nell'anno 2020
5. - IL TASSO DELLE IMPUGNAZIONI
5.1 - il Settore Civile;
Nel settore civile sono diminuiti i tassi medi di impugnazione delle sentenze di primo grado presso la locale Corte di Appello.
Il tasso medio di impugnazione delle sentenze pronunciate dai Tribunali del distretto nel periodi di riferimento è del 21,03 %, rispetto al tasso del 23, 82 dell’anno 2018/2019 ed al 31,64 % dell’anno 2017/2018.
Tale riduzione si spiega facilmente con la diminuzione del tasso di appello delle cause in materia di protezione internazionale, ove sono in esaurimento le cause introdotte in primo grado anteriormente alla entrata in vigore decreto legge n. 13 del 17 febbraio 2017, convertito con la legge n. 47 del 2017 ha previsto l’istituzione di Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, che ha escluso la ricorribilità in appello dei provvedimenti pronunciati.
Il tasso delle impugnazioni per le sentenze pronunciate nel Distretto nella cause della macro area Affari
28 civili contenziosi e Agraria è del 21.03 %.
Le cause contenziose civili definite con sentenza dalla Corte di Appello (1446) sono state per 840 di conferma, pari al 58,09 %, per 268 di riforma totale pari al 15,21% e per 249 di riforma parziale pari al 17,22%, (137, ovvero il 9,47% sono le sentenze con altro esito).
Per le cause di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria il tasso di impugnazione è del 23,99%-
Presso la Sezione Lavoro e Previdenza Sociale della Corte sono stati definiti 369 procedimenti, 190, pari al 51,49 % con conferma, 116 , pari al 31,44 % con riforma e 63, pari al 17,07 % con altro esito.
La Sezione Protezione Internazionale e Immigrazione della Corte di Appello, ha pronunciato 502 sentenze, delle quali 362 , pari al 72,11 % sono state di conferma , 56, pari all’11,16 % di riforma parziale e 72, pari al 14,34% di riforma totale, 12 pari al 2,39% sono state le sentenze con altri esiti.
Il tasso medio di impugnazione delle sentenze pronunciate dalla Sezioni Civili della Corte di Appello è del 28 % in aumento rispetto al 21,60 % del periodo precedente.
Per la Sezione immigrazione del Tribunale la percentuale di impugnazione presso la Corte di cassazione è del 40%.
Per la sezione famiglia il tasso di impugnazione presso la Corte di cassazione è del 21,95 %.
6. - REALIZZAZIONE ED EFFETTI DELLE PIU’ RECENTI RIFORME E PROBLEMATICHE DI MAGGIORE RILIEVO
6.1 - Settore Civile
Si segnala che nel periodo di tutta evidenza è stato l’impatto della Legge 46/17 recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale, che ha disposto la istituzione di una sezione specializzata presso il Tribunale di Brescia per la trattazione della materia.
29 La Sezione ha iniziato ad operare nel settembre 2017.
Per far fronte alla emergenza e contenere i tempi di definizione presso la Corte di Appello è stata istituita una terza Sezione civile, con competenza tabellare per le cause di protezione internazionale oltre che per le cause di diritto di famiglia e le cause civili e penali di diritto minorile.
La Sezione specializzata è operativa dal settembre 2017.
In Corte di Appello il ricorso alla declaratoria di inammissibilità ai sensi dell’art.348 bis c.p.c. viene applicato solo in casi di evidenza che emerga da un sommario esame degli atti e non da un approfondito studio prodromico alla pronuncia di una sentenza. Tale scelta dipende dalla volontà di non pronunciare provvedimenti che possano essere ritenuti una denegata giustizia, anche in ragione della farraginosità dei rimedi previsti, e dagli eccessivi costi che avrebbe la creazione di un vero e proprio ufficio spoglio. Spoglio che resta affidato con ottimi esiti ai Presidenti di sezione e loro delegati.
6.2 - Settore Penale
Per quanto attiene alle modifiche legislative introdotte nel periodo in valutazione si segnala quanto segue.
Quanto alla Corte di Appello, l’attività giudiziaria svolta dal settore penale della Corte nel periodo in oggetto (1° luglio 2019 - 30 giugno 2020) ha sensibilmente risentito del forte rallentamento dovuto alla diffusione della pandemia da Coronavirus e alle conseguenti norme di legge (D.L. 8.3.20 n.11, D.L. 17.3.20 n. 18 e D.L. 8.4.20 n. 23) che hanno imposto la sospensione della quasi totalità dei processi nel periodo tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020 e determinato, attraverso le opportune ulteriori disposizioni adottate a livello locale (linee guida ecc.), la riduzione dell’attività nella fase successiva protrattasi fino all’inizio del periodo feriale.
