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La specifica condotta di finanziamento del terrorismo nella normativa italiana

Uno degli aspetti venuto, come visto, maggiormente in rilievo nel dibattito giurisprudenziale sulla nozione di terrorismo è quello riguardante la condotta di concorso all‟associazione costituita dal finanziamento dei gruppi di matrice terroristica. Il legislatore italiano non ha emanato una disciplina organica ed unitaria per quanto concerne la repressione del finanziamento terroristico, ma è intervenuto con disposizioni settoriali, introducendo sanzioni di natura penale, civile ed amministrativa. Il D.L. del 18 ottobre 2001 n. 374, convertito con modifiche nella legge n. 438 del 2001, recante “Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale” in particolare, sanziona le condotte di promozione, organizzazione, finanziamento e supporto ad associazioni terroristiche, perpetrate sul territorio nazionale, ma che si propongono la realizzazione all‟estero di atti di violenza su persone o cose con finalità di terrorismo. Pur introducendo nuove fattispecie delittuose, quali “l‟associazione con finalità di terrorismo internazionale e di eversione dell‟ordine democratico” e “l‟assistenza agli associati”, la nuova normativa attribuisce maggiori poteri all'apparato investigativo e repressivo nello specifico settore del terrorismo interno ed internazionale (ad es. in materia di intercettazioni preventive o di fermo di polizia), estendendo ai casi di terrorismo internazionale le c.d. “misure premiali” per incentivare i membri delle organizzazioni terroristiche alla dissociazione interna ed introducendo allo stesso tempo pene più severe per i soggetti che partecipano alle predette associazioni.

Oltre alle novità precedentemente analizzate, ha inserito tra le condotte penalmente rilevanti, ex art. 270 bis c.p., anche la figura del “finanziatore”.

Questa figura rappresenta una novità nel quadro dei reati associativi previsti dal codice penale (salvo il caso di associazioni in materia di stupefacenti ex art. 74, D.P.R. n. 309 del 1990).

La ratio della normativa è quella di sottolineare l‟importanza che assume l‟apporto finanziario al mantenimento della struttura organizzativa ed all‟attuazione delle attività terroristiche195.

195 A. M. PECCIOLI, Unione Europea e criminalità transnazionale. Nuovi sviluppi, Torino, 2005, pp. 67-

86 Per alcuni autori, tra le modalità di finanziamento che, sulla base dei dati disponibili, possono includersi il sostegno di paesi amici o di terzi sostenitori, le attività industriali, commerciali e finanziarie ed il controllo del traffico di stupefacenti e del contrabbando. Altri considerano l‟argomento eccessivamente delicato, anche in funzione delle valutazioni e delle scelte di politica estera che ne conseguono.

Sicuramente vi sono stati, nei tempi recenti, paesi che, pur condannando pubblicamente il terrorismo, hanno appoggiato questa o quella formazione terroristica.

Tale appoggio può concretizzarsi in modo pieno, attraverso la concessione di asilo ai dirigenti ed ai membri dell'organizzazione, la concessione di finanziamenti alla stessa, l‟appoggio ed il sostegno logistico”196. Da ciò si evince con chiarezza l‟importanza, sul

piano funzionale e strutturale, della ricerca e predisposizione di più redditizi meccanismi di autofinanziamento, di reinvestimento ed eventualmente di riciclaggio dei proventi derivanti da altre attività illecite.

Alcuni Stati possono ispirare e/o finanziare attentati ed altre attività eversive eseguite anche da “formazioni terroristiche esterne” per specifiche finalità politiche come ad esempio per destabilizzare una determinata area o un assetto politico-istituzionale di un paese confinante o per ampliare la propria sfera di influenza.

Tra i canali di finanziamento delle organizzazioni terroristiche fondamentali risultano essere i proventi che può derivare dallo storno di utili conseguiti nell'ambito di attività economiche o finanziarie, apparentemente legittime, iniziate per fini di “copertura” o addirittura per realizzare attraverso le forme previste dall'art. 648-ter c.p.p. specifiche condotte di riciclaggio.

Tali obiettivi, peraltro, possono anche determinarsi mediante scambi azionari e mediante acquisizioni, attraverso soggetti interposti siano persone fisiche che giuridiche che mediante partecipazioni significative in gruppi societari di importante entità.

