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Politiche attive e ruolo della bilateralità in agricoltura

SICUREZZA E FLESSIBILITÀ DEL LAVORO: L’AMBIVALENZA DEL WELFARE AGRICOLO

3.5 Politiche attive e ruolo della bilateralità in agricoltura

Un aspetto cardine del processo di riforma del mercato del lavoro è rap- presentato dall’integrazione tra ammortizzatori sociali e politiche attive. Que- ste comprendono servizi o misure utili ad adattare le caratteristiche dell’offerta alla domanda di lavoro e miranti a migliorare la occupabilità della forza lavoro. Nell’ambito della strategia Europa 2020, l’iniziativa prioritaria “Un’agenda per nuove competenze e per l’occupazione” mette in campo un’ampia gamma di stru- menti di policy rivolti proprio ad attuare la seconda fase del programma di flexicu- rity, incentrato sul miglioramento della qualità degli impieghi e delle condizioni di lavoro e la creazione di nuovi posti di lavoro. Rientrano nella “Piattaforma europea contro la povertà e l’emarginazione” quelle azioni volte a promuovere la partecipa- zione al mercato del lavoro e sostenere i sistemi di protezione sociale attraverso programmi per la formazione continua e le politiche attive d’inserimento per le categorie a rischio di esclusione sociale, avvalendosi del sostegno finanziario del Fondo Sociale Europeo (FSE).

Diversi commentatori riconoscono che nel nostro Paese l’interazione tra gli strumenti di sostegno al reddito e le politiche attive è promossa solo da un punto di vista formale, ma ancora scarsamente applicata nella pratica. Benché non sia mancata l’iniziativa legislativa in questo campo, non ne è seguita una adeguata capacità di implementazione da parte delle amministrazioni coinvolte, né un flus- so di risorse finanziarie consistente (Treu, 2012; Dell’Aringa, 2008b). Gli sforzi per attuare le iniziative europee rischiano di essere vanificati dalle misure di austerità di bilancio e dall’incertezza dei finanziamenti.

In Italia, si sono compiuti alcuni importanti cambiamenti in direzione del rafforzamento del sistema di bilateralità e delle modalità di finanziamento, che as- segnano alle regioni il compito di finanziare le prestazioni attingendo alle risorse del Fondo sociale europeo, grazie alle quali le politiche attive possono sopravvivere (ISFOL, 2013). Gli specifici obiettivi assegnati al FSE, per certi aspetti, marcano la necessità di qualificare gli interventi di welfare in chiave non tradizionale, in- cludendo l’erogazione di strumenti non soltanto diretti al sostegno del reddito. Al contempo, la governance territoriale e il coinvolgimento delle parti sociali costi- tuiscono un orientamento strategico proposto dalla Commissione nel Patto per la crescita e l’occupazione, con l’obiettivo di allineare politiche e finanziamenti allo scopo di ottimizzare i risultati in materia di occupazione sostenuti finanziariamen- te dall’UE (Commissione Europea, 2012a).

bilateralità è un aspetto delle relazioni industriali che ha avuto negli ultimi anni un notevole sviluppo, ma che in agricoltura ha radici profonde: l’Ente Nazionale di Previdenza per gli addetti ed impiegati in agricoltura (Enpaia), nasce nel 1936. Il Ccnl agricolo del 2010 ha previsto la riorganizzazione e semplificazione del siste- ma di bilateralità con la costituzione dell’Ente bilaterale agricolo nazionale (Eban) e degli Enti bilaterali agricoli territoriali (Ebat). I compiti degli enti bilaterali sono quelli di surrogare istituti e procedure della rappresentanza e della negoziazione collettiva in settori con elevata frammentazione di imprese e rapporti di lavoro; dare piena applicazione ai CCNL, favorire la lotta al sommerso, fornire una pro- tezione aggiuntiva (in materia di garanzie per prestazioni sanitarie aggiuntive, di integrazioni al reddito), svolgere compiti nuovi in materia di gestione di attività e/o servizi di welfare e di politica attiva del lavoro.

La L. 469/1997 ha istituito i Centri per l’impiego in sostituzione degli Uffici di collocamento, riconvertendo le attività principalmente dedicate ad adempimen- ti burocratici nell’offerta di molteplici servizi, dal collocamento e consulenza alla formazione e alle politiche di attivazione. Il nuovo modello di organizzazione e di- sciplina del mercato del lavoro è in linea con gli orientamenti dell’Organizzazione Internazionale del lavoro e gli indirizzi dell’Unione europea in materia di moder- nizzazione dei servizi per l’impiego. Allo scopo di aumentare la loro efficacia ed efficienza, la gestione delle politiche attive del lavoro e dei servizi pubblici all’im- piego è affidata agli enti locali. I servizi pubblici per l’impiego, chiamati a gestire l’erogazione delle politiche attive collegandole con gli strumenti di sostegno che operano in caso di disoccupazione e di sospensione del lavoro, presentano però forti criticità, seppure con esiti differenziati sul territorio nazionale (ISFOL, 2013).

