• Non ci sono risultati.

CAPITOLO 3 IL CONTRATTO DI RETE NELL’ORDINA MENTO GIURIDICO

3.1 La rete e il contratto di rete

La prima nozione giuridica di rete è stata introdotta nel nostro ordinamento con il D.L. 112/2008, all’art. 6-bis, comma 1 e 2 , che definisce le reti come “libere aggregazioni 50

di singoli centri produttivi coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali, anche al fine di migliorare la presenza nei mercati internazionali (….) attraverso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo scambio e la dif- fusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno”.

Nel 2009 il legislatore ha dunque provveduto a definire lo strumento organizzativo

contratto di rete, quale strumento giuridico di raccordo tra imprese organizzate per lo

svolgimento di programmi comuni. Esso non dà origine ad un ulteriore e diverso sog- getto rispetto alle imprese partecipanti, salvo la possibilità di acquisire la personalità giuridica a determinate condizioni.

Dopo varie modifiche e integrazioni , oggi il contratto di legge è regolato in Italia dal 51

D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009 e s.m.i. .

L. Antonello, M. Ferraro, G. Martinelli, L. Mason, F. Muraro, R. Ranalli, E. Sestini, D. Toson, Le reti di 49

imprese. Commissione di Studio Societario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Conta-

bili di Padova – Gruppo di lavoro Reti di imprese. Cortellazzo & Soatto Il Decreto fu convertito con Legge n. 133/2008.

50

La disciplina, oggi vigente, è il risultato della seguente evoluzione legislativa: la norma è stata intro

51 -

dotta con l’art. 3 commi 4 ter e ss. del D.L.10 febbraio 2009, n. 5, convertito nella L. 9 aprile 2009 n.33, modificata ed integrata con la L. 23 luglio 2009 n.99 e con L. 30 luglio 2010 n.122, che ha convertito il D.L.n.78/2010, nonché modificata in forza di L. n. 134/2012 (che ha convertito con modifiche il D.L.n. 83/2012) e di D.L.n.179/2012, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2012 n.221, in vigore dal 19 dicembre 2012.

In particolare il quadro normativo utile alla comprensione dello strumento “Contratto di rete” è contenuto nell’art. 3, dedicato ai “Distretti produttivi e Reti di imprese”, il quale descrive in modo esaustivo i principali aspetti di questa nuova fattispecie contrat- tuale.

Art. 3, comma 4-ter. “Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di

accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la pro- pria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma co- mune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio del- le proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.

Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la no- mina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.

Il contratto di rete che prevede l’organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salvo la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-qua- ter ultima parte . Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune 52

e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi : 53

2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le ob-

La frase è stata inserita in forza dell’art. 36 comma 4 D.L. n.179/2012 (Sviluppo bis) convertito con 52

Legge n. 221/2012.

Punto 1): numero soppresso in forza dell’art. 36 comma 4 D.L. n. 179/2012 (Sviluppo bis), convertito 53

bligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi posso- no far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;

3) qualora la rete di imprese abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater , entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige 54

una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615- bis, terzo comma, del codice civile. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codi- ce di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da cia- scun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai compe- tenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare : 55

a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per origi- naria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonché la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c);

Il periodo da “qualora” a “4-quater” è stato inserito dall'art. 17 della Legge n.154 del 28 luglio 2016.

54

Si vedano il Decreto del Ministero della Giustizia del 10 aprile 2014, n. 122, recante la tipizzazione del 55

modello standard per la trasmissione del contratto di rete e il Decreto direttoriale del Ministero dello Svi- luppo Economico (MiSE), 7 gennaio 2015.

b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l'ava- nzamento verso tali obiettivi;

c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comu- ne e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fon- do medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447- bis, primo comma, lettera a), del codice civile;

d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;

e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto . L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando 56

essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori,

Tutto l’articolato dalle parole “Se il contratto prevede l’istituzione del fondo...” è stato inserito con 56

anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle ine- renti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promo- zione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la ge- nuinità della provenienza ;57

f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.

4-quater. Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle im-

prese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorre- re da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle mo- difiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio

L’intero periodo è stato modificato in forza dell’art. 36 comma 4 D.L.n.179/2012 (Sviluppo bis) con

57 -

della modifica; se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nel- la sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circo- scrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica. Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 .” 58

Il testo riportato è il frutto di modifiche e integrazioni avvenute negli anni ed è tutt’ora in fase evolutiva. Si possono comunque inquadrare degli elementi che rappresentano la struttura portante del contratto di rete.

Trattasi di un contratto a struttura “aperta”, in quanto le norme non impongono vincoli al numero dei soggetti che è possibile coinvolgere nella rete, i quali potranno anche ade- rirvi successivamente secondo le modalità predeterminate dal contratto.

Dall’analisi del succitato articolo emergono alcuni elementi del contratto di rete meri- tevoli di ulteriore descrizione:

• Le parti: la norma definisce il contratto di rete come un contratto stipulato da tra più imprenditori. “Possono partecipare alle reti di impresa i professionisti iscritti al regi- stro delle imprese, e quindi tutti i professionisti che hanno costituito una società tra professionisti (Stp), anche come società unipersonale o come società di persone. Non possono partecipare alla rete d’impresa i singoli professionisti iscritti negli albi” . (ad 59

La frase è stata inserita in forza della Legge n. 221/2012 (legge di conversione, con modifiche, del 58

D.L.n.179/2012).

Agenzia delle entrate. 59

esempio, titolari di studi professionali, Enti di ricerca, associazioni, fondazioni, ecc.). Questo rappresenta sicuramente un fattore frenante circa la possibilità di apportare all’interno della rete determinate risorse critiche tipiche di professionisti, associazioni o Enti di ricerca. Non c’è invece alcun requisito dimensionale che le imprese devono rispettare per partecipare ad una rete: è necessario soltanto che le stesse siano iscritte nell’apposito registro presso le Camere di Commercio.

• La causale: le aziende in rete perseguiranno lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato. Gli scopi sopra citati verranno perseguiti attraverso la collaborazione, lo scambio o attraverso la condivisione di risorse e competenze.

L’oggetto: la disposizione afferma che “le parti si obbligano, sulla base di un pro-

gramma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”. Si rende in- dispensabile definire un programma di Rete che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune.

• La pubblicità: il contratto deve essere iscritto in ogni registro di impresa nel quale sono iscritte le aziende contraenti. Se il contratto prevede un fondo patrimoniale, la rete può iscriversi come posizione del tutto autonoma presso il registro delle imprese stabilisce la propria sede, e acquista così una propria soggettività giuridica.

• Il fondo patrimoniale: è regolato dagli articoli 2614 e 2615 del Codice civile riferiti ai consorzi con attività esterna. Può essere costituito sia attraverso il conferimento dei beni che con l’apporto di un patrimonio destinato all’uso specifico. Se la rete possiede un fondo patrimoniale e un organo comune, acquista la soggettività giuridica che sarà meglio descritta nel paragrafo successivo.

• L’organo comune: per dare esecuzione al contratto, le imprese aderenti al contratto di rete possono delegare una o più persone, interni o esterni alla rete.

La più rilevante integrazione al sopra esposto articolo 3 è avvenuta nel 2012 con il D.L. n. 83/2012 (convertito con Legge n. 134/2012) e il D.L. n. 179/2012 (convertito con Legge n. 221/2012), nei quali si riconoscono le reti a regime speciale. Tale regime è subordinato al rispetto dei seguenti requisiti:

• costituzione di un fondo comune; • una sede e una denominazione; • l’istituzione di un organo comune;

• lo svolgimento, da parte dell’organo comune, di un’attività, anche commerciale, verso terzi.

Per le reti in possesso di detti requisiti si prevede:

-

regime di autonomia patrimoniale;

-

obbligo di redazione e deposito, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio, di un vero e proprio bilancio di esercizio, redatto seguendo le regole per la redazione di bilanci di S.p.A.

Si tratta di una particolare forma contrattuale nel quale alla rete è riconosciuta l’auto- nomia patrimoniale (con conseguente obbligo di deposito della situazione patrimoniale) ma non la soggettività giuridica che potrà essere acquisita facoltativamente e previa iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese in cui ha sede. Con ciò si introduce anche la possibilità di riconoscere la rete come soggetto distinto giuridica- mente e patrimonialmente dalle aziende partecipanti. Tale riconoscimento come rete-

soggetto è condizionato da:

-

costituzione di un fondo patrimoniale comune;

-

stipula del contratto di rete per atto pubblico, scrittura privata autenticata o firmato digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005.