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La rilevanza, per l’argomento trattato, della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato

1.4. Alcune nozioni fondamental

1.4.5. La rilevanza, per l’argomento trattato, della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato

Vi è da premettere che l’inclusione di un controllo da parte della Commissione europea in materia di aiuti di Stato a tutela della concorrenza e del mercato è una prerogativa prettamente dell’UE165. Non sussiste altra giurisdizione con tale potere. Le normative che più si avvicinano agli articoli 107 e 108 TFUE, sono quelle aventi ad oggetto la disciplina anti-subsidy previste dal World Trade Organization, però molto più limitate di quelle dell’UE166. La scopo principale che ha portato ad includere nel Trattato di Roma la regolamentazione in materia di aiuti di Stato, fu l’intenzione di evitare che i singoli Stati supportassero le proprie compagnie di bandiera, avviando una corsa ai sussidi, che avrebbe potuto minare la costituzione di un mercato unico167. Si presuppone infatti, che gli aiuti di Stato possano in automatico distorcere la concorrenza interferendo a livello di competizione fra le parti in gioco, rendendo oneroso per le parti non sostenute dallo Stato il poter rimanere competitive a livelli inefficienti, con la conseguente cristallizzazione di posizioni di potere168. Ancora, gli aiuti potrebbero anche espellere gli investitori privati dal settore; ridurre la competenza effettiva, incrementando il potere di mercato delle compagnie “drogate” da fondi pubblici e/o ridurre gli incentivi a competere169. Se ne può dunque dedurre che le normative in materia di aiuti di Stato abbiano due obiettivi. Da un lato, far sì che la concorrenza

non sia falsata all’interno del mercato comune; dall’altro, che gli Stati

assistenza domiciliare ecc.); mutualistico per la componente standard dell’assistenza curativa garantita dalle assicurazioni, finanziate dalle imprese e dagli assistiti; ed infine, obbligatorio per la sottoscrizione dell’assicurazione sanitaria, con lo stato a supporto dei cittadini a basso reddito.

165 Bacon K., European Union Law of State Aid, cit., pag. 4.

166 Ivi. Vedi anche Hanche L., Sauter W., EU Competition and Internal Market Law in

the Health Care Sector, cit., pag. 262.

167 Bacon K., European Union Law of State Aid, cit., pag. 5. 168 Ibibem, pag. 10.

tramite l’erogazione di aiuti a favore di proprie imprese, si costituiscano regimi protezionistici170.

Mantenuto quanto osservato, va rimarcato che, in linea di massima, l’intervento dello Stato nell’economia non è vietato, anzi, si può dire che la definizione delle politiche economiche sia di competenza degli Stati membri. Se però tutto questo è vero, è anche vero che il perseguimento di una determinata politica economica da parte dello Stato non può

contrastare con le norme dell’UE a tutela della concorrenza e sugli aiuti

di Stato.

Senza dilungarsi eccessivamente su che cosa siano gli aiuti di Stato, si richiameranno velocemente gli elementi caratterizzanti. All’art. 107(1) TFUE, abbiamo l’esplicazione dei quattro criteri che costituiscono un aiuto di Stato. Gli stessi però, non sono esaustivi, e per una più approfondita disamina del tema, bisogna fare riferimento alla prassi applicativa delle istituzioni dell’UE, Commissione e Corte di Giustizia in primis, alla quale rimando171. Perché si possa considerare integrata la nozione di un aiuto di Stato, bisognerà valutare la sussistenza, in via

cumulativa, dei seguenti presupposti:

a) si necessita di un intervento imputabile allo Stato o effettuato mediante risorse statali;

b) tale intervento deve attribuire un vantaggio economico al beneficiario ed avere carattere selettivo;

c) deve avere un impatto sugli scambi tra gli Stati membri e d) distorcere la concorrenza nel mercato comune.172

170 Pastor-Merchante F., The Role of Competitors in the Enforcement of State Aid Law, Hart Publishing, Padstow UK, 2017, pag. 17.

171 Pace L., Dizionario sistematico del diritto della concorrenza, Jovene Editore, Napoli IT, 2013, cit., pp. 497-515

172 Commissione europea, Comunicazione della Commissione sull’applicazione delle

norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale. Vedi anche Pace L., Dizionario sistematico del diritto della concorrenza, cit., pag. 497. Pastor-Merchante

Sempre all’art. 107, ai punti (2) e (3), la Commissione può considerare alcuni aiuti di Stato compatibili con il mercato interno. Il primo, definisce la compatibilità di diritto con il mercato interno delle seguenti tre categorie di aiuti, ritenute a priori non capaci di produrre un effetto distorsivo alla concorrenza173:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti; b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione174.

Il secondo invece, definisce gli aiuti di Stato che possono essere

considerati compatibili con il mercato interno175. Nell’applicazione di quanto prescritto al secondo punto (art. 107, comma 3), la Commissione gode di un più ampio potere discrezionale, che dovrà utilizzare per verificare la compatibilità degli aiuti con la tutela della concorrenza e del mercato unico176.

173 Hanche L., Sauter W., EU Competition and Internal Market Law in the Health Care

Sector, cit., pag. 264.

174 Versione consolidata del trattato sull’Unione europea e del trattato sul

funzionamento dell’Unione europea, cit., 326/47.

175 Hanche L., Sauter W., EU Competition and Internal Market Law in the Health Care

Sector, cit., pag. 264.

176 Pastor-Merchante F., The Role of Competitors in the Enforcement of State Aid Law, cit., pag. 23. Vedi anche Pace L., Dizionario sistematico del diritto della concorrenza, cit., pag. 519.

Bisogna dire che, per quello che concerne gli aiuti di Stato nel settore sanitario, è la potenzialità economica a catturare l’interesse e l’attenzione dell’Unione. Il settore è infatti beneficiario di un gran numero di risorse statali, sia direttamente che indirettamente, tramite misure statali o fondi assicurativi sottoposti a controllo statale. Nonostante l’importanza economica, la piena competenza UE in materia di aiuti di Stato, è temperata dalla possibilità da parte dello Stato membro di designare il servizio come SIEG177. Il punto sarà sviluppato nel secondo capitolo.

177 Hanche L., Sauter W., EU Competition and Internal Market Law in the Health Care

CAPITOLO 2 – IL PERCORSO EVOLUTIVO DELLA