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2 4.2 La sentenza della Grande camera sul caso Paradiso e Campanelli c Italia

Il Governo italiano, ai sensi dell’art. 43 Cedu, chiede il riesame del caso in quanto sostiene che la propria condotta non abbia provocato nessuna lesione dei diritti dei soggetti coinvolti: in

96 Orientamento giurisprudenziale che prende le mosse da due sentenze della

Corte Edu: Wagner e J.M.W.L. c. Lussemburgo, 28.06.2007, ric. 76240/2001 e Negrepontis e Gianninis c. Grecia, 03.05.2011, ric. 56759/13. Casi in cui la Corte applica l’art. 8 della Cedu come controlimite all’ordine pubblico. I casi si riferivano alla negazione di effetti, per contrarietà all’ordine pubblico, di provvedimenti stranieri di adozione da parte di una single e di un monaco ortodosso. In entrambi è stata sancita la prevalenza dell’interesse superiore del minore ad avere riconosciuta la vita familiare.

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particolare non condivide l’interpretazione troppo estensiva dell’art. 8 primo comma, e quella troppo ristretta del secondo comma.

La sentenza della Grande Camera ha completamente ribaltato il giudizio della Seconda Sezione, infatti, ripercorrendo l’iter logico svolto dalla Corte e riferendosi alla propria giurisprudenza consolidata giunge a conclusioni diverse. Pertanto, il bilanciamento, influenzato dal rischio di legittimare una situazione di fatto creata arbitrariamente e illegalmente dai ricorrenti, operato dalle autorità italiane degli interessi in gioco risulta corretto. Per capire se la misura dell’allontanamento97 disposta dal Tribunale

dei minorenni di Campobasso ha prodotto una indebita ingerenza nella vita privata o familiare della coppia è necessario capire se questa esiste o meno.98 Se la II Sezione considera esistente la vita

familiare, qualificando come tale il periodo di convivenza di otto

97 Ribadendo quanto detto dalla II Sezione, ha infatti escluso che ci si potesse

pronunciare sulla falsità o meno dell’atto nascita, e quindi sulla sua trascrivibilità in Italia, dato che i ricorrenti non avevano esaurito i mezzi di ricorso interni. Il rifiuto alla trascrizione non era stato impugnato in Cassazione. Cfr. Paradiso e Campanelli c. Italia, Grande Camera, cit., par. 73.

98 “Pertanto, la questione giuridica al centro della causa è se, date le circostanze

sopra esposte, sia applicabile l’articolo 8; e, in caso affermativo, se le misure urgenti ordinate dal tribunale per i minorenni – che hanno determinato l’allontanamento del minore – costituiscano una ingerenza nel diritto dei ricorrenti al rispetto della vita famigliare e/o della vita privata, ai sensi dell’articolo 8 comma 1 della Convenzione e, in questo caso, se le misure impugnate siano state adottate conformemente all’articolo 8 comma 2 della Convenzione.” Così, Paradiso e Campanelli c. Italia, Grande Camera, cit., par. 134.

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mesi, la Grande Camera non ritiene di poter addivenire a questa identica soluzione. La Corte ritiene che si possa realizzare vita familiare anche in mancanza di un legame biologico, sia di un rapporto giuridico di filiazione, purché esistano dei legami personali effettivi (quindi in via di fatto) e a prescindere da una durata minima prestabilita.99 Nel caso di specie, l’assenza di

legami biologici100 tra il minore e gli aspiranti genitori, unita al

fatto della brevità della convivenza che si è creata in violazione della normativa italiana sull’adozione, producendo precarietà giuridica della posizione del minore, sono dati che non rendono possibile alla Corte ritenere sussistente una vita familiare di

99 Cfr. Wagner e J.M.W.L c. Lussemburgo, cit. Il caso di specie riguardava

l’impossibilità di ottenere il riconoscimento della decisione giudiziaria peruviana con cui era stata pronunciata l’adozione piena di una bambina a vantaggio della ricorrente single lussemburghese. La Corte ha riconosciuto l’esistenza di una vita familiare nonostante il mancato riconoscimento dell’adozione nel paese di origine della donna (il riconoscimento della sentenza di adozione era stato rifiutato perché la delibazione di sentenze straniere non è ammessa se chi adotta non hai requisiti della legge nazionale), tenendo conto del fatto il legame familiare di fatto esisteva da più di dieci anni tra le ricorrenti e che l’adottante si comportava a tutti gli effetti come la madre della minore. Cfr. anche Corte EDU, 27.04.2010, ric., 16318/07, Moretti e Benedetti c. Italia. Il caso riguardava una coppia sposata che avevano accolto un minore di un mese nella loro famiglia: dopo diciannove mesi di convivenza, il giudice italiano decide di affidarlo ad altra famiglia ai fini dell’adozione. Esiste quindi una vita familiare di fatto a prescindere dal rapporto giuridico di parentela.

100 La coppia era convinta che l’embrione impiantato fosse stato formato con

il contributo genetico del Sig. Campanelli, ma l’analisi del DNA ha smentito tale fatto. “La Corte ritiene che tale convinzione non possa compensare la breve durata del periodo in cui ha vissuto insieme al minore e pertanto non è sufficiente per determinare una vita familiare di fatto”. Così, Corte EDU, Paradiso e Campanelli c. Italia, Grande Camera, cit., par. 155.

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fatto.101

È invece indubbio che l’allontanamento del minore sia una intrusione nella vita privata della coppia, dati gli svariati tentativi svolti per diventare genitori, tuttavia la Grande Camera non la ritiene ingiustificata. La misura adottata era del tutto prevedibile dai ricorrenti: la mancanza di legame genetici, la violazione della procedura di adozione non possono che far pronunciare all’autorità italiana lo stato di abbandono del minore102. Tale misura persegue

lo scopo legittimo della difesa dell’ordine pubblico e dei diritti del minore; ed è necessaria e proporzionata perché frutto di un’attenta valutazione degli interessi in gioco103, pertanto l’Italia non ha

prodotto nessuna violazione dell’art. 8 Cedu.

2.5 Conclusioni

Come detto, la Corte non è chiamata a pronunciarsi riguardo alla legittimità del divieto della maternità surrogata, ad esprimere un giudizio di valore sulla pratica di per sé considerata perché su questo aspetto ogni Stato gode di ampia discrezionalità in ragione

101 Cfr. Corte EDU, Paradiso e Campanelli c. Italia, Grande Camera, cit., par.

157.

102 Così, Corte EDU, Paradiso e Campanelli c. Italia, Grande Camera, cit., par.

173-175.

103 Così, Corte EDU, Paradiso e Campanelli c. Italia, Grande Camera, cit., par.

208-211. Il pregiudizio subito dal bambino non è certamente irreparabile data la sua età e la brevità del periodo di convivenza.

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del fatto che non vi è una normativa uniforme tra i diversi Stati. I ricorrenti, quindi, non chiedono che sia verificata la compatibilità del divieto interno rispetto alla Convenzione Edu, ma se i diritti che essa sancisce siano lesi dalla decisione dello Stato membro di rifiutare la trascrizione di un provvedimento, validamente formatosi all’estero a seguito di maternità surrogata, che attesti il rapporto di filiazione con la coppia committente, in particolare con il padre biologico. I ‘casi pilota’ sono rappresentati dai ricorsi presentati da cittadini francesi i quali lamentano la lesione del diritto alla vita privata e familiare della coppia e del minore. La Corte riconosce tale violazione solamente dal punto di vista di quest’ultimo, in quanto è nel suo interesse il riconoscimento del rapporto genitoriale con colui con il quale ha legame genetico al fine di costruire la propria identità personale. Da ciò deriva l’obbligo per gli Stati di ammettere la trascrizione degli atti di nascita, validamente formatisi, almeno nei confronti del genitore biologico.

Nel caso italiano, il committente non è legato geneticamente al bambino e ciò impedisce la trascrizione dell’atto di nascita. Non essendoci, dunque, discendenza genetica le norme da applicarsi sono quelle riguardanti l’adozione di minori perché il bambino è da considerarsi figlio di genitori ignoti. I ricorrenti lamentano la

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lesione del diritto alla vita familiare, che secondo l’interpretazione comune fornita dalla Corte, è rintracciabile anche in presenza di una situazione di fatto connotata da un forte legame affettivo a prescindere dal legame genetico. La Grande Camera, ribaltando la sentenza della II Sezione, sostiene che la vita familiare sia insussistente, perché il tempo trascorso non si è protratto talmente tanto nel tempo da permettere il formarsi dei legami affettivi e il loro consolidamento. Il fatto che il periodo di convivenza tra il minore e la coppia sia stato interrotto dalle autorità italiane è conseguenza direttamente imputabile alle loro condotte contrastanti con la normativa sull’adozione. La Grande Camera, pertanto, ritiene azzardata la tutela della vita familiare per il solo fatto di esistere prescindendo dal rispetto della legge. Se avesse confermato la sentenza della II Sezione “avrebbe lasciato in mano agli adulti un incettabile spazio di arbitrio, pressoché incontrollabile, sulle modalità con cui le relazioni hanno inizio”.104

104 Così Lenti L., Ancora sul caso Paradiso e Campanelli c. Italia: la sentenza

della Grande Camera, in Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, n. 4/2017, p. 499.

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Capitolo 3

Il riconoscimento dello status di figlio a seguito di