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La sicurezza nei social network

Nel documento La relazionalità tra reale e virtuale (pagine 99-106)

L’etica della responsabilità quale prevenzione dei rischi online e offline

4.2 La sicurezza nei social network

La rapida diffusione dei social media, in particolare dei network, mentre ha determinato un cambiamento radicale negli stili di vita di molti e nei modi di porsi in relazione con gli altri, tanto da creare entusiasmi ma anche timori, pone senza dubbio problemi assai rilevanti sul piano della sicurezza del trattamento dei dati personali. La

privacy è generalmente definita come

la capacità di controllare e limitare l’accesso fisico, interazionale, psicologico e informativo al Sé o al proprio gruppo; la privacy è una delle maggiori sfide generate dalla diffusione dei social network. Se è vero che rivelare i propri dati personali costituisce una condizione necessaria per accedere alla gran parte dei servizi disponibili online, ciò è ancora più vero per l’accesso ai siti di social network nella misura in cui l’autosvelamento fa parte del funzionamento del sistema stesso.123

Questo non vale tuttavia per i social network, in realtà per tutte quelle situazioni quotidiane in cui si affidano ad altri informazioni, elementi specifici riguardanti la propria identità personale. Se si pensa alla moltiplicazione inarrestabile delle possibilità di comunicazione, di scambio di idee, ma anche di beni, di attività di lavoro sui social network, meglio si comprendono i rischi potenziali ai quali inevitabilmente ci si sottopone nel momento in cui forniamo elementi riguardanti la nostra esistenza, la data di nascita, la residenza, l’attività lavorativa, senza essere certi dell’uso che di questi si possa fare. In realtà esiste una normativa non soltanto in Italia, ma particolarmente a livello europeo, che intende regolamentare il trattamento dei dati

123 M.Ranieri, S.Manca, I social network nell’educazione. Basi teoriche, modelli applicativi e linee

personali, il consenso informato, ma anche il diritto all’oblio. È in particolare la figura del Garante della privacy ad assumere, nel nostro ordinamento, un ruolo importante, ma anche estremamente complesso. Basti soltanto pensare ai rischi che il network tra i più diffusi, quale Facebook, pone nel momento stesso in cui ciascuno iscrive il proprio nome che viene indicizzato nei motori di ricerca estranei a tale network, cosicché dati e immagine diventano visibili a un soggetto terzo, non quello a cui abbiamo dato il nostro consenso. Ugualmente, secondo la normativa vigente124, esiste il diritto alla cancellazione, sulla base della volontà dell’interessato, ma i dati restano nel server per un periodo di tempo indeterminato e allora si può perfino arrivare a una forma di commercio illegale di dati online. La normativa dunque esiste già a partire, anche in Italia, dalla legge 547 del 1993 che introduceva i crimini informatici fino al Dlgs 196 del 30/06/2003, che è appunto il Decreto sulla privacy, quello tuttora vigente. Lo stesso Garante della privacy, Antonello Soro, ha sostenuto più volte che non esistono più barriere tra la vita digitale e quella reale per cui quanto avviene online ha sicuramente impatto fuori da Internet nella vita di tutti i giorni e nei rapporti con gli altri. Egli ha affermato testualmente:

Proprio per questo nel mondo di internet è necessario non perdere mai di vista il corretto rapporto tra le nuove forme di comunicazione sociale e la tutela della propria dignità e di quella degli altri.125

La privacy è dunque un diritto tutelato e garantito poiché l’utente ha la possibilità di controllare che le informazioni a lui relative siano trattate nel rispetto delle norme che

