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Le start-up innovative

3. Misure a favore di soggetti che svolgono attività di tutela dei beni culturali

3.3 Gli enti profit che intervengono nel settore dei beni culturali

3.3.1 Le start-up innovative

Con il D.L. n. 179/2012 è stata introdotta nell’ordinamento giuridico italiano una specifica disciplina concernente le c.d. start-up innovative, successivamente estesa alle PMI innovative dall’art. 4 del DL n. 3/2015.

Tesi di dottorato di Valentina Di Marcantonio discussa presso l’Università Luiss nell’Anno Accademico 2020/2021. Non riproducibile, in tutto od in parte, se non con il consenso scritto dell’autore. Sono comunque fatti salvi i diritti dell’Università Luiss di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, cin citazione della fonte.

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L’obiettivo che tutte le misure previste dalla suddetta disciplina mirano a realizzare è quello di incentivare, attraverso la leva fiscale, l’iniziativa imprenditoriale e gli investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo, in modo tale da rendere lo Stato italiano maggiormente attrattivo soprattutto per gli investitori esteri.

Del resto, una simile attenzione verso gli investimenti nel settore delle nuove tecnologie era già stata manifestata da altri Stati europei, come la Francia, che ha introdotto una disciplina volta a favorire la costituzione di start-up innovative e start-up universitarie. Anche la Spagna ha introdotto una normativa volta a favorire le nuove iniziative economiche attraverso misure a sostegno delle imprese di nuova o recente costituzione diverse da quelle costituite per la gestione di un patrimonio, senza tuttavia enucleare una categoria di imprese assimilabile a quella delle start-up innovative427.

Con l’espressione “start-up innovative” si designano le società di capitali o cooperative non quotate che hanno come oggetto sociale lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi ad alto valore tecnologico e che soddisfano gli ulteriori requisiti indicati dall’art. 25 del D.L. n. 179/2012.

Tali start-up si definiscono “a vocazione sociale” quando operano in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del D.lgs. 24 marzo 2006, n. 155; tra tali finalità rientrano anche la valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del D.lgs. n. 42 /2004, l’erogazione di servizi culturali ed il turismo sociale.

L’art. 27 del D.L. n. 179/2012 prevede l’esclusione dalla formazione della base imponibile degli amministratori, dipendenti o collaboratori di start-up innovative ed incubatori certificati continuativi del reddito di lavoro derivante dall’assegnazione a tali soggetti di strumenti finanziari, o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari.

Tale agevolazione è concessa a condizione che tali strumenti finanziari o diritti non siano riacquistati dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, dalla società emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla start-up

427 G.SEPIO -G.SBARAGLIA, Start-up innovative: premi di produttività e welfare aziendale e cumulo con Industria 4.0, in Fisco, n. 47 del 2019, pag. 4519.

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innovativa o dall'incubatore certificato, ovvero è controllato dallo stesso soggetto che controlla la start-up innovativa o l'incubatore certificato.

Le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi resi in favore di start-up innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l'apporto, anche in deroga all’art. 9 del DPR n. 917/1986, al momento della loro emissione o al momento in cui è operata la compensazione che tiene luogo del pagamento.

Le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari di cui all’art. 27 del DL n. 179/2012 soggiacciono ai regimi ordinari.

L’art. 27-bis del D.L. n. 179/2012 prevede la concessione del credito di imposta pari al 35% del costo aziendale sostenuto per l’assunzione di personale altamente qualificato assunto a tempo indeterminato, di cui all’art. 24 del D.L. n. 83/2012, con modalità semplificate (non si applicano i commi 8, 9 e 10 del predetto art. 24 e la relativa istanza deve essere redatta in forma semplificata secondo le modalità indicate nel DM del 23 ottobre 2013) ed in via prioritaria rispetto alle altre imprese.

L’art. 29 del D.L. 179/2012 prevede, per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, la possibilità di detrarre dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche un importo pari al 19% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative, entro il limite di 500.000 euro per ciascun periodo di imposta; il beneficio è concesso a condizione che l’investimento sia mantenuto per almeno due anni, a pena di decadenza con conseguente obbligo di restituzione dell’importo detratto.

La percentuale di detraibilità è pari al 25% per le start-up a vocazione sociale di cui all’art. 25, comma 7, del D.L. n. 179/2012 e per le start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico. La percentuale di detraibilità è stata elevata dapprima al 30%428 a decorrere dal 2017 e successivamente al 40% per il 2019429.

