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TEORIE CHE TENTANO DI OMOGENEIZZARE GLI ASPETT

CAPITOLO I NATURA GIURIDICA DELLA VENDITA

2. TEORIE DOTTRINALI COSTRUITE RIGUARDO ALLA NATURA

2.3. TEORIE CHE TENTANO DI OMOGENEIZZARE GLI ASPETT

AFFERMANDO LA SUA NATURA COMPLESSA

Una volta constatate le carenze delle teorie contrattualistiche e processualistiche, così come la mancanza di una spiegazione soddisfacente riguardo alla posizione del terzo offerente, perfino da parte di coloro che cominciano ad assegnare una certa rilevanza agli aspetti sostanziali della vendita giudiziale, esiste un gruppo di autori che, finalmente, vogliono superare questi estremi affermando l’indubbia natura complessa, processuale e sostanziale, dell’istituzione oggetto di studio.

Il primo a intraprendere questo percorso è SATTA, che curiosamente ritratta il proprio

pensiero inizialmente pubblicistico tramite una sincera autocritica, svincolandosi sia dai processualisti che dai contrattualisti. Nel 1937 riformula e ristruttura il suo pensiero, attenuando la sua visione precedente esclusivamente processuale della vendita giudiziale e sottolineando adeguatamente la sua innegabile rilevanza materiale184. Rappresentative della nuova e più appropriata posizione dell’autore sono le parole pronunciate dallo stesso SATTA: «esiste una serie di effetti sostanziali della vendita giudiziale che resultano innegabili, e cioè il trasferimento della proprietà e l’obbligo di pagare il prezzo; ne deriva una relazione giuridica che si instaura tra debitore e aggiudicatario»185.

Com’è possibile valutare, l’autore sottolinea uno degli effetti sostanziali più importanti contenuti nella vendita giudiziale: l’effetto traslativo (con la precisazione che in Spagna, dove vige il sistema del titolo e del modo, l’effetto traslativo della vendita giudiziale consiste nel valere come titolo traslativo del dominio, senza provocare di per sé la mutazione giuridico-reale), che risiede nella consegna della cosa e nel pagamento del prezzo; e, altresì, uno degli effetti sostanziali della vendita giudiziale, poiché l’autore dimentica l’importantissimo «effetto purgativo» che essa comporta, cioè, la virtualità di cancellare tutti i diritti e le esecuzioni successivi al pignoramento che la vendita giudiziale comporta. Tuttavia, l’aspetto veramente rilevante è la presa di coscienza di Satta del sostrato non solamente processuale, ma anche sostanziale, della vendita giudiziale.

184 Così lo rimarca CERINO-CANOVA, A., «Vendita forzata ed effetto traslativo»..., cit., pp. 141-143: «(...) È lo stesso Satta che, nei successivi ritorni sul tema, ripudierà questo suo primo tentativo di sistemazione con una sincera autocritica. (...) La migliori conferma delle riflessioni appena svolte è offerta da Satta, che nel 1937 rimedita tutti i temi in precedenza affrontati e li ricompone in una trattazione sistematica dell’intera esecuzione forzata. (...) La trattazione sistematica adesso richiamata permette altresì all’insigne autore di temperare una visione esclusivamente processuale della vendita forzata e di sottolinearne adeguadamente la rilevanza materiale».

185 SATTA, S., L’essecuzione forzata, Milano, Edizione 1937, p. 191: «Dal lato degli effetti sostanziali –e cioè degli effetti di diritto privato della vendita forzata- non c’è dubbio che la vendita operi il trasferimento della proprietà da un lato, dall’altro il sorgere dell’obbligo di pagare il prezzo. È questo un rapporto che si instaura fra debitore e aggiudicatario».

Inoltre, un altro aspetto rilevante del nuovo pensiero di SATTA si incentra sull’ultima frase pronunciata, vale a dire, sul fatto che l’effetto traslativo che deriva dalla vendita giudiziale si instaura tra il debitore e l’aggiudicatario. Effettivamente, ciò afferma la nascita di una relazione giuridica che implica solamente il debitore e l’aggiudicatario, non l’organo esecutivo e neppure il creditore istante. Aderiamo pienamente a questo aspetto fondamentale precisato da SATTA, in quanto è evidente che, se se stiamo parlando di effetto traslativo, esso riguarda il propietario della cosa trasferita (debitore) e il soggetto che paga il prezzo per questa (offerente aggiudicatario). Quanto appena detto asume una rilevanza che supera il mero ambito civile, poiché comporta conseguenze importantissime dal punto di vista fiscale, come vedremo più avanti e riguardo alle quali si è tanto discusso nella giurisprudenza spagnola: grosso modo, possiamo dire che se consideriamo il debitore come trasferente agli effetti del trasferimento realizzato tramite la vendita giudiziale, e questi è un imprenditore, tale trasferimento sarà soggetto all’Impuesto sobre el Valor Añadido (o IVA, “Imposta sul valore aggiunto”) e non all’Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO, “Imposta di trasmissione Patrimoniali Onerose”).

