CAPITOLO III: Il COLLEGAMENTO TRA LE IMPRESE COMUNI E I PATT
4. La sistemazione dei patti parasociali nel diritto positivo
4.2 I patti parasociali nella riforma societaria
4.2.5 La pubblicità dei patti parasociali-l’art 2341-ter del codice civile
Bisogna ribadire, anzitutto, che l’esigenza di una disciplina pubblicitaria prevista dal l’art. 2341-ter del codice civile si pone soltanto laddove i patti presentino quella finalità stabilizzatrice. Così, non ha rilevanza la pubblicità dei patti che non sono in grado di stabilizzare né gli assetti proprietari né il governo della società. Non si scorge, infatti, la necessità, su un piano della ragionevolezza della disciplina, di informare soci e terzi di pattuizioni parasociali che non presentano alcuna potenzialità stabilizzatrice e che, di conseguenza, presentano un interesse scarso per i soggetti estranei alla compagine parasociale.
La disciplina codicistica si applica soltanto alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Il legislatore ha espressamente previsto la non- applicabilità della suddetta disciplina ai patti parasociali relativi a società quotate e alle loro controllanti nel D. Lgs. 37/2004, che ha novellato l’art. 122 T.U.F., introducendo un comma 5-bis che dispone che “ai patti di cui al presente articolo non si applicano gli artt. 2341-bis e 2341-ter del codice civile”.267
264 CHIAPPETTA, op.cit., p. 998. 265 MANFEROCE, op.cit., p.150. 266 LOMBARDI, op.cit., p.281.
267SEMINO, Il regime di pubblicità dei patti parasociali relativi a società quotate alla luce del D.Lgs.
17 gennaio 2003, n. 6 in Le Società, 2003, p.1462: In realtà, si è sottolineato che la sovrapposizione tra
le due normative- l’art. 2341-ter e l’art. 122 T.U.F “fornisce agli operatori una maggior informazione e va quindi preferita sul piano interpretativo. Questa maggiore informazione in determinati casi non
Al contrario della corrispondente norma del T.U.F, l’art. 2341-ter non impone un termine perentorio per procedere agli obblighi pubblicitari. Per questo motivo, la stipulazione di una convenzione parasociale in una società ove le azioni sono diffuse fra il pubblico in misura rilevante, non è di per sé fonte di alcun obbligo per i sottoscrittori del patto, almeno fino alla data della prima assemblea. Da questo momento, gli aderenti sono tenuti a un obbligo continuativo in apertura di ogni assemblea, fino allo scioglimento del vincolo.268
Il problema di una modesta tutela dei soci estranei al patto e del pubblico in termini di informazione sui patti parasociali sembra tuttavia in parte attenuato dalla previsione, a livello di disciplina regolamentare, di un obbligo a carico degli emittenti di azioni diffuse, specificamente di informare il pubblico della “comunicazione di cui all’articolo 2341-ter del codice civile, indicando ogni elemento necessario per una compiuta valutazione del patto”.269
Pare preferibile ritenere che la “comunicazione” alla società debba invece avere a oggetto l’intero regolamento contrattuale, alla stregua della medesima disciplina contenuta nel T.UF.270
L’omessa dichiarazione comporta la sospensione del diritto di voto dei “possessori delle azioni cui si riferisce il patto”, formula diversa rispetto a quella che si legge nell’art. 122, co. 4, T.U.F., che si riferisce al “voto inerente alle azioni” per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di pubblicità.
risulta poi solo opportuna ma addirittura necessaria. Si pensi all’ipotesi di accordi di voto stipulati durante una notte di febbrili trattative poche ore prima dell’assemblea o comunque in un momento così ravvicinato rispetto a quest’ultima da non permettere i tempi tecnici necessari per la disclosure dei patti parasociali richiesti dal T.U.F. Pare ragionevole in questo caso non inibire il diritto di voto ai soci contraenti il patto – pur non ancora pubblicizzato - e lasciare affidata una prima minimale
informazione del mercato proprio alla dichiarazione di presenza degli accordi parasociali in apertura di assemblea, secondo quanto disposto dal novellato di cui all’articolo 2341-ter c.c. e resta poi fermo, nei giorni successivi all’assemblea, l’adempimento agli altri obblighi pubblicitari relativi ai patti
parasociali previsti dal T.U.F”.
