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DIPARTIMENTO EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

QUALIFICA PROFESSIONALE PER ADULT

(link: https://orientamento.ch/Dyn/Show/7193)

Contatti: Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale, tel. 091 814 63 51

Ci sono quattro modi per farsi riconoscere la propria esperienza professionale ed ottenere un attestato federale di capacità (AFC) o un certificato federale di formazione professionale (CFP):

• validazione degli apprendimenti acquisiti: almeno 5 anni di esperienza lavorativa, per AFC impiegato di commercio, impiegato logistica e muratore

• procedura di qualificazione per adulti: almeno 5 anni di esperienza lavorativa per l’ammissione diretta all’esame finale

• formazione AFC: contratto di tirocinio (da 2 a 4 anni a dipendenza della professione

• formazione CFP: contratto di tirocinio ridotto di 1 o 2 anni (dai 2 ai 3 anni di formazione dunque)

ASSICURAZIONE INVALIDITÀ (AI)

(link: https://www.ahv-iv.ch/p/4.09.i )

Contatti: Per chiedere prestazioni dell’AI gli assicurati devono annunciarsi quanto prima presso l’ufficio AI del loro Cantone di domicilio. I provvedimenti d’integrazione professionale sono assunti dall’AI al più presto dall’inoltro della richiesta. Gli appositi moduli possono essere richiesti presso gli uffici AI, le casse di compensazione AVS e le loro agenzie; sono anche disponibili su Internet all’indirizzo www.avs-ai.ch.

Il principio fondamentale dell’AI è la «priorità dell’integrazione sulla rendita». Scopo dei provvedimenti d’integrazione è di ripristinare, migliorare o conservare la capacità al guadagno degli assicurati. Il loro

diritto è stabilito in funzione della prevedibile durata dell’attività lavorativa. La priorità è data all’integrazione degli interessati nel mercato del lavoro. Se l’invalidità è tale da non consentirla, possono essere offerti posti di lavoro e formazioni in un ambiente protetto. Gli assicurati sono tenuti a contribuire attivamente a limitare il più possibile i costi dei provvedimenti d’integrazione professionale. In particolare hanno l’obbligo di adoperarsi da soli per l’integrazione, senza dovere necessariamente ricorrere ai provvedimenti dell’AI. Sono tenuti a collaborare e a facilitare l’esecuzione di tutti i provvedimenti esigibili. Un provvedimento è considerato inesigibile soltanto se non è adeguato alle condizioni di salute dell’assicurato. Di regola il diritto a provvedimenti d’integrazione professionale si estingue quando l’assicurato raggiunge l’età di pensionamento AVS o in caso di pensionamento anticipato. Per principio i provvedimenti devono essere eseguiti in Svizzera. Questo promemoria informa gli assicurati in merito ai provvedimenti d’integrazione professionale dell’AI.

Il diritto ai provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione professionale inizia al più presto al momento in cui l’assicurato presenta la richiesta di prestazioni. I provvedimenti di reinserimento consistono in:

RILEVAMENTO E INTERVENTO TEMPESTIVI (link: https://www.ahv-iv.ch/p/4.12.i )

Il rilevamento e l’intervento tempestivi costituiscono mezzi di prevenzione utilizzati dall’assicurazione invalidità (AI) per individuare rapidamente persone che presentano i primi segnali di un rischio d’invalidità e aiutarle, con provvedimenti adeguati, a rimanere o a reinserirsi nel processo lavorativo, evitando così l’invalidità. Questo promemoria informa gli assicurati e le persone o istituzioni legittimate a comunicare un caso in merito al rilevamento e intervento tempestivi.

Lo scopo del rilevamento tempestivo è di mantenere il posto di lavoro ed evitare l’invalidità. È importante stabilire quanto prima un contatto con l’ufficio AI se per motivi di salute la propria capacità lavorativa risulta limitata e vi è il pericolo che i problemi di salute diventino cronici. Se, in seguito al rilevamento tempestivo, l’ufficio AI giunge alla conclusione che senza provvedimenti adeguati vi è un rischio d’invalidità, invita l’assicurato ad inoltrare una richiesta di prestazioni AI. Il rilevamento tempestivo è uno strumento che permette all’AI di intervenire più rapidamente e di agire allo scopo di prevenire.

Il rilevamento tempestivo è destinato alle persone che:

• per almeno 30 giorni hanno presentato ininterrottamente un’incapacità al lavoro

• nell’arco di un anno hanno dovuto assentarsi dal lavoro ripetutamente o per brevi periodi.

