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La relazione sul governo societario.

5. I programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale.

5.1. La relazione sul governo societario.

In seguito alla predisposizione dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, l’organo amministrativo è tenuto a darne informazione all’assemblea nell’ambito della relazione sul governo societario.

66 Alla base di tale previsione emerge l’interesse del legislatore ad assicurare la trasparenza degli assetti organizzativi, sicché sia possibile effettuare una valutazione del risultato complessivo sulla gestione societaria 114.

L’articolo 6, ai commi 4 e 5, stabilisce, infatti, a chiusura dell’esercizio annuale e contestualmente al deposito del bilancio di esercizio e degli altri documenti di natura contabile, la pubblicazione di una “relazione sul governo societario”, di evidente ispirazione privatistica, che richiama quella (più illustre) già inseritanel Testo unico in materia di intermediazione finanziaria, all’art. 123-bis, che prevede per le società di capitali emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazioni nei mercati regolamentati la realizzazione di una relazione recante le informazioni circa gli assetti proprietari (e, al comma 2, lett. b), le informazioni su “le principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi”)115.

Nello specifico, nelle società a controllo pubblico tale relazione dovrà indicare gli strumenti integrativi di organizzazione interna adottati ai sensi del comma 3 dell’art. 6 del Testo unico, dando eventualmente concreta evidenza delle motivazioni che hanno indotto l’organo amministrativo alla mancata o parziale adozione degli stessi (secondo l’ormai noto principio del “comply or explain”). La relazione in oggetto è considerata come un importante veicolo di lettura delle dinamiche societarie di amministrazione, controllo e gestione e delle procedure decisionali in seno alla società.

Essa viene, quindi, vista come uno strumento fondamentale per accrescere l’informazione nei confronti dei soci (ossia i diretti destinatari e fruitori del contenuto della relazione stessa), consentendo, al tempo stesso, una maggiore consapevolezza e disciplina organizzativa, nonché trasparenza da parte di chi è posto nelle condizioni di adottare efficaci meccanismi di governo societario 116.

Può essere, infatti, ascritto tra quegli obblighi di natura informativa che confermano l’ineludibilità e l’ampiezza del dovere di cura del sistema

114Sul punto si veda L. Picardi, Strutture e principi di governance, cit.

115Sull’argomento si vedano i contributi dottrinali di F. Guerrera, Commento art. 6 “Principi

fondamentali sull’organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico”, 218, cit.; G.

Guizzi e M. Rossi, La crisi di società a partecipazione pubblica, 288 ss., cit.

67 organizzativo societario e fungono da parametro per dare prova del corretto e ragionevole operato dell’organo gestorio.

All’interno della relazione, un aspetto importante riguarda la descrizione ed indicazione dei “programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale”, come detto obbligatori per le società a controllo pubblico, in cui gli amministratori non hanno alcun apprezzamento discrezionale sulla loro predisposizione117.

Sebbene manchino disposizioni che enunciano in forma chiara e precisa il contenuto in ordine alla valutazione dei rischi di crisi, tuttavia sembra possibile ipotizzare uno standard minimo che la relazione dovrà indicare al suo interno. Quest’ultimo dovrà riguardare: l’esposizione degli indicatori (eventualmente suddivisi nelle macro-aree di riferimento) in coerenza con il modello di valutazione adottato, l’analisi metodologica seguita per individuare ed interpretare i segnali di emersione della crisi derivanti dai suddetti indicatori ed infine la concreta valorizzazione degli indicatori (anche attraverso una comparazione con i dati provenienti dall’andamento sociale degli esercizi precedenti.

Per quanto attiene, invece, al contenuto generale e descrittivo della suddetta relazione, essa contiene ulteriori informazioni di altra natura, utili a realizzare gli obiettivi di trasparenza e informazione nei confronti dei soci; il contenuto della stessa può ricostruirsi implicitamente partendo dalla disposizione normativa dell’art. 123-bis t.u.f., con le dovute differenze legate alla specificità del contesto e della regolamentazione in cui quest’ultima è inserita118.

Bisogna, infatti, chiarire che la relazione prevista per le società quotate si estende anche ad aspetti diversi riguardanti la scalabilità e la contendibilità della stessa

117Per quanto riguarda il contenuto da esporre all’interno della relazione sul governo societario

circa il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, il Testo unico non entra nel dettaglio della materia, rendendo, però, obbligatoria l’informativa ai soci sulla realizzazione di tale strumento e la sua analiticità.

