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LA RICLASSIFICAZIONE DI BILANCIO SECONDO IL CODICE CIVILE, I PRINCIPI OIC E GLI IAS/IFRS

RICLASSIFICAZIONE DEI CREDITI SECONDO LA NORMATIVA CIVILISTICA, I PRINCIPI CONTABIL

ATTIVO PASSIVO

3.4 LA RICLASSIFICAZIONE DI BILANCIO SECONDO IL CODICE CIVILE, I PRINCIPI OIC E GLI IAS/IFRS

Il codice civile, come i principi contabili nazionali OIC e quelli internazionali IAS/IFRS, forniscono uno schema di stato patrimoniale e conto economico ma, in tutti e tre i casi, differiscono da quelli utilizzati nell’analisi di bilancio; ecco che per poter essere poi applicati in questo ambito, devono essere obbligatoriamente rivisti.

Il codice civile, stabilisce che lo stato patrimoniale deve essere redatto a sezioni contrapposte e all’art. 2424 espone come devono essere riclassificate le varie poste di bilancio. Secondo questa struttura, è difficile stabilire se sia di tipo finanziario o funzionale, in quanto, come evidenziato da molti autori, presenta sia caratteristiche tipiche della riclassificazione secondo il metodo finanziario sia altre di quello funzionale.

Come sottolineato da Fazzini infatti, “questa struttura presenta soluzioni ibride rispetto ai tradizionali modelli che la prassi aziendalistica promuove per la classificazione delle voci dello Stato patrimoniale, i quali, come si è detto, possono rispondere ad una logica finanziaria o ad una funzionale, secondo il parametro di classificazione prescelto.

Il disposto dell’art. 2424 c.c., infatti, non accoglie alcuna delle due impostazioni, in quanto prevede l’adozione:

- per le poste dell’attivo, di un criterio della destinazione e, in subordine, di un criterio finanziario;

- per quelle del passivo, di un criterio che privilegia la natura delle fonti di finanziamento. 130”.

Stessa opinione viene data da Avi, affermando che “dall’analisi dell’art. 2424 c.c. si comprende come il legislatore, al fine di identificare il criterio base di aggregazione delle voci contabili, abbia optato - anziché per la più conosciuta riclassificazione “finanziaria pura” - per una riclassificazione “spuria” che potremo definire di natura “funzional-finanziaria”.”131

Per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, il codice civile prevede che le poste vengano classificate in due macro categorie, le immobilizzazioni e l’attivo circolante a seconda che, come previsto dall’art. 2424 c.c., siano elementi destinati ad essere utilizzati durevolmente o meno.

“A prima vista, la suddivisione delle macroclassi “Immobilizzazioni” e “Attivo circolante” (e le classi al loro interno) parrebbe ispirata da un criterio di pertinenza finanziaria, ma il legislatore chiarisce subito che è il criterio della “destinazione” il discrimen tra le due classi. La linea guida per collocare, dunque, una voce di bilancio nelle due macroclassi deriva dalla volontà o dalla scelta “soggettiva” dei redattori del bilancio di utilizzare, durevolmente o meno, un bene all’interno della gestione.”132

“La separazione fra immobilizzazioni e attivo circolante prescinde dalla liquidabilità della posta contabile. Il codice civile prevede infatti che, nelle immobilizzazioni finanziarie debbano essere indicate, per ciascuna voce dei crediti, gli importi esigibili entro l’esercizio successivo e che nei crediti appartenenti all’attivo circolante debbano essere indicati i valori scadenti oltre l’anno successivo. …

L’utilizzo durevole dell’investimento, pur facendo implicito ed indiretto riferimento ad una nozione di “temporalità” della posta non riflette la liquidabilità del valore contabile. Se da un lato è infatti vero che il concetto di “durevole” è caratterizzato, in maniera ineliminabile, da una dimensione temporale del valore oggetto di interesse, dall’altro è altrettanto vero che la liquidabilità, entro oppure oltre l’esercizio, successivo non rappresenta l’elemento discriminante che consente la contrapposizione delle poste attive.” 133

                                                                                                               