428 Art. 1, comma 66, della L. n. 232/ 2016.

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Per quanto riguarda i soggetti passivi IRES, è prevista, l’esclusione dalla formazione del reddito di un importo pari al 20% dei conferimenti effettuati nel capitale sociale di una o più start-up innovative. Anche in questo caso la disposizione normativa fissa un limite massimo, pari a 1.800.000 euro annui, e sanziona il mancato mantenimento dell’investimento per almeno due anni con la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell’importo dedotto. La percentuale di deducibilità è pari al 27% per le start-up a vocazione sociale, ex art. 25, comma 7, del D.L. n. 179/2012, e per le start-start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico. Le percentuali di deducibilità degli investimenti sono state incrementate dapprima al 30% a decorrere dal periodo di imposta 2017, dalla L. n. 232/2016, e successivamente al 40% a decorrere dal periodo di imposta 2019, dalla L. n. 145/2018; quest’ultima legge ha inoltre disposto che in caso di acquisizione dell’intero capitale di start-up innovative da parte di soggetti passivi IRES diversi da imprese start-up innovative l’aliquota viene incrementata dal 30 al 40%, a condizione che l’intero capitale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni430.

Il comma 8 dell’art. 29 del DL n. 179/2012 demanda ad un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze la determinazione delle modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal medesimo art. 29. In attuazione di tale disposizione il suddetto Ministero ha emanato dapprima il decreto del 25 febbraio 2016 e successivamente il decreto del 7 maggio 2019.

Innanzitutto, tale decreto precisa che per i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice l'importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili e il limite di cui al primo periodo si applica con riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla società.

L’eventuale eccedenza della suddetta detrazione rispetto all’ammontare dell’imposta lorda può essere portata in detrazione dall’IRPEF dovuta nei periodi di imposta successivi, non oltre il terzo, fino a concorrenza del relativo ammontare.

Quanto ai soggetti passivi IRES, essi possono dedurre dal reddito complessivo un ammontare pari al 20% dei conferimenti effettuati e l’eventuale eccedenza può essere

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computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, non oltre il terzo, fino a concorrenza del relativo ammontare.

Regole particolari sono dettate per l’ipotesi in cui la società o gli enti conferenti partecipino al regime di consolidato nazionale (artt. 117 e ss. del DPR n. 917/1986) o mondiale (artt. 132 e ss. del DPR n. 917/1986)431, ovvero opti per il regime della trasparenza di cui agli artt. 115 e 116 del DPR n. 917/1986432.

Le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a 15.000.000 di euro per ciascuna start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile. Ai fini della determinazione di tale ammontare rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla start-up innovativa o dalla PMI innovativa ammissibile nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolato.

Le agevolazioni di cui all’art. 29 del DL 179/2012 sono cumulabili con quelle previste dall’art. 27 del medesimo decreto.

Quanto alla nozione di “investimento agevolato”, si precisa che i benefici sopra descritti si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative, delle PMI innovative ammissibili o delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, nonché agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio.

431 Il quinto comma dell’art. 4 del DM 7 maggio 2019 stabilisce che “per le società e per gli enti che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del Tuir, l'eccedenza di cui al comma 4 è ammessa in deduzione dal reddito complessivo globale di gruppo dichiarato fino a concorrenza dello stesso. L'eccedenza che non trova capienza è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, dichiarato dalle singole società fino a concorrenza del suo ammontare. Le eccedenze generatesi anteriormente all'opzione per il consolidato non sono attribuibili al consolidato e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo dichiarato delle singole società. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo deducibile delle società e degli enti che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui agli articoli da 130 a 142 del Tuir”.

432 Il sesto comma dell’art. 4 del DM 7 maggio 2019 stabilisce che “in caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del Tuir l'eccedenza di cui al comma 4 è ammessa in deduzione dal reddito complessivo di ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. L'eccedenza che non trova capienza nel reddito complessivo del socio è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, dichiarato dal socio stesso fino a concorrenza del suo ammontare. Le eccedenze generatesi presso la società partecipata anteriormente all'opzione per la trasparenza non sono attribuibili ai soci e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo dichiarato dalla stessa”.

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Sul piano temporale, il decreto chiarisce che i suddetti conferimento rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese da parte della start-up innovativa o della PMI innovativa ammissibile433 dell'atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito dell'attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito ai sensi degli articoli 2444 e 2481-bis cc. Gli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio e quelli effettuati per il tramite delle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili rilevano invece alla data di sottoscrizione delle quote. I conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili rilevano nel periodo di imposta in corso alla data in cui ha effetto la conversione.

Una previsione particolare riguarda le imprese non residenti. Sul punto, il decreto chiarisce che le start-up innovative o PMI innovative ammissibili non residenti che esercitano nel territorio dello Stato un'attività di impresa mediante una stabile organizzazione possono usufruire delle agevolazioni in esame in relazione alla parte corrispondente agli incrementi del fondo di dotazione delle stesse stabili organizzazioni. Per la fruizione dei benefici di cui all’art. 29 del DL n. 179/2012 il decreto 7 maggio 2019 prescrive il rispetto da parte dell’investitore di una serie di condizioni.

