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PREMESSE: L’IMPORTANZA DELLA NATURA GIURIDICA

CAPITOLO I NATURA GIURIDICA DELLA VENDITA

1. PREMESSE: L’IMPORTANZA DELLA NATURA GIURIDICA

NORMATIVA SPAGNOLA

Una delle questioni più controverse suscitate dalla vendita giudiziaria nell’ambito della dottrina è quella relativa alla sua natura giuridica1. Controversia che nel caso della Spagna è dovuta all’inesistenza di una regolazione sostanziale propria e specifica dell’istituto oggetto di analisi da un punto di vista sostanziale, e che determina la necessità di sopperire a tale assenza con la figura più affine possibile2.

Prova di quanto affermato è l’esperienza dell’ordinamento giuridico italiano, nell’ambito della cui dottrina la discussione riguardo alla natura giuridica della cosiddetta

«vendita forzata» è accesa durante la vigenza del CC italiano del 1865, seppur superata dalla

comparsa del Codice del 1942 attualmente in vigore, nel quale esiste già una regolazione specifica degli effetti della «vendita forzata e della assegnazione», negli articoli da 2919 a 29243. Effettivamente, come indica giustamente CERINO-CANOVA, la polemica sulla natura giuridica della vendita giudiziale in Italia è superata, dal momento che il CC italiano del 1942 contempla precetti specifici destinati a regolare i suoi effetti sostanziali: a partire da quel momento, non è più necessaria alcuna polemica sulla natura con la finalità di determinare quale corpo normativo risulterà applicabile rispetto a determinate questioni

1 DÍEZ-PICAZO, L., «Los llamados contratos forzosos», in Anuario de Derecho Civil, Volume I, 1956, p. 95: «El problema de la naturaleza jurídica de la enajenación de los bienes del deudor ejecutado ha suscitado fuertes 2 Nello stesso senso FRANCO ARIAS, J., El procedimiento de apremio, Barcellona, 1987, p. 37: «La doctrina ha intentado siempre penetrar en la esencia de la actividad de conversión de los bienes afectados en dinero. La necesidad de hacerlo está estrechamente vinculada a los intentos de encontrar soluciones adecuadas a los problemas que tal actividad comporta y en especial a la búsqueda de respuestas que cubran las lagunas legales que existen».

3 Il CC italiano in vigore dal 1942 si occupa dei cosiddetti «Effetti della vendita forzata e dell'assegnazione», nella Sezione 3ª del Titolo IV («Della tutela giurisdizionale dei diritti»), del Libro VI («Della tutela dei

problematiche, poiché queste trovano già una risposta positiva nello stesso testo del CC italiano del 1942. In altri termini, partendo dalla legislazione italiana vigente, «non è più la speculazione teorica che deve indicare la regolamentazione giuridica dell’istituto, ma inversamente è questa la premessa di ogni teorizzazione»4.

Nell’ordinamento giuridico spagnolo, la mancanza di una regolazione esplicita di determinati e importanti effetti sostanziali della vendita giudiziale implica che questo dibattito non sia superato, bensì, ancora aperto.

Prima di addentrarci nella polemica in questione che, come avremo occasione di osservare, riguarda le similitudini e le differenze tra vendita giudiziale e vendita ordinaria, dobbiamo sottolineare l’importanza della sua soluzione per lo svilippo del presente lavoro, non prima di aver specificato alcune avvertenze già segnalate dalla dottrina spagnola più autorevole riguardo alla natura giuridica in generale. A tale proposito, come segnala giustamente ESPEJO LERDO DE TEJADA, l’impegno di sviscerare la natura giuridica di qualsiasi istituto giuridico «può sembrare vano o superfluo, eccessivamente tecnico o troppo intricato, perfino controproducente nocivo per una corretta applicazione delle conseguenze giuridiche della figura in questione». Tuttavia, questi possibili rischi, a nostro parere, non devono farci disprezzare lo studio di questa materia, anzi ci serviranno come «chiave di interpretazione e di sistematizzazione»5. Inoltre, i rischi menzionati possono essere evitati tenendo ben presente l’avvertenza di JORDANO BAREA, ossia che la questione della natura

4 CERINO-CANOVA, A., «Vendita forzata ed effetto traslativo», in Rivista di Diritto Civile, fasc. 2, 1980, p. 149, nota n. 47: «Proprio la disciplina sostanziale della vendita forzata, dettata dagli art. 2919 ss., costituisce la ragione decisiva del progressivo affievolirsi del dibattito sulla natura della vendita forzata. Infatti, quale sia la scelta preferita da ciascun interprete, resta fermo che i principali effetti dell’istituto si atteggiano in conformità alla normativa del Codice: ossia, nella legislazione vigente, non è più la speculazione teorica che deve indicare la regolamentazione giuridica dell’istituto, ma inversamente è questa la premessa di ogni teorizzazione». Anche JACCHERI, E., «Sospensione della vendita forzata ed effetto traslativo (riflessioni alla luce della modifica

dell’art. 586 c.p.c. introdotta dalla legge 12 luglio 1991 n. 203)»..., cit., pp. 793 y 794: «La problematica (con riferimento alla natura giuridica) era originata da una lacuna nella regolazione della materia, la quale lasciava aperta la questione sulla applicabilità o meno, alla vendita forzata, della stessa disciplina giuridica prevista per quella volontaria». Nello stesso senso, TRAMONTANO, R., «La natura giuridica della vendita forzata», in Rivista

Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, fasc. 3, 1995, p. 1131: «Il problema della natura giuridica della

vendita forzata era suscitato dalla legislazione del 1865, che non disciplinava gli effetti della vendita forzata, como invece fa il codice attuale». Anche in TEDOLDI, A., «Vendita e assegnazione forzata», in Digesto IV

Edizione, discipline privatistiche, sez. civile, XIX, 2000, p. 4 [consultato in http://bddx.leggiditalia.it: data della consultazione 1 marzo 2013]: «Si è a lungo dibattuto sulla natura giuridica della vendita forzata. I codici del 1865 non regolavano esplicitamente gli effetti di essa, come avviene ora negli artt. 2919 ss. c.c., e larga parte della dottrina, nello sforzo di colmare le lacune legislative, assimilava la vendita forzata a quella volontaria». Nella dottrina spagnola è da segnalare la superazione della controversa natura giuridica della vendita giudiziale, grazie alla regolazione dei suoi effetti sostanziali, FRANCO ARIAS, J., El procedimiento de apremio…, cit., p.

45, nota n. 135: «La vieja disputa sobre la naturaleza jurídica, perniciosa en cuanto intenta convertir a la venta forzada en una cosa misteriosa y separarla, a cualquier precio, de otros tipos de figuras semejantes, ha sido superada, por los menos parcialmente, en Italia, gracias a introducir en el Código Civil una regulación específica que establece los efectos propios de la venta forzada (arts. 2919 y ss. CC italiano)».

5 ESPEJO LERDO DE TEJADA, M., Efectos jurídico-reales del embargo de bienes inmuebles en la Ley de

giuridica di un determinato istituto giuridico non costituisce un prius dal quale derivano conseguenze per il suo regime giuridico, ma piuttosto un posterius ricavato dallo studio della sua regolazione positiva nel suo insieme6.

La natura giuridica della vendita giudiziale che sviluppiamo in queste linee non pretende di essere la formula magica che colmi tutti i vuoti legali che questa figura presenta nell’ambito sostanziale, ma solamente servire da guida interpretativa ed esegetica per la soluzione di problemi concreti che si possano presentare in seguito all’applicazione dell’insieme dei dati normativi che ci troviamo a trattare. Di questo si tratta e, usando ancora le parole di ESPEJO LERDO DE TEJADA, «non si tratta di forzare i dati normativi per farli incastrare all’interno di una tesi concepita precedentemente, ma di integrare tali dati in una spiegazione chiara, semplice e coerente che ne faciliti l’assimilazione e la sistematizzazione»7. In altri termini, seguendo JORDANO BAREA, «della natura giuridica di

una figura o di un istituto, così intesa, non si può dire che sia vera o falsa, semmai più o meno buona, a seconda della sua virtualità esplicativa o didattica: se spiega tutto o quasi tutto, sarà magnifica; se spiega poco o niente, sarà pessima». Pretendiamo proprio che la nostra analisi della natura giuridica trovi la sua giustificazione in base al suo valore esplicativo rispetto a quei vuoti legali che nell’ordinamento giuridico spagnolo, a differenza di quello italiano, continuano ad esistere per quanto riguarda gli aspetti sostanziali della venta giudiziaria; si tratta di questo, che sia «utile», più che «vera»8.

Una volta precisate le avvertenze dovute e anticipato che i problema principali che la natura giuridica della vendita giudiziale presenta sono dovuti alla mancanza, in Spagna, di un regime giuridico specifico che regoli gli effetti sostanziali che questa comporta, è il momento di addentrarci nello studio e nella sistematizzazione delle principali posizioni dottrinali che sostenute riguardo al tema in questione. Queste posizioni possono essere sintetizzate fondamentalmente nelle seguenti domande: l’alienazione realizzata mediante

6 JORDANO BAREA, J., «Una relección sobre la posesión», in Anuario de Derecho Civil, Vol. 39, Nº 4, 1986, p. 1048: «Como es obvio, las figuras o instituciones jurídicas no tienen una phisis o naturaleza propiamente dicha, como, por el contrario, la tienen un animal o una planta. La “naturaleza jurídica” es una paráfrasis que alude a algo esencialmente distinto. No se trata, como algunos todavía creen, de un prius del que luego deriven todos los efectos, determinados por un nexo causal inexorable. Eso creyó, en su día, la jurisprudencia conceptual, con su “método de inversión” característico. De la llamada “naturaleza jurídica” no puede derivarse nada por el intérprete que no haya puesto antes en ella. Consiste, pues no en un prius, sino en un posterius, algo que sólo se obtiene después de analizar el fenómeno práctico, la normativa aplicable y la eficacia jurídica producida en consecuencia. Es como la gran síntesis de los efectos producidos por una institución o figura jurídica (síntesis estructural y funcional de su eficacia), una fórmula explicativa o pedagógica; de ahí que la usemos tanto los profesores y tan poco los juristas prácticos, pese a la comodidad que supone acudir a una especie de “fórmula de encantamiento” de fácil manejo para apresar de un solo golpe de vista una proteica y compleja realidad social».

7 ESPEJO LERDO DE TEJADA, M., Efectos jurídico-reales del embargo de bienes inmuebles en la Ley de

Enjuiciamiento Civil…, cit., p. 20.

8 In senso analogo l’affermazione di PUIG BRUTAU, J., Fundamentos de Derecho Civil, Tomo II, Vol. II, Barcelona, 1956, p. 66: «no se trata de hallar cuál sea la naturaleza de unos medios, sino de averiguar cuál es la eficacia de éstos en relación con los fines que han de ser alcanzados».

asta pubblica come conseguenza di un procedimento di espropriazione forzata può essere chiamata vendita? Si può parlare dell’esistenza di una vendita giudiziale? In caso affermativo, come tipologia di vendita ordinaria o come categoria indipendente? Come sarà facile osservare, si tratta di domande alle quali è difficile rispondere, dal momento che ci troviamo di fronte a una figura composta da aspetti processuali e sostanziali; regolata principalmente nella normativa processuale, ma con ripercussioni importantissime nell’ambito sostanziale: si trasmette la proprietà del bene oggetto di vendita forzata, si paga un prezzo per tale bene, e con esso si salda interamente o parzialmente un debito inizialmente insoddisfatto9. Insomma, si fa sempre riferimento, come punto di partenza, alla vendita ordinaria vera e propria, in quanto ci troviamo di fronte a una figura nella quale esiste lo scambio di una cosa per prezzo: proprio questi sono i pilastri che costituiscono la definizione legale di compravendita esistente nell’art.1445 del CC spagnolo, secondo il quale, «nel contratto di compravendita uno dei contraenti si impegna a consegnare una determinata cosa e l’altro a pagare per questa un prezzo fissato, in denaro o un segno che lo rappresenti» 10. A questo proposito, FRANCO ARIAS afferma con ragione che la

9 Questa natura peculiare ed eterogenea della vendita giudiziale, che incide sulla disciplina processuale e anche sostanziale, è rimarcata in maniera pertinente da JACCHERI, E., «Sospensione della vendita forzata ed effetto

traslativo (riflesioni alla luce della modifica dell’art. 586 c.p.c. introdotta dalla legge 12 luglio 1991 n. 203)»...,

cit., p. 795: «La vendita forzata consta di un duplice aspetto: quello “procedimentale” e quello “sostanziale”.

Come “procedimiento” essa è data da una progressione di atti che trova il proprio inizio nell’istanza di vendita e la chiusura nel decreto di trasferimento. L’aspetto “sostanziale” si riferisce agli effetti espressamente disciplinati dagli art. 2919-2929 C.C. che derivano dal rapporto di compravendita intercorrente fra l’ufficio esecutivo e l’aggiudicatario (o assegnatario)».

Sottolinea i principali effetti sostanziali (oltre che processuali) che comporta la vendita giudiziale anche PUGLIATTI, S., Esecuzione forzata e diritto sostanziale, Milano, 1935, p. 251: «I poli tra i quali il nostro studio

è compreso sono costituiti dai due fondamentali effetti che il processo esecutivo produce nel campo dei diritti privati: l’estinzione (totale o parziale) del credito per cui si procede (ed eventualmente di altri crediti) e il trasfermiento coattivo dei diritti. Il primo effetto costituisce la finalità ultima (mediata) del processo esecutivo, lo scopo pratico per cui il meccanismo dell’esecuzione forzata si muove; l’altro costituisce il mezzo con cui normalmente si riesce a convertire in denaro i beni del debitore, al fine di provvedere al pagamento dei debiti». 10 In Italia, il CC del 1942 definisce la vendita nell’art. 1470, secondo il quale: «La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo». A differenza dell’ordinamento spagnolo, in quello italiano si parla espressamente di consegna di una proprietà in cambio di un prezzo (in Spagna, come abbiamo appena visto, si parla di «consegna di cosa» - non di proprietà-, in cambio di un prezzo). L’inclusione dell’obbligo di consegna e non solamente del «possesso» della cosa si spiega con il fatto che in Italia, così come in Francia, vige un sistema di trasferimento della proprietà consensuale, in virtù del quale il mero consenso delle parti dà luogo alla mutazione giuridico- reale. La peculariarità del sistema di trasferimento consensuale ha le sue radici, secondo CUENA CASAS, nel

fatto che il contratto è diventato non solamente una fonte di obbligazioni, ma anche una fonte generatrice autonoma di diritti reali, senza necessità di alcun ulteriore elemento. Il consenso contrattuale è sufficiente affinché si intenda prodotta la mutazione giuridico-reale, ridefinendo così il confine tra il diritto di credito e il diritto reale, tra azioni personali e azioni erga omnes (CUENA CASAS, M., La función del poder de disposición

en los sistemas de transmisión onerosa de los derechos reales, Barcelona, 1996, p. 89). L’obbligo o no di

consegnare la proprietà della cosa da parte del creditore è una questione polemica, sulla quale un settore classico della dottrina, alla quale aderiamo, concorda con l’afferazione dell’esistenza dell’obbligo esclusivo della consegna pacifica della proprietà (per un’analisi dettagliata della polemica e in consonanza con la posizione sostenuta, vid. ALBALADEJO GARCÍA, M., «La obligación de transmitir la propiedad en la

compraventa, en Revista General de Legislación y Jurisprudencia, Nº I, 1947). In qualsiasi caso e per quanto ci interessa, in conformità con la definizione legale italiana di compravendita esiste anche un’identità con ciò che

compravendita di diritto privato costituisce «un dato essenziale utilizzato dalla maggior parte della dottrina per delimitare l’essenza della vendita nell’ambito del procedimento di ingiunzione»11.

In base a quanto commentato finora, addentrarsi nella natura giuridica della vendita giudiziale significa svolgere un esercizio di confronto tra essa e la vendita ordinaria. Esercizio che avremo occasione di dedurre attraverso lo studio delle diverse posizioni dottrinali esistenti intorno alla questione e delle quali ci occuperemo nel capitolo successivo.

2. TEORIE DOTTRINALI COSTRUITE RIGUARDO ALLA NATURA