124 Cfr. Codice Privacy, Dlsg196/2003 e Regolamento europeo n°679/2016 che sarà applicato negli Stati

dell’UE a partire dal 25/05/2018. Il Regolamento UE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali non che alla libera circolazione di tali dati abroga la Direttiva 95/46/CE

le regolano e, soprattutto, in quello dell’autodeterminazione del singolo alla loro diffusione ma anche, contestualmente, nel controllo delle notizie inerenti la sua vita e la sua persona. Esiste dunque un Codice della privacy che riconosce a chiunque il diritto alla protezione dei dati personali nel quale è prevista una serie di strumenti a tutela di tale diritto, a partire dalla correttezza del trattamento dei dati fino alla possibilità di intervento da parte dell’interessato. Questo significa che chi utilizza i dati personali di un soggetto, è tenuto a rilasciare un’informativa nella quale siano illustrate le finalità e le modalità del trattamento dei dati; a sua volta l’interessato può verificare la correttezza del trattamento e talvolta revocare il proprio consenso. Indubbiamente i siti dei social network

hanno messo a punto strumenti specifici che permettono forme di difesa dai rischi e consentono al sito di verificare se al suo interno ci sono soggetti che utilizzano il network in modo improprio o illegale.126

Sembra dunque che, sul piano normativo, ci siano tutte le condizioni per tutelare l’individuo nel rispetto dei suoi diritti alla privacy e al rispetto della propria dignità. In realtà le prime difficoltà si incontrano nella complessa conciliazione tra i diritti personali e il rispetto di quello di cronaca, visto come i diritti di privacy non debbano ostacolare la libera circolazione delle informazioni, essendo il diritto di cronaca sancito dall’articolo 21 della nostra Costituzione. Mentre allora, sul piano teorico, tutto potrebbe sembrare correttamente regolamentato, su quello pratico si scontrano opposti diritti che non sempre è facile coniugare positivamente. La tutela della privacy non può dunque costituire un ostacolo alla circolazione delle informazioni, quanto piuttosto

rappresentare una delle regole per il migliore funzionamento del sistema, così da disciplinare e rendere trasparente il flusso delle informazioni a garanzia e tutela degli interessati.

Se poi si entra nel complesso problema legato al diritto all’oblio, meglio si comprende quanto delicato e complesso sia il tema della garanzia della privacy. Il Codice sancisce il diritto dell’utente a essere dimenticato in relazione a dati che possono risultare per lui pregiudizievoli, ma anche non pertinenti e non immediatamente necessari. Così il Codice attribuisce il diritto a poter cancellare i propri dati personali, spesso inseriti dallo stesso utente, nei motori di ricerca e nei social network. Il tema si fa particolarmente delicato poiché, nella maggior parte dei casi, sono soprattutto i soggetti più deboli, magari adolescenti e giovani, a invocare tale diritto. Basti soltanto pensare ai casi recenti di suicidio di giovani donne che non hanno accettato di veder diffuse sui diversi social immagini legate alla propria vita privata, inizialmente inviate a una ristretta cerchia di amici e poi invece diffuse ovunque. Questo può risultare una sorta di istigazione al suicidio visto come, pur essendo stato invocato il diritto all’oblio, le giovani verificano come questo non sia mai del tutto conseguibile.127Nel caso di uno degli ultimi suicidi, le immagini personali hanno continuato a essere diffuse sui social network, senza alcun rispetto della dignità della persona, e soprattutto senza una valida considerazione del principio della correttezza del trattamento dei dati.

Esistono alcuni criteri che dovrebbero comunque guidare coloro che gestiscono i

social network quali la contestualizzazione, l’aggiornamento e, soprattutto, l’interesse

reale alla conservazione nell’archivio. Talvolta dati e immagini vengono conservati per un eventuale ripensamento o “pentimento” da parte di chi abbia richiesto la cancellazione, pur non essendo questa possibile interamente. Tuttavia, nei casi in cui alcune persone si siano uccise per il peso di immagini che continuavano a circolare, la cancellazione è obbligo per tutti. Molteplici sono comunque i rischi in cui si incorre.

Il contenuto che un utente pubblica può essere infatti usato per propositi illegali come lo spamming, le truffe online, l’appropriazione del profilo altrui, le molestie sessuali, il furto di identità, la persecuzione personale, i danni all’immagine di una persona, il cyberbullismo e attacchi di ingegneria sociale.128

Da qui la necessaria consapevolezza che gli utenti devono raggiungere relativamente a quanto occorra stare molto attenti nel consegnare il potere sui propri dati personali, magari ricorrendo a un doppio metodo, sia quello di tenere sotto controllo la diffusione dei dati, non facendo conoscere la password o cambiandola spesso, sia anche conoscere il più possibile chi tratta i propri dati e a quali scopi. Si giustifica così il principio del consenso informato, che dovrebbe essere garanzia di sufficiente tutela, ma la sicurezza totale è difficile da conseguire, soprattutto quando si frequenti Internet per stringere nuove amicizie. Nei social network infatti l’amicizia assume significati diversi; è possibile trovarla nella forma di conoscenti oppure in quella della solidarietà collettiva, come quando nascono le community, o per le relazioni di ruolo, nel caso dei colleghi di lavoro e dei superiori, ma è indubbio che Internet si frequenta spesso per

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stringere amicizia e quindi si viene a contatto con sconosciuti. Sostengono in merito Cavallo e Spadoni:

Si tratta di legami che inizialmente sono potenziali ma che non escludono una progressiva conoscenza sviluppata attraverso la comunicazione mediata dal computer che può evolversi in forme di amicizia reali che funzionano sul web ma che non sarebbero altrettanto intense al di fuori della Rete. Resta comunque vero che attraverso i social network è più facile fare amicizie.129

È d’altra parte vero che i social network hanno proprio questo scopo poiché, mentre nella vita quotidiana non tutte le nostre azioni sono rivolte alla creazione di rapporti, nella Rete ci si connette soprattutto per comunicare e quindi conoscere altre persone e magari fare amicizia. Purtroppo la possibilità di creare falsi profili può determinare, per adolescenti e sprovveduti, il rischio dell’adescamento in Rete. Non sono nuovi i casi di pedo-pornografia in Rete, tanto da riproporre in primo piano il tema dell’etica della responsabilità e di una corretta mediazione da parte dell’adulto-genitore dell’adulto-educatore. È come se i social network diventassero un modo per amplificare le nostre capacità di gestire la rete sociale, creando però altrettante possibilità di essere gestiti da altri. Da qui il problema della sicurezza, soprattutto relativamente ai ragazzi e ai giovani che appaiono molto disinvolti nell’utilizzo delle nuove tecnologie tanto da considerarle parte integrante della loro vita quotidiana, ma questo

li porta a comunicare con facilità a terze persone dettagli riguardanti essi stessi, spesso senza preoccuparsi delle

conseguenze che l’uso incauto di tali informazioni potrebbe comportare.130

E le conseguenze sono molteplici, dalla violazione della privacy, dovuta alla curiosità di ottenere sempre maggiori informazioni sugli altri, alla possibilità di utilizzare in maniera impropria se non addirittura offensiva alcuni dati personali resi pubblici e perfino al pericolo di molestie. Come allora potersi difendere da questi pericoli? I siti dei social network hanno messo a disposizione strumenti che possono tutelare fino alla possibilità di verificare se, all’interno del sito, esistano persone che utilizzano in modo illegale o improprio il social stesso. Spetta all’utente generalmente scegliere il grado di visibilità del proprio profilo soprattutto su Facebook e quindi se rendere consultabile la propria pagina e le informazioni che essa contiene a chiunque oppure agli utenti del sito, ma anche soltanto ai componenti la propria rete personale. Facebook non dà possibilità a chi non è registrato di superare la propria pagina di accesso, tanto da essere assai chiuso verso l’esterno131. Nel caso poi che si verifichino abusi da parte di membri del sito, se ne può fare segnalazione agli Amministratori, operare il blocco degli utenti che hanno trasgredito e anche l’approvazione dei commenti. Nonostante queste opportunità, i problemi sussistono ugualmente dato anche il numero estremamente elevato di utenti, soprattutto in giovanissima età.

130 Ivi, p.176 131 Cfr. Ibidem

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