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4. Il modello interventista

4.6. Il modello a tendenza permissiva

4.6.1. Segue Olanda e Belgio

L’Olanda può certamente rientrare nella categoria in esame. Anche qui, l’eutanasia passiva è stata ricostruita in termini di diritto costituzionale, grazie alla previsione dell’articolo 11 della Costituzione in tema di diritto alla inviolabilità della persona82. Inoltre, una legge del 2001, in vigore dall’aprile 2002, sul controllo dell’interruzione volontaria della vita e dell’assistenza al suicidio, prevede la non punibilità per il medico che pratichi, nel rispetto di una serie di condizioni specificate, l’eutanasia attiva83.

Tale legge è stata approvata a seguito di un percorso lungo e complesso che ha visto l’intervento ed il contributo di giudici, di commissioni statali di studio, degli organi di deontologia medica e del parlamento; il tutto affiancato dal coinvolgimento dell’opinione pubblica attraverso l’attenzione dedicata al tema dai mezzi di comunicazione di massa84. Dopo una serie di sentenze che condannarono imputati di omicidio del consenziente a pene

82

«Everyone shall have the right to inviolability of his person, without prejudice

to restrictions laid down by or pursuant to Act of Parliament».

83

La legge olandese su “Controllo di interruzione della vita su richiesta e assistenza al suicidio per cambiamento del codice di diritto penale e della legge sul trattamento dei cadaveri”, del 10 aprile 2001, è riportata in italiano in Bioetica, 2001, 389 ss. Il testo della legge, oltre ad una serie di articoli è presente anche in P. RICCA (a cura di),La legge olandese e commenti, Torino, 2002.

84

Cfr. J.J.M. VAN DELDEN, The Netherlands – Euthanasia as a last resort, in AA.VV., Euthanasia. Vol. II. National and European Perspectives, Strasbourg, 2004, 65 ss.; J. GRIFFITHS, A. BOOD,H. WEYERS, Euthanasia and the Law in the

Netherlands, Amsterdam, 1998; M. OTLOWSKI, Voluntary Euthanasia and the Common Law, cit., 391 ss.; J.M. SCHERER,R.J. SIMON, Euthanasia and the Right to

Die. A comparative View, New York-Oxford, 1999, 53 ss.; A. RONZIO, Olanda: la

scelta della legalizzazione, in S. SEMPLICI (a cura di), Il diritto di morire bene, cit., 109; C. TRIPODINA, Profili comparatistici dell’eutanasia, cit., 1733; C.A. DEFANTI,

meramente simboliche (caso Postma del 1973, fra i primi) si attivò un dialogo fra la magistratura giudicante, la pubblica accusa e la

Royal Dutch Medical Association, i cui risultati vennero poi fatti

oggetto di studio da parte di comitati ad hoc ed infine recepiti nella legge sul controllo dell’interruzione volontaria della vita e dell’assistenza al suicidio approvata nel 2001.

Tale provvedimento non riconosce un diritto soggettivo all’eutanasia (diretta o indiretta)85; solo, in linea con il principio di forza maggiore che è stato applicato come esimente della condotta eutanasia dagli anni ’70 fino al 2002, rende non punibile il medico che abbia praticato l’eutanasia alle condizioni previste. La tecnica adottata, quindi, è diretta ad intervenire sul codice penale e sulla legge in materia di trattamento dei cadaveri, adottando un «criterio di esclusione della pena» per i medici che, in osservanza dei criteri previsti, pratichino l’interruzione volontaria della vita di un paziente o ne assistano il suicidio (Preambolo della legge).

Le cautele e le procedure previste sono tese a circoscrivere l’esclusione della responsabilità del medico ai soli casi in cui sia provata l’autenticità della richiesta, di fronte ad una malattia incurabile (ma non necessariamente in fase terminale) che provochi sofferenze insopportabili nel paziente. In particolare, l’articolo 2 della legge condiziona la non punibilità al fatto che

«il medico:

a. abbia la piena convinzione che la richiesta del paziente è spontanea e ben ponderata;

85

In questo senso, la legge si differenzia dalla proposta italiana della Consulta di Bioetica sui diritti dei malati terminali (art. 1) e dal disegno di legge di iniziativa popolare del dicembre 2000 proposta dalla lista Bonino (art. 1); cfr. Bioetica, 2/2001, 382 ss.

b. abbia la piena convinzione che le sofferenze del paziente sono insopportabili e senza prospettiva di miglioramento;

c. abbia informato il paziente sulla sua situazione clinica e sulle sue prospettive;

d. sia giunto a convinzione, assieme al paziente, dell’inesistenza di una ragionevole alternativa circa la sua situazione;

e. abbia consultato almeno un altro medico indipendente, il quale abbia visitato il paziente e abbia dato il suo parere scritto sul rispetto dei criteri di accuratezza dovuti in riferimento alle sezioni dalla a) fino alla d);

f. abbia posto fine alla vita o assistito il suicidio in modo scrupoloso dal punto di vista medico. (…)»86.

Una ulteriore necessaria verifica del rispetto delle condizioni previste dalla legge è svolta dalle Commissioni regionali di controllo per l’interruzione volontaria della vita e per l’aiuto al suicidio. I componenti di tali organi, nominati dai ministri della giustizia, della salute pubblica e del benessere e lo sport, hanno il compito di esaminare i documenti redatti in occasione delle pratiche eutanasiche e, nel caso di mancato rispetto dei c.d. criteri di accuratezza dell’articolo 2 della legge, di inviare gli atti al pubblico ministero che potrà richiedere la condanna del medico fino ad un massimo di dodici anni di reclusione (art. 293 del codice penale)87.

86

Altri requisiti sono previsti dall’art. 2 nel caso in cui il paziente terminale sia minore.

87

Il primo comma dell’art. 293, infatti, dispone: «Chi di proposito mette fine alla vita di un altro su sua espressa e seria richiesta viene condannato ad un periodo di detenzione non superiore ad anni dodici o a una pena pecuniaria della quinta categoria». Il secondo comma dello stesso articolo, inserito dalla legge del 2001,

Se uno dei motivi dell’adozione della legge fu rappresentato dall’interesse di evitare che una lacuna normativa potesse rivolgersi a danno dei diritti dei soggetti coinvolti e di assicurare un controllo di una pratica che appariva comunque diffusa, alcuni studi indicano come non tutte le pratiche eutanasiche di carattere attivo vengano registrate e quindi vagliate dalle Commissioni di controllo. In termini assoluti, tuttavia, si riscontra una diminuzione dei numeri di eutanasia attiva, diretta ed indiretta, a partire dalla fine degli anni ’90. Se nel 1998, infatti, si registrò un picco di 2590 casi registrati, dall’anno dopo il numero delle pratiche diminuì con una frequenza di circa un centinaio di casi all’anno88.

Nel maggio 2002, anche il Belgio ha incluso nel proprio diritto penale una clausola di esclusione della responsabilità del medico che pratichi l’eutanasia anche attiva secondo i criteri e le procedure specificati89. Nonostante la legge belga non sia stata anticipata da un percorso di preparazione culturale lungo e intenso quanto quello olandese, il provvedimento pare generalmente accettato e condiviso90. Le linee generali del provvedimento seguono quelle

esclude invece la responsabilità penale nel caso di rispetto dei criteri indicati: «Il reato come previsto nel primo paragrafo non è punibile qualora sia stato commesso da un medico che ha soddisfatto i criteri di accuratezza, come previsto dall’articolo 2 della legge sull’eutanasia volontaria e sul suicidio assistito (Procedure Modificate) e che di questo informa il necroscopo comunale, come previsto dall’articolo 7 secondo paragrafo della legge sulla sepoltura e cremazione».

L’art. 294, invece, tratta dell’istigazione e dell’aiuto al suicidio: «1. Chi intenzionalmente incita un’altra persona al suicidio, è punito, nel caso il suicidio si verifichi, ad un periodo di detenzione non superiore ai tre anni o a una pena pecuniaria di quarta categoria. 2. Chi intenzionalmente assiste nel suicidio un’altra persona o gliene procura i mezzi è punito, nel caso il suicidio si verifichi, ad un periodo di detenzione non superiore ai tre anni o ad una pena pecuniaria di quarta categoria. L’articolo 293 secondo paragrafo si applica conformemente».

88

J.J.M. van DELDEN, The Netherlands – Euthanasia as a last resort, cit., 71.

89

Il testo della legge belga è in Bioetica, 2002, 578 ss.

90

Il dibattito sull’eutanasia parte, in particolare, nel 1996, quando gli Speakers delle due Camere chiedono al Consultative Committee on Bioethics di formulare un

della legge olandese, con alcune differenze, fra cui l’esclusione dei minorenni non emancipati fra la categoria di soggetti su cui può praticarsi l’eutanasia attiva91.