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Le sanzioni interdittive

Nel documento Le sanzioni amministrative non pecuniarie (pagine 198-200)

L‟interdizione 233 è quell‟istituto giuridico che comporta una

limitazione temporanea dell‟esercizio di una facoltà o di un diritto, in tutto o in parte; questo concetto è alla base di quelle che vengono definite sanzioni interdittive, elaborate dal Legislatore per contrastare più efficacemente le condotte illecite, soprattutto grazie al loro contenuto inibitorio. Le sanzioni interdittive di solito hanno una durata limitata (non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni), ma possono comunque essere applicate in via definitiva in base alle normative di riferimento.

Il discorso sulle misure interdittive è di non facile soluzione, soprattutto alla luce delle problematiche evidenziate sull‟ambito di applicazione dei principi della legge 689/81 e sulla tutela degli interessi pubblici da parte della pubblica amministrazione, per scopi non immediatamente afflittivi234. Bisogna subito infatti considerare che alcune di esse possono essere considerate come vere e proprie sanzioni; altre, ovviamente, no. Si ritiene comunque che le sanzioni interdittive presentino comunque caratteri di afflizione, al pari delle sanzioni pecuniarie, in quanto incidono sull‟esercizio di un diritto (come

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Nel diritto romano l'interdizione era un istituto che escludeva dalla capacità di amministrare i beni, previsto esclusivamente nei confronti di chi avesse dissipato i beni "paterni e aviti" sulla base della formula Quando tu bona paterna avitaque perdidisti, te interdico. Non va confuso con l'interdetto del diritto canonico. L'interdizione legale, nel diritto penale italiano, è una pena accessoria disposta nei confronti di coloro che siano stati condannati all'ergastolo o alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni. A seguito del provvedimento che dispone l'interdizione legale, il destinatario perde la capacità di agire; il provvedimento ha natura meramente dichiarativa al ricorrere dei presupposti di legge, non essendo prevista l'instaurazione di uno specifico procedimento. A differenza dell'interdizione giudiziale, lo stato di incapacità che consegue alla pronuncia del provvedimento non è disposto a protezione dell'interdetto, come nel caso dell'infermo di mente, ma punitivo, per una più intensa punizione del condannato.

234 << Va aggiunto che sempre più spesso si attribuisce all’amministrazione un potere sanzionatorio a completamento di un sistema di strumenti attribuiti ad una Amministrazione per la cura di un pubblico interesse. La sanzione amministrativa pecuniaria non può essere considerata come un istituto unitario, monolitico, ma come un istituto composito, e che quindi appaiono necessarie variazioni alla disciplina tipo (finalizzate, per esempio, ad un adeguamento agli interessi di riferimento e alle modalità di esplicazione dell’azione amministrativa rispetto a tali interessi).>>. Aldo Travi, Sanzioni Amministrative e Pubblica Amministrazione, Cedam,

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ad esempio le chiusure degli esercizi commerciali), ovvero su quei provvedimenti amministrativi che consentano l‟esercizio di un diritto (ad esempio la revoca di una licenza o di un‟autorizzazione). Hanno poi sicuramente carattere sanzionatorio le misure interdittive che sono accessorie o complementari alle sanzioni pecuniarie, in quanto il collegamento con una sanzione tipicamente punitiva, fa si che dette misure ne assumano la stessa natura. Lo stesso avviene per le misure interdittive che presentano una graduazione a seconda della gravità dell‟infrazione, caratteristica questa che sarà così direttamente collegata all‟ammontare che sarà stabilito nella singola fattispecie per la sanzione pecuniaria di riferimento.

Dobbiamo però considerare che, comunque, non tutti i provvedimenti dell‟Amministrazione che presentano questi tratti possono però essere definiti sanzionatori, potendo essi avere altra funzione, come ad esempio cautelare, nell‟ipotesi dei provvedimenti emanati dall‟autorità Antitrust con cui si ordina alle imprese di sospendere la realizzazione di una concentrazione fino alla chiusura dell‟istruttoria235

. Non hanno poi carattere sanzionatorio i provvedimenti interdittivi attraverso cui vengono curati interessi affidati all‟amministrazione, non avendo essi alcuna funzione punitiva, in quanto la potestà interdittiva non sanzionatoria suppone l‟esercizio di una discrezionalità e di una tutela degli interessi proiettate verso il futuro, mentre l‟esercizio della potestà sanzionatoria presuppone la valutazione della condotta censurabile limitata al solo presente.

Già da subito, quindi possiamo far emergere un rinnovato ruolo che connota l‟azione amministrativa, non più tesa, come nell‟impostazione tradizionale, ad una verifica preliminare dei presupposti necessari per lo svolgimento dell‟iniziativa del privato amministrato, compresa l‟iniziativa economia, bensì collocata, anche dal punto di vista temporale, nella fase postuma e successiva del controllo, funzionale, quindi, ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dal privato e delle asseverazioni eventualmente

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prodotte a corredo delle stesse, e a prendere provvedimenti nel caso di non conformità con le disposizioni normative. In tale ottica, i profili di maggiore criticità si annidano proprio nella descrizione del possibile supporto motivazionale di un‟azione amministrativa ripristinatoria o interdittiva, oltre che nella verifica del rispetto delle garanzie procedimentali prescritte dall‟ordinamento. Ne consegue l‟utilità sia della descrizione degli indirizzi interpretativi di portata generale, nei quali risulta sussumibile la più ampia casistica di tale tipologia di provvedimenti, sia della specificazione delle possibili varianti interpretative, tese a valorizzare la peculiarità di alcune fattispecie.

Le sanzioni interdittive trovano in parte disciplina nella già citata legge 689/1981 anche se, essendo tale disciplina stata dettata soprattutto da specifiche esigenze inerenti alla depenalizzazione236, non si può dire che esse siano specificamente disciplinate.

Se si comincia a segnare alcune caratteristiche delle sanzioni in oggetto, si può dire che solitamente queste sono divise in due categorie: da un lato vengono collocate le sanzioni che incidono in maniera diretta sull‟esercizio di una facoltà o di un diritto da parte del trasgressore, dall‟altro, invece, trovano spazio le sanzioni che incidono direttamente su provvedimenti amministrativi che attribuiscono facoltà, benefici, diritti. Inoltre è forse opportuno richiamare una dottrina ormai superata che comprendeva le sanzioni interdittive nell‟ambito delle sanzioni amministrative personali, come tali contrapposte alle sanzioni amministrative reali, che invece comprendevano la confisca e, in certi casi, la pena pecuniaria.

Se adesso si vogliono approfondire i rapporti che intercorrono tra sanzioni interdittive e legge 689/1981, bisogna soffermarsi sull‟articolo 20, del quale abbiamo già potuto discutere, ed accennare anche all‟articolo 11, che prevede i criteri per la commisurazione delle sanzioni accessorie facoltative, applicabili anche alle sanzioni

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Secondo F. Sgubbi, in questo contesto si sono calati i principi generali della disciplina penale, senza tenere conto della variegata struttura dell‟illecito amministrativo. F. Sgubbi, I

Principi Generali dell’illecito punito con sanzione amministrativa in le modifiche al sistema penale nella legge 24 novembre 1981 n. 689, in studi economico-giuridici vol. L, anno 1982,

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