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Le società emittenti, per i titoli presentati direttamente alla sede sociale, e gli enti incaricati debbono trasmettere allo Schedario

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l ’ elenco dei soggetti, legittimi possessori dei titoli o titolari di diritti reali sugli stessi, che nell’ anno solare precedente hanno presentato i titoli per riscuotere gli utili. L ’obbligo della comunicazione investe gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denomina­ zione : i dati d’identificazione dei soggetti sono quelli indicati dall’ar­ ticolo 4 del IL I). 29 marzo 1942 (4).

Inoltre, per tutti i soggetti, la comunicazione deve precisare :

a) il numero delle azioni e l ’ammontare degli utili percepiti al

lordo della ritenuta del 15 % ;

b) la data dell’ ultima girata se avvenuta dopo il precedente

pagamento degli utili e se il giratario non è una persona fisica ; c) gli estremi del certificato rilasciato dall’ Ufficio delie imposte per i soggetti, persone fisiche, che, non essendo iscritti nei ruoli del­ l ’imposta complementare, ne abbiano fatto richiesta per non sotto­ stare alla ritenuta di acconto.

Le comunicazioni debbono essere effettuate sugli appositi mo­ delli predisposti dal Ministero delle finanze e redatte in triplice co­ pia, di cui una sarà restituita al soggetto che esegue la segnalazione a titolo di ricevuta. Le comunicazioni debbono essere sottoscritte dal legale rappresentante della società, ovvero da un amministratore o da un dirigente a ciò autorizzato con apposita delibera del Consiglio di amministrazione. Per i soggetti incaricati, le comunicazioni pos­ sono essere eseguite anche dalle singole sedi e filiali e debbono essere sottoscritte dai rispettivi direttori.

Le comunicazioni (5) riguardano, in via principale, le distribu­ zioni di utili. Tuttavia, le società che non distribuiscono utili sono

(4) E precisamente :

а) se il possesore del titolo è una persona fisica, il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita, la nazionalità ed il domicilio ;

б) se il possessore è una persona giuridica, la denominazione, la sede legale e la nazionalità ;

c) se il possesore è un ente collettivo privo di personalità giuridica o un’impresa, la denominazione, la ragione sociale o ditta, la sede e, inoltre, le generalità di chi ne ha la rappresentanza.

(5) Le comunicazioni debbono essere inviate allo Schedario entro il 15 febbraio dell’anno solare successivo a quello della delibera di distribuzione degli utili, e quindi, in base al testo letterale della legge, dal 1° gennaio al 15 feb­ braio di ciascun anno. Tuttavia, poiché trattasi di termini massimi, nulla im­ pedisce alle società ed agli enti incaricati di procedere alla prescritta segnala­ zione, immediatamente dopo pagati gli utili e subito dopo ciascuna distribu­ zione. Il Ministero delle finanze ha autorizzato i soggetti tenuti alla comuni­ cazione ad utilizzare per le segnalazioni due distinti modelli : uno. redatto in una sola copia, che conterrà per ciascun nominativo i dati d’identificazione ri­ chiesti dalla legge (RAD-2); l’altro riepilogativo (RAD-1), che conterrà l’elenco completo di tutti i soci che hanno percepito gli utili e che dovrà essere redatto

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tenute a comunicare allo Schedario generale l ’ elenco dei soci che hanno depositato i titoli per la partecipazione a ll’assemblea ordina­ ria convocata per l ’approvazione del bilancio : i dati di identificazione dei soci sono gli stessi richiesti per le distribuzioni di utili. L ’obbligo della segnalazione, in detti casi, investe le sole società emittenti e non anche gli enti incaricati di ricevere i titoli in deposito e di rilasciare i biglietti di ammissione all’ assemblea.

Nei casi di riporto, le comunicazioni allo Schedario debbono spe­ cificare i dati sopra indicati, distintamente per il riportato ed il r i­ portatore ed indicare se il riportato è un’azienda di credito, un agente di cambio od un commissionario di borsa (6).

Le aziende di credito, gli agenti di cambio ed i commissionari di borsa che, avendo preso azioni a riporto, le abbiano date in riporto ad altri, debbono comunicare allo Schedario i nomi dei loro riportati e gli altri elementi richiesti per la loro identificazione, specificando il numero delle azioni e l ’ammontare degli utili spettanti al lordo della ritenuta. In tali casi, le comunicazioni debbono esesere effettuate entro trenta giorni dalla data in cui gli utili sono stati posti in pa­ gamento. Analoga disposizione vale nei casi di vendita a termine o di vendite a contanti con esecuzione differita, per gli utili percepiti dall’intestatario delle azioni vendute e da questi dovuti al compratore.

Le società, fiduciarie che hanno intestato azioni appartenenti a terzi debbono comunicare allo Schedario generale ed all’ Ufficio delle imposte nella cui circoscrizione hanno la sede od il domicilio fiscale.

in triplice copia, di cui due restano allo Schedario generale ed una viene resti­ tuita al soggetto che effettua la comunicazione. In pratica, anche il modello RAD-1 viene compilato in triplice copia : l’originale viene inviato allo Schedario generale ; una copia è destinata alla società ; l’ultima viene consegnata al sog­ getto che riscuote gli utili e dovrebbe sostituire il certificato previsto dall ar­ ticolo 18 della legge n. 1745.

Quest'ultimo dispone che l’Ufficio delle imposte ha facoltà di richiedere ai percettori degli utili, in sede di controllo delle dichiarazioni annuali presentate dagli stessi, un certificato, rilasciato dal soggetto che esegue la ritenuta, atte­ stante l’ammontare degli utili corrisposti e delle ritenute operate, in conformità al disposto dell’art. 28 del T.U. Il certificato dell’art. 18 riguarda la totalità degli utili che l’azionista riscuote sull'intera partecipazione azionaria: sembra perciò dubbio che esso possa essere sostituito dalla copia del modello RAD-1, la cui certificazione riguarda i singoli pagamenti.

(6) Inoltre, il riportatore, all’atto di riscuotere gli utili, deve rilasciare una dichiarazione scritta, dalla quale devono risultare il numero delle azioni, oggetto del riporto, il nome del riportato e gli elementi indicati dal primo comma dell’art. 5. La dichiarazione scritta è conservata dalla società o dai soggetti incaricati. Se riportatore è la medesima azienda di credito incaricata del paga­ mento degli util, la dichiarazione non è richiesta quando il riporto risulta dai libri e dalle scritture contabili che si trovano presso la sede o la filiale che esegue la comunicazione.

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—-entro il 15 febbraio di ciascun anno, i nomi dei proprietari delle azioni, sulle quali hanno riscosso utili nell’anno solare precedente e relativi elementi identificatori, specificando il numero delle azioni e l ’ammontare degli utili spettanti. La comunicazione deve essere ese­ guita-, per ciascuna distribuzione di utili, mediante elenchi conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze e redatte in triplice copia, di cui una restituita dal destinatario col visto di ricevuta. La comunicazione deve essere sottoscritta dal legale rappre­ sentante della società fiduciaria.

4. L ’obbligo della comunicazione al Ministero delle Finanze (e