Il finanziamento dei gruppi terroristici è un reato a forma libera, la condotta può comprendere ogni tipo di investimento di capitali, di raccolta di fondi o di conferimento di beni o di altra utilità. L‟apporto di natura finanziaria non deve assumere i caratteri dell‟abitualità in quanto è sufficiente anche un singolo episodio finalizzato al consolidamento ed al mantenimento dell‟associazione e non dei singoli membri della stessa.

196 F. A. CERRETA, G. IANNI, Misure di contrasto al terrorismo internazionale, in Riv. della Guardia

87 L‟apporto economico-patrimoniale deve avere necessariamente una consistenza notevole in grado di condizionare positivamente la realizzazione del programma terroristico. Può essere integrato, per esempio, dalla disposizione di locali da utilizzare come base logistica ed operativa realizzata attraverso una reale cessione di strumenti tali da condizionare positivamente la realizzazione del programma terroristico197.

Per quanto riguarda, invece, le tecniche di autofinanziamento e/o di riciclaggio, il terrorismo, locale od internazionale si differenzia dalla criminalità organizzata, pur ricorrendo alle stesse tecniche nel loro fine ultimo. Mentre i trafficanti di droga e gli altri gruppi criminali organizzati sono motivati essenzialmente dallo scopo di percepire un guadagno illecito, le formazioni terroristiche non vogliono raggiungere specifici obiettivi finanziari ma ne sfruttano i proventi per garantire il funzionamento delle proprie strutture organizzative ed assicurarsi un‟ efficace attuazione delle loro azioni offensive198.

Per poter sostenere le proprie cellule operative, le organizzazioni terroristiche devono, controllare i passaggi della droga verso i mercati occidentali e gestire gli attentati nelle diverse aree del mondo, devono “poter contare su circuiti finanziari, bancari e commerciali appositamente strutturati ed a ciò funzionali (il c.d. Black Market Currency

& Commodity Exchange) oltre che essere in grado di sfruttare, nel modo più efficace, le

maglie offerte dal sistema ufficiale”.

Le principali fonti di finanziamento dei gruppi terroristici, sia locali che internazionali, sono il traffico di stupefacenti, le estorsioni e il racket, la truffa, il furto con violenza, il contrabbando, il traffico di prodotti contraffatti, il gioco d'azzardo, il sostegno diretto da parte di alcuni Stati, le donazioni e le contribuzioni.

In tal senso, alcuni autori hanno osservato che “essendo gli Stati, ormai, sempre più restii a sostenere direttamente il terrorismo ed in considerazione dei primi importanti risultati che l'azione di persuasione politica, condotta dalla comunità internazionale nei confronti dei principali paradisi fiscali, sta avendo, i gruppi terroristici si sono rivolti, con sempre maggiore frequenza, verso le attività criminali al fine di rinvenire i capitali necessari a finanziare le loro attività”199.

Lo stato italiano con la ratifica della Convenzione internazionale, per la repressione del finanziamento del terrorismo, firmata a New York il 9 dicembre 1999 ed entrata in

197 A. PECCIOLI, op. cit. p. 69.

198 F. A. CERRETA - G. IANNI, op. cit., 989. 199

88 vigore nell‟aprile 2001 non ha modificato la condotta prevista dall‟art. 270 bis c.p. ma ha vincolato la sua rilevanza penale alla realizzazione delle modalità del finanziamento indicate dalla Convenzione. Gli stati avevano l‟obbligo di prevedere, all‟interno del proprio ordinamento, la rilevanza penale della fornitura e della raccolta di fondi, realizzate attraverso l‟impiego di mezzi illegali e finalizzate alla realizzazione di reati previsti dalle Convenzioni internazionali.

Un elemento importante della legge n. 438/01 è rappresentato dalla previsione della responsabilità penale delle persone giuridiche per alcuni delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione. Tale previsione si inserisce nell‟estensione delle condotte finalizzate a realizzare tali reati, per cui è prevista la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, rispetto al ristretto numero inizialmente previsto dal D. Lgs n. 231/2001, adottata con la risoluzione dell‟Assemblea generale A/RES/54/109.

