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Responsabilità precontrattuale e “vizi incompleti”

4. Responsabilità precontrattuale in presenza di un contratto valido

4.3 Responsabilità precontrattuale e “vizi incompleti”

L’aver ammesso l’illecito precontrattuale anche in presenza di un contratto valido ed efficace apre inevitabilmente la strada verso la configurabilità della responsabilità precontrattuale anche in caso di “vizi incompleti”53.

Con questa locuzione ci si riferisce a quelle scorrettezze che alterano la volontà contrattuale del soggetto, ma che non sono sufficienti per la caducazione del contratto, in quanto manca un qualche presupposto per esperire l’azione di impugnativa contrattuale che ne consentirebbe la caducazione54.

52 A conferma di questa evoluzione la recente pronuncia della Cassazione civile sez. I 23 marzo 2016 n.

5762 “La regola posta dall'art. 1337 c.c. non si riferisce alla sola ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative ma ha valore di clausola generale, il cui contenuto non può essere predeterminato in modo preciso ed implica il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto. Ne consegue che la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non solo in caso di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche nel caso in cui il contratto concluso sia valido e, tuttavia, risulti pregiudizievole per la parte vittima dell'altrui comportamento scorretto.”

53 Sull’argomento fondamentale è l’opera di M. MANTOVANI, Vizi incompleti del contratto e rimedio risarcitorio, cit..

54 La letteratura giuridica che più si è occupata di questa tematica, al di là della distinzione richiamata nel testo, ai fini di sottolineare il rapporto fra la categoria complessiva dei vizi in oggetto e quindi della violazione del canone di buona fede non rilevante ai fini della validità del contratto e la responsabilità precontrattuale, ha fatto riferimento alle ipotesi di errore non essenziale, e pur determinante del consenso (errore sui motivi), riconosciuto dalla controparte; all’ipotesi di dolo negativo o omissivo (silenzio, menzogna reticenza) per il caso in cui l’annullamento sia escluso; alle ipotesi di colposa induzione in errore e di minaccia soltanto incidente, sufficiente, tuttavia, ad indurre alla stipula di un contratto a condizioni sfavorevoli. Si è inoltre fatto riferimento alle ipotesi di squilibrio contrattuale dovuto a stati di sofferenza psichica del soggetto comunque inidonei a raggiungere la soglia dell’incapacità di intendere e

L’esempio tipico di vizio incompleto è costituito dal dolo incidente; se infatti i raggiri non sono stati determinanti per la conclusione del contratto e quindi l’altra parte l’avrebbe comunque stipulato, ma a condizioni diverse, esso non è causa di annullamento del contratto ma è fonte di risarcimento del danno ex art. 1440 c.c.

Al di là di questa fattispecie tipica, una volta ammessa in via generalizzata la responsabilità precontrattuale in presenza di un contratto valido ed efficace, è possibile ipotizzare altri casi, sulla falsariga del dolo contrattuale55.

Ciò potrebbe accadere in ipotesi di errore non essenziale o di approfittamento dell’altrui stato di bisogno con lesione però infra dimidium; in tali casi, pur non sussistendo il rimedio demolitorio (annullamento o rescissione) va però ammesso il rimedio risarcitorio, in presenza di tutti gli elementi dell’illecito precontrattuale.

In particolar modo sarà necessario sussista l’elemento soggettivo dell’illecito, ossia il dolo o la colpa; dunque, in caso di errore non essenziale, è necessario che il contraente conosca o possa conoscere l’errore (non essenziale) cui è incorsa l’altra parte.

All’estensione della responsabilità precontrattuale in caso di vizi incompleti è stata mossa una serrata critica56 a causa del fatto che in questo modo si determinerebbe un indebolimento del vincolo negoziale e si darebbe luogo ad una conseguente situazione di incertezza ed instabilità.

In primo luogo ammettere la rilevanza di tali vizi sembrerebbe in contrasto con il carattere tipico delle cause di annullamento o rescissione; il legislatore avrebbe minuziosamente disciplinato la consistenza che debbono avere i vizi della volontà al fine di delimitare l’ambito di rilevanza dei vizi stessi. Vi sarebbe un’insanabile contraddizione nell’ordinamento, in quanto la legge riconoscerebbe la validità e l’efficacia di una fattispecie connotata da un “vizio incompleto” e contemporaneamente qualificherebbe quella condotta come illecita, ossia disapprovata dall’ordinamento.

di volere, ma in grado comunque di porre in evidenza la mala fede di controparte. Si è infine fatto riferimento all’iniquità di uno scambio che pur mantenendosi nei limiti di una lesione infra dimidium, riveli ad ogni modo un approfittamento di controparte. Sul punto M MANTOVANI, Vizi incompleti del contratto e rimedio risarcitorio, cit., p. 26; di recente T. FEBBRAJO, La “nuova” responsabilità precontrattuale, cit., p. 215 e ss.

55 G. D’AMICO, Regole di validità e principio di correttezza nella formazione del contratto, Napoli, 1996

56 Sul dibattito in ordine all’ammissibilità della responsabilità precontrattuale in presenza di “vizi incompleti” v. L. ROVELLI, La responsabilità precontrattuale, in Trattato di Diritto Privato, diretto da M. BESSONE, Il contratto in generale, XIII, 2, Torino, 2000, p. 361 e ss.; F. BENATTI, La responsabilità precontrattuale, Milano, 1963.

In secondo luogo la generalizzata rilevanza di ogni vizio del consenso creerebbe notevole incertezza, dati i contorni eccessivamente vaghi dell’alterazione della libertà negoziale sufficiente ad affermare la responsabilità precontrattuale.

In ultima istanza, la rilevanza risarcitoria dei vizi incompleti parrebbe contrastare con l’impostazione codicistica tendente a disinteressarsi, salvo ipotesi tipiche, dell’equilibrio fra le prestazioni contrattuali. La parte insoddisfatta dell’assetto di interessi risultante dal contratto potrebbe, infatti, invocare presunte scorrettezze precontrattuali al fine di ottenere dal giudice, sotto forma di obbligo risarcitorio, una somma di denaro tale da determinare una revisione a posteriori dei termini dello scambio.

A queste critiche è possibile ribattere sostenendo che, non si realizza alcuna elusione del carattere tipico dei rimedi caducatori, in quanto tali vizi assumono una rilevanza esclusivamente dal punto di vista risarcitorio. Sarebbe inoltre assai iniquo affermare che gravi scorrettezze, anche se non tali da legittimare la caducazione del contratto, siano

“condonate” dall’avvenuta conclusione del contratto e quindi siano, di fatto, prive di sanzione, consentendo all’autore di un illecito di arricchirsi a causa dell’illecito stesso.

Infine, il rischio di consentire al giudice un sindacato sull’equilibrio del contratto è più apparente che reale; in questi casi il giudice, nel concedere il risarcimento, non avrà come termini di paragone i valori oggettivamente giusti delle prestazioni bensì l’equilibrio che le parti avrebbero raggiunto in assenza di condotta scorretta57; non sussiste dunque alcun surrettizio controllo sull’equilibrio contrattuale (oggettivo) ed alcuna correzione in via risarcitoria dello squilibrio contrattuale (oggettivo).

Tuttavia occorre tenere presente le giuste preoccupazioni di quella parte della dottrina che, temendo di aprire la strada ad un incontrollato controllo a posteriori sull’equilibrio contrattuale e di svilire la cogenza del vincolo contrattuale, tende a negare la risarcibilità del danno in presenza di un contratto valido affetto da un “vizio incompleto”.

Queste giuste preoccupazioni possono essere però rassicurate precisando che :

a) non si effettua un reale controllo sull’equilibrio oggettivo del contratto, bensì su quale sarebbe stato l’assetto di interesse se non ci fosse stata la scorrettezza;

57 Che potrebbe anche essere oggettivamente squilibrato ed iniquo.

b) l’intervento giudiziale è pur sempre giustificato dalla commissione di un illecito, consistente nell’aver tenuto una condotta contraria a buona fede oggettiva.

Il vero aspetto cruciale, che occorrerà indagare con buon senso e ragionevolezza, sarà quello di delimitare il confine fra condotte contrarie a buona fede, che costituiscono illecito, e furbizie e scorrettezze lievi che non costituiscono condotte contrarie a buona fede. Infatti, dilatare troppo il concetto di 58 illiceità equivarrebbe a generalizzare il rimedio della responsabilità precontrattuale e dar voce a quelle giuste preoccupazioni, espresse dalla dottrina, in ordine ai possibili effetti negativi di sistema che potrebbe avere una responsabilità precontrattuale in presenza di vizi incompleti.

Si potrebbe, per sopire queste preoccupazioni, applicare il correttivo utilizzato dalla giurisprudenza per porre un freno al risarcimento dei danni bagatellari, ossia richiedere che la violazione della libertà negoziale sia grave e che il pregiudizio patito non sia futile59.

Un ulteriore correttivo, che deriva dalla natura della responsabilità precontrattuale, è costituito dall’elemento soggettivo dell’illecito; infatti, secondo la teoria prevalente, la responsabilità precontrattuale richiede anche il dolo o la colpa del soggetto, a prescindere dall’onere della prova relativo a tali elementi60.

58 C. M. BIANCA, Diritto Civile, III, Il contratto, Milano, 1984

59 In tal senso la più recente giurisprudenza, in ossequio a quanto affermato Cassazione civile sez. un. 11 novembre 2008 n. 26972.

“Fuori dei casi determinati dalla legge è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona. La gravità dell'offesa e la serietà del pregiudizio costituiscono requisiti ulteriori per l'ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile”; Tribunale Monza sez. I 18 novembre 2015 n. 2883.

“La lesione del diritto che giustifica il risarcimento del danno non patrimoniale implica che esso sia inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio e, comunque, concretamente percepibile.

La lesione deve, quindi, eccedere una soglia minima di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone, comunque, un grado minimo di tolleranza. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la "vittima" e quello di tolleranza, con la conseguenza per la quale il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nell'ipotesi in cui sia effettivamente superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile.”

60 L. ROVELLI, La responsabilità precontrattuale, in Trattato di Diritto Privato, diretto da M.

BESSONE, Il contratto in generale, XIII, 2, Torino, 2000, p. 361 e ss.