152 del 2006 deve intendersi per impatto ambientale
l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti.
procedura ambientale, ma anche i differenti livelli di governo territoriale cui vengono attribuite le rispettive funzioni amministrative.
Il criterio generale, stabilito dall’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006 è quello in forza del quale la VIA riguarda i progetti che possono avere impatti significativi e negativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale. Si tratta di un campo d’azione estremamente vasto in cui la VIA opera in parte come procedura obbligatoria ed in parte come strumento eventuale operante previa verifica di assoggettabilità (c.d. screening)335, necessaria al fine di stabilire se un determinato progetto debba essere o meno assoggettato a VIA.
L’autorità cui compete l’esercizio delle funzioni in materia di VIA è individuata all’interno degli elenchi che distinguono le differenti tipologie di progetto. Risultano attribuiti alla competenza statale i progetti di maggiore rilevanza (e pertanto ritenuti di maggiore impatto) di cui all’allegato II, mentre sono attribuiti alla competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano quelli individuati nell’allegato III e nell’allegato IV.
In concreto, le competenze statali in materia di VIA vengono esercitate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il quale si
335 Il procedimento della verifica di assoggettabilità è disciplinato dall’art. 20 del d.lgs. n. 152 del 2006. Sono sottoposti a questa verifica preventiva i progetti previsti dall’allegato II (progetti di competenza statale) che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni, le modifiche sostanziali dei progetti elencati nell’allegato II e quelli relativi all’allegato IV di competenza delle Regioni e delle Province autonome. Vengono sottoposte alla procedura di
screening anche i progetti inerenti le modifiche e estensioni dei progetti elencati nell’allegato II che possano produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente (art. 20,
comma 1, lett. b), introdotto dal d.lgs. n. 128 del 2010).
Il procedimento di screening si configura quale procedimento autonomo e preventivo rispetto alla VIA ed esso si conclude con una decisione in relazione alla assoggettabilità o meno di un certo progetto alla procedura di VIA (art. 20, comma 4). La necessità che l’autorità competente alla verifica si esprima comunque attraverso un provvedimento esplicito, senza possibilità di equiparare un eventuale atteggiamento inerte ad un’ipotesi di silenzio-assenso, determina che in caso di infruttuoso decorso del termine previsto si abbia una ipotesi di silenzio inadempimento, avverso il quale è sempre possibile esperire gli opportuni rimedi giurisdizionali.
Sull’autonomia della procedura di screening rispetto alla VIA, si veda in giurisprudenza Cons. Stato, Sez. IV, sent. 3/3/2009, n. 1213, secondo la quale le procedure di VIA e di
screening, pur inserendosi sempre all’interno del più ampio procedimento di realizzazione di un’opera o di un intervento, sono state considerate da dottrina e giurisprudenza prevalenti come dotate di autonomia, in quanto destinate a tutelare un interesse specifico e ad esprimere al riguardo, specie in ipotesi di esito negativo, una valutazione definitiva, già di per sé potenzialmente lesiva dei valori ambientali.
esprime di concerto con il Ministero dei beni culturali. In sede regionale, invece, l’autorità cui competono le funzioni di valutazione è la pubblica amministrazione che normalmente svolge i compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 152 del 2006 è inoltre previsto un apposito organo, denominato Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale, il quale svolge il ruolo di supporto tecnico nella fase istruttoria, coadiuvando l’amministrazione procedente in sede di valutazione dei dati tecnico-scientifici.
Il procedimento di VIA può essere suddiviso in quattro principali fasi procedimentali: la fase di iniziativa, la fase di pubblicità e di consultazione, la fase istruttoria e la fase decisoria.
La fase dell’iniziativa prevede la redazione e la presentazione, da parte del soggetto proponente, di un elaborato tecnico denominato studio di impatto ambientale il quale, predisposto secondo i criteri individuati dall’allegato VII e nel rispetto degli esiti della fase di consultazione e di definizione dei contenuti336, deve comprendere una descrizione del progetto con informazioni relative alle sue caratteristiche, alla sua localizzazione e alle sue dimensioni, la descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti, l’indicazione dei dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio
336 Ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 152 del 2006 sulla base del progetto preliminare,
dello studio preliminare ambientale e di una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale, il proponente ha la facoltà di richiedere una fase di consultazione con l'autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni da includere, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare. La documentazione presentata dal proponente … include l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto. All’esito di queste attività consultive l’autorità
competente si pronuncia sulle condizioni per l'elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale, esamina le principali alternative (compresa la c.d. alternativa zero), verifica, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto, l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità e, in carenza di tali elementi, indica le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso, senza che ciò pregiudichi la definizione del successivo procedimento.
culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio, una sommaria descrizione delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale ed infine la descrizione delle misure previste per il monitoraggio.
