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DALLA CADUTA DEL MURO DI BERLINO SINO AD OGG

1.6.2 Le qualifiche di protezione: i Decreti Legislativi 251/2007 e 18/

99 Negli ultimi anni più di quaranta sono state le decisioni prese da tribunali tedeschi, ma anche in Olanda,

Svezia e UK. Ad iniziare nel 2010 il Tribunale di Minden, poi quello di Darmstad, fino a quella del Tribunale di Francoforte nel 2013. Cfr. Fulvio Vassallo Paleologo “L’Italia non è un paese sicuro per richiedenti asilo”, s.d., in: http://www.magistraturademocratica.it/mdem/qg/doc/Nota_a_sentenza_ Trib._amministrativo_Francoforte.pdf, e Chiara Pittalunga (a cura di) “Il sistema italiano di protezione e accoglienza dei richiedenti asilo non è conforme agli standard europei, affermano i tribunali amministrativi tedeschi: bloccati i respingimenti verso l’Italia effettuati in base al regolamento DublinoII”, 2012, in: < http://host4.uniroma3.it/progetti/legalclinic/wp-content/uploads/2012/02/Tribuna litedeschi_Italia-e-DublinoII.docx>.

Con il Decreto Legislativo 251 del 19 novembre 2007, detto Decreto Qualifiche, l’ordinamento italiano recepisce la Direttiva europea 2004/83/CE del 29 aprile 2004. Tale Direttiva, come sopra detto, è stata modificata con la Direttiva 2011/95/UE del 13 dicembre 2011 recepita da parte dell’Italia con il Decreto Legislativo 18 del 21 febbraio 2014100.

Il D.Lgs. 251/2007, insieme poi al D.Lgs. 25/2008, apporta alla normativa italiana sull’asilo una maggior organicità e chiarisce definizioni quali persecuzione, danno grave, agenti della persecuzione, precisa il significato dei motivi di persecuzione individuati dalla Convezione di Ginevra e introduce lo status della protezione sussidiaria, che va a definire alcune delle situazioni per cui le Commissioni Territoriali, preposte al riconoscimento del diritto all’asilo in Italia, concedevano la protezione umanitaria. L’introduzione di questa nuova forma di protezione per chi fugge da situazioni di violenze e persecuzioni generalizzate è il principale elemento di novità rispetto alla precedente normativa, è comunque mantenuta la possibilità residuale alle Commissioni di raccomandare ai Questori il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari per quelle persone che non rientrano nelle definizioni di status di rifugiato, né di protezione sussidiaria, ma che evidenzino comunque un rischio nel rientro nel proprio Paese. Questa possibilità va a colmare la carenza della normativa comunitaria che raccomanda il rispetto del principio di non refoulement, sancito dalla normativa internazionale, ma non prevede una regolarizzazione della presenza negli SM di chi non può accedere alla protezione internazionale pur non potendo essere espulso. L’innovazione sta anche nella durata temporale dei permessi di soggiorno: l’Italia prevede migliori condizioni rispetto al minimo previsto dalla Direttiva UE, stabilisce il rilascio di permesso di soggiorno della validità di 5 anni per le persone a cui è riconosciuto lo status di rifugiato, e di 3 anni per coloro a cui è riconosciuta la protezione sussidiaria; tale durata, con il recepimento della Direttiva 2011/95, è uniformata a 5 anni per entrambi gli status. Il Decreto introduce la figura del rifugiato sur place (quando il bisogno di protezione

100 Durante la stesura della tesi, in attesa dell’approvazione del Decreto Legislativo di recepimento della

nuova Direttiva Qualifiche, si è consultata la “Relazione illustrativa”, verificata dalla ragioneria dello Stato il 3 dicembre 2013, in seguito alla delega di recepimento data al Governo dalla Legge 96/2013 “Legge di delegazione europea”, scaricabile al sito: <http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/ attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0047_F001.pdf&leg=XVII> successivamente si è analizzato anche il testo del Decreto legislativo n° 18 del 21 febbraio 2014 “Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta”, Gazzetta Ufficiale n° 55

sorge dopo che la persona ha lasciato il proprio Paese) prevedendo condizioni più benevole rispetto alla Direttiva, dal momento che non recepisce la possibilità di non concedere lo status di rifugiato «se il rischio di persecuzione è basato su circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la partenza dal Paese di origine» (art. 5 comma 3 della Direttiva 2004/83/CE). Rispetto alla Direttiva europea la norma italiana non recepisce, nemmeno nella recente refusione, la possibilità di considerare se il richiedente asilo possa ottenere protezione in un’altra zona, da quella di provenienza, all’interno del proprio Paese di origine.

