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CAPITOLO 3 IL CONTRATTO DI RETE NELL’ORDINA MENTO GIURIDICO

3.4 Vantaggi per le imprese agricole: assunzione congiunta, distac-

co e codatorialità

La disciplina sul contratto di rete è stata agevolata da provvedimenti che hanno fornito ulteriori strumenti giuridici. Tra questi, oltre agli incentivi per la costituzione e il fun- zionamento di tali forme di cooperazione, degni di nota appaiono quelli legati alle di-

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L’organo comune può essere anche di tipo monocratico, diffuso in genere in reti di tipo verticale con 65

namiche “lavoristiche” nonché quelli che fanno riferimento ad un settore particolare: l’agricoltura. 66

Il contratto di rete può prevedere la condivisione dei lavoratori tra le imprese retiste. Tale opportunità crea una riduzione dei costi fissi del personale dal lato della singola impresa, e opportunità di crescita professionale dal lato del lavoratore.

Previsto dal D.Lgs. n. 276/2003 (Legge Biagi) , il distacco viene regolato dai se67 68 -

guenti punti all’art. 30:

1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un pro- prio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro sog- getto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.

2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.

3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.

4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 20 mag- gio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 4-bis. Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavo- ratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del

Una “spinta” alle aggregazioni: la codatorialità ed i contratti di rete agricoli. 66

http://www.altalex.com/documents/news/2015/07/20/contratti-di-rete#_ftn26

Modificato dalla Legge n. 99 del 9 agosto 2013 (legge di conversione del D.L. n. 76/2013)

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http://www.ildirittoamministrativo.it/allegati/IL%20DISTACCO%20DEI%20LAVORATORI%20TRA 68

codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2.

4-ter. Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civi- le. Inoltre, per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso.

Il succitato articolo 30 prevede anche l’istituto della codatorialità; con questa nozione si fa riferimento alla titolarità congiunta in capo a due soggetti diversi del rapporto di lavoro ed alla possibilità che il potere direttivo possa essere esercitato da ciascun im- prenditore che partecipa al contratto di rete. La codatorialità deve intendersi come un 69

istituto normativo che sostanzialmente non muta la natura del rapporto in essere tra da- tore di lavoro e lavoratore. Si realizza insomma quanto previsto nell’ambito del distac- co, soltanto che questa volta il datore di lavoro non è uno solo ma sono tutte le imprese che hanno sottoscritto il contratto di rete. Ai fini della legittima applicazione della coda- torialità, con l’obbligo per il lavoratore di assoggettarsi al potere direttivo di una molte- plicità di soggetti terzi, le regole d’ingaggio devono essere definite per iscritto sul con-

http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2016/05/Distacco-e-Contratto-di-Rete.pdf 69

tratto di rete e devono rispettare delle cosiddette “regole minime” nella loro definizione. 70

Al riguardo, secondo le nuove disposizioni dettate dalla Circolare n. 7 del 71

29/03/2018 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nell’ambito del contratto di rete, sia in relazione alla codatorialità sia in relazione al distacco, il lavoratore ha diritto al trat- tamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro che procede all’assunzione.

Si tratta di uno strumento di regolazione del lavoro nuovo nel panorama giuridico ita- liano in quanto non esisteva in precedenza la possibilità condividere prestazioni lavora- tive di un dipendente tra due diversi datori di lavoro.

E’ opportuno ricordare come il contratto di rete sia individuato, ai fini occupazionali, anche in un altro punto del D.L. n. 76/2013 e nella successiva legge di conversione n. 99/2013 (articolo 9, comma 11). Ci si riferisce ad una modifica introdotta all’interno dell’art. 31 del D.Lgs. 276/2003 che riguarda i gruppi di imprese e che consente l’assu-

nzione congiunta in agricoltura anche alle imprese legate ad un contratto di rete, con il

limite del 50% (limite ridotto al 40% con Legge n. 154 del 28 luglio 2016) di adesioni 72

http://www.informa360.tv/reti-dimpresa-tra-codatorialita-e-assunzioni-congiunte/ 70 https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Circolari/INL-Circolare-n-7- 71 del-29032018-contratto-di-rete.pdf http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/lavoro-dipendente/quotidiano/2016/08/24/assun 72 - zioni-congiunte-in-agricoltura-ampliata-la-platea-dei-datori-ammessi

riservate alle imprese agricole (la circolare del Ministero del Lavoro n. 35/2013, richia- ma espressamente, per la loro individuazione, l’art. 2135 c.c.). 73

Nell’articolo 31 lo stesso Legislatore consente l’assunzione congiunta, prima (ossia al comma 3-bis) alle imprese agricole e poi anche alle reti di imprese formate per almeno il 40% da aziende agricole (al comma 3-ter). 74

L’assunzione congiunta è stata prevista per venire incontro alle esigenze delle imprese agricole che vogliono cogliere nuove opportunità di sviluppo. In concreto, con il con- tratto di rete si potranno assumere uno o più dipendenti “in comune” e destinarli a svol- gere diverse attività presso le rispettive aziende, ripartendo le spese. Possono usufruire

http://www.dplmodena.it/massi/DISTACCO%20TEMPORANEO%20DEL%20PERSONALE-%20Mas

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si.pdf

TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. 76: l’articolo 9 al comma 11 prevede:

all'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo il com- ma 3 sono aggiunti i seguenti:

3-bis. Le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.

