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La pretesa responsabilità del blogger

di Domenico De Natale

3. La pretesa responsabilità del blogger

Con specifico riferimento all’attività di gestione di un blog10, la giurisprudenza di merito ha osservato che, pur non utilizzandosi la medesima forma semantica per il gestore e proprie-tario del sito internet su cui altri possono inserire i propri commenti: “… colui che gestisce il blog altro non è che il direttore responsabile dello stesso”11.

La vicenda processuale ha avuto origine dalla denuncia presentata da alcune persone che ritenevano che la loro reputazione fosse stata lesa da alcuni post denigratori veicolati tramite il blog “il bolscevicostanco.com”. Le indagini consentivano di accertare che alcuni messaggi fossero riconducibili alla digitazione del gestore/titolare del blog in quanto dallo stesso sotto-scritti attraverso uno pseudonimo con il quale era solito firmarsi, mentre per altri, parimenti

quali si invitavano gli utenti a contattare la persona presa di mira, di cui erano stati forniti nome, cognome e nu-mero di telefono cellulare, per ottenere prestazioni sessuali, anche per telefono.

8 In tema si veda G. GRASSO, Il reato omissivo improprio, Milano, 1983, passim.

9 In tale direzione, un obbligo di controllo del materiale veicolato, seppure in ambito civilistico, veniva ri-conosciuto dal Trib. Napoli, ord. 8 agosto 1996, Est. Schisano, M. Cirino Pomicino s.p.a. c. Geredil s.a.s. ed al-tri, in Dir. inf., 1997, p. 970 ss.; Trib. Teramo, ord. 11 dicembre 1997, in Dir. inf., 1998, p. 370 ss.; Trib. Cuneo, ord. 23 giugno 1997, in Giur. piem., 1997, p. 493; Trib. Macerata, 22 dicembre 1997, in Riv. dir. ind., 1998, p. 35 ss.. Contra, Trib. Roma, 4 luglio 1998, in Dir. inf., 1998, p. 807 ss., con nota di P. COSTANZO, I newsgroup al

vaglio dell’autorità giudiziaria (ancora a proposito della responsabilità degli attori in internet). Tale ultimo

provvedimento escludeva la responsabilità del provider per i contenuti diffamatori presenti sul newsgroup, in quanto non moderato e, dunque, non soggetto a controllo preventivo. In ambito penale per le attività di blogging favorevole all’estensione, Trib. Aosta, cit., p. 1066 e s. la cui pronuncia è stata riformata in parte dalla Corte di Appello di Torino in data 26 aprile 2010, Pres. Witzel che correttamente ha negato i profili di responsabilità a-scritti dal primo giudice al blogger con riferimento all’omesso impedimento del reato di diffamazione effettuata, tramite il suo blog, da terzi rimasti anonimi.

10 Il termine weblog “traccia su rete” è stato creato da Jorn Barger nel dicembre del 1997. La versione tron-ca blog è stata creata da Peter Merholz che nel 1999 ha usato la frase “we blog” nel suo sito, dando origine al verbo “to blog” (ovvero: bloggare, scrivere un blog). Così su http://it.wikipedia.org.

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lesivi della reputazione dei soggetti presi di mira, postati in modo anonimo, l’autore non veni-va individuato. Il blogger, titolare e gestore del diario telematico, tratto a giudizio per rispon-dere del reato di diffamazione aggravata, per fatto proprio e per non aver impedito che terzi offendessero la reputazione altrui, è stato condannato ai sensi dell’art. 596 bis c.p., perché ri-conosciuto responsabile per aver omesso il dovuto controllo sui post da terzi veicolati tramite il servizio dallo stesso offerto e gestito.

Il giudizio di colpevolezza è stato formulato evidenziando asseritamente la sussistenza di un potere di filtraggio dei post inseriti da terzi nell’attività espletata dal gestore di servizi inte-rattivi di blogging, in forza dell’astratto totale controllo del materiale postato, e di un conse-guente potere di cancellare i messaggi dal contenuto illecito.

Da tali premesse si è fatto derivare in capo al proprietario-gestore l’obbligo di adottare le medesime cautele che sono proprie dell’attività di controllo, esplicitamente riconosciuta dagli artt. 57 e ss. c.p., del direttore, del vice-direttore (nel caso di reati commessi col mezzo della stampa periodica), dell’editore (nel caso di stampa non periodica e nel caso in cui sia ignoto, o non imputabile l’autore dell’esternazione), o dello stampatore (nel caso in cui l’editore non sia indicato, o non sia imputabile).