In relazione alle novità legislative potenzialmente incidenti sul lavoro della Corte, si conferma che non si sono registrati particolari effetti “benefici” a seguito dell’entrata in vigore nell’agosto 2017 della cosiddetta
“riforma Orlando”. Il ricorso al concordato sui motivi di appello continua ad essere assai raro e addirittura inesistente quanto alla sua forma che avrebbe potuto avere maggiore efficacia deflattiva, ovvero quella prevista dall’art. 599 bis cod. proc. pen. (che risparmierebbe ai membri del collegio quantomeno lo studio approfondito del fascicolo). In realtà, una efficace riforma del giudizio di appello può difficilmente prescindere
30 da misure dirette a rivedere in senso restrittivo (soprattutto in relazione ai fatti di minore rilevanza) il ricorso a tale mezzo di impugnazione.
Un notevolissimo aggravio per la durata dei processi in appello si è invece verificato negli ultimi anni a seguito (dapprima) dell’indirizzo formatosi nella giurisprudenza di legittimità (per la verità sulla base di precedenti pronunce della Corte EDU) e (poi) con la introduzione del nuovo comma 3 bis dell’art. 603 cod.
proc. pen., essendo stato imposto l’obbligo di disporre la rinnovazione dell’istruttoria in tutti i casi di appello della Pubblica Accusa contro sentenze assolutorie nel quale si faccia questione di valutazione della prova dichiarativa assunta in primo grado. Tali incombenze necessariamente provocano una sensibile dilatazione dei tempi di trattazione di un cospicuo numero di processi e comporteranno anche non poche “complicazioni”
nella composizione dei collegi, stante la necessità di evitare il mutamento dei magistrati che vi fanno parte nelle varie udienze di un determinato processo destinate all’assunzione delle prove.
Sempre in epoca precedente al periodo in esame era pure entrato in vigore il decreto legislativo 10 aprile 2018 n. 36, che ha introdotto la procedibilità a querela di parte per talune fattispecie di minore rilievo già perseguibili d’ufficio. Tale “novità” legislativa ha in effetti sortito qualche limitato effetto deflattivo, anche se occorre evidenziare che, nella maggior parte dei casi, quei reati coesistono nel medesimo procedimento con altri illeciti procedibili d’ufficio e, inoltre, permane sovente la necessità di provvedere alle incombenze informative di cui all’art. 12, II comma, con conseguente differimento della trattazione dei processi.
Il Tribunale di Brescia segnala, per la sua perdurante attualità, la legge sul cosiddetto “codice rosso” in tema di violenza di genere; l’ampliamento della legittima difesa domiciliare, corredata da ampie presunzioni legali; la cosiddetta legge “spazza corrotti”, che inasprisce il trattamento sanzionatorio dei delitti contro la pubblica amministrazione, prevedendo carcere e interdizione perpetua dai pubblici uffici per i corrotti, oltre ad introdurre nuovi rigorosi strumenti investigativi, quali il captatore informatico e l’agente sotto copertura. La riforma della prescrizione del reato, bloccata dopo il giudizio di primo grado per scongiurare proscioglimenti per decorso del tempo, a processo in corso; la normativa che esclude il rito abbreviato nei processi puniti con la pena dell’ergastolo, per evitare riduzioni di pena per gli autori di quei gravi reati; la riforma dell’ordinamento penitenziario, che si è risolta in una sterilizzazione della riforma messa in cantiere, ma non portata a termine, del precedente governo e ispirata a logiche di riduzione della pena carceraria a vantaggio di misure alternative alla detenzione, o, comunque, di un carcere dal volto umano, rispettoso della dignità dei detenuti, considerati come persone e non solo come “delinquenti”.
31 7. - MISURE ORGANIZZATIVE ADOTTATE PER IL PIU’ EFFICACE FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI – PROGRAMMI
PREDISPOSTI PER LA RIDUZIONE DELL’ ARRETRATO
7.1 - Settore Civile
Presso la Corte di Appello sono state sostanzialmente definite le cause iscritte a ruolo anteriormente all’anno 2014, vengono perseguiti gli obiettivi del piano di smaltimento dell’arretrato secondo il progetto ex art.37 D.L 98/11, che prevede:
Per le sezioni civili l’obiettivo è di definire il 50% dei procedimenti iscritti negli anni 2016 e 2017 ed il 60% dei procedimenti iscritti nel 2015 e negli anni precedenti, con riduzione della pendenza complessiva del 5% a sopravvenienze invariate.
