Datio in solutum ed autonomia privata procedimentale: Proposta di una ricostruzione alternativa dell’istituto.
4. Profili funzionali ed effettuali: negozio solutorio estintivo.
Analizzando più da vicino il piano funzionale dell’istituto, come si è anticipato, il contratto de quo può essere agevolmente ricondotto nella categoria del negozio solutorio .
I contraenti con la esecuzione dell’aliud hanno infatti perfezionato la causa
solvendi che era stata inizialmente declinata in maniera «debole» con il
perfezionamento del negozio configurativo di base.
Si tratta come abbiamo visto, di un regolamento di interessi c.d. subordinato avente ad oggetto la fase esecutiva del rapporto obbligatorio programmato a monte dell’operazione economica. Il contratto solutorio imprime così, sul piano assiologico, alla esecuzione dell’aliud il valore di equipollente dell’adempimento della prestazione originariamente dedotta in obbligazione.
Donde è ragionevole ritenere che proprio al dispiegamento dell’effetto configurativo quale sub specie della categoria di effetto procedimentale e, quindi, direttamente alla volontà delle parti, vada ricollegata l’attitudine della diversa prestazione a soddisfare definitivamente l’interesse del creditore.
Donde nell’ ipotesi in cui la esecuzione dell’aliud consista nel trasferimento di un diritto, a chiusura del ciclo seriale del procedimento solutorio, creditore e debitore convengono la costituzione di un titolo formale che renda opponibile erga omnes l’acquisto del diritto in capo al creditore.
Non è dunque necessario a nostro avviso adoperare, su un piano dogmatico, la categoria, pur enucleata da autorevole dottrina, dell’ effetto giuridico operante sul piano della qualificazione del fatto.
A ben vedere, infatti, il ricorso a tale categoria muove dall’ esigenza di giustificare l’ingresso nella struttura del rapporto obbligatorio della valutazione soggettiva del creditore in merito all’idoneità dell’aliud a realizzare il soddisfacimento del suo interesse, estinguendo, così, l’obbligazione originaria. Esigenza di difficile comprensione, atteso che l’art. 1174 c.c., pietra angolare del diritto delle obbligazioni, sancisce apertis verbis che la prestazione deve corrispondere all’interesse anche non patrimoniale del creditore, che, per sua natura, attiene ad una dimensione tipicamente soggettiva.
Poiché l’interesse alla prestazione permea, sul piano soggettivo, la struttura del rapporto obbligatorio288, il creditore potrà dunque rivalutare in executivis tale interesse in chiave solutoria, imprimendo alla esecuzione di una diversa prestazione il valore di equipollente dell’adempimento, idonea a soddisfare il suo interesse. Il tutto nell’ambito di una fattispecie procedimentale complessa che si perfeziona con l’esecuzione diretta dell’aliud ad opera del debitore.
Peraltro, se è vero, come sin qui sostenuto, che la datio in solutum, nella sua duplice caratterizzazione ad un tempo programmatica ed esecutiva, sullo sfondo del procedimento giuridico privato, è un punto di duttile cooperazione, tra fase esecutiva e fase programmatica del rapporto obbligatorio originario, non deve stupire l’interprete l’esistenza di una possibile interferenza tra la causa del programma obbligatorio originario e la causa del contratto traslativo posto in essere in esecuzione dell’«impegno debole», assunto successivamente al perfezionamento del negozio configurativo.
L’atto esecutivo di trasferimento del diritto in luogo della prestazione originaria, nel complesso della operazione negoziale configurata dalle parti, realizza infatti un effetto procedimentale e non sostantivo finale289, in guisa che possono essere agevolmente depotenziati quei rilievi critici formulati avverso il negozio solutorio, per lo più basati sulla contrapposizione della disciplina del contratto traslativo eseguito a valle in adempimento della diversa prestazione, con la causa solvendi esterna afferente al rapporto obbligatorio originario.
Invero, come evidenziato dalla dottrina che si è dedicata recentemente allo studio del negozio configurativo, è vero che l’effettivo compimento di
288 Sulla rilevanza dell’ interesse del creditorio nella struttura del rapporto obbligatorio si
veda C.M. BIANCA, L’ obbligazione, cit., p. 43.