Internet e i suoi innumerevoli servizi sono stati automaticamente accomunati agli altri mezzi di comunicazione, espressamente indicati dalle norme di settore, contrariamente al-l’opinione da tempo dominante in dottrina e ai precedenti giurisprudenziali più attenti alle e-voluzioni dei mezzi di comunicazione di massa12.

L’indagine giuridica così impostata, finalizzata all’individuazione degli indici normativi cui riferire la responsabilità dei fornitori di servizi in internet per le attività illecite altrui, e le relative conclusioni si sono rilevate errate e di ciò ne ha preso atto la Corte di Appello di To-rino che, investita del gravame proposto dall’imputato, ha riformato la sentenza di primo gra-do, assolvendolo dalle accuse di non aver impedito che terzi non individuati, sfruttando il suo servizio, offendessero la reputazione di terzi e tenendo ferma la condanna a titolo di diffama-zione aggravata del blogger per i post riconducibili alla sua digitadiffama-zione13.

La Corte, dopo aver precisato che il blogger fosse in grado di cancellare i commenti, ha richiamato la tesi dell’impossibilità tecnica di vagliare preventivamente il contenuto del mate-riale postato da terzi. In proposito è stato affermato che la quantità dei messaggi veicolati in rete, ovviamente da vagliare caso per caso, non consente monitoraggi costanti che abbiano ef-ficacia impeditiva dimostrata anche a causa della possibilità di essere costantemente modifica-ti e/o aggiornamodifica-ti dall’autore. Il preteso comportamento, in grado di impedire la perpetrazione di reati in internet, sarebbe in sostanza inesigibile14.

I giudici hanno, inoltre, fornito esaustive motivazioni in ordine alla tesi dell’inapplica-bilità ai fatti commessi on line delle norme in cui il concetto di stampa o i suoi derivati, ad es. stampati, concorrono a descrivere il fatto tipico.

L’attività svolta da coloro che offrono e gestiscono servizi di chat, mailing list, forums, news groups, blogs presenta differenze strutturali rispetto a quella svolta dal direttore di un giornale al punto da non consentire l’estensione ai primi del precetto di cui all’art. 57 c.p.15.

12 Fra gli altri si veda V. ZENO-ZENCOVICH, La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa:

note critiche, in Dir. inf., 1998, p. 15 s. In giurisprudenza Trib. Oristano, 25 maggio 2000, cit., c. 670, più di

re-cente Trib. Milano, 18 marzo 2004, cit., p. 1713 s.

13 App. Torino, 23 aprile-22 luglio 2010, Pres. Est. Witzel, Imp. M., inedita.

14 In merito si veda G. FORNASARI, Il ruolo dell’esigibilità nella definizione della responsabilità penale del

Provider, in L. PICOTTI (a cura di), Il diritto penale dell’informatica nell’epoca di internet, Padova, 2004, p. 423 ss.

15 Ai sensi degli artt. 2, 3 e 5 della legge n. 47 del 1948, “il direttore è la persona che assume di fronte alla

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La disposizione codicistica, ora citata, sancisce una responsabilità per fatto proprio omis-sivo del direttore o vice-direttore responsabile del giornale o di altro periodico per i reati commessi col mezzo della stampa16. La norma riflette la sua operatività esclusivamente su soggetti qualificati che assumono il ruolo indicato a seguito di specifica nomina ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (che prevede norme in tema di stampa). In forza di tale funzione essi assumono la qualifica di garanti della correttezza dell’informazione. Ne consegue che la responsabilità del direttore responsabile o del vice-direttore di stampa perio-dica17, nelle ipotesi omissive, si fonda sui precetti di cui agli artt. 57 e ss. c.p. che presuppon-gono notoriamente obblighi di vigilanza e di sindacato sul materiale che deve essere stampato e da cui deriva l’obbligo di impedire che con il mezzo della pubblicazione siano commessi reati18 e che può essere efficacemente espletato mediante una penetrante e capillare verifica sul contenuto della informazione, verifica che l’attività professionale svolta impone in osse-quio ai dettami del codice deontologico di categoria (ovviamente tenendo conto della dimen-sione dell’impresa editoriale e della possibilità di delegare le funzioni ai collaboratori in caso di grosse dimensioni).