3-ter. L'assunzione congiunta di cui al precedente comma 3-bis può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole.

3-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis.

3-quinquies. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dai commi 3-bis e 3-ter.

https://arca.unive.it/bitstream/10278/40931/1/7.%20Codatorialit%C3%A0%20e%20assunzione%20

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congiunta.%20Biasi.docx. Zilio Grandi G., Biasi M., Contratto di rete e diritto del lavoro, CEDAM ,

di questa opportunità le imprese agricole legate tra di loro da un contratto di rete, ap- punto, o quando almeno il 40% di esse, nell’ambito del contratto, siano agricole. Le as- sunzioni congiunte si qualificano come un nuovo rapporto di lavoro i cui doveri fanno capo a tanti soggetti imprenditori che, rappresentati congiuntamente da un unico sogget- to, rispondono solidalmente come se ciascuno fosse datore di lavoro di tutti i lavoratori. Riassumendo, la condivisione del lavoro tra imprese retiste può avvenire in tre modi: tramite l’istituto del distacco, tramite la codatorialità o tramite l’assunzione congiunta. L’assunzione congiunta di un lavoratore è prevista solo tra imprese legate da un con- tratto di rete, al quale partecipano imprese agricole per almeno il 40%. Per tutti gli altri contratti di rete è ammessa la condivisione del lavoro tra le imprese tramite la codatoria- lità e il distacco . Il distacco prevede l’ipotesi di utilizzo alternativo del lavoratore che 75

viene messo a disposizione di un altro soggetto, con l’attribuzione a quest’ultimo dei poteri di conformazione e di controllo. In questo caso il potere direttivo rimane in capo al datore di lavoro che cede temporaneamente ad un’altra azienda il diritto di esigere la prestazione.

Infine, la codatorialità presuppone la “condivisione” del potere direttivo.

Un altro strumento fondamentale del contratto di rete in agricoltura riguarda la possi- bilità di avvalersi del principio di “prevalenza dei prodotti agricoli”. In merito al concet- to di “prevalenza” l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 44e del 2002 si esprime:

Secondo una tesi che tende ad assimilare la codatorialità al distacco, la prima viene vista come un 75

“distacco a parte complessa”, cioè come una modalità di declinazione del distacco, tenendo conto che la codatorialità è inserita nell’art. 30 del D.L. 276/2003 rubricato “distacco”.

Secondo un’altra tesi che tende a distinguere nettamente i due concetti, con la codatorialità si assegnano tutti i poteri (direttivo e disciplinare) ad ogni codatore che diventano titolari congiunti; mentre col di- stacco si trasferisce solo il potere direttivo in capo al nuovo codatore.

“Nell’ambito delle attività esercitate dall’imprenditore imprenditore agricolo, i prodotti destinati alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione de- vono provenire prevalentemente dalla coltivazione del proprio fondo.”

Decreto Legge n. 91/2014, art. 1-bis, comma 3.

“Per le imprese agricole, definite come piccole e medie ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei contratti di rete, di cui all'arti- colo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, formati da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto con- venuta nel contratto di rete.”

Questo ha importanti ripercussioni sulla fiscalità; infatti se le materie prime che tra- sforma l’impresa provengono per il 51% dal proprio fondo l’impresa paga le imposte come reddito agrario su tutto il prodotto (anche quello eventualmente acquistato) e non solo sulla produzione fatta con materie prime provenienti dal fondo che gestisce in pro- prio, usufruendo quindi di una fiscalità agricola e vantaggiosa. Se non si rispetta il limi- te della prevalenza, e quindi il 51% dei prodotti provengono da terzi, allora l’impresa va incontro a oneri fiscali maggiori pari a quelle delle attività industriali. Questo significa che, se per contratto è previsto che il 50% del prodotto dell’impresa A passi all’impresa B, l’impresa B può dichiarare tale prodotto ad origine propria. Cioè, il 50% dei prodotti

provengono da terzi, ma se non si supera il 50% dei prodotti proveniente da terzi, tali prodotti saranno assoggettati ad una fiscalità agricola più vantaggiosa.

Il concetto di prevalenza rappresenta un’importante opportunità per le aziende agrico- le in rete, che possono usufruire di una fiscalità agricola vantaggiosa, con conseguente riduzione dei costi. 76

http://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/legislazione/25055-le-reti-d-impresa-per-l-agricoltu

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