In particolare, l’investitore deve ricevere e conservare:

1) una certificazione della start-up innovativa e della PMI ammissibile che attesti di non aver superato il limite dei conferimenti ammissibili pari a 15.000.000 di euro previsto dall’art. 4, comma 7, ovvero, se superato, l’importo per il quale spetta la deduzione o la detrazione, da rilasciare entro sessanta giorni dal conferimento, ovvero, per i conferimenti effettuati a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all’entrata in vigore del medesimo DM 7 maggio 2019, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale;

433La medesima regola si applica anche nel caso di investimenti indiretti per il tramite delle altre società che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione,

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2) copia del piano di investimento della start-up o PMI innovativa ammissibile, contenente indicazioni dettagliate sull’oggetto dell’attività della medesima impresa, sui relativi profitti, nonché sull’andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti434.

Il decreto prevede anche talune ipotesi di decadenza dal beneficio.

In particolare, si prevede che il contribuente decada dai benefici qualora entro tre anni dalla data in cui rileva l’investimento si verifichi una delle seguenti circostanze:

a) la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati ai sensi dell'art. 3, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società, salvo quanto disposto al comma 3, lettere a) e b), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote435;

b) la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o di altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o delle quote delle start-up innovative o delle PMI innovative ammissibili o delle altre società che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;

c) il recesso o l'esclusione degli investitori di cui all'art. 2, comma 1;

434 L’art. 5 del DM 7 maggio 2019 precisa, inoltre, che Per la PMI innovativa ammissibile, dopo il periodo di sette anni dalla prima vendita commerciale, al piano di investimento si deve allegare: 1. per un'impresa fino a dieci anni dalla prima vendita commerciale, una valutazione eseguita da un esperto esterno che attesti che l'impresa non ha ancora dimostrato il potenziale di generare rendimenti o l'assenza di una storia creditizia sufficientemente solida e di non disporre di garanzie; 2. per un'impresa senza limiti di età, un business plan relativo ad un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico che sia superiore al 50 per cento del fatturato medio annuo dei precedenti cinque anni, in linea con l'art. 21, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 651/2014. 2. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), nonché, nel caso di investimenti indiretti per il tramite delle altre società che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, il possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, lettera f), e l'entità dell'investimento agevolabile ai sensi del comma 2 dell'art. 2 è certificato, previa richiesta dell'investitore, a cura degli organismi di investimento collettivo del risparmio o di tali altre società entro il termine per la presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta in cui l'investimento si intende effettuato ai sensi dell'art. 3.

435 Il decreto specifica che nel caso di investimenti effettuati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, per il tramite delle altre società che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, la condizione di cui al comma 1 deve essere verificata in capo alla stessa società tramite la quale si effettua l'investimento. Qualora non sia rispettata la condizione di cui al primo periodo, gli investitori devono riceverne notizia entro il termine per la presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta in cui si verifica tale causa di decadenza, al fine del rispetto degli adempimenti stabiliti nel successivo comma 4.

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d) la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2, del DL n. 179/2012 da parte della start-up innovativa, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese del comma 8 dell’art. 25;

e) la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, del DL n. 3/2015, da parte della PMI innovativa ammissibile, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese del comma 2 dell’art. 4.

Nel periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza dall'agevolazione, il soggetto che ha beneficiato dell'incentivo:

a) se è un soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, deve incrementare l'imposta lorda di tale periodo d'imposta di un ammontare corrispondente alla detrazione effettivamente fruita nei periodi di imposta precedenti, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, aumentata degli interessi legali. Il relativo versamento è effettuato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

b) se è un soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle società, deve incrementare il reddito imponibile di tale periodo d'imposta dell'importo corrispondente all'ammontare che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi di imposta precedenti, ai sensi dell'art. 4, comma 3. Entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle società è dovuto l'importo degli interessi legali da determinare sulla imposta sul reddito delle società non versata per i periodi di imposta precedenti per effetto delle disposizioni del presente decreto.

Le agevolazioni in esame sono state autorizzate dalla Commissione Europea con decisione adottata ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del TFUE 436.

Nel 2016 era stata avanzata una proposta di legge volta ad introdurre una serie di benefici a favore delle “start-up culturali”, definite come le start-up innovative di cui all’art. 25 del D.L. n. 179/2012, aventi come oggetto sociale esclusivo “la promozione dell’offerta culturale nazionale attraverso lo sviluppo, la valorizzazione, la produzione o la distribuzione di prodotti o di servizi innovativi ad alto valore tecnologico, (…) afferenti a uno o più dei seguenti ambiti: a)(…)b) il patrimonio culturale italiano”, di cui all’art.

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