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Il riconoscimento del legame di filiazione con la ‘madre sociale’ a tutela dell’interesse del minore

Il riconoscimento dello status di figlio a seguito di maternità surrogata all’estero: tra rispetto dell’ordine

3.3 Il riconoscimento del legame di filiazione con la ‘madre sociale’ a tutela dell’interesse del minore

Il caso riguarda una cittadina italiana e un cittadino inglese coniugati che a causa di una malattia della moglie decidono di stipulare un contratto di maternità surrogata con una cittadina inglese.La madre surrogata si presta per due volte alla stipula di un contratto di tale genere: conformemente alla normativa britannica in materia, la coppia ottiene i parental orders con i quali la donna committente assume legalmente il ruolo di madre. La registrazione di tali atti è avvenuta presso l’anagrafe inglese, ma non anche presso quella italiana. Nel 2005, a seguito di una crisi coniugale, i coniugi si separano e i minori sono affidati congiuntamente ad entrambe i genitori: gli ex coniugi chiedono al Comune di Bari di riconoscere effetti ai parental orders, in modo che anche le autorità italiane possano considerare la donna committente madre dei due minori, ma l’Ufficiale di stato civile non procede alla modifica dei registri pubblici dell’anagrafe, perché ritiene tale richiesta contrastante con l’ordine pubblico. La causa giunge all’attenzione della Corte di Appello di Bari139, la

quale stabilisce che le modifiche richieste dalla donna

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committente, e madre a tutti gli effetti per l’ordinamento inglese, debbano essere eseguite, perché altrimenti l’interesse dei bambini verrebbe inevitabilmente leso. Innanzitutto, avrebbero uno status ambiguo perché sul piano formale risulterebbero figli di madri diverse, ma soprattutto non riconoscere lo status di madre della donna committente obbligherebbe o a revocare l’affido congiunto oppure a coinvolgere la madre surrogata, la quale ha espressamente manifestato la volontà di non avere nessun tipo di rapporto con i figli. Seguire una di queste due ipotesi per la Corte è inconcepibile: significherebbe arrecare un danno irreparabile ai bambini, perché verrebbero strappati dal loro contesto socio affettivo (contesto scolastico e amicizie) e soprattutto da quella che considerano la loro ‘mamma’: “sono legati a lei da un vincolo affettivo interrelazionale per nulla diverso da quello che lega i figli legittimi alla loro madre”140. Da sottolineare è la circostanza per

cui la questione è posta all’attenzione del giudice italiano anni dopo la nascita dei bambini: in questo lasso di tempo hanno avuto modo di identificare la donna committente come figura affettiva di riferimento, perciò l’allontanamento provocherebbe sicuramente la rottura di un legame profondissimo. La Corte di Appello non manca di sottolineare come “il solo fatto che la legislazione

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italiana vieta ad oggi (ma non quando i minori sono nati), la tecnica della maternità surrogata, ed il solo fatto che essa è ispirata al principio della prevalenza della maternità ‘biologica’ su quella ‘sociale’, non sono di per sé, indici di contrarietà all’ordine pubblico internazionale, a fronte di legislazioni che prevedono deroghe a tale principio”, quindi nel valutare se il riconoscimento di un provvedimento straniero sia contrario o meno all’ordine pubblico internazionale deve aversi riguardo al prioritario interesse del minore al riconoscimento del suo status di figlio legittimamente acquisito. Inoltre, anche il diritto comunitario ha una forte incidenza per l’accoglimento della domanda della ricorrente. Infatti se questa volesse vedersi riconosciuto il ruolo di madre sarebbe costretta a trasferirsi nel Regno Unito, ledendo così il diritto alla libera circolazione delle persone tra i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea.

Altro esempio giurisprudenziale141 in cui il legame di fatto

che dura da molto tempo, è privilegiato rispetto all’assenza di

141 Il caso prende le mosse da una serie di lettere anonime recapitate alla

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minori di Milano in cui si denunciava il fatto che la minore non era figlia della donna che aveva effettuato il riconoscimento. Nel corso delle indagini è emerso che effettivamente il minore non era figlia genetica della madre, che ha espressamente detto di aver fatto ricorso, nel 1997, alla fecondazione eterologa (sia per gameti maschili che femminili). Tuttavia le autorità hanno dei dubbi sul fatto che abbia lei stessa portato a termine la gravidanza, sono piuttosto sicuri del fatto che sia avvenuta una cessione di neonato aggirando le leggi di adozione e di filiazione.

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legame genetico (nel caso precedente il marito era padre biologico dei bambini) è quello di cui si occupa il Tribunale di Milano142. Il

nocciolo della questione del caso è l’analisi della capacità genitoriali di una ‘madre’ rispetto ad un minore con il quale la donna non ha alcun legame dal punto di vista gestazionale o genetico, ma solamente dal punto di vista affettivo. Infatti, il minore ha vissuto con la ‘madre’ un lungo periodo di tempo in cui ha potuto istaurare un legame sociale, un vero e concreto rapporto familiare. Dagli approfondimenti effettuati dalle autorità è emerso che la donna ha svolto adeguatamente il ruolo di madre sociale143,

e non essendoci una situazione di pregiudizio per il minore il Tribunale stabilisce che non deve essere eseguita nessuna limitazione della potestà genitoriale ex artt. 333 ss. c.c., lasciando quindi inalterata la situazione di fatto avendo soprattutto riguardo all’interesse del minore a mantenere il rapporto con la madre sociale, a prescindere da come questo si sia creato.

142 Tribunale di Milano, decreto 1.08.2012. Turlon F., Nuovi scenari

procreativi: rilevanza della maternità “sociale”, interesse del minore e favor veritatis, in Nuova giurisprudenza civile commentata, n. 1/2013, pp. 712-725.

143 “La ragazza in udienza non ha mostrato segni di disagio, ha descritto una

infanzia e una adolescenza serena, è ben integrata nel contesto scolastico e sociale”. Così Tribunale di Milano, decreto 1.08.2012.

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3.4 La trascrizione dell’atto di nascita a favore di coppie