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PRESIDENTE RAMUNDO:

“Do l’esito della votazione: 8 voti favorevoli, 14 voti contrari, la pregiudiziale viene respinta. Passiamo alla pregiudiziale numero 17. <<Proposta di deliberazione - Variante al P.R.G. ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 447/1998, per la realizzazione di un deposito di materiale esplodente. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’articolo 19 del Regolamento interno del Consiglio comunale si pone la questione pregiudiziale rispetto all’argomento in discussione, in particolare si chiede il ritiro dell’argomento, in quanto la realizzazione di un impianto produttivo non è ammissibile nelle parti del territorio agricolo comunale tipizzato in base agli strumenti urbanistici, come zona agricola, che a sua volta non deve essere necessariamente destinata ad una attività agricola, ma è sufficiente che soddisfi la vocazione del suolo sottraendo a nuove riclassificazioni come autorevolmente ribadito dal Consiglio di Stato con Sentenza numero 4505 del 27 luglio 2011>>. La firma è del Consigliere Ambrosio che invito a prendere la parola per illustrarci la pregiudiziale. Grazie”.

23 CONSIGLIERE AMBROSIO:

“Grazie Presidente. Se ci fosse stato un altro Presidente, probabilmente, i Consiglieri avrebbero avuto copia delle pregiudiziali, copie degli emendamenti, che, per altro, risultano presentati almeno dal 4 novembre, invece oggi ci troviamo, forse perché il Presidente Iafigliola è stato indotto da qualcuno a assentarsi, ad avere un altro Presidente, probabilmente, più di parte di questa maggioranza e lo dimostrano anche le sue dichiarazioni pretestuose dove si arroga il diritto di valutare se una pregiudiziale è strumentale o meno ed è un aspetto molto grave, come si arroga il diritto di non concedere la parola ad un dirigente, aspetto altrettanto grave e sono due elementi che in altri tempi, ma anche in questi, qualora fosse lui il Presidente, sarebbe stato oggetto di censura e di sfiducia con ricorso al Giudice Amministrativo. Per quanto riguarda questa pregiudiziale, ovviamente nessun Consigliere ce l’ha, quindi capisco anche che il vostro voto sarà contro questa pregiudiziale per partito preso, non può essere che così, però le pregiudiziali vengono fatte non per sport, non perché ci sia una volontà di ostruzionismo che metterò in atto dopo le pregiudiziali, con la richiesta ogni tre minuti di numero legale, quello sì, ma per far sì che il Consiglio comunale e i Consiglieri abbiano conoscenza di quelle che sono le eccezioni rispetto aduna proposta di delibera,in modo che poi non possono dire: “Io non sapevo, io non ho capito, io non volevo, io ho interpretato diversamente”, perché nel momento in cui vengono messi a conoscenza di quelli che sono una serie di elementi, poi non credo, che possono cavarsela dal punto di vista di una scelta politica e amministrativa in modo così semplicistico. Ho allegato a questo emendamento, proprio per agevolare i lavori del Consiglio comunale, ma così non è stato da parte di questa Presidenza, anche la sentenza del Consiglio di Stato numero 4505 del

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2011 che, di fatto, quindi il 2011 significa successiva al D.P.R. 160 del 2010, censura e mette un punto fermo, censura quelli che sono gli insediamenti produttivi in zona agricola. In pratica, con questa Sentenza, si mette un punto fermo sugli interventi edilizi nelle parti del territorio comunale che sono classificate come zone agricole e vi faccio la sintesi, così evitiamo che si possa essere tacciati di ostruzionismo. Questa sentenza dice che non sono ammessi insediamenti produttivi in zona agricola a meno che e in via del tutto eccezionale, non si tratti di attività produttive connesse all’attività agricola del territorio, alla vocazione agricola del territorio, quindi lega l’insediamento produttivo ad un raccordo funzionale tra lo sfruttamento agricolo del suolo e l’impianto produttivo, per esempio, ci sono 50 mucche da latte si può fare una attività di trasformazione dei prodotti caseari e così via, altri tipi di insediamenti: agriturismo, fa riferimento anche all’attività di agriturismo nei limiti consentiti, ammonendo, conclude la Sentenza, i tecnici del Settore e gli addetti ai lavori da scorrette applicazioni ed interventi effettuati in zona agricola che si risolvono in insanabili ferite del territorio. Ribadisco l’ultimo passaggio, ammonendo i tecnici del Settore e gli addetti ai lavori da scorrette applicazioni ed interventi effettuati in zona agricola che si risolvono in insanabili ferite del territorio ed io aggiungo, integrando questa ammonizione, Consiglieri comunali, qualora dovessero andare a votare un insediamento che nulla a che vedere con la zona agricola, nulla a che vedere con l’area agricola, nulla a che vedere con la vocazione del territorio, come in questo caso, dove è previsto questo tipo di insediamento. In più vi ho allegato, ma sono convinto che non vi servirà perché la conoscete a memoria, soprattutto quelli di maggioranza, una Sentenza del TAR Sicilia, la numero 1153 del 2011, successiva al D.P.R. 160 che chiarisce anche qual è l’aspetto e il confine tecnico rispetto a quello politico, nel senso che