Durante la fase iniziale è inoltre previsto un articolato procedimento di pubblicità degli atti presentati ai fini della valutazione che, a tale scopo, devono essere depositati presso l’autorità competente ed accompagnati da una sintesi non tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto e dei dati ed informazioni contenuti nello studio stesso, utile al fine di garantire la comprensione dei contenuti del progetto e dei suoi effetti a tutti coloro che sono interessati a prenderne conoscenza. Contestualmente alla presentazione dell’istanza di valutazione, alla quale devono essere allegati il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale e la sintesi non tecnica, deve essere data notizia attraverso idonei strumenti informativi e il proponente è tenuto a trasmettere l'istanza, completa degli allegati, a tutti i soggetti interessati e competenti in materia, qualora la realizzazione del progetto preveda autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati in materia ambientale.
Ultimata la fase dedicata alla pubblicizzazione dell’istanza, si apre una fase consultiva in cui i soggetti interessati sono legittimati a prendere visione degli atti e a partecipare al procedimento di VIA. Infatti, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 152 del 2006 entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. L’apporto partecipativo può avvenire attraverso la presentazione di documenti e osservazioni, anche fornendo nuovi ed ulteriori elementi conoscitivi e valutativi che la pubblica amministrazione procedente è tenuta a prendere in considerazione nell’adozione del provvedimento finale, ovvero attraverso l’indizione di una inchiesta pubblica su iniziativa dell’autorità competente, al
fine di esaminare lo studio di impatto ambientale, i pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e le osservazioni dei cittadini, senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini per la conclusione dell’istruttoria. Se indetta, l’inchiesta si conclude con una relazione sui lavori svolti e con un giudizio sui risultati emersi e tali elementi vengono acquisiti e valutati ai fini del provvedimento di VIA. Anche le amministrazioni interessate possono presentare le proprie osservazioni all’autorità competente rendendo le proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di VIA, ovvero nell'ambito della conferenza di servizi istruttoria a tal fine eventualmente indetta dall'autorità competente. Entro il medesimo termine anche il Ministero per i beni e le attività culturali si esprime ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 42 del 2004 per quanto concerne il rilascio dell’autorizzazione in materia di beni culturali e negli altri casi previsti dal medesimo decreto. Qualora le amministrazioni interessate non si esprimano nei termini previsti, ovvero abbiano manifestato il proprio dissenso, l'autorità competente può comunque procedere all’adozione della determinazione finale. Le attività tecnico-istruttorie per la VIA sono svolte dall’autorità competente attraverso l’acquisizione e la valutazione di tutta la documentazione presentata, delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati, nonché, nel caso dei progetti di competenza del Ministero, del parere delle regioni interessate, che dovrà essere reso entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza da parte del proponente.
Il procedimento di VIA si conclude con l’adozione di un provvedimento espresso e motivato nei centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza salvo che, nei casi in cui sia necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessità, l’autorità competente disponga, con atto motivato, il prolungamento del procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni dandone comunicazione al proponente.
L’inutile decorso del termine legittima l’esercizio dell’intervento sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri che provvede, su istanza delle
amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all’organo competente ad adempiere entro il termine di venti giorni.
Il provvedimento di VIA si qualifica come tipico strumento di semplificazione procedimentale in materia ambientale poiché sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto (art. 26, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006).
In proposito, la dottrina rileva come il provvedimento di VIA implichi l’esercizio di una scelta discrezionale che spetta all’amministrazione nei limiti fissati dalla legge337. In particolare, viene evidenziato come il giudizio di compatibilità ambientale espresso in sede di valutazione finale sia connotato da un’amplissima discrezionalità338, in quanto esso costituisce la sintesi, operata attraverso gli strumenti della ponderazione e del bilanciamento, dei differenti interessi pubblici coinvolti, indipendente dalla mera valutazione acritica dei risultati tecnico-scientifici emersi nella fase istruttoria della procedura339.