L’autore che successivamente afferma con maggior chiarezza e senza sotterfugi la natura complessa, non solamente processuale ma anche sostanziale, della vendita giudiziale, è CERINO-CANOVA. L’autore sottolinea gli eccessi nei quali incorrono le tradizionali posizioni contrattualistiche e processualistiche: le prime esaltano il fenomeno dello scambio di una cosa per un prezzo, mentre le seconde concentrano l’attenzione esclusivamente sul potere pubblico. Entrambe sono insufficienti: quelle contrattualistiche perché non si può spiegare la vendita giudiziale partendo dal contratto, nella misura in cui non è giustificabile la mancanza di volontà del venditore, né lo si può relegare a un ruolo di mero strumento dell’azione dell’organo esecutivo; e quelle pubblicistiche perché il procedimento non può assorbire assolutamente tutto, in particular modo la posizione rilevante del terzo offerente che pretende di essere l’aggiudicatario del bene186.

Secondo CERINO-CANOVA, le osservazioni precedenti ci devono indurre a propendere per un’armonizzazione reciproca degli aspetti processuali e sostanziali della vendita giudiziale187. Le due sfere devono necessariamente conciliarsi: rispettivamente, il

procedimento e l’azione del potere pubblico da un lato, e lo scambio di un diritto per un prezzo dall’altro. La negazione di questa realtà complessa contenuta nella vendita giudiziale

186 CERINO-CANOVA, A., Offerte dopo l’incanto..., cit., pp. 86-92: «Il fenomeno materiale è in prima linea, assolutamente assorbente, nella teoria del contratto e relega ad un ruolo strumentale e preparatorio il potere autoritativo, pure riconosciuto. (...) La più radicale tendenza pubblicistica, che risolve lo studio della vendita sul piano del procedimento, trascura e nega ogni rilevanza al fenomeno dello scambio. (...) Questa tendenza (la pubblicistica) non è, però, completa in quanto vi è sempre una posizione rilevante che non si lascia riassorbire nella funzione pubblica: quella dell’offerente».

187 CERINO-CANOVA, A., Offerte dopo l’incanto..., cit., p. 91: «Le due prospettive della vendita forzata (...) devono essere reciprocamente armonizzate».

comporta una visione parziale e limitata del fenomeno, composto da aspetti processuali e sostanziali. Effettivamente, la vendita giudiziale si svolge nel processo e tramite il processo, ma presenta un’efficacia materiale ampiamente descritta dal CC italiano del 1942, in quanto riflette il doppio aspetto, sostanziale e di forma che lo ispira (tale natura complessa o duplice deriva anche dall’esistenza di due testi legali, il Codice di Procedura Civile e il CC italiano, processuale e civile, rispettivamente, che si occupano di regolare la figura in questione)188.

CERINO-CANOVA è indubbiamente uno dei primi autori che riaffermano in modo incisivo la complessa natura giuridica della vendita giudiziale, criticando gli eccessi delle tradizionali teorie contrattualistiche e pubblicistiche. Ciononostante, la sua lodevole posizione non resta altro che questo: un’adeguata prospettiva. Però, a che porta tutto ciò? L’aspetto fondamentale della qualifica della natura giuridica non è altra cosa che la determinazione del regime giuridico applicabile ad alcuni aspetti carenti di una regolazione legale concreta; e a ciò il pensiero di CERINO-CANOVA non fornisce una risposta.

Infine, nella dottrina spagnola, è da rilevare la posizione di LUQUE TORRES, il quale considera che la vendita giudiziale sia una figura eminentemente processuale, accompagnata da alcuni aspetti sostanziali e questo ci conduce alla sua natura mista. Il carattere pubblico e processuale è quello che prevale sugli altri, secondo l’autrice, sebbene ciò non debba condurci a negare l’applicazione, in alcuni casi, della normativa della compravendita contrattuale, negli aspetti che risultano coincidenti189.

Si tratta di una posizione tendenzialmente processualistica, in quanto afferma l’esistenza di aspetti sostanziali, relegandoli però a una posizione secondaria rispetto a quelli processuali. Non è fondamentale solamente questa ultima affermazione, ma anche l’ammissibilità dell’applicazione analogica (non impiega letteralmente questo termine, anche se lo lascia intendere) del regime giuridico della compravendita agli aspetti per i quali vi sia coincidenza. Forse sarebbe stato più preciso affermare l’applicazione per analogia del regime di compravendita contrattuale nei casi non regolati espressamente dalla normativa processuale e ciò in base all’identità di ragione che esiste in entrambe le figure.

188 CERINO-CANOVA, A., «Vendita forzata ed effetto traslativo»..., cit., p. 144: «È così chiaro, perchè confermato dal testo legislativo, che la vendita forzata si svolge nel processo e per il processo, ma insieme sorregge un’efficacia materiale ampiamente descritta dal codice civile; ovvero che coesistono nell’istituto due differenti matrici ispirative, rispettivamente di sostanza e di forma, che nei due diversi codici trovano la loro regolamentazione».

3. LA NOSTRA PROSPETTIVA: RILETTURA DELLA POSIZIONE DI