I servizi offerti in internet, per converso, sono il più delle volte strutturati in modo diverso da un giornale tradizionalmente inteso e dunque non completamente assimilabili ad esso quantomeno sotto il profilo dei risvolti penalistici in caso di omesso controllo da parte dei ge-stori/titolari del materiale in esso transitante e/o attraverso esso veicolato.

Si è affermato, condivisibilmente, in forza del principio di legalità di cui all’art. 25, com-ma 2, Cost.19 e del divieto di analogia in malam partem20, che internet così come l’attività di chi gestisce siti web e blog non sottostanno alla regolamentazione prevista dalla legge 8 feb-braio 1948, n. 4721 perché non comportano una riproduzione tipografica o ottenuta con mezzi meccanici o fisico-chimici22, trattandosi di strumenti e servizi che si caratterizzano per una modalità di trasmissione/ricezione di messaggi in forma elettronica, operata da un soggetto e diretta ad uno o più individui determinati o indeterminati con l’ausilio di una rete di teleco-municazioni.

Se, dunque, le forme di comunicazione telematica e fra esse internet e i servizi che essa offre avvengono con modalità distinte rispetto alle modalità di diffusione della stampa, le norme predisposte per altri settori non sono sovrapponibili ed ampliabili indistintamente ad ogni forma, anche elettronica, di informazione, stante il concepimento originario per modalità

esplicitamente una posizione di garanzia ex art. 40 cpv. c.p.…”. Testualmente I. SALVADORI, I presupposti della

responsabilità penale del blogger, cit., p.1071.

16 Secondo M. ROMANO, sub art. 57, in M.ROMANO-G.GRASSO, Commentario sistematico del codice

pe-nale, Milano, 2004, vol. I, p. 616, l’art. 57 prevede un’ipotesi speciale di agevolazione colposa geneticamente

dipendente dalla condotta dell’autore dell’articolo a contenuto illecito.

17 Afferma M. ROMANO, sub art. 57, cit., p. 617 che la fattispecie sia di natura complessa e che gli elementi costitutivi siano un fatto colposo del direttore e un evento dato dal reato commesso dall’autore della pubblicazio-ne, che rappresenta sin dall’origine ciò che si vuole evitare con l’imposizione del controllo della pubblicazione.

18 Fra le altre cfr. Cass. pen., sez. V, 7 luglio 1981, in Giust. pen., 1982, II, c. 699.

19 Cfr. I. SALVADORI, I presupposti della responsabilità penale del blogger, cit., p. 1071, nonché P. G AL-DIERI, Giornalismo, diffamazione e blogging, cit., p. 490.

20 Cfr. sul punto S. TABARELLI DE FATIS, La controversa disciplina penale della diffamazione tramite

Internet, in Dir. inf., 2001, p. 314 e 317 e, in giurisprudenza, Trib. Oristano, 25 maggio 2000, cit., c. 670.

21 L’art. 1 della legge, rubricato con il titolo Definizione di stampa o stampato testualmente recita: «Sono

considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione».

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diverse di diffusione di notizie, caratterizzate da “unitarietà fisica e temporale”23.

La difficoltà di delimitare un’area di responsabilità penale dei gestori di siti internet ed in particolare per i gestori dei blog per gli illeciti commessi da terzi si è mostrata, infine, allor-quando è stato analizzato l’art. 596 bis c.p.Siffatto richiamo normativo, effettuato dal primo giudice, non è stato condiviso dalla Corte.

L’art. 596 bis c.p. si colloca in un contesto specifico (diffamazione a mezzo stampa) che non consente estensioni alle attività similari (internet e servizi telematici) e che non ha fun-zione incriminatrice, limitandosi a richiamare l’esclusione della prova liberatoria agli imputati di cui agli artt. 57 e ss. c.p. Pertanto, anche se inopinatamente e ripetiamo inammissibilmente, dovesse equipararsi ad esempio il blogger-gestore di un diario telematico al direttore di un giornale, eventualmente dall’opzione dovrebbe discendere quale conseguenza giuridica l’ap-plicazione del disposto dell’art. 57 c.p.24, ma così non può avvenire per le motivazioni sopra esposte.