Quanto alla sezione lavoro, che a seguito del pensionamento della presidente e il decesso, nel periodo, dell’unico consigliere ausiliario, ha operato con due consiglieri togati, supportati da applicazioni dal primo grado, l’obiettivo è conservativo stanti gli ottimi tempi, ovvero di mantenere gli attuali tempi di definizione e contenere l’aumento delle pendenze nel 10%.
Dall’esame delle statistiche relative alla datazione dei procedimenti pendenti e definiti si può osservare come il progetto abbia dato i risultati previsti azzerando le cause di vecchio rito e quelle che risultano iscritte fino all’ anno 2014 (sono rimaste 22 cause pendenti su 5002 pari allo 0,43%).
Con specifico riferimento alle Sezioni civili della Corte di Appello, la risorsa dei consiglieri aggregati, destinatari di adeguata formazione e regolarmente inseriti, dopo un breve periodo di tirocinio, nella costituzione dei collegi, non ha dato i risultati sperati di anticipare la data di precisazione delle conclusioni di oltre un anno da quella prevista. In alcuni casi però difficoltà personali dei singoli consiglieri ausiliari ( sui 13, dei quali 5 e solo uno è stato sostituito si sono dimessi) ha comportato un ritardo nella definizione dei procedimenti, per i quali, nonostante la causa sia già stata trattenuta in decisione, non è pervenuto il deposito della sentenza nei sei mesi successivi alla scadenza dei termini.
In tutti i Tribunali sono state individuate corsie preferenziali di smaltimento per i procedimenti di iscrizione più risalente (secondo il criterio First in First out) ed in generale per le cause di maggiore rilevanza
32 economico sociale.
Vengono inoltre effettuati monitoraggi periodici trimestrali per controllare che siano messi in atto i programmi di smaltimento dell’arretrato secondo le disposizioni previste dal Presidente del Tribunale nei programmi di gestione predisposti per l’anno 2017 e correggere le eventuali criticità riscontrate.
Si segnala che tale monitoraggio ha permesso: di verificare il rispetto delle priorità indicate nel Programma di Gestione; di aggredire efficacemente l’arretrato e di intervenire tempestivamente, con variazioni tabellari, al riequilibrio dei ruoli ove necessario.
In relazione alla emergenza sanitaria, sia la Corte che i Tribunali del Distretto hanno adottato provvedimenti organizzativi che consentivano la trattazione scritta o da remoto del processo civile, che hanno dato diversi risultati.
Il Tribunale di Bergamo specifica che il periodo di c.d. lockdown, nonché il regime intermedio in essere hanno visto l’ingresso della c.d. udienza telematica a mezzo Teams, per favorire la quale sono state offerte – a livello sia centrale, che locale – occasioni di formazione telematica e via webinar sia per i magistrati, sia per gli avvocati . Si ritiene che, dal punto di vista nozionistico, i giudici sono in condizione o sono stati messi in condizione di conoscere ed utilizzare Teams nelle sue funzionalità più semplici e per la gestione dell’udienza da remoto. Quelle che restano sono le notorie criticità legate alla rete telematica dell’ufficio che soffre di cali di rendimento in caso di plurime connessioni senza Teams, e, probabilmente, a fortiori in caso di una molteplicità di udienze telematiche contestuali e alla dotazione hardware carente in termini di microfoni, webcam, e casse in caso di trattazione dell’udienza da remoto contestuale alla presenza di una o più parti nella stanza del Giudice.
Il Tribunale di Brescia segnala:
“La trattazione del processo civile “da remoto” si è rivelata di difficile e complessa gestione, per l’impiego di tecnologia ed applicativi non sempre di ultima generazione, e, probabilmente, anche per una scarsa propensione dei soggetti processuali al ricorso massivo a tale forma definitoria.
Più successo ha riscosso la cd. trattazione scritta, anche se essa presenta intuitivi limiti di impego correlati alla natura della controversia e all’importanza del dialogo diretto con il giudice (materia della famiglia, soggetti
33 deboli ed altre materie).