337 GIAMPIETRO F., Criteri tecnici o discrezionali nel cd giudizio di compatibilità
ambientale? Proposte di coordinamento della v.i.a. con gli altri procedimenti autorizzatori,
in Riv. giur. ambiente, 1995, 411 ss. secondo il quale è necessario far luce proprio sugli
elementi discrezionali della valutazione di compatibilità, distinguendoli dai parametri tecnici, per evidenziare che i primi sono interni al c.d. giudizio di compatibilità, in senso proprio, epperò se i primi hanno bisogno dei secondi, in questi non si esauriscono;
MALINCONICO C., I beni ambientali, in Trattato di diritto amministrativo, Padova, 1991,
225. Tale principio è stato affermato anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo la quale la VIA può essere uno strumento di politica ambientale, quando con essa,
al di là dell’aspetto tecnico, si valuta ai fini ambientali la localizzazione di progetti di importanti opere pubbliche e si coopera – in sostanza – ad un’attività di pianificazione e programmazione che è sicuramente spettante all’organo politico (cfr. Cons. Stato, Sez. VI,
30/1/2004, n. 316).
338 L’ampiezza della discrezionalità amministrativa in sede di VIA è sottolineata anche dalla giurisprudenza amministrativa in questi termini: l’amministrazione in sede di VIA
esercita un’ampia discrezionalità e le scelte effettuate sono sostanzialmente insindacabili in considerazione del valore primario ed assoluto riconosciuto dalla Costituzione al paesaggio e all’ambiente; pertanto la ponderazione degli interessi privati con gli interessi pubblici connessi alla tutela paesaggistica ed ambientale non è richiesta neppure allo scopo di dimostrare che il sacrificio imposto al privato è stato contenuto nel minimo possibile (cfr.
Cons. Stato, Sez. IV, sent. 5/7/2010, n. 4246).
339 ROSSI G., Diritto dell’ambiente, Torino, 2011, 74; DELL’ANNO P., Manuale di diritto
Tuttavia, in sede decisionale l’organo cui compete la scelta finale, sia esso di natura politica ovvero amministrativa, pur non essendo vincolato a pronunciarsi in senso conforme alle risultanze istruttorie di carattere tecnico, è comunque tenuto a fornire adeguata motivazione nel caso in cui intenda discostarsi dagli elementi di fatto emersi in sede procedimentale.
Infine, si osserva che, al pari degli altri provvedimenti autorizzatori di carattere ambientale, anche la VIA presenta un forte contenuto conformativo. Infatti, ai sensi dell’art. 26, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006 il provvedimento contiene le condizioni per la realizzazione, esercizio e dismissione dei progetti, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti. In nessun caso può farsi luogo all'inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.
Corollario del contenuto conformativo del provvedimento (positivo) di VIA è la previsione di una successiva fase di controllo e di monitoraggio che spetta alla stessa autorità che ha rilasciato il provvedimento di valutazione. A tal fine, il provvedimento di VIA contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti. Il monitoraggio assicura, anche avvalendosi dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e del sistema delle Agenzie ambientali, il controllo sugli impatti ambientali significativi provocati dalle opere approvate, nonché la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale dell'opera, anche al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire all'autorità competente di adottare le opportune misure correttive (art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006).
Qualora dalle attività di monitoraggio risultino impatti negativi ulteriori e diversi, ovvero di entità significativamente superiore, rispetto a quelli previsti e valutati nel provvedimento di VIA, l'autorità competente può modificare il provvedimento ed apporvi condizioni ulteriori. Se dall'esecuzione dei lavori, ovvero dall'esercizio dell'attività, possano derivare gravi ripercussioni negative, non preventivamente valutate, sulla salute
pubblica e sull'ambiente, l'autorità competente può, nelle more delle determinazioni correttive da adottare, ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate.
A conclusione del discorso, occorre rilevare che spetta in ogni caso all’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione complessiva del progetto la decisione finale in ordine alla realizzazione o meno dell’opera. Sul punto, si osserva che tra le norme del d.lgs. n. 152 del 2006 non è dato rintracciare alcuna disposizione che regoli espressamente i casi di contrasto tra l’autorità competente per la VIA e l’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione materiale del progetto. A tale proposito, può essere di qualche aiuto il richiamo all’art. 5, comma 1, lett. o), del d.lgs. n. 152 del 2006, ai sensi del quale il provvedimento di VIA è un provvedimento obbligatorio e vincolante che sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati in materia ambientale e di patrimonio culturale. Ne deriva che l’eventuale contrasto che insorga tra autorità preposta alla VIA e autorità cui compete l’ultima determinazione in ordine alla realizzazione dell’opera deve essere risolto attraverso il deferimento della relativa questione all’organo cui