3.1. Segue. L’inutilizzabilità dei riferimenti normativi della legge sulla stampa e della legge sui sistemi radio-televisivi

Inapplicabili appaiono ai fatti commessi on line le fattispecie legalmente tipizzate negli artt. 1 e 13 della legge n. 47 del 1948 e nell’art. 30 della legge n. 223 del 1990 per la rilevata impossibilità di procedere ad un’equiparazione dei diversi mezzi di comunicazione di massa, ivi espressamente indicati, obiettivamente diversi rispetto all’internet.

La giurisprudenza di merito si è premurata di sostenere, in forza della diversità delle mo-dalità di una trasmissione effettuata con internet rispetto a quella con i mezzi di diffusione te-levisiva e radiofonica, che la regolamentazione emanata “in un periodo storico in cui la stessa creazione della rete di comunicazione Internet non era nemmeno ipotizzabile dal legislato-re”25 non poteva e non può essere applicata ad altri contesti, diversi dalle trasmissioni radio-foniche o televisive, in cui tuttavia si sviluppano suoni ed immagini, oltre che scritti, il più delle volte con modalità d’interazione.

In linea con tale orientamento ai casi di diffamazione on line non può applicarsi il regime di cui all’art. 13 legge n. 47 del 1948, il quale prevede un aggravamento di pena per il caso di attribuzione di un fatto determinato unitamente all’uso del mezzo della stampa26. Il richiamo espresso al concetto di stampa e dunque al concetto espresso dall’art. 1 della medesima legge impedisce che si operi un’estensione della disciplina anche ai fatti in internet, sebbene abbia-no natura editoriale.

Parimenti inapplicabile si deve considerare la disposizione di cui all’art. 30, comma 4, legge n. 223 del 1990, norma che estende il regime sanzionatorio dell’art. 13, legge n. 47 del 1948 ai concessionari pubblici o privati e ai loro delegati per le ipotesi di diffamazione com-messe mediante “trasmissioni”.

23 Testualmente V. ZENO-ZENCOVICH, I “prodotti editoriali” elettronici nella l. 7 marzo 2001 n. 62 e il

pre-teso obbligo di registrazione, in Dir. inf., 2001, p. 158; conforme P. GALDIERI, Giornalismo, diffamazione e

blogging, cit., p. 490.

24 La medesima osservazione effettuano I. SALVADORI, I presupposti della responsabilità penale del

blog-ger, cit., p. 1070 e P. GALDIERI, Giornalismo, diffamazione e blogging, cit., p. 491, il quale sostiene che non tutti i blog funzionano allo stesso modo e che pertanto è necessario procedere ala loro previa analisi tecnica.

25 Testualmente Trib. Oristano, 25 maggio 2000, cit., c. 671.

26 In merito si veda S. TABARELLI DE FATIS, La controversa disciplina, cit., p. 310 per la quale l’art. 13 rap-presenta, conformemente alla unanime dottrina e giurisprudenza, un’aggravante complessa ad effetto speciale che comporta un sensibile aumento di pena ed anche l’applicazione congiunta di pena detentiva e pecuniaria.

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Infatti, essendo ben individuati i soggetti cui la disciplina si riferisce ed essendo ben chia-ro che le norme regolamentano il sistema radio-televisivo, sarebbe contrario al principio di le-galità estenderne la portata ai casi in cui fosse l’utente a selezionare il materiale da visionare e le modalità con cui effettuare tale opzione27.

3.2. Segue. I servizi offerti in internet e la loro presunta natura editoriale. Riserve sugli effetti a cascata sul versante della responsabilità penale

Una risposta, altrettanto negativa, deve essere data riguardo alla pretesa equiparazione di internet agli altri mezzi di comunicazione in virtù della legge n. 62 del 200128 con la quale è stato precisato il concetto di “prodotto editoriale”, in particolare per l’impossibilità di esten-dere gli obblighi previsti dall’art. 2 della legge sulla stampa29, non essendo possibile per i siti, o per le banche dati in essi contenuti, o per le singole notizie in essi leggibili, laddove la legge si voglia riferire anche ad essi, indicare luogo e anno di una “inesistente pubblicazione – inte-sa in senso tradizionale – e il nome e il domicilio di un altrettanto inesistente stampatore”30.

Sotto questo versante merita di essere appuntato il contrario orientamento espresso dal Tribunale di Firenze che ha condannato il titolare di un sito web a titolo di diffamazione ag-gravata per aver omesso il controllo del contenuto dei messaggi veicolati tramite un forum ad esso collegato31.

