Veneto Lombardia Emilia-Romagna
Potestà legislativa: la tutela dei beni culturali, presenti sul territorio regionale, di tipo librario e archivistico e dei beni immobili e mobili di interesse artistico, storico, archeologico e etno-antropologico
Acquisizione della titolarità o della gestione (in via diretta o conferita ad altri enti) dei beni culturali statali presenti sul territo- rio regionale (musei, biblioteche, archivi, aree archeologiche, complessi monumentali),
Richiesta di autonomia riferite a due ambiti tra loro complementa- ri: 1. La valorizzazione integrata dei musei dell’Emilia-Romagna (musei locali, musei nazionali, reti museali e tematiche), mirate ad aumentare le condizioni di conoscenza e conservazione delle collezioni dei musei emiliano- romagnoli, e ad incrementarne la fruizione; 2. La tutela dei beni librari (manoscritti, autografi, car- teggi, incunaboli, raccolte libraie, stampe, libri e incisioni, fotografie, etc.), al fine di ricomporre e raf- forzare la filiera di gestione di tali beni culturali, anche mediante una azione di supporto agli enti locali ed ai titolari dei beni.
“Valorizzazione dei beni culturali e ambientali” e della “promozione e organizzazione di attività cultu- rali e di spettacolo”, con riguardo a tutti i beni presenti sul territorio regionale, indipendentemente dalla titolarità del bene stesso. Nell’esercizio di detta potestà legislativa la Regione potrà altresì disciplinare interventi ed attività che abbiano ad oggetto il patri- monio culturale di origine veneta, anche quando ubicato all’estero.
Acquisizione della competenza statale in materia di tutela, sia regolamentare sia amministrativa; per quest’ultimo aspetto limitata- mente ai compiti attualmente posti in capo alla Direzione regionale del Ministero e alle Soprinten- denze lombarde, con garanzia del mantenimento e valorizzazione delle alte professionalità oggi ivi operanti, nel pieno rispetto dei principi tecnico-scientifici propri del settore
Nuovo ruolo dell’Istituto Beni Artistici, Culturali e Naturali dell’Emilia-Romagna (IBACN) al fine di porre in capo ad esso una cabina di regia tra Regione, MIBAC e principali organismi di ricerca
Le altre richieste vedono, invece, alcune comunanze e alcune peculiarità tra gli interessi delle Regioni, ma sicuramente sono meno incisive di quella appena menzionata. Il Veneto richiede con particolare interesse che tutto ciò che influenza il territorio debba essere di competenza regionale e, in particolare, la risorsa per eccellenza sembra essere l’acqua: dal sistema di tutela della Laguna di Venezia alla gestione dei territori di Valle, dall’impatto su pesca e acquacol- tura alla disciplina delle acque oligominerali. La Lombardia presta attenzione a tematiche di interesse ancora poco diffuse a livello nazionale: l’autosufficienza nella gestione dei rifiuti inserita in un modello di economia circolare e la com- penetrazione degli interessi ambientali con il sistema agro-industriale, tutto in un’ottica di efficientamento del sistema e di rimozione di inefficienze che sem- brano costare non poche sanzioni per il mancato rispetto delle Direttive UE. Infine, l’Emilia-Romagna tocca anch’essa la necessità di prevenzione dei rifiuti, di tutela delle acque (cruciale per la tenuta stessa della Pianura Padana e della fascia costiera) e non solo, ma ciò su cui insiste sono le normative di ambito edilizio. Su questo punto emerge in maniera rilevante l’impatto del terremoto che nel 2012 ha colpito le Province di Modena e Ferrara e che ha spinto verso una politica di riduzione del rischio sismico su tutta l’edilizia pubblica e privata.
Un ultimo aspetto che ci preme sottolineare riprende il tema sviluppato nel paragrafo 2 ed è il rapporto che in questo ambito le Regioni richiedono rispetto alle funzioni prima esercitate dalle Province. L’Emilia-Romagna su questo avanza proposte più forti ed esplicite fin dalle prime richieste, ma anche Veneto e Lombardia non sembrano escluderlo, anche se con meno enfasi. La pre-intesa di febbraio 2018 su questo aveva dato un segnale molto forte, ribadendo come “La Regione può disporre, altresì l’allocazione delle funzioni amministrative che la legge dello Stato non attribuisce a organi o enti di livello statale, ad esclusione delle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropoli- tane definite ai sensi dell’art. 117, IIc, lettera p).”