In merito all’informazione, sui diritti e i doveri, che deve essere fornita alle persone a cui è stata riconosciuta una forma di protezione, il Decreto italiano prevede che le informazioni siano date consegnando un opuscolo in una lingua comprensibile. Di fatto alla persona non viene fornita una adeguata informazione in merito, nella maggior parte dei casi non viene nemmeno consegnato l’opuscolo previsto, ritenendo esaustivo quanto spiegato in sede di audizione presso le Commissioni Territoriali (art. 21 comma 2 del Dlgs 251/2007), e la persona in pratica o si crea aspettative erronee in merito all’accesso a servizi assistenziali e sociali o ignora sia i diritti che i doveri stabiliti dalla normativa italiana. Il Decreto risulta carente in merito a disposizioni per favorire l’integrazione dei titolari di protezione internazionale, non sono stati previsti sino ad oggi programmi e progetti per realizzare l’integrazione. Con il recepimento della nuova Direttiva Qualifiche, il nuovo Decreto prevede di adottare un “Piano Nazionale delle misure volte a favorire l’integrazione dei beneficiari di protezione internazionale”. Tale piano sarà predisposto da un Tavolo di coordinamento101, ma

non è previsto finanziamento per il funzionamento di tale Tavolo, né possono essere previsti oneri aggiuntivi per la finanza pubblica per la realizzazione delle misure da individuare. Nasce il sospetto che le azioni di tale organismo rimarranno solo dichiarazioni d’intenti.

Il nuovo Decreto Qualifiche recepisce l’obiettivo della Direttiva europea 2011/95/UE di avvicinare i due status compresi nella protezione internazionale, in particolare riguardo ai diritti a loro connessi. Sia i titolari di status di rifugiato sia i titolari di protezione sussidiaria hanno ora accesso al lavoro nel pubblico impiego, potranno richiedere ricongiungimento familiare alle stesse condizioni e potranno

101 Il Tavolo di coordinamento nazionale, previsto dall’articolo 1 comma 3 del D.Lgs. n°18/2014, dovrà

essere composto da rappresentanti del Ministero dell’Interno, del Ministero dell’integrazione, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle pari opportunità, rappresentanti delle Regioni, dell’Anci, dell’UPI, della Commissione Nazionale per l’asilo e dell’UNHCR.

ottenere il riconoscimento di diplomi e certificati professionali come già i titolari di status di rifugiato. Il D.Lgs. 18/2014 recepisce anche l’obiettivo della Direttiva volto ad elevare maggiormente il livello delle norme di protezione in relazione ai motivi e al contenuto della protezione; in merito a questo precisa, come già evidenziato nel precedente paragrafo, che nel considerare gli organi che all’interno del Paese di origine offrono protezione, quando essa non è offerta dalla Stato, altri soggetti devono dimostrare volontà e capacità di offrire protezione che deve essere effettiva e non temporanea, presupponendo quindi l’acquisizione di informazioni approfondite e credibili della situazione dei paesi di origine. Anche in merito alla mancata protezione da atti di persecuzione, da parte dello Stato di provenienza, è precisato che ciò può essere motivo di riconoscimento dello status di rifugiato. La nuova norma aggiorna le categorie di persone ritenute “categorie vulnerabili” inserendo anche le vittime di tratta e le persone con disturbi psichici, attenzione che già veniva comunque considerata negli inserimenti all’interno dei progetti Sprar. Maggiore attenzione è data nei confronti dei minori, con l’ampliamento della nozione di familiare, come già delineato anche nel nuovo Regolamento Dublino.