Tuttavia, il “vecchio” processo telematico e gli applicativi affini hanno consentito di realizzare contingentamento e distanziamento effettivi, a tutela della salute di tutti, risultato affatto trascurabile. “
Il Tribunale di Cremona segnala “l’emergenza sanitaria da Covid-19, che - con i noti provvedimenti emanati dal Governo- ha comportato la sospensione delle attività di giurisdizione dal 9 marzo al 11 maggio 2020, facendo salve le attività “urgenti” in civile e penale. Dal 12 maggio si è avuta la ripresa delle attività, pur sempre nel rispetto delle rigide misure precauzionali adottate nel periodo primo dell’epidemia, dunque non in completa espansione, fruendo delle specifiche eccezionali modalità di tenuta di talune udienze civili (il riferimento è alle modalità da remoto e alla trattazione scritta già previste nell’art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 nr. 18). Attualmente il riavvio delle attività di giurisdizione prosegue per quel che riguarda la cd fase 3 dell’emergenza sanitaria, prorogata sino al 31 dicembre 2020 (a mezzo del DL n. 125 del 7-10-2020 che ha rinnovato fino alla detta data il disposto di cui all’art. 221 della Legge 17.7.2020 nr. 77).
L’Ufficio ha comunque retto al sostanziale blocco delle attività utilizzando in modo virtuoso e condiviso con l’Avvocatura gli strumenti messi a disposizione dal legislatore e da DGSIA (si pensi all’applicativo Microsoft Teams utilizzato per le udienze da remoto ).
Il Tribunale di Mantova indica “Il processo di innovazione e di piena attuazione del Processo Civile Telematico, in gran parte a causa della emergenza epidemiologica purtroppo perdurante, ha subito nel corso di quest’anno una notevole accelerazione, con un forte incremento dei processi di informatizzazione degli uffici giudiziari, tanto da approdare alla udienza civile e alla Camera di Consiglio svolte “da remoto”.
Tutti i Magistrati dell’Ufficio si sono attivati ed hanno utilizzato pienamente gli strumenti tecnologici disponibili, per cui l’attività giurisdizionale ha subito, in sede civile, solo il rallentamento fisiologicamente e necessariamente dovuto all’applicazione delle norme sanitarie di volta in volta emanate dalle Competenti Autorità.
La piena operatività di tali strumenti necessiterebbe, come già segnalato in altre occasioni dal Magrif, dell’ integrale rifacimento della rete del Palazzo di Giustizia, in considerazione della lentezza, dei blocchi e della obsolescenza di quella esistente.”
34 Presso il Tribunale per i Minorenni “Le norme di volta in volta succedutesi, hanno tenuto giustamente in considerazione l’importanza del “fattore tempo” nella vita di minori vittime di comportamenti maltrattanti, pregiudizievoli, quando non specificamente abbandonici, da parte dei genitori e la conseguente necessità di adottare percorsi giurisdizionali urgenti a tutela degli stessi. Per tale motivo è stata espressamente prevista una deroga alla sospensione dei termini processuali con riferimento alle procedure minorili, che ha consentito al nostro TM di mantenere alta la guardia rispetto alla protezione di soggetti di minore età. Ogni giorno durante il lockdown al TM sono state affrontate urgenze ed emergenze: sono stati disposti abbinamenti di minori non riconosciuti alla nascita che non potendo restare in ospedale a causa del rischio di contagio, avevano urgente necessità di essere inseriti in famiglia adottiva, peraltro le nascite di questo tipo sono state incredibilmente frequenti; con assoluta e amara frequenza poi sono stati presi provvedimenti urgenti legati alla messa in sicurezza di minori sempre più in pericolo all’interno delle loro case. Infatti in assenza di quella “stanza di compensazione” che è la scuola, in assenza della possibilità di organizzare attività extra-familiari e in assenza della messa in atto di strategie di comunità utili a sostenere le famiglie più fragili, sui bambini si è riversata la grande incapacità di alcuni genitori poco responsabili. Si è fatto ricorso a camere di consiglio da remoto al fine di non costringere i giudici onorari a spostamenti pericolosi per loro e per tutti. Sono state rinviate le udienze non urgenti, le altre ove possibile sono state effettuate da remoto. Tuttavia l’impossibilità di celebrare udienze molto delicate in presenza, ha certamente influito sulla qualità degli ascolti, di norma più significativi quanto a comunicazione non verbale che per le parole pronunziate, in particolare se si tratta di ascolto di minori. Mai è cessata l’attività giurisdizionale, come è giusto in presenza di un ordine di priorità che è stato reso noto”.
35 7.2 - settore penale
Per quanto riguarda le due Sezioni Penali della Corte di Appello, può qui ricordarsi che già da alcuni anni sono stati adottati taluni accorgimenti di carattere organizzativo che hanno sortito effetti benefici sui tempi di trattazione e definizione dei processi.
