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La Regione Veneto, "dove la famiglia è di casa": il contesto d

Il contesto veneto è particolarmente interessante perchè negli ultimi quindici anni ha vissuto una impressionante trasformazione socio-economica, tanto da essere etichettato non solo dai mass media, ma anche da affermati politologi, sociologi e ed economisti come ‘il miracolo Nord-Est’. Parallelamente però si è assistito a un lento e allarmante degrado dei legami sociali del territorio. Si è parlato di ‘erosione del capitale sociale’, di ‘trasformazioni culturali radicali’, di ‘consumo di risorse sociali’ a lungo sedimentate nel territorio, che poi non si è più stato in grado di ricostituire. Però la Regione Veneto ha avviato negli ultimi otto anni un diffuso recupero di attenzione verso la famiglia. Lo studio di casi si inserisce infatti nell’analisi di questo percorso di promozione e valorizzazione delle numerose iniziative volte a formare, informare e suscitare processi di riflessione e di cambiamento, per promuovere una cultura e attuare una politica rivolta alla famiglia a partire dal livello locale. A livello legislativo vi è il disegno di legge dal titolo “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi alla persona” che la Regione ha approvato nel 2006 e che rielabora i testi di legge regionali in materia di servizi sociali dagli anziani ai giovani, dai disabili all’infanzia, alla famiglia, mettendo al centro dell’azione e degli interventi il cittadino e la famiglia. L’art. 24109, proprio sulla famiglia, apre

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Art. 24 - Politiche per la Famiglia (DDL 14 dell’11 luglio 2006):

1. La Regione, predispone una organica e integrata politica volta a riconoscere, promuovere e a sostenere la famiglia nel libero svolgimento delle sue funzioni sociali. 2. La Regione, nella propria attività di indirizzo politico e di programmazione, osservando il principio di sussidiarietà tra famiglia e istituzioni pubbliche e il diritto di libera scelta da parte della famiglia dei soggetti erogatori di prestazioni:a) agevola la formazione di nuovi nuclei familiari offrendo le opportunità per rimuovere o ridurre gli ostacoli abitativi, economici e lavorativi. b) sostiene le consapevoli scelte di procreazione della coppia e valorizza il principio di corresponsabilità dei genitori nei confronti dei figli; c) tutela la maternità e paternità potenziando l’assistenza sanitaria e sociale, realizzando e favorendo interventi volti a prevenire e rimuovere le difficoltà economiche, sociali e relazionali che possano indurre anche all’interruzione di gravidanza; d) agevola la famiglia nell’opera di educazione dei figli e nella formazione della loro personalità in tutti i suoi aspetti psicologici, sociali, relazionali e culturali; e) promuove un sistema articolato di servizi e opportunità per la prima infanzia al fine di sostenere la centralità della famiglia nel suo ruolo genitoriale; f) attua azioni di promozione della fruizione dei servizi, dei beni culturali e del tempo libero da parte delle famiglie; g) favorisce e sostiene la creazione di reti di solidarietà e di mutuo aiuto tra famiglie nonché di forme di autorganizzazione e imprenditorialità al fine di integrare i compiti familiari nella cura dei bambini, degli adolescenti, degli anziani, dei disabili; h) promuove e favorisce iniziative volte a consentire alle persone, prive di autonomia fisica o psichica, di continuare a vivere nel proprio domicilio o nel nucleo familiare di appartenenza. i) sviluppa e favorisce iniziative di monitoraggio continuo della situazione delle famiglie nella Regione, dei servizi erogati dai diversi attori nonché la verifica dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi promossi.3. La Regione al fine di sostenere la famiglia nello svolgimento delle sue funzioni sociali, promuove l’integrazione delle politiche settoriali (fiscali, abitative, occupazionali, commerciali, dei trasporti, di cura

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ad una nuova strada di valorizzazione culturale mirando al superamento di un approccio assistenzialistico per approdare a politiche familiari che sostengano il nucleo familiare pensato come sistema relazionale di reciprocità fra i sessi e le generazioni. I principi che la Regione Veneto ha coerentemente cercato di assumere come parametri di riferimento sono:

• il riconoscimento della centralità sociale della famiglia, intesa quale soggetto sancito dall’articolo 29 della Costituzione, e dell’importanza delle funzioni da essa svolte, fondamentali per la promozione del benessere della persona e della comunità;

• la considerazione della famiglia come soggetto sociale, non fruitore passivo delle politiche, ma come attore di cambiamento, capace di definire non solo i bisogni propri o della comunità, ma soprattutto capace di individuare le possibili modalità di risposta degli stessi;

• come soggetto competente, appunto, delle reti di relazione della comunità

e capace di attivarle;

• il riconoscimento della famiglia quale capitale sociale primario per tutta la comunità;

• la necessità di interventi impliciti ed espliciti di promozione, supporto ed integrazione della famiglia, oltre a quelli di sostituzione, in applicazione del principio di sussidiarietà nell’ottica della valorizzazione delle capacità familiari;

• il riconoscimento dell’associazionismo familiare; strumento importante per aiutare le famiglie ad uscire dall’isolamento, dando loro voce, riconoscimento e quel ruolo sociale che spetta loro di diritto, capace di offrire loro una guida alle relazioni in rete, creando attorno una cultura relazionale del familiare.

ecc.) anche in attuazione della legge 8 marzo 2000, n. 53. 4. La Regione sviluppa un sistema integrato dei servizi socio-sanitari, educativi ed assistenziali volti a promuovere le risorse familiari e a sostenere l’autonomia familiare nel suo sviluppo. 5. Nell’ambito dell’organizzazione della segreteria regionale competente per i servizi sociosanitari, la Giunta regionale istituisce la struttura per il coordinamento delle attività svolte dalla Regione a favore della famiglia.

6. Le Aziende Unità Locali Socio-Sanitarie individuano apposita struttura per il coordinamento delle attività svolte a favore della famiglia. A tal fine è riservata una quota del fondo sociale di cui all’articolo 15 della legge regionale 55/1982.

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3.3. Primo caso: il progetto Politiche Familiari del Comune di