130 FAZZINI, in “Analisi di bilancio Metodi e strumenti per l’interpretazione delle dinamiche aziendali”, Fazzini

M., 2009, pag.55

131 AVI, in “Financial Analysis”, Avi M. S., 2011 pag. 80

132 ANTONELLI, D’ALESSIO, in “Analisi di bilancio”, Antonelli V., D’Alessio R., Santarcangelo di Romagna

(RN), 2012, pag. 31

Il fatto quindi che secondo il bilancio civilistico sia la destinazione l’elemento che permette di inserire una posta nelle immobilizzazioni, ovvero nell’attivo circolante, è un elemento molto importante di distinzione rispetto ai bilanci riclassificati secondo il criterio finanziario, piuttosto che, funzionale e ci permette di capire che le analisi successive non potranno basarsi sui dati rintracciabili dallo stato patrimoniale così come previsto dal codice civile ma dovranno appunto essere riorganizzati.134

Passando ora al passivo, il codice civile è ancora meno esaustivo rispetto a quanto previsto per l’attivo; in questo caso, infatti, si limita a individuare cinque diverse tipologie di classi nelle quali far confluire le varie voci e solo limitatamente ai debiti, prevede espressamente che, per ciascuna tipologia, siano indicati quelli la cui scadenza va oltre l’esercizio.

“… il passaggio fra la riclassificazione civilistica e la riclassificazione finanziaria utile ai fini di analisi tramite indici presenta, in realtà due specifici elementi di ostacolo: mentre infatti per le voci attive , la separazione fra attivo a breve e attivo a lungo può essere effettuata anche partendo da valori civilistici, per quanto riguarda le poste passive ciò non è possibile. In linea generale si può ricordare come, a differenza delle poste attive, per le quali è prevista una “inserzione” fra le riclassificazioni “funzionale” e “finanziaria pura”, per il passivo il legislatore si limiti a prevedere l’obbligo di rilevazioni di cinque macro-classi composte da voci limitatamente omogenee.”135

Ecco che, mentre Avi ritiene quasi impossibile l’individuazione delle poste a breve o a lungo periodo per il passivo, partendo da uno stato patrimoniale riclassificato secondo la normativa civilistica, Fazzini, al contrario, ritiene “generalmente sufficienti le informazioni desumibili dalla nota integrativa, in quanto si tratta di poste che presentano minor carattere di discrezionalità rispetto a quelle attive.”136

Relativamente ai crediti, quindi, il codice civile prevede che vengano esposti attraverso il metodo della destinazione tra le immobilizzazioni finanziarie, ovvero l’attivo                                                                                                                

134 In proposito Avi: “Da queste brevi considerazioni, si può chiaramente comprendere come lo stato

patrimoniale imposto dal codice civile non possa essere utilizzato, in via diretta ed immediata, come strumento utile ai fini di analisi tramite indici.

Conseguentemente, chi, partendo dalle risultanze del bilancio pubblico (si pensi ad esempio ad un’impresa che intende effettuare uno studio sulla situazione reddituale/finanziaria/patrimoniale di uno o più imprese concorrenti, o potenziali clienti) intenda individuare gli aggregati attivi e passivi a breve e a lungo termine, dovrà sottoporre ad ulteriore riclassificazione lo stato patrimoniale disciplinato dal codice, pur essendo quest’ultimo già riclassificato.” AVI, in “Financial Analysis”, Avi M. S., 2011 pag. 80

135 AVI, in “Financial Analysis”, Avi M. S., 2011 pag. 80

136 FAZZINI, in “Analisi di bilancio Metodi e strumenti per l’interpretazione delle dinamiche aziendali”, Fazzini

circolante e per le prime devono essere indicati, per ciascuna voce gli importi esigibili entro l’esercizio successivo, mentre per gli altri, gli importi esigibili oltre l’esercizio successivo.

Passiamo ora al conto economico riclassificato secondo le norme civilistiche; il codice civile prevede che esso debba essere redatto secondo la forma scalare e individua 5 grandi aggregati, quello dei ricavi operativi, dei costi operativi, della gestione finanziaria, delle rettifiche di valore delle attività finanziarie ed infine quello straordinario. Apparentemente, può sembrare molto simile agli schemi previsti per la riclassificazione di bilancio, ma in sostanza differisce sensibilmente da questi.

