• Non ci sono risultati.

CAPITOLO III: Il COLLEGAMENTO TRA LE IMPRESE COMUNI E I PATT

3. La tipologia dei patti

Nell’ambito del genus dei patti parasociali, diverse species possono essere identificati. La dottrina ha fatto ricorso a diversi criteri di raggruppamento che si concentrano essenzialmente sugli effetti del contratto ovvero sulla natura degli

obblighi da esso nascenti. La prima classificazione proposta, parte dalla

considerazione che ogni distinzione « vada fatta in ragione del diverso grado della loro incidenza (…) sullo svolgimento del rapporto sociale e sulla stessa società, ed eventualmente per il suo tramite sugli altri soci e sui terzi interessati allo svolgimento del rapporto sociale».212

Su tale base, i patti vengono sub divisi secondo una idea descrittiva della prassi negoziale. Devono essere distinti i contratti parasociali che :

1. « Possono restringere i loro effetti e la loro azione ai soli soci stipulanti ed avere eventualmente per la società(e gli altri soci) una ripercussione di mero fatto né favorevole né sfavorevole(...);

2. possono essere diretti a procurare alla società vantaggi particolari a carico dei soci(…);213

3. possono incidere direttamente sulla società o in quanto sono diretti ad influenzare sulla vita o sulla determinazione della sua azione o in quanto addirittura invadano giuridicamente la sfera di diritti della società e la competenza dei suoi organi sostituendo a questi ultimi i singoli soci o la loro somma operanti in veste extrasociale ».214

In altri termini, la terza categoria evoca il patto parasociale in quanto mezzo di influenza diretta sul funzionamento della società o sulla sfera di competenza dei suoi organi, « sostituendovi » quella dei contraenti al patto.

Questa ultima categoria è stata ampiamente criticata da parte di una impostazione dottrinaria, che fa leva sulla possibile violazione di norme imperative del diritto societario (le due prime non avrebbero dei problemi di liceità « societaria » perché non influiscono sul funzionamento organico della società, dando soltanto a essa un vantaggio patrimoniale).

Questa impostazione ritiene che i patti parasociali, pure abbiano una influenza sull’azione economica della società, non possano in alcun modo produrre effetti per la stessa, restando del tutto senza influenza sul piano giuridico.

In tale senso, « non è dato parlare di incidenza dei patti parasociali sul rapporto sociale o sulla società. Questi ultimi, e l’ordinamento che ne regola l’attuazione delle rispettive finalità, risultano in tutto estranei ed insensibili al regolamento pattizio attuato con gli accordi parasociali».215

Questa dottrina propone di distinguere tra patti complementari, secondo i quali i soci si vincolano reciprocamente a procurare un vantaggio alla società- senza che

213 Ad esempio, i patti con i quali i parasoci si impegnano a effettuare versamenti ulteriori rispetto a

quelli previsti in sede di costituzione.

per questo il patto assuma rilevanza sociale- e patti collaterali, che determinano su un piano obbligatorio, le modalità di esercizio dei diritti sociali.216

Infine, in virtù di una terza impostazione, i contratti parasociali andrebbero, invece, suddivisi in due categorie: quella che ricomprende i patti parasociali idonei ad incidere sulla organizzazione sociale e quella che ricomprende i patti che tale incidenza non comportano:

«Si può enucleare questa categoria di contratti parasociali i quali presentano la importantissima caratteristica di influire sull’organizzazione della società nello stesso modo delle clausole contenute nello statuto. La seconda categoria avrebbe invece carattere residuale, ricomprendendo tutte le altre ipotesi di contratti parasociali, quelli quindi che Oppo raggruppava, nella sua classificazione sub 1 e 2».217

Così, nella prima categoria rientrerebbero tutti gli accordi diretti ad incidere sull’attività sociale guidandola, in modo anche difforme da quello previsto dalla norma legale o statutaria, ad esempio, i sindacati di voto e di amministrazione . La seconda categoria sarebbe invece composta di tutte le altre convenzioni, tali i patti di garanzia degli utili; i patti con i quali si garantisce un interesse sul capitale conferito; i patti con i quali si garantisce all’amministratore un determinato compenso; nonché i vari patti che regolano il trasferimento delle azioni, sindacato di blocco, patto di prelazione e patto di concentrazione delle azioni.218

Mi pare importante ora, di rintracciare gli elementi preminenti delle più diffuse categorie di patti parasociali.

215 SANTONI, Patti parasociali, Napoli, Jovene, 1985, p.144 ss. 216 Ibidem.

3.1 I sindacati di voto

Per convenzione di voto, si deve intendere il negozio che abbia direttamente per sia alla “titolarità” o “all’esercizio” del diritto di voto.

Per quanto riguarda la “titolarità” del diritto di voto, rientrano i patti con cui si dispone del diritto di voto ponendolo in capo ad un soggetto al quale per legge non spetterebbe, nonché rientrano quei negozi con cui semplicemente si rinunzia al diritto in discorso, abdicandovi la titolarità.

Per quanto attiene, all’”esercizio” del diritto di voto, rientrano invece i negozi con i quali, pur rimanendo il diritto di voto in capo al soggetto a cui la legge lo imputa, questi si vincola ad esercitarlo in un determinato modo, o a non esercitarlo pur restandone titolare.219

Anche se occorrere tenere conto dell’eterogeneità delle convenzioni e delle numerosi configurazioni che in concreto possono assumere, il nucleo principale che caratterizza i sindacati di voto è costituito da accordi tra soci, che vincolano i partecipanti per un certo periodo di tempo, ad esercitare il diritto di voto nelle assemblee della società i conformità alle decisioni prese in virtù delle regole organizzative del sindacato.220

Nell’analisi dei sindacati di voto, non ci siano dei motivi per escludere i patti con i quali il titolare del diritto di voto attribuisca a un altro socio o a un terzo, l’esercizio diritto di voto o la titolarità del relativo diritto, oppure si impegni a esercitarlo secondo le istruzioni della controparte contrattuale. Questa interpretazione si basa, tra l’altro, sull’articolo 122, T.U.F. Se questi patti dovessero entrare nella tipologia descritta, si dovrebbe ritenere questi ultimi in quanto soggetti alle disposizioni in materia di durata (limite massimo, rinnovabilità alla scadenza, recesso se a tempo indeterminato) anche quelle convenzioni che attribuiscono al proprietario, anziché all’usufruttuario o al creditore pignoratizio, il diritto di voto sulle azioni oggetto di pegno o di usufrutto.

218 Ibid, p.42-43

219 RESCIO, I sindacati di voto, in Trattato delle società per azioni, diretto da G.E. Colombo e G.B.

Portale, vol3, Torino, Utet, 1994, pp.485-486.

220SBISA G., Sindacati di voto e rappresentanza in assemblea, in Sindacati di voto e sindacati di

I sindacati di voto hanno avuto maggiore diffusione nella pratica societaria.221

3.2 I sindacati di blocco

I sindacati di blocco sono quei patti che, in generale, hanno l’effetto di porre limitazioni, sia qualitative che quantitative, al trasferimento, al di fuori del patto, di azioni o strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o sottoscrizione delle stesse 222

In buona sostanza, si tratta di accordi diretti, generalmente, ad assicurare compattezza alla compagine societaria attraverso la limitazione del potere di trasferire le azioni; tali accordi, sostanzialmente, si esplicano nel divieto di alienazione di tali strumenti, con l’obbligo, in caso contrario, di offrirli in prelazione agli altri soci sindacati. Il diritto di prelazione può avere ad oggetto la sola cessione delle azioni o quote, ovvero riguarda anche la loro sottoposizione a vincoli o, ancora, estendersi alle obbligazioni convertibili, al diritto di sottoscrizione degli aumenti di capitale, all’esercizio del diritto d’opzione, e alle azioni della società socia. L’oggetto della prelazione può essere qualsiasi negozio di trasferimento della partecipazione sociale, compresi gli atti di disposizione come riporti, di costituzione in pegno ed usufrutto, come possono essere esclusi i trasferimenti a titolo successorio o titolo gratuito.

Così si riconosce varie configurazioni dei patti di blocco:

i) i patti di non alienazione, in cui il parasocio si obbliga a non alienare le azioni sindacate;

ii) i patti di alienazione condizionata, in cui il parasocio si obbliga a non alienare le azioni se non a soggetti che accettino a loro volta di subentrare nel rapporto sindacale: la sfera di appartenenza di tali soggetti viene spesso ulteriormente circoscritta a particolari categorie (es. familiari, soci già sindacati) o a persone che riscuotano il gradimento del sindacato, e non di

221 SCHLESINGER, Sindacati di voto: oggetto delle clausole, in Giur. Comm., 1992, p. 424;

rado gli associati si riservano il diritto di prelazione dei confronti di chi intenda cedere le proprie azioni.”223

In questa categoria di patti autorevole dottrina ha ricondotto, altresì, le clausole statutarie di gradimento, ossia quelle clausole che impongono di alienare la propria partecipazione azionaria solo a soggetti che abbiano preventivamente ottenuto il placet dagli altri aderenti ed ancora, i patti con i quali ci si impegna a non aderire ad una offerta pubblica (volontaria od obbligatoria) di acquisto;

3.3 I sindacati di gestione

I sindacati di gestione ( o patti di amministrazione) hanno per oggetto l'esercizio congiunto di un'influenza dominante sull'operato degli amministratori (secondo alcuni non sarebbero validi, perché vincolerebbero gli amministratori, quello che può essere contestato poiché essi hanno sempre facoltà di scegliere liberamente le operazioni da porre in essere).224

Accanto questi tre sindacati, hanno proliferato molti altri accordi, eterogenei nei contenuti, finalizzati ad adeguare lo schema societario all’intento ed agli interessi concreti delle parti:

a) I patti di consultazione, ossia patti che hanno l’effetto di imporre agli aderenti

obblighi di preventiva consultazione sulla direzione dell’esercizio del diritto di voto e che, a differenza dei sindacati di voto - nei quali l’intendimento collettivo è vincolante per l’espressione individuale del voto - hanno come finalità il semplice scambio di informazioni prima che il convincimento del singolo aderente sia formato in modo definitivo.225

222 KUSTERMANN, Osservazioni sui patti parasociali dopo la “Riforma Draghi”, in Società, 1998,

p. 911.

223 RESCIO, op.cit., p.650.

b) I patti di acquisto, ossia patti che hanno l’effetto di imporre l’acquisto di azioni

o di strumenti finanziari che attribuiscono facoltà di acquisto e sottoscrizione di azioni, sia nella società di riferimento che in altre, allo scopo di rafforzare la posizione di controllo del patto nel suo complesso;226

c) I patti di concentrazione delle azioni, con i quali i soci fondatori si obbligano a

trasferire ad uno di essi tutte le azioni non appena costituita la società.

d).I patti di smobilizzo delle partecipazioni nonché gli impegni assunti verso terzi

creditori sociali (tra cui le lettere di patronage), con i quali si promette al finanziatore di tenere una certa condotta sociale all’interno della società partecipata e finanziata.