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anche l’autorizzazione data, in questo caso, dal D.P.R. 447 che si vuole a tutti i costi mutuare con il D.P.R.160 del 2010, la Conferenza dei Servizi, gli uffici non entrano nel merito della realizzabilità dell’opera, nel senso che non entrano nella concreta fruibilità delle aree, non vanno a verificare se quelle aree che l’interessato chiede, siano effettivamente fruibili, potrebbe anche chiederle sul mare. La Conferenza dei Servizi valuta le distanze, una serie di parametri tecnici, dopo di che da l’OK, ma può essere qualsiasi tipo di area, poi spetta alla valutazione del Comune e quindi del Consiglio comunale che effettivamente valuta, se ritiene, che per l’ordinato sviluppo della comunità locale occorrono nuovi impianti produttivi e qui si aggiunge la Sentenza del Consiglio di Stato, la quale dice: “Nuovo insediamento produttivo, ma purché siano legati alla vocazione, alla stretta relazione di quella attività con l’area agricola e con la previsione nel P.R.G.

Grazie”.

PRESIDENTE RAMUNDO:

“Grazie Consigliere Ambrosio. Giusto due precisazioni, Consigliere Ambrosio. Il qui Presidente del Consiglio non si arroga nessun diritto di valutare una pregiudiziale sì o una pregiudiziale no, ma semplicemente di permettere il corretto svolgimento dei lavori e non renderli pretestuosi e, a scanso di equivoci, sono io che chiedo, prima che il Consiglio si pronunci, al Dirigente se può dare il parere tecnico sulla pregiudiziale”.

CONSIGLIERE AMBROSIO (interloquisce fuori microfono):

“Io credo che un Dirigente non possa intervenire così come lei ha impedito un suo intervento, lei non è né il duce che può arrogarsi, che poteva arrogarsi diritti particolari, non è un superconsigliere che può decidere quello che le pare e piace in quest’Aula”:

26 PRESIDENTE RAMUNDO:

“Consigliere Ambrosio, lei si sta prendendo la responsabilità di bloccare un Consiglio comunale”.

CONSIGLIERE AMBROSIO (interloquisce fuori microfono):

“Me la prendo tutta, con tutti i rischi del caso. Se a un Consigliere comunale gli è stato negato il diritto di avere una consulenza, anche a lei, nelle sue funzioni, deve essere negato. Lei non può fare due pesi e due misure, due metri di valutazione.

PRESIDENTE RAMUNDO:

“Consigliere Ambrosio, quando ha finito di bloccare il Consiglio comunale, strumentalmente, lasci fare l’intervento al Dirigente”.

CONSIGLIERE AMBROSIO (interloquisce fuori microfono):

“Presidente, io posso continuare per altre due ore e chiedo anche al Segretario di intervenire. Se il Presidente, dieci minuti fa, ha impedito di esprimere un proprio parere al Dirigente, non può oggi su un’altra pregiudiziale, sulla quale già è intervenuto il proponente, quindi siamo in corso d’opera e come diceva il collega Bucci, il Dirigente potrà intervenire in seguito, in sede di dibattito e lei deve chiarirsi, innanzitutto con sé stesso, per questo orgasmo istituzionale che ha…”.

PRESIDENTE RAMUNDO:

“Lei si chiarisce con le persone con cui si vuole chiarire lei. Grazie. Prego Dottoressa Iannelli”.