Valutiamo qui due diversi punti di vista, da un lato quello di Fazzini, che confronta la riclassificazione secondo la normativa civilistica, con quella a valore aggiunto; esso infatti, sostiene che “premesso che l’unico schema che può essere utilizzato dall’analista esterno è quello a valore aggiunto, gli interventi correttivi da applicare allo schema civilistico sono essenzialmente due:

a) suddividere i costi operativi al fine di ottenere i margini intermedi: valore aggiunto, margine operativo lordo e margine operativo netto;

b) accorpare proventi e oneri della gestione finanziaria e le rettifiche di valore delle attività finanziarie, utilizzando l’Ebit come margine intermedio.

Il valore della produzione, la gestione straordinaria e l’appendice fiscale non sono invece interessate dal processo di riclassificazione, salvo particolari necessità cognitive.”137

Dall’altro lato, Avi lo mette in relazione con lo schema riclassificato più utile e più diffuso, ovverosia la struttura a ricavi e costo del venduto. Essa sostiene che, nonostante la riclassificazione ottenuta dall’applicazione della normativa civilistica fornisca dei risultati intermedi, questi pubblicano informazioni di “limitata significatività gestionale”138.

Ecco quindi che, nonostante la riclassificazione di conto economico secondo lo schema civilistico fornisca informazioni piuttosto importanti, nulla dice in merito ai risultati intermedi che si possono ottenere con la riclassificazione a costi e ricavi del venduto.

Avi, ha individuato due motivi per cui il conto economico riclassificato secondo lo schema civilistico, non può essere considerato utile ai fini dell’analisi di bilancio attraverso gli indici.

                                                                                                               

137 FAZZINI, in “Analisi di bilancio Metodi e strumenti per l’interpretazione delle dinamiche aziendali”, Fazzini

M., 2009, pag.59

Il primo, riguarda il metodo con il quale sono riclassificati i componenti negativi di reddito, ovverosia, secondo la normativa civilistica per origine mentre per il metodo a ricavi e costo del venduto, per destinazione. In questo ultimo caso, infatti, “ciò che rileva, non è tanto l’origine del componente negativo di reddito bensì il suo utilizzo in ambito aziendale. L’adozione di una simile struttura implica, quindi, la diffusione in azienda di una logica di imputazione dei costi per destinazione di uso del fattore produttivo in entrata.

Tale considerazione ha sostanzialmente spinto il legislatore ad optare ad una riclassificazione per origine che non comportasse un intervento tanto massiccio da parte del redattore del bilancio.”139

L’altro elemento dipende dalle modalità di aggregazione previste dal codice civile, che richiedono la suddivisione in macro aggregati caratterizzati dalla presenza di elementi tra loro eterogenei, che spesso comportano un’errata interpretazione da parte degli utenti.

Appare opportuno sottolineare che, il codice civile impone di determinate "il valore derivante dalla differenza tra A(Valore della Produzione) – B (Costo della Produzione) e come ha specificato Avi, “non è raro notare come l’aggregato civilistico A-B venga sostanzialmente interpretato come il reddito operativo connesso allo svolgimento dell’attività imprenditoriale (R.O.G.C.). … A-B non rappresenta, assolutamente, il reddito caratteristico della gestione aziendale.”140

Relativamente alle voci di nostro interesse, andiamo a vedere che secondo la normativa civilistica, le svalutazione dei crediti compresi nell’attivo, rientrano tra i costi di produzione B), alla voce 10) ammortamenti e svalutazioni, lettera d) svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide.

Per i crediti, i principi contabili nazionali prevedono una classificazione leggermente diversa rispetto a quella prevista dal codice civile ma comunque non ancora conforme a quella richiesta nell’analisi di bilancio.

Mentre il codice civile li distingue a seconda della destinazione, tra immobilizzazioni e attivo circolante, l’OIC 15 effettua una distinzione leggermente più approfondita, distinguendoli in relazione a:

- l’origine tra crediti sorti in relazione ai ricavi, per prestiti e finanziamenti concessi e per altre ragioni;

- in base alla natura tra crediti verso cliente, consociate e verso altri;                                                                                                                

139 AVI, in “Financial Analysis”, Avi M. S., 2011 pag. 116 140 AVI, in “Financial Analysis”, Avi M. S., 2011 pag. 116

- la scadenza tra crediti a breve o a media-lunga scadenza.