Nel campo della formazione, con legge n. 247/2007 vengono estese agli operai del settore agricolo le norme riguardanti i Fondi paritetici interprofessio- nali per il finanziamento delle iniziative di formazione continua. Il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua in agricoltura (FOR.AGRI) dispone di risorse finanziarie derivanti dalla riduzione di 0,3 punti percentuali dell’aliquota contributiva per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. Tale contributo è destinato al Fondo per la Formazione Professionale e per l’accesso al Fondo Sociale Europeo (FSE).

Tra le misure di politica attiva attuate a livello centrale, gli incentivi alla cre- azione di posti di lavoro hanno una lunga tradizione nella legislazione del lavoro italiana. Da sempre il settore agricolo ha beneficiato di alcune agevolazioni contri- butive specifiche dirette a ridurre il costo del lavoro per compensare gli svantag- gi competitivi rispetto agli altri settori produttivi. In particolare, vanno richiamate

le agevolazioni per le zone montane e svantaggiate e quelle per i territori colpiti da calamità atmosferiche o eventi metereologici, eccezionali (gelate, siccità ecc.)

22. Sono forniti anche alle imprese agricole incentivi fiscali sotto forma di credito

d’imposta, per le assunzioni di lavoro stabile a incremento della base occupaziona- le, nelle aziende ubicate nel Mezzogiorno, di lavoratori svantaggiati o molto svan- taggiati, secondo la definizione fornita dal Regolamento CE n. 800/2008.

In materia di incentivi all’occupazione va segnalata la recente L. n. 99/2013 di conversione del D.L. n. 76/2013, recante tra l’altro interventi per la promozio- ne dell’occupazione, in particolare giovanile. I provvedimenti sono principalmente rivolti ad aumentare l’occupazione, a ridurre l’inattività e migliorare l’occupabilità dei giovani, nonché a fronteggiare il disagio sociale, soprattutto nel Mezzogiorno. Le misure previste per stimolare la crescita dell’occupazione e il reimpiego dei disoccupati23 e quelle riguardanti i giovani24, ancorché rappresentino uno strumen-

to sicuramente utile alla promozione dell’occupazione, non possono che avere un impatto limitato sul settore agricolo data la larghissima prevalenza di occupazione a tempo determinato.

In campo contrattuale, la L. n. 99/2013 prevede una misura, di specifico in- teresse per il settore agricolo, che introduce le assunzioni di gruppo. Il contratto di gruppo si riferisce ad una titolarità congiunta di due o più datori di lavoro rela- tivamente al rapporto di lavoro posto in essere: a) da imprese agricole, anche co- operative, appartenenti allo stesso gruppo, o riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da vincolo di parentela od affinità entro il terzo grado; b) da imprese legate da un contratto di rete, se almeno il 50% di esse sono imprese agricole. La nuova disposizione, che rappresenta una innovazione dell’ordinamen- to lavoristico italiano, favorisce una semplificazione amministrativa e gestionale per le imprese e costituisce un incentivo alla stabilizzazione del rapporto di lavoro.

22 Le riduzioni contributive per il 2013 sono fissate nella misura del 75% per i territori montani e del 68% per le zone agricole svantaggiate. Le aliquote contributive per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato sono calcolate sulla base dei salari contrattuali o dei minimi salariali laddove i salari contrattuali risultino inferiori ai minimali di legge.

23 Gli interventi atti a stimolare la crescita dell’occupazione e il reimpiego dei disoccupati compren- dono: l’incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato dei disoccupati beneficiari di ASpI; il man- tenimento dello status di disoccupato sotto un soglia di reddito minimo; le modifiche nelle forme contrattuali, in particolare per il lavoro a termine, l’apprendistato, per le collaborazioni e per il lavoro occasionale; l’estensione ai meno giovani dei benefici per la creazione di nuove imprese. 24 Gli interventi mirati ai giovani includono: la decontribuzione per assunzioni a tempo indeterminato;

gli incentivi per tirocini che consentono l’alternanza studio/lavoro degli universitari; gli ncentivi per tirocini formativi nel Mezzogiorno; maggiore orientamento degli istituti professionali alle esigenze del mercato del lavoro; avvio delle attività per la messa in pratica della “Garanzia Giovani