La legge delega n. 300/2000 prevedeva all‟art. 11, una serie ampia di reati, tra cui anche i delitti contro l‟incolumità pubblica, 1‟omicidio colposo, i reati in materia di inquinamento, di rifiuti, di beni culturali, ambientali e di edilizia. Per la ratifica della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo internazionale erano stati presentati inizialmente due diversi progetti di legge successivamente unificati in un testo coincidente con il disegno di iniziativa governativa. Il testo è poi stato approvato, dopo varie modifiche, in via definitiva, dalla Camera il 19 dicembre 2002.

In sede di prima approvazione si affermava l‟applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 231 del 2001, in quanto compatibili, ai delitti previsti dall‟art. 2 della Convenzione ONU in materia di terrorismo.

Veniva ad esempio così indicata la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote e l‟importo della quota andava da un minimo di duecento ad un massimo di cinquecento euro, risultando prevista anche l‟applicazione dell‟interdizione dall‟esercizio dell‟attività e della sospensione delle autorizzazioni di licenze o di concessioni, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.

Se l‟ente, oppure una sua struttura, venivano utilizzati per commettere o agevolare la commissione di reati terroristici, erano sempre disposte l‟interdizione definitiva dall‟esercizio dell‟attività e la revoca delle autorizzazioni e delle licenze,veniva, inoltre, prevista la creazione di un Fondo per le vittime del terrorismo”200

.

200 Cfr. A. PECCIOLI, op. cit. pp 68-69. 201

89 Nel D.Lgs. n. 231 del 2001 viene inserito un nuovo art. 25 ter, il quale stabilisce al comma 1 che le persone giuridiche potranno rispondere dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione contenuti nel codice penale o in altre leggi speciali e, nel comma 4, potranno rispondere per gli altri reati compiuti in violazione dell‟art. 2 della Convenzione ONU.

Nel caso di delitto punito cor la pena della reclusione inferiore a dieci anni, verrà applicata una sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote, mentre nel caso di delitto punito con la reclusione non inferiore a 10 anni con l‟ergastolo è prevista la sanzione da quattrocento a mille quote201.

A livello comunitario, è necessario in breve ribadire come al fine precipuo di reprimere il terrorismo, siano stati adottati diversi regolamenti che hanno disposto il congelamento dei beni e il divieto della prestazione di servizi finanziari. Anche se si tratta di atti direttamente applicabili hanno lasciato alla discrezionalità dei singoli Stati membri la predisposizione di un idoneo apparato normativo.

La legge n. 431 del 2001 prevede poi all‟art. 1, l‟istituzione di un Comitato di Sicurezza Finanziaria con lo scopo di monitorare il corretto e regolare funzionamento del sistema di prevenzione e contrasto del finanziamento del terrorismo ed assicurare il coordinamento con l‟azione degli altri paesi europei.

L‟art. 5 contempla la possibilità di svolgere intercettazioni preventive che vengono autorizzate dai responsabili dei servizi centrali, si possono acquisire informazioni dalle pubbliche amministrazioni anche in deroga alle disposizioni in materia di segreto di ufficio italiano cambi e al nucleo speciale di polizia valutaria e di chiedere informazioni al Corpo della Guardia di Finanza.

Ancora, l‟art. 2 predispone invece sanzioni per la violazione delle misure restrittive disposte dai regolamenti del Consiglio e dalle risoluzioni delle Nazioni Unite.

A livello civilistico è disposta la sanzione della nullità degli atti compiuti in violazione delle norme che impongono il divieto di esportazione di beni, servizi ed il congelamento dei capitali e di altre risorse finanziarie.

Il legislatore ha previsto, inoltre, la confisca obbligatoria dei beni destinati a commettere il reato o che ne costituiscono il prezzo o il profitto.

Una misura di sicurezza di tal fatta si differenzia, secondo taluni autori, dall‟ipotesi generale regolata dall‟art. 240 c.p. per la sua applicabilità obbligatoria anche al profitto

90 del reato, ricollegandosi all‟esigenza di porre rimedio ad una limitazione della confisca comune, che nel prevedere un nesso di correlazione con il reato, non consente di attribuire rilevanza a qualsivoglia successivo utilizzo dei beni.

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Cap. II