Su quest’ultimo punto, il codice civile, come abbiamo già visto, non dice nulla in merito. Anche gli OIC, nella redazione del bilancio, esigono che i fondi svalutazione, essendo delle poste rettificative, vadano a modificare le voci dell’attivo e non figurino quindi nel passivo.

Infine, per quanto riguarda la riclassificazione secondo i principi contabili internazionali, gli IAS/IFRS, non prevedono un prospetto di riferimento bensì una serie di voci minime obbligatorie che devono essere inserite.

Lo IAS 1, Presentation of finanical statement, indica le regole generali per la redazione del bilancio.

“Per lo stato patrimoniale, lo IAS prevede un elenco minimo di voci che vi devono figurare:

a) immobili, impianti e macchinari; b) investimenti immobiliari;

c) attività immateriali;

d) attività finanziarie (esclusi i valori esposti nei punti e), h) ed i)); e) partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto; f) attività biologiche;

g) rimanenze;

h) crediti commerciali e altri crediti;

i) disponibilità liquide e mezzi equivalenti;

j) totale delle attività disponibili per la vendita e delle attività inserite in un gruppo da dismettere;

k) debiti commerciali e altri debiti; l) fondi;

m) passività finanziarie (esclusi i valori ai punti k) ed l));

n) passività e attività per imposte correnti, come definite nello IAS 12 (imposte sul reddito)

o) passività e attività per imposte differite, come definite nello IAS 12; p) passività direttamente associate ad un gruppo da dismettere;

q) quote di pertinenza di terzi, presentate nel patrimonio netto; r) capitale e riserve attribuibili agli azionisti della capogruppo.

La presenza di un elenco minimale, produce come effetto che ciascuna impresa può aggiungere nuove voci qualora ciò sia funzionale alla piena comprensione degli investimenti e delle loro modalità di finanziamento. A questo proposito si deve tenere conto di alcuni elementi quali: la natura e il grado di liquidità delle singole voci; la funzione assolta da un’attività nell’impresa; l’ammontare, la natura e le caratteristiche temporali di una passività. Inoltre appare opportuno scomporre alcune delle voci quando all’interno vi sono dei valori derivanti dall’applicazione di criteri difformi. … Il principio contabile, pur non prescrivendo l’ordine o il formato attraverso il quale le singole voci devono essere presentate, introduce due distinti criteri di classificazione dei valori:

- il primo, da ritenersi prioritario, richiama la distinzione tra valori correnti e non correnti;

- il secondo, da utilizzare quando di maggiore espressività rispetto al precedente, è fondato sulla liquidità.”141

“Per quanto riguarda invece il conto economico, sempre secondo lo IAS 1, deve includere in via minimale le voci rappresentative dei seguenti valori relativi all’esercizio:

- ricavi;

- oneri finanziari;

- quota dell’utile o perdita di collegate e joint venture contabilizzata con il metodo del patrimonio netto;

- oneri fiscali;

- un singolo importo comprendente il totale :

• della plusvalenza o minusvalenza, al netto degli effetti fiscali, delle attività operative cessate;

• della plusvalenza o minusvalenza, al netto degli effetti fiscali, rilevata a seguito della valutazione al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita o della dismissione delle attività o del(i) gruppo(i) di dismissioni che costituiscono l’attività operativa cessata;

- e infine l’utile o la perdita.”142

                                                                                                               

141 TEODORI, in “ L’analisi di bilancio” Teodori C., Torino, 2008, pag. 227

142 FAZZINI, in “Analisi di bilancio Metodi e strumenti per l’interpretazione delle dinamiche aziendali”, Fazzini

In merito allo stato patrimoniale, la classificazione finanziaria è già implicita nella logica dello IAS 1 e la classificazione tra attivo corrente e non dev’essere effettuata in modo piuttosto rigoroso; per il conto economico invece si prevedono due modelli, il primo è il metodo dei costi per natura, l’altro metodo dei costi per destinazione o del costo del venduto.