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3. Prospettiva oggettiva: l interpretazione dell art 2348 c.c

3.2. Principio della proporzionalità

Un secondo corollario della regola dell eguaglianza dei diritti delle azioni disciplina l aspetto quantitativo della distribuzione dei diritti sociali, governando il regime del rapporto fra la partecipazione azionaria e, quindi, fra il capitale investito95, e la misura dei diritti sociali attribuiti. In particolare, l attribuzione dei

diritti sociali deve essere proporzionale alla quantità delle azioni possedute dal socio, per cui, ferma l appartenenza delle azioni alla medesima categoria, o in assenza di categorie speciali di azioni recanti diritti diversi, i diritti sociali dipendono dal numero di azioni possedute.

Oltre al divieto di ogni discriminazione nei diritti sociali che sia fondata su criteri diversi rispetto al possesso azionario, il collegamento fra il numero delle azioni possedute e la misura dei diritti attribuiti al socio, fa sì che questi ultimi non possano essere considerati uguali in senso assoluto, ma debbano essere proporzionati al numero delle azioni96. Perciò è legittima, anzi doverosa, la diseguaglianza tra soci

nella misura di attribuzione dei diritti sociali, laddove questi siano possessori di un diverso numero di azioni.

La norma di cui all art. 2348 c.c. fonda, quindi, un principio di eguaglianza relativa fra i soci, disponendo che alla diversità delle azioni, sia nel numero che rispetto all appartenenza a categorie di azioni, debba corrispondere una diversità nei diritti degli azionisti97. Ciò deriva direttamente dalla considerazione per cui i diritti

sono attribuiti alle azioni e non alle persone dei soci, sicché gli azionisti non debbono per forza avere i medesimi diritti, quanto piuttosto tutti e solo quelli proporzionali alle azioni possedute.

A differenza del principio di impersonalità che si applica ai diritti non cumulabili o non accrescibili, quello di proporzionalità opera solamente rispetto ai diritti accrescibili o cumulabili. Infatti, rispetto ai diritti che sono attribuiti al socio 95 Tuttavia, il rapporto tra rischio, ovvero capitale investito, e potere sociale, a seguito della Riforma

del 2003, ha perso il carattere assoluto che aveva un tempo. Difatti, tra il resto, è oggi derogabile il criterio di proporzionalità tra il numero di azioni assegnate ed il valore del conferimento (art. 2346, IV comma c.c.).

96 G. D ATTORRE, op. cit., p. 138 ss.

97 F. D ALESSANDRO, La seconda direttiva e la parità di trattamento degli azionisti, cit., p. 4;F.M.

MUCCIARELLI, Sulla parità di trattamento nelle società quotate, in Riv. soc., 2004, p. 184 ss.; G. PASETTI, Parità di trattamento e autonomia privata, Padova, 1970, p. 7.

indipendentemente dal numero di azioni possedute, per il cui esercizio è sufficiente il possesso anche di una azione soltanto, la regola della proporzionalità non ha ragion d essere. Tali diritti non cumulabili discendono quale diretta conseguenza dell assunzione della partecipazione sociale, spettano ad ogni socio in quanto tale e il loro esercizio non varia né in misura, né in intensità con l aumentare o il diminuire delle azioni possedute98. Si tratta dei diritti, già individuati nel primo capitolo, tra cui,

si registrano, ad esempio, il diritto di intervento in assemblea (art. 2370 c.c.), il diritto di ispezionare i libri sociali (art. 2422 c.c.) ed il diritto di recesso (art. 2437 c.c.)99. Rispetto a questi diritti trova piena espressione il principio di eguaglianza

assoluta tra gli azionisti, nel senso che ad ogni azionista, in forza della propria partecipazione sociale, spetta un diritto del tutto identico a quello degli altri100,

nonché i principi di impersonalità ed anonimato, per cui l autonomia statutaria o la maggioranza assembleare non possono imporre alcuna modifica, né tanto meno una soppressione degli stessi, essendo riconosciuti da norme inderogabili.

Il principio di proporzionalità non trova ugualmente applicazione rispetto agli altri diritti, sempre non accrescibili, né cumulabili, che sono riconosciuti ad uno o più soci in funzione del possesso di una data frazione del capitale sociale, ad esempio, il diritto di chiedere la convocazione o il rinvio dell assemblea (artt. 2367, 2374 c.c.), o il diritto di presentare denuncia con dovere di indagine del collegio sindacale (art. 2408, II comma, c.c.). Quest ultimi, anche se non dipendono dal possesso di un azione soltanto, non variano proporzionalmente in funzione del numero delle azioni, il quale, in una data percentuale del capitale sociale di volta in volta stabilita, costituisce condizione, a guisa di soglia, per l esercizio del diritto.

Il discorso cambia rispetto ai diritti cumulabili ed accrescibili, quali il diritto di voto, di partecipazione agli utili, alla quota di liquidazione, o il diritto di opzione, ove il principio di proporzionalità trova la sua massima espressione.

Nondimeno, tale regola ha carattere dispositivo, in quanto i diritti accrescibili sono disciplinati da norme derogabili e, quindi, possono essere modificati e financo 98 F.D ALESSANDRO, I titoli di partecipazione, cit., p. 123 ss.

99 Il diritto di recesso, occorre precisare, è da considerarsi non accrescibile rispetto alla legittimazione

al relativo esercizio, mentre nell esecuzione fa emergere aspetti di proporzionalità. In particolare, oltre ad essere ammissibile il recesso parziale, la liquidazione delle azioni per cui viene esercitato il recesso deve avvenire in misura proporzionale al valore complessivo del patrimonio della società, tenuto conto delle prospettive reddituali, nonché dell eventuale valore di mercato delle azioni.

soppressi (salvo il divieto di patto leonino), dall autonomia statutaria o dall assemblea straordinaria (unica evidentemente legittimata in caso di diritto di opzione), cosicché il principio di proporzionalità diviene mera base di calcolo della misura del diritto. Difatti, l autonomia statutaria, in sede di costituzione della società, o la maggioranza in caso di modifica del contratto sociale, può prevedere, ad esempio, la creazione di categorie di azioni con dividendo maggiorato e quindi con partecipazione agli utili più che proporzionale, oppure l esclusione o limitazioni del diritto di voto e, a seguito del D.L. 24 giugno 2014, n. 9, anche il voto plurimo. A sua volta il diritto di opzione è esercitabile in misura proporzionale al possesso azionario, ma può essere integralmente o parzialmente escluso ad opera dell assemblea straordinaria o dell organo amministrativo delegato ad effettuare l aumento di capitale.

Dall interpretazione dell art. 2348 c.c., unitamente agli artt. 2350 e 2351 c.c. in tema di diritti patrimoniali e diritto di voto, si ricava l inscindibilità del rapporto tra azioni e diritti e il conseguente divieto di creare discriminazioni sulla base di criteri-altri rispetto a quello oggettivo del possesso azionario, nonché la regola, seppure con valore meramente dispositivo, per cui i diritti sociali devono essere attribuiti ai soci in misura proporzionale all entità della partecipazione azionaria. Dunque, nel rispetto dei requisiti di legge e dei delineati principi che informano il diritto azionario, l autonomia statutaria e l assemblea straordinaria sono legittimate a derogare al principio di proporzionalità e ciò comporta che, in particolare, alla maggioranza sia consentito di modificare lo statuto, incidendo sui diritti sociali accrescibili.