Quello dall’impatto maggiormente significativo è certamente consistito nell’introduzione della prassi di inviare alle parti le relazioni scritte mediante posta elettronica o di distribuirle in apertura di udienza, ciò che consente un rilevantissimo risparmio di tempo (rispetto alla precedente consuetudine di dare lettura delle relazioni stesse) e quindi di trattare un maggior numero di processi per udienza.
Particolarmente utile si è rivelata anche la distribuzione tra i consiglieri dei c.d. “fascicoletti” contenenti la sentenza di primo grado e gli atti di appello dei processi che via via vengono assegnati alla sezione, relativamente ai quali viene prontamente effettuata, oltre alla corretta annotazione della data di prescrizione del reato, una prima valutazione circa la relativa complessità, l’eventuale ricorrenza di cause di inammissibilità, e la sussistenza di motivi di priorità.
Degna di menzione è, altresì, la periodica assegnazione ai consiglieri di un certo numero di fascicoli dalla pendenza risalente per una verifica dell’eventuale già intervenuta prescrizione e per l’avvio, previo parere del Procuratore Generale, alla definizione con sentenza predibattimentale di improcedibilità dell’azione penale.
Per i Tribunali del distretto, è opportuno segnalare quanto segue.
Il Tribunale di Mantova segnala che gran parte del secondo semestre del periodo in esame è stato interessato dalle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria da “Covid 19” che hanno condizionato pesantemente la gestione complessiva dell’ufficio, incidendo negativamente sia sull’attività giurisdizionale che su quella amministrativa. Alla prima fase di blocco dell’attività del periodo dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 (con le note eccezioni, entro certi limiti, dei processi con detenuti), ha infatti fatto seguito un secondo periodo (dal 12 maggio 2020 al 30 giugno 2020) in cui la ripresa delle udienze è stata comunque limitata ed ha sostanzialmente riguardato i soli processi per i quali non occorreva procedere ad istruttoria, e ciò in ossequio alle stringenti linee guida adottate, ricadendo il Tribunale di Mantova in un ambito territoriale particolarmente colpito dall’epidemia. Nel secondo periodo della fase emergenziale sono stati quindi trattati (sempre fatta eccezione per i processi con detenuti) soltanto i procedimenti penali in prima udienza, sino ai provvedimenti di
36 ammissione delle prove, e i processi in cui le prove erano già state tutte assunte e che necessitavano pertanto della sola discussione delle parti, e all’esito della stessa, della conseguente decisione del giudice. I restanti processi (che erano poi la gran parte) sono stati rinviati e la gestione normale del ruolo, in particolare per lo svolgimento dell’esame di testimoni e parti processuali, sia pure sempre osservando le norme sul distanziamento, è ripresa sola decorre dal mese di settembre 2020. La descritta situazione ha comportato un forte aumento delle pendenze, in particolare nel rito monocratico. Speculare, sempre a causa dell’emergenza epidemiologica, il calo delle definizioni. Meno problematica è la situazione dei processi di rito dibattimentale collegiale, poiché l’emergenza epidemiologica ha determinato la sospensione anche delle udienze preliminari, e pertanto si sono fermate le sopravvenienze determinate dal decreto che dispone il giudizio emesso dal GUP.
Il Tribunale di Cremona ha parimenti osservato che i dati statistici del periodo di interesse risentono del lungo periodo connesso all’emergenza sanitaria da Covid 19. Il Tribunale ha comunque retto al sostanziale blocco delle attività, utilizzando in modo virtuoso e condiviso con l’avvocatura gli strumenti messi a disposizione dal legislatore e da DGSIA (si pensi all’applicativo Microsoft Teams utilizzato per le udienze da remoto per le videoconferenze con i soggetti detenuti).
Il Tribunale di Bergamo rileva che il problema che affligge in modo più preoccupante la sezione dibattimentale è rappresentato dalla difficoltà, se non dalla impossibilità, di far fronte all’elevatissimo numero di processi che giungono alla fase del giudizio, soprattutto per quelli che provengono da citazione diretta; per questi infatti, risultano già riempite tutte le udienze di “smistamento” prevista in calendario fino a dicembre 2022; sono pervenute numerose richieste per la fissazione della prima udienza di trattazione di altri processi, richieste che sono ferme in cancelleria in attesa della indicazione della data di udienza. Rispetto allo scorso
Il Tribunale di Bergamo rileva che il problema che affligge in modo più preoccupante la sezione dibattimentale è rappresentato dalla difficoltà, se non dalla impossibilità, di far fronte all’elevatissimo numero di processi che giungono alla fase del giudizio, soprattutto per quelli che provