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Teorie puramente pubblicistiche o processualistiche

CAPITOLO I NATURA GIURIDICA DELLA VENDITA

2. TEORIE DOTTRINALI COSTRUITE RIGUARDO ALLA NATURA

2.2. TEORIE PUBBLICISTICHE

2.2.1. Teorie puramente pubblicistiche o processualistiche

In questo primo blocco includiamo tutti gli autori che intendono la vendita giudiziale solo come una sorta di atto processuale svolto in forma unilaterale dall’organo esecutivo, tramite il quale si produce la consegna della cosa al terzo aggiudicatario; in modo tale che l’azione delle altre persone intervenienti consiste solamente nella loro integrazione alla formazione dell’atto «direttamente o indirettamente, contribuendo affinché l’atto compia la sua finalità, ma senza aggiungergli né sottrargli valore, il quale depende esclusivamente dall’organo giurisdizionale»119. In base a questa concezione, l’unico testo legale di riferimento riguardo alla vendita giudiziale è il Codice di Procedura Civile spagnolo (LEC), coerentemente con la natura puramente processuale dell’istituto in questione.

Per quanto riguarda la dottrina spagnola, il primo degli autori che possiamo citare all’interno di questo primo gruppo è GUTIÉRREZ DE CABIEDES il quale, come abbiamo già ribadito nelle pagine precedenti, è uno dei primi a sviluppare un’esposizione sistematica esaustiva delle posizioni principali riguardo alla natura giuridica della vendita giudiziale. L’autore menzionato, come indica giustamente FRANCO ARIAS120, riduce la vendita giudiziale alla risoluzione giudiziale attraverso la quale l’organo esecutivo realizza la vendita forzata del bene. Questa risoluzione è quella che realizza la consegna della cosa, non istantaneamente, ma condizionatamente alla coesistenza di una serie di fatti futuri stabiliti legalmente (pagamento del prezzo e consegna del bene al terzo offerente e ultimo aggiudicatario). È dunque unicamente l’organo esecutivo, in maniera unilaterale, e senza considerare in nessun modo la volontà dell’aggiudicatario, a realizzare l’alienazione. Di tal forma, la vendita giudiziale si presenta come un vero e proprio atto processuale, unilaterale e giurisdizionale che dipende esclusivamente dall’organo giurisdizionale esecutivo121.

Si comprende così la definizione che della vendita forzata da GUTIÉRREZ DE CABIEDES, secondo il quale essa si realizza tramite la vendita giudiziale, come «un atto processuale di carattere dispositivo, che la Legge vincola all’approvazione dell’aggiudicazione, in cui, stabiliti i soggetti, l’oggetto e il prezzo tramite l’incanto

119 GUTIÉRREZ DE CABIEDES, E., La enajenación forzosa…, cit., p. 97. 120 FRANCO ARIAS, J., El procedimiento de apremio…, cit., p. 43.

precedente, il giudice, in virtù della sua giurisdizione e competenza e applicando la legge, trasferisce il dominio al miglior offerente previamente conosciuto nell’incanto, una volta che questi abbia consegnato il prezzo che si è impegnato a soddisfare e una volta che si compiano le altre condizioni segnalate dalla legge»122.

In tal modo, si nega la necessità di ricorrere a figure o instituti estranei per giustificare l’azione dell’organo esecutivo, il quale agisce esclusivamente adempiendo la sua funzione giurisdizionale nella fase decisiva o esecutiva. Così, si qualifica l’azione degli altri soggetti intervenienti (creditore istante, debitore esecutato e aggiudicatario) in base alla nozione di «condizione sospensiva», in quanto l’acquisizione dei diritti che si trasmettono forzatamente dipenderà dall’evento che costituisce la condizione: nel nostro caso, afferma l’autore, l’assegnazione del prezzo e la consegna della cosa123.

BADENES GASSET, d’altro lato, rifiuta in maniera altrettanto decisa l’inserimento della vendita giudiziale negli schemi del contratto di compravendita124, considerando «ovvio che il

giudice non sia un venditore, che la relazione che si stabilisce non è quella di un contratto di compravendita e che l’acquirente non è un autentico compratore »125. Partendo da questo rifiuto iniziale delle tesi contrattualistiche sulla vendita giudiziale, l’autore accoglie fedelmente la posizione sostenuta da GUTIÉRREZ DE CABIEDES, in quanto, a suo parere, «la struttura dell’atto di espropriazione e gli effetti causati dall’approvazione dell’aggiudicazione per quanto concerne la fissazione del prezzo e la consegna della cosa

122 GUTIÉRREZ DE CABIEDES, E., La enajenación forzosa…, cit., p. 120

123 GUTIÉRREZ DE CABIEDES, E., La enajenación forzosa…, cit., p. 108: «No creemos que, ante ello, pueda negarse que estamos ante una verdadera y propia condición, en el sentido propio de este término. Cabe discutir, no obstante, si tal condición es propiamente suspensiva de los efectos, o si es resolutoria de los mismos; es decir, si los efectos se producen de inmediato, al aprobarse el remate, pero cabe que desaparezcan de no entregarse el precio y el bien, o si, por el contrario, no llegan siquiera a producirse hasta que la condición se cumpla. (…) Se trata de una condición procesal análoga a la civil suspensiva; a ella resultan aplicables, mutatis

mutandis, los preceptos propios de tales condiciones». SOLCHAGA LOITEGUI, J., El procedimiento de apremio

sobre bienes inmuebles…, cit., p. 73, si oppone alla spiegazione di GUTIÉRREZ DE CABIEDES sulla posizione

degli altri soggetti, il cui intervento è necessario affinché vada a buon fine la vendita giudiziale, e ciò in base al fatto che, secondo tale impostazione, a suo avviso erronea, sarebbe logico affermare che ci troviamo di fronte a un’acquisizione originaria e non derivativa come afferma GUTIÉRREZ DE CABIEDES; a tale riguardo, SOLCHAGA

LOITEGUI afferma espressamente quanto segue: «(…) Se incurre en contradicción al afirmar que la transmisión

se produce coactivamente, en virtud exclusiva de la resolución judicial que aprueba el remate, con ausencia total de la voluntad del ejecutado, calificando la adquisición del rematante de derivativa. Si no se da el fenómeno de la sustitución material y se puede afirmar la ausencia absoluta de la voluntad del deudor, lo lógico sería consagrar la adquisición originaria del rematante, que no trae su causa del titular anterior».

124 Si può rilevare il rifiuto radicale nei confronti delle teorie contrattualistiche della vendita giudiziale nella seguente affermazione: BADENES GASSET, R., El contrato de compraventa, Tomo I, 3ª Edición, Barcelona, 1995, p. 258: «(…) No puede en buenos principios considerarse la enajenación forzosa como un contrato de compraventa. Precisamente el procedimiento de ejecución tiene como finalidad, al menos mediata, la satisfacción coactiva del crédito del acreedor. Ello supone una postura abstencionista y negativa del deudor». 125 BADENES GASSET, R., El contrato de compraventa…, cit., p. 259.

pignorata escludono che nella regolazione della vendita forzata si possa affermare l’esistenza di una compravendita assegnata dal giudice e dall’aggiudicatario della vendita all’asta»126.

GUASP e ARAGONESES, seguendo questo stesso orientamento, che spiega la vendita

giudiziale solamente nei termini del processo e, pertanto, in base exclusivamente alla normativa processuale, ritengono che la vendita giudiziale possa essere qualificata come un vero «atto processuale e, più concretamente, un atto di istruzione del processo di esecuzione, considerando che si tratta di un atto di esecuzione forzata, secondo quanto si deduce dal suo concetto»127.

Risulta interessante osservare i motivi per i quali gli autori menzionati rifiutano, con assoluta chiarezza, l’assimilazione della vendita giudiziale a una compravendita volontaria, ossia, a un negozio giuridico privato. Effettivamente, non si limitano a evidenziare l’argomentazione ampiamente nota e basilare dell’assenza ingiustificabile di volontà del debitore esecutato «presunto venditore», ma vanno oltre, negando la stessa possibilità di esistenza della categoria generica di «negozio giuridico» nell’ambito processuale. A tale riguardo, gli autori affermano che «nel diritto processuale non esistono dei veri e propri negozi giuridici», poiché le parti del presunto negozio hanno come constante intermediario la volontà dell’organo giudiziale competente, e ciò impedisce che alle loro dichiarazioni di volontà si applichino gli effetti giuridici immediati che sono propri dei negozi giuridici. Tale affermazione risulta ancora più evidente in riferimento al contratto, il quale presuppone per sua essenza un’uguaglianza tra i contraenti, «e ciò respinge il principio di gerarchia soggettiva, caratteristica dell’istituzione processuale». Non esistono, dunque, veri e propri negozi giuridici né contratti processuali128.

L’argomento esposto tratta una questione controversa, oggigiorno in parte superata, alla quale sono stati dedicati veri fiumi di inchiostro da parte della dottrina classica, vale a dire la possibile ammissibilità della figura di «negozio giuridico processuale». Secondo DENTI, si può affermare che si tratta di una figura elaborata per la prima volta dalla dottrina tedesca, sotto l’influsso della pandettistica. Tale figura fu accolta da maggior parte della dottrina processualistica italiana più influente, sebbene attualmente si possa dire che è stata relegata a un «mero espediente definitorio di un determinato tipo di atti (processuali, N.d.A.) (le cosiddette “dichiarazioni di volontà”, senza alcuna diretta influenza sul loro trattamento»129. In definitiva, attualmente la maggior parte della dottrina processualistica, sia

126 BADENES GASSET, R., El contrato de compraventa…, cit., p. 259. 127 GUASP, J., ARAGONESES, P., Derecho Procesal Civil…, cit., p. 650. 128 GUASP, J., ARAGONESES, P., Derecho Procesal Civil…, cit., p. 651.

129 DENTI, V., Voz «Negozio processuale», in Enciclopedia del Diritto, Tomo XXVIII, 1978, p...: «(...) La dottrina tedesca elaborò per la prima volta, sotto l’influenza della pandettistica, il concetto di negozio processuale (...). La nozione del negozio processuale ha finito col subire una progressiva svalutazione, e a divenire (...) un mero espediente definitorio di un determinato tipo di atti (le dichiarazioni con efficacia

spagnola che italiana, parla solamente dell’esistenza di fatti e atti giuridici processuali, intendendo con questi ultimi, d’accordo con DE LA OLIVA SANTOS, DÍEZ PICAZO GIMÉNEZ e VEGAS TORRES, le condotte umane volontarie, suscettibili di esteriorizzazione e provviste di una certa efficacia giuridica all’interno dell’ambito processuale130. Pertanto, ci risulta

pertinente l’osservazione di GUASP e ARAGONESES su questo punto, senza per questo dichiararci sostenitori delle posizioni puramente pubblicistiche o processualistiche. Inoltre, si tratta di una questione sulla quale ritorneremo tra breve, discutendo alcuni aspetti della posizione di Pugliatti che esamineremo in seguito.

Su questa stessa linea e pasando alla dottrina italiana, si può citare SATTA, il quale

concepisce la vendita giudiziale solamente in termini esclusivi e di esclusione del processo, al punto che, come avremo occasione di ribadire più approfonditamente in seguito, definisce perfino il terzo aggiudicatario offerente come «ausiliare dell’organo giudiziale», al quale quest’ultimo si rivolgerebbe per ottenere il denaro necessario per il raggiungimento del fine essenziale del procedimento esecutivo, vale a dire la soddisfazione del creditore istante131. Effettivamente, il famoso processualista italiano considera che la natura giuridica della vendita giudiziale deve essere trovata nelle sue caratteristiche proprie, in ciò che essa ha di specifico. E in questo caso, la specificità proviene dal fatto che l’organo esecutivo realizza di per sé la trasmissione dei beni esercitando il suo potere giurisdizionle, senza necessità di alcuna forma ausiliaria, né privata né pubblica132.

BONSIGNORI, d’altro lato, configura la vendita giudiziale come un puro processo giudiziale esecutivo, al quale, di conseguenza, non sarà applicabile in nessun modo il regime dei contratti (neppure in riferimento all’offerta realizzata dell’ultimo offerente133, per quanto questo supponga una dichiarazione di volontà)134.

dispositiva delle modalità della tutela), senza alcuna diretta influenza sul loro trattamento sotto il profilo della volontà».

130 DE LA OLIVA SANTOS, A.; DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I.; VEGAS TORRES, J. Derecho Procesal. Introducción, 3ª Edizione, Madrid, 2008, p. 319.

131 SATTA, S., La rivendita forzata, Milano, 1933, pp. 78 e ss.

132 SATTA, S., L’esecuzione forzata, 1954, pp. 124 e ss.; citato da GUTIÉRREZ DE CABIEDES, E., La enajenación

forzosa…, cit., p. 88. Da notare che il caso di SATTA è sicuramente curioso, in quanto, come avremo modo di

verificare e d’accordo con CERINO-CANOVA, A., «Vendita forzata ed effetto traslativo»..., cit., p. 143, intorno al

1937 l’autore comincia a prendere chiaramente le distanze dalla posizione inizialmente pubblicistica esposta nei suoi lavori, uscendo così dagli schemi strettamente processuali e assegnando una certa rilevanza agli aspetti sostanziali innegabili della vendita giudiziale.

133 In seguito verificheremo che la possibile applicazione del regime dei contratti, soprattutto per quanto si riferisce alla possibilità di impugnazione per il regime generale di vizi del contratto, all’offerta realizzata dall’offerente in quanto manifestazione libera della sua volontà, alimenta una nutrita polemica che si confronta pienamente con figure corrispondenti alla più elementare teoria generale del diritto.

134 BONSIGNORI, A., «Effetti della vendita forzata e dell’assegnazione»... cit., pp. 22-24: «La vendita e l’assegnazione forzata, dunque, (...) non possono rivestire che la natura giuridica di provvedimenti giurisdizionali esecutivi. (...) In altre parole, la natura giuridica del trasferimento forzato del bene pignorato, e cioè tanto della vendita, quanto della assegnazione, come, d’altronde, del riparto, non può essere che quella di

Analogamente, MANDRIOLI ribadisce da molto tempo e ancora attualmente che

l’effetto traslativo della vendita giudiziale si produce in base a un insieme di atti, tutti appartenenti al procedimiento esecutivo, nonostante l’azione fondamentale non sia altro che quella svolta dall’organo giudiziale che, realmente, in rappresentanza dello Stato, trasferisce il bene in questione. Per giungere a questa conclusione, l’autore parte affermando le incrollabili differenze che esistono tra la vendita giudiziale e il contratto ordinario di compravendita, principalmente per l’assenza di volontà da parte del venditore. Ci troviamo, dunque, secondo l’autore, di fronte a una vendita effettuata dall’organo giurisdizionale, che si inserisce esclusivamente nella disciplina processuale135.

2.2.2. Teorie pubblicistiche o processualistiche che ammettono l’applicazione per