6. Conclusioni
La richiesta di maggiore autonomia ai sensi dell’art. 116, comma 3 della Costi- tuzione da parte di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna (Regioni che nel 2019 hanno sottoscritto le Intese con il Governo) e di quasi tutte le altre Regioni a Statuto Ordinario (le cui trattative sono al momento a uno stadio meno avan- zato) testimonia l’insoddisfazione per lo status quo e la volontà di sperimentare
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto di forme ulteriori e condizioni particolari di autonomia in mate- ria di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ai sensi dell’articolo 116, comma 3 Cost.) ha già motivato il diniego di questa richiesta, sottolineando come “le richieste […] carenti sotto il profilo della dimo- strazione circa l’adeguatezza del livello regionale[…] per di più si rivolgono a tipologie progettuali delle quali il giudice delle leggi ha riconosciuto la corretta allocazione presso il livello statale”.
ulteriori forme di decentramento rispetto a quelle già in essere. Questo fenomeno non è certamente una peculiarità italiana dal momento che lo stesso tipo di istanza per ottenere una maggiore autonomia o, in taluni casi, addirittura l’indipendenza, proviene da diverse Regioni di altri Paesi europei. Alle origini del fenomeno spesso vi sono le crescenti disparità territoriali accompagnate dalla convinzione di alcune aree di essere più competitive da sole che unite al resto del paese.
A questo proposito, la letteratura economica ha analizzato i principi che possono essere addotti a sostegno di un assetto verticale dello Stato basato su decentramento e differenziazione. Principi che sono richiamati in questo lavoro e che fanno riferimento alla capacità di rispondere in modo più efficace alle necessità dei territori, in Paesi caratterizzati da disparità nei livelli di crescita e nelle caratteristiche socio-economiche. Allo stesso tempo, vengono però anche richiamate le condizioni e i limiti posti alle richieste di maggiore decentramento su diversi piani: i) mantenimento dell’invarianza di bilancio pubblico, ii) inva- rianza di pressione fiscale e iii) principio di solidarietà a favore dei più deboli. Si tratta di condizioni ribadite in sede di accordi (le prime due) e previste dal dettato costituzionale (l’ultima) rivolte a tener conto degli effetti della differenziazione sul bilancio pubblico e sull’intero Paese.
Se queste condizioni porranno dei limiti alle richieste delle prime tre Regioni, ancora di più dovranno condizionare le richieste delle Regioni che non possono contare su performance altrettanto positive nell’offerta dei servizi e che registrano un più debole trend economico. Degli eventuali peggioramenti nell’offerta decen- trata, infatti, queste Regioni potrebbero dover rispondere ai propri cittadini. Per questo motivo, come abbiamo indicato nel testo, risulta necessaria la definizione di indicatori di valutazione dell’attendibilità delle richieste, assieme ad indicatori di monitoraggio, rivolti a verificare l’efficacia del decentramento nel tempo.
Allo scopo di trarre indicazioni generali da alcune differenziazioni già esi- stenti tra le Regioni, nel corso del lavoro esaminiamo l’esperienza di riordino delle funzioni Provinciali: questa può essere interpretata come un esempio di differenziazione che ha portato alcune Regioni a cambiare in modo significa- tivo il proprio assetto arricchendo le proprie competenze dirette (ad esempio, l’Emilia-Romagna) cosa che non è avvenuta in altri casi, nei quali, invece, si è preferito lasciare il quadro dei compiti e delle responsabilità pressoché immutato (ad esempio, la Lombardia).
Il ventaglio delle competenze oggetto delle richieste avanzate dalle Regioni è estremamente ampio e copre tutto l’arco delle materie concorrenti e non solo. Entrando nel merito delle specificità delle richieste, non potendo affrontare tutti gli ambiti considerati dalle richieste e dagli accordi, abbiamo scelto di concen- trare la nostra attenzione su alcuni di esse. Infatti, mentre molta attenzione è stata giustamente dedicata nel dibattito al tema dell’istruzione, che presenta