268 BLANDINI, op.cit., p. 365; DONATIVI, op.cit., p. 204 ss: La norma parrebbe imporre, pertanto, il
deposito presso il registro delle imprese di tutti i verbali relativi a deliberazioni assunte con
l’intervento di soggetti aderenti a patti parasociali. Questo parere potrebbe essere eccessivo, soprattutto nel caso in cui non vi siano state modifiche del patto tra un assemblea e l’altra,
269TUCCI, op.cit., p. 183. Art. 109-bis, regolamento emittenti, come integrato dalla deliberazione
Consob n. 14990 del 14 aprile 2005, applicabili “anche ai patti già dichiarati ai sensi dell’articolo 2341-ter del codice civile al momento dell’entrata in vigore della presente disposizione”. Le modalità di comunicazione sono quelle previste dal precedente art. 109, che rinvia alle disposizioni in tema di informazioni su fatti rilevanti (art. 66, comma 1, lettera b), 2,4,5 e 6, lettera b).
Il codice civile prevede poi, l’annullabilità della deliberazione assembleare adottata con il voto determinante dei soggetti che si sarebbero dovuti astenere. Non è invece contemplato la nullità della convenzione “occulta”, come nella corrispondente norma del T.U.F.
Per quanto attiene al rapporto tra gli artt. 122 e 123 del T.U.F. e gli artt. 2341-bis e
ter del codice civile, il legislatore della riforma, utilizzando un comune approccio
minimalista, ha sostanzialmente seguito la tecnica normativa adottata nel T.U.F., elencando alcune fattispecie rilevanti alle quali si applica la relativa disciplina per quanto attiene la durata massima, il diritto di recesso e la pubblicità.271
Da un confronto tra le fattispecie elencate dal Testo Unico e del codice civile, sembra possibile sostenere che la fattispecie di cui alla lett. a) dell’art. 2341-bis (i patti che hanno per oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano) è idonea a ricomprendere sia i sindacati di voto che i patti di consultazione, che formano oggetto di separata considerazione nell’art. 122, T.U.F.
Delle fattispecie previste nel Testo Unico, dunque, l’art. 2341-bis non considera esclusivamente le convenzioni “che prevedono l’acquisto” di azioni o strumenti finanziari (art.122, comma 5, lett. c), T.U.F.), sempre che non si voglia ritenere tale tipologia di patti “assorbita” de quella prevista dall’art. 2341-bis, lett. b); nel caso vi sarebbe un coincidenza tra le fattispecie dettate dal codice civile e dal Testo Unico.272
Quanto alle disposizioni in tema di durata e di diritto di recesso, contenute nell’art. 123, T.U.F., e 2341-bis codice civile, esse sanciscono implicitamente la liceità di convenzioni a tempo indeterminato, anche per le società non quotate. 273
271 LENER, Appunti sui patti parasociali nella riforma del diritto societario, in Riv. dir, priv., 2004, p.
5.
272 SANTONI, op.cit., p. 89; DONATIVI, op.cit., pp. 164-165.
273BLANDINI, op.cit., pp.380-381. Questo autore tuttavia ritiene che “la possibilità di stipulare i patti
parasociali a tempo indeterminato sia rimasta un’esclusiva delle sole società con azioni quotate”. La tesi si fonda sul rilievo che l’art. 2341-bis, cod. civ., non menziona espressamente la possibilità di stipulare patti a tempo indeterminato, come invece l’art. 123, comma 3, T.U.F. TUCCI, op.cit., p. 67 sottolinea giustamente che l’argomento dell’ubit tacuit noluit appare fragile sia in termini di