Il giudice, dopo aver dato atto dell’obiettiva valenza diffamatoria dei messaggi inviati da alcuni utenti sul forum, della inapplicabilità dell’esimente del diritto di critica, della non veri-dicità del fatto determinato attribuito alla persona offesa, ha sostenuto che il direttore di una testata telematica soggetta a registrazione qual era quella diretta dall’imputato avesse violato l’obbligo di controllo e verifica delle informazioni rese fruibili dal servizio offerto senza par-ticolari formalità, obbligo scaturente dalla registrazione cui sarebbero sottoposti coloro che, operando nel web, agiscono con funzioni editoriali.

Rilevato, inoltre, che nel caso di specie non potesse ravvisarsi un concorso ex art. 110 c.p. con l’autore dell’esternazione diffamatoria, il profilo di responsabilità del direttore è stato im-postato dal giudice sul modello dell’art. 57 c.p. così motivando: “[i]l sito internet, inteso

qua-27 Cfr. V. SPAGNOLETTI, Profili problematici, cit., p. 1625.

28 Sull’argomento si veda V. ZENO-ZENCOVICH, I “prodotti editoriali” elettronici nella l. 7 marzo 2001 n.

62, cit., p. 153 ss.. La normativa intitolata “Definizione e disciplina del prodotto editoriale” all’art. 1 recita: “Per ‘prodotto editoriale’, ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi com-preso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informa-zioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografico”; il comma 3 che ai nostri fini interessa dispone: “Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all’art. 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del pro-dotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall’art. 5 della medesima legge n. 47 del 1948”.

29 L’art. 2 della legge n. 47 del 1948 recita: “Ogni stampato deve indicare il luogo e l’anno della

pubblica-zione, nonché il nome ed il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell’editore. I giornali, le pubblicazioni delle agenzie di informazione e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione: del luogo e della data della pubblicazione; del nome e del domicilio dello stampatore; del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile. All’identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identità di contenuto di tutti gli esemplari”.

30 Testualmente V. ZENO-ZENCOVICH, I “prodotti editoriali” elettronici nella l. 7 marzo 2001 n. 62, cit., p. 159.

La responsabilità dei fornitori di servizi di informazione in Internet 57 le insieme di hardware e di software attraverso cui si genera il prodotto telematico sotto for-ma di trasmissione di flussi di dati, in quanto prodotto editoriale, ai sensi della l. n. 62/2001, si deve ritenere sottoposto anche ai fini penali alla disciplina sulla stampa”32.

Traendo spunto da questo orientamento giurisprudenziale si rendono necessarie alcune precisazioni. L’interpretazione ristretta attribuibile al concetto di “prodotto editoriale”, se-condo cui per prodotto si deve intendere ciò che rappresenta il “risultato di un’attività im-prenditoriale o, comunque, svolta professionalmente ed a fine di profitto”33, consentirebbe un’equiparazione della informazione in rete alla stampa solo in forza del ricorso all’attività di giornalisti professionisti, di cui le testate telematiche dovrebbero dotarsi, al fine di rendere ef-fettivamente attuati gli standards professionali, sempre più richiesti in un settore ad alta com-petitività.

Pur condividendosi tale premessa, costituisce un salto logico, a nostro sommesso avviso, l’affermazione del Tribunale di Firenze secondo la quale in “caso di diffamazione commessa con il mezzo di un giornale telematico, non possono non richiamarsi le norme del codice pe-nale in materia di stampa, ossia l’art. 595 co. 3 c.p. e l’art. 57 c.p.” dato che i periodici on li-ne appartengono “al genus della stampa”, che sono soggetti “alle indicazioni obbligatorie in tema di editoria previste per gli stampati e alla registrazione obbligatoria della testata (art. 1 co. 3)”, che sono curati da ‹‹un direttore responsabile” e che hanno “un editore” i cui nomina-tivi “devono essere riportati sul sito web”. Non può, infatti, non rilevarsi come simili rilievi denotino una chiara ipotesi di procedimento analogico in malam partem, essendo stata operata nel caso di specie una estensione di quelle norme che, proprio perché dotate di caratteri pecu-liari, primi fra tutti il richiamo al concetto di stampa e stampato, dovrebbero essere espressa-mente previste anche per internet attraverso un’azione svolta esclusivaespressa-mente dal legislatore.

La registrazione richiesta dalla legge, che secondo l’opinione del Tribunale fiorentino co-stituirebbe la fonte da cui origina il conseguente obbligo di monitoraggio delle informazioni

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