118Le materie inserite all’interno della relazione sul governo societario devono riguardare: la

struttura del capitale sociale e le varie categorie di azioni con indicazione dei relativi diritti ed obblighi connessi ed eventuali limitazioni alla circolazione delle partecipazioni, i meccanismi di esercizio del voto (ed eventuali restrizioni, limitazioni, accrescimenti scalari dell’esercizio del diritto di voto), patti parasociali, politiche di remunerazione e di gestione delle deleghe, eventuali adesioni a codici di comportamento e pratiche di governo societario, sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno sull’informativa finanziaria, composizione e funzionamento degli organi di amministrazione e controllo (con i loro eventuali comitati interni) e dell’assemblea dei soci.

68 società, nonché ad informazioni sui valori mobiliari e i diritti che ne conseguono, oltre ogni ulteriore elemento che attiene alla circolazione delle azioni ed alla struttura del mercato dei capitali di rischio.

Si veda, pertanto, come, sebbene sia innegabile una certa affinità tra i due documenti, gli obiettivi che la relazione tende a perseguire non sono totalmente equivalenti; per tale motivo il legislatore del Testo unico delle società a partecipazione pubblica sembra richiamare il contenuto normativo dell’art. 123-

bis t.u.f., da un lato mutuandone solo gli aspetti della struttura proprietaria che

hanno diretta incidenza sulla governance delle società pubbliche, dall’altro richiamando per analogia il comma 2 dello stesso articolo per quel che riguarda il sistema organizzativo societario e aziendale.

Spetta all’organo amministrativo redigere e pubblicare tale relazione sul governo societario e rendere la stessa conoscibile ai soci attraverso la presentazione ai soci in assemblea.

Il documento ha, quindi, una valenza ed una finalità puramente informativa e di trasparenza (specialmente interna); pertanto i soci, in sede assembleare, non sono chiamati ad approvare la relazione ma semplicemente a prendere conoscenza della stessa.

La relazione, in genere, consiste in un documento, predisposto ed approvato dall’organo amministrativo119, distinto e separato che sarà depositato nel registro delle imprese (a fini di pubblicità-notizia) e verrà allegato al bilancio e pubblicato congiuntamente, salvo nell’ipotesi in cui la redazione, presentazione e pubblicazione del suddetto documento richieda una tempistica maggiore o non rispetti il termine previsto per la chiusura del bilancio di esercizio120.

Ai sensi dell’art. 15, comma 4, del Testo unico, inoltre, l’organo amministrativo della società a controllo pubblico è tenuto ad inviare la relazione sul governo

119Cfr. sul punto V. Donativi, Le società a partecipazione pubblica, cit., il quale precisa che la

redazione della relazione sul governo societaria è di competenza dell’intero consiglio di amministrazione e non dei singoli amministratori.

120In genere, la relazione segue la tempistica e la pubblicità del bilancio di esercizio e degli altri

documenti contabili, prevedendo, inoltre, le medesime formalità di informazione e trasparenza (pubblicazione sul sito internet della società).

69 societario anche alla struttura presente all’interno del Ministero dell’economia e delle finanze per l’esercizio di quell’ordinaria attività di indirizzo, controllo e monitoraggio.

Concludendo con una visione di insieme, si ritiene, pertanto, che il set di informazioni e di strumenti organizzativi e contabili previsti dal Testo unico e adottati dall’organo amministrativo hanno come fine ultimo quello di modellare il sistema di governance societario e renderlo aderente alle finalità ed agli obiettivi che la società pubblica tende a perseguire.

Tuttavia, occorre tener bene a mente che qualsiasi modello di gestione e di organizzazione aziendale si adotti, per essere efficiente deve poter raggiungere il massimo grado di conoscenza, conoscibilità e trasparenza tanto all’interno della struttura aziendale quanto all’esterno121.

Entrambi i fattori, quindi, rappresentano aspetti rilevanti della stessa disciplina di gestione societaria; non vi può essere una efficiente gestione societaria senza una opportuna e completa informazione ai soci, e viceversa non può esistere informazione senza la predisposizione e l’adozione di assetti e strumenti adeguati al corretto funzionamento sociale.