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Capitolo II La legge Delrio

UNIONI DI COMUNI, CONVENZIONI E FUSION

4.5 Questioni aperte e prospettive di riordino

Lo scenario che si apre all’indomani della Legge Delrio è diverso da quello ipotizzato dal Legislatore nei lavori preparatori: la riforma, infatti, delineava, un processo di attuazione e di riordino delle funzioni non fondamentali che doveva basarsi sui principi di uniformità e controllo da parte dello Stato.

Tali intenzioni sono venute meno con l’accordo dell’11 Settembre 2014 che ha accentuato il minor controllo da parte dello Stato a favore di una riorganizzazione delle funzioni diversa da Regione a Regione, sulla base di circostanze e principi che non sono in grado di omologare a livello nazionale le varie scelte.

Ad una valutazione a posteriori, questi tratti della riforma ne sottolineano il suo carattere innovativo, mostrando un orientamento dello Stato, favorevole ad una differenziazione dei processi di riordino delle competenze provinciali in modo più marcato rispetto a quanto previsto dal Testo Unico contenuto nel D.lgs 267/2000, TUEL.

Per di più, le disposizioni per cui le province sono enti soggetti alla regolazione delle Regioni, potrebbero incidere indirettamente39 nei rapporti tra quest’ultima e i comuni, che detengono il controllo politico degli organi provinciali mediante elezioni, attraverso l’aumento o meno delle funzioni a carico dei comuni.

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39Davide Servetti, Il Piemonte delle autonomie, 2015, DOI, http://piemonteautonomie.cr.piemonte.it/cms/index.php/il-riordino-delle-funzioni- provinciali-nella-legge-delrio-e-nel-primo-anno-di-attuazione

126 Il verificarsi dei molteplici scenari, di cui si è parlato in precedenza, dipende dalla volontà del legislatore regionale di procedere ad un riordino organizzativo e istituzionale delle province attraverso un progetto di governance che sia in netta discontinuità con il passato oppure confermare le funzioni attualmente detenute dalle province attraverso un decentramento delle funzioni regionali.

Si è visto che tanti sono i fattori che possono influire sulla scelta del legislatore regionale, ma c’è una questione molto delicata su cui tutte le Regioni hanno dovuto confrontarsi, ed è quella relativa al riordino del personale (§ paragrafo 6.1).

Tale questione ha condizionato le scelte del legislatore per almeno due ragioni40: in primo luogo lo stretto rapporto tra risorse e funzioni fa si che una riallocazione delle seconde incida notevolmente sul riordino delle seconde, compreso quelle umane, con gravi oneri finanziari sugli enti destinatari dei trasferimenti; in secondo luogo vi è il problema del personale a tempo determinato e in mobilità con la legge di Stabilità del 2015.

Questi due fattori non solo hanno rallentato il processo di attuazione ma hanno anche inciso sul potenziale modello di governance regionale come ad esempio nel caso in cui l’onere finanziario induca le regioni a confermare le funzioni provinciali per evitare che il peso organizzativo e finanziario ricada sulla Regione e i comuni.

Tale orientamento è stato confermato dalla Conferenza delle Regioni nell’assemblea del 2 Aprile 2014, il quale afferma che il processo di riordino delle funzioni provinciali rischia di essere compromesso dalle riduzioni di finanziamenti statali per le funzioni provinciali che benché, ricollocate in vario modo, continuano ad esistere, e proprio dal già menzionato ricollocamento del personale; del resto quasi tutte le misure adottate relative all’allentamento del patto di stabilità41 e al

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127 trasferimento del personale della polizia provinciale sono più idonee a mitigare la situazione piuttosto che risolvere in concreto i fattori di blocco.

In base a tutti questi elementi possono essere tratte alcune conclusioni: qualora, sia il bagaglio delle funzioni sia il ricollocamento del personale subiranno modifiche limitate, sarà maggiore la controprova per cui la battaglia di rinnovamento voluta dalla Legge Delrio sarà stata persa; inoltre nei casi in cui le Regioni non vogliano assumersi tali responsabilità, si potrebbe andare in contro a casi di “municipalizzazione”42 e semplificazione dell’ente intermedio con conseguenze istituzionali delicate: la prevalenza dei grandi comuni su quelli piccoli e la mancanza di controllo reciproco tra organi.

Queste conseguenze possono essere evitate proprio attraverso un meccanismo in cui la Regione sia l’attore principale in ordine all’assegnazione, al riordino e all’organizzazione delle funzioni e dei servizi provinciali.

Infine, A parere di molti giuristi43, due sono le criticità che non sono state affrontate dalla Legge Delrio nell’ambito del riordino delle funzioni provinciali.

La prima questione riguarda la frammentazione delle funzioni tra i diversi livelli di governo territoriale.

La Legge Delrio conferma, infatti, la possibilità che una funzione possa essere esercitata da più governi territoriali con una sovrapposizione delle responsabilità politico-amministrative le quali creano confusione e inefficienze nel rendere servizi ai cittadini; con la conseguenza che diventa poi difficile individuare le responsabilità amministrative. La seconda questione attiene al fatto che accanto al dimensionamento dell’ente intermedio vi siano delle aree vaste troppo limitate per

42 Davide Servetti, Il Piemonte delle Autonomie, 2015, DOI, http://piemonteautonomie.cr.piemonte.it/cms/index.php/il-riordino-delle-funzioni- provinciali-nella-legge-delrio-e-nel-primo-anno-di-attuazione

128 l’assunzione di funzioni molto importanti; a tal proposito sono degni di nota quei assetti di governance regionale che sono favorevoli a forme obbligatorie o facoltative di cooperazione tra province per la costituzione ottimale di ambiti di governo capaci di svolgere al meglio le funzioni attribuite.

Su queste questioni, L’UPI ma anche ANCI auspica un intervento politico incisivo ed efficace nella prossima legislatura.

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Capitolo V

Il ruolo delle Città Metropolitane dopo l’abolizione delle province

5.1 Le provincie e le città Metropolitane a supporto dei processi di