Queste assenze devono risultare da un danno alla salute. Se queste condizioni sono soddisfatte, le persone o istituzioni legittimate possono comunicare il caso in questione all’ufficio AI.

Sono autorizzate a comunicare un caso le seguenti persone e istituzioni: • l’assicurato o il suo rappresentante legale

• i familiari che vivono in comunione domestica con l’assicurato • il datore di lavoro dell’assicurato

• i medici e i chiropratici curanti dell’assicurato

• l’assicuratore d’indennità giornaliera in caso di malattia • l’assicuratore infortuni

• gli istituti della previdenza professionale • l’assicurazione contro la disoccupazione • gli organi dell’aiuto sociale

• l’assicurazione militare • l’assicuratore malattie.

Il caso deve essere comunicato per iscritto all’ufficio AI del Cantone di domicilio dell’assicurato. Il modulo di comunicazione è disponibile presso gli uffici AI, le casse di compensazione AVS e le agenzie comunali AVS come anche su Internet all’indirizzo www.avs-ai.ch.

!!! La comunicazione non è una richiesta di prestazioni AI !!! SINTESI DEL PROCESSO DI RILEVAMENTO TEMPESTIVO

1. Colloquio di rilevamento tempestivo

• informare l’assicurato sullo scopo del rilevamento tempestivo • valutare la situazione medica, professionale e sociale dell’assicurato

• determinare per quanto possibile gli attori in grado di contribuire a mantenere la capacità al guadagno dell’assicurato

• informare l’assicurato sulle informazioni che l’ufficio AI intende chiedere e su chi le fornirà.

2. Se l’assicurato è d’accordo, altre persone possono partecipare al colloquio, in particolare la persona o istituzione che ha comunicato il caso all’AI e/o il datore di lavoro. L’assicurato può anche farsi accompagnare da una persona di fiducia. Se ritenuto necessario dall’ufficio AI, un medico del Servizio medico regionale (SMR) sarà presente al colloquio.

3. Se dalla comunicazione risulta chiaramente che la presentazione di una richiesta di prestazioni AI è necessaria, oppure se il caso non è di competenza dell’AI, il colloquio di rilevamento tempestivo non si svolgerà.

4. Se le informazioni raccolte durante il colloquio di rilevamento tempestivo non sono sufficienti per prendere una decisione, sulla base dell’autorizzazione firmata dall’assicurato l’ufficio AI può chiedere informazioni supplementari presso medici, altre assicurazioni, datori di lavoro, gli organi dell’aiuto sociale ecc.

5. Inizio e fine del rilevamento tempestivo: entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione l’ufficio AI decide se sono indicati provvedimenti d’intervento tempestivo.

Il rilevamento tempestivo si conclude con:

• la presentazione di una richiesta di prestazioni AI

• la comunicazione all’assicurato che la presentazione di una richiesta di prestazioni AI non è necessaria.

SINTESI DEL PROCESSO DI INTERVENTO TEMPESTIVO

1. I provvedimenti d’intervento tempestivo hanno lo scopo di permettere agli assicurati che presentano un’incapacità al lavoro totale o parziale di mantenere il posto di lavoro attuale o di essere integrati in un nuovo posto all’interno della stessa azienda o altrove. Detti provvedimenti possono essere concessi anche se non è ancora stabilito se l’assicurato sia invalido ai sensi della legge.

2. I provvedimenti d’intervento tempestivo devono essere facilmente accessibili e poco costosi. Possono consistere in:

• adeguamenti del posto di lavoro 3. • corsi di formazione

4. • collocamento

5. • orientamento professionale 6. • riabilitazione socioprofessionale 7. • provvedimenti di occupazione.

8. Non sussiste alcun diritto a provvedimenti d’intervento tempestivo.

9. Durante l’attuazione dei provvedimenti d’intervento tempestivo non vengono versate indennità giornaliere dell’AI.

10. Inizio e fine dell’intervento tempestivo: La fase d’intervento tempestivo inizia dalla presentazione della richiesta di prestazioni AI e dura al massimo 12 mesi.

La fase d’intervento tempestivo si conclude con la notifica della decisione di principio, che stabilisce se sia necessario proseguire sulla via dell’integrazione o se invece vada esaminata la questione del diritto a una rendita. La fase d’intervento tempestivo si conclude con:

• la decisione relativa all’esecuzione di provvedimenti d’integrazione professionale o di reinserimento • la comunicazione che sarà esaminato il diritto alla rendita

• la decisione secondo cui l’assicurato non ha diritto a prestazioni.