289 Come vedremo tra breve, l’effetto finale è dato dall’estinzione dell’obbligazione.
Donde troviamo conferma in questa sede di come l’effetto traslativo non sia vicenda compiuta e definitiva. Piuttosto anche di tale effetto si potrà predicare l’attuazione ovvero l’inattuazione. Trova quindi applicazione, anche in merito all’effetto traslativo, quel principio di derivatività dell’esecuzione dall’effetto che nella datio in solutum è particolarmente evidente. L’attuazione dell’attribuzione traslativa si esplica, infatti, in questo caso, in prima battuta nel dispiegamento di un effetto estintivo finale. In seconda battuta, si esplica sul piano della esattezza di tale effetto estintivo, e, quindi, della legittimazione del creditore a proporre i rimedi della garanzia del contratto di compravendita e, quindi, sul piano dell’efficacia, autentico termometro dell’esecuzione del contratto solutorio.
comportamenti esecutivi delle attività programmate dalle parti id est l’esecuzione dell’aliud, determinano il momento in cui si dispiega l’effetto attributivo finale.
Ciò nondimeno deve escludersi che la causa solvendi dell’avvenuto dispiegamento dell’attribuzione patrimoniale, possa essere identificata isolatamente con il programma obbligatorio originario ovvero con il negozio solutorio oppure ancora con un altro atto negoziale della sequenza procedimentale atomisticamente considerato, quale, ad esempio, il contratto traslativo posto in essere a chiusura del ciclo seriale.
E’vero, infatti, che in linea di principio l’indice dell’avvenuto trasferimento può rinvenirsi unicamente in un negozio che abbia in se stesso la causa dell’avvenuto trasferimento290.
Tuttavia anche laddove l’atto negoziale incorpori in se stesso la causa, a seconda dell’architettura procedimentale per la quale hanno optato le parti, la giustificazione causale del trasferimento si individua in un atto strutturalmente e funzionalmente diverso291.
Dunque non coglie nel segno quella dottrina che, con riferimento alla ipotesi in cui la esecuzione dell’aliud consista nel trasferimento di un diritto, determinando l’esigenza di perfezionare un contratto traslativo, imposta l’analisi dell’istituto in chiave di rigida contrapposizione tra causa esterna dell’attribuzione traslativa e causa interna.
Tale concezione è infatti incardinata sua una visione rigida del contratto in chiave di fattispecie a formazione progressiva, laddove all’interno del ciclo dell’autonomia privata procedimentale che si apre con il programma negoziale che costituisce la fonte dell’obbligazione originaria, la causa non sarebbe, dunque, a ben vedere, nè interna nè esterna.
Piuttosto la causa solvendi identificata con il programma normativo del contratto base, assolve un valore determinante del risultato finale cui aspirano i paciscenti, alla stregua degli altri tasselli della sequenza procedimentale con i quali coopera osmoticamente.
Donde è un requisito procedimentale dell’unitario ciclo di svolgimento dell’autonomia privata che con una sorta di regressus andrebbe concretamente ricostruito. Partendo dal suo esito a valle occorrerebbe cioè stabilire se, ed in quale misura, il concreto assetto di interessi non emerga dalla c.d. expressio
causae indicata nell’atto di trasferimento e si possa viceversa ricavare dai
comportamenti esecutivi posti in essere dalle parti.
Si potrebbe dunque dire che la causa solvendi, nel contesto procedimentale dell’agere negoziale, è per così dire «sparsa» nel ciclo di svolgimento degli interessi che compongono l’operazione economica determinata dai paciscenti. Essa si ricava dalla duttile cooperazione funzionale tra la causa del contratto
290 Sul punto M. G
IORGIANNI, op.cit., p. 564, il quale evidenzia che in tutta una serie di
casi lo spostamento patrimoniale trova giustificazione nello stesso negozio che lo pone in essere. Ciò avviene esemplarmente nei contratti obbligatori, laddove gli effetti costitutivi obbligatori trovano la loro stessa giustificazione nel negozio stesso, giusta la regola del principio consensualistico. Quest’ultimo ricollega al consenso il trasferimento e la costituzione della proprietà ovvero di altro diritto. Nel’ordinamento germanico invece soltanto i Grundgeschäfte ovvero i contratti obbligatori esauriscono in se stessa l’ attuazione degli effetti voluti dalle parti.
291 In tal senso, G. P
traslativo posto in essere «a valle» a chiusura del procedimento, il regolamento solutorio enucleato dalla datio in solutum ed il programma obbligatorio originario che si colloca «a monte» del ciclo dell’autonomia privata, intesi come fattori determinanti del risultato finale. D’altronde, una prospettiva strutturale elastica come quella procedimentale, non può che accompagnarsi ad una prospettiva funzionale altrettanto elastica.
5. Segue. Conseguenze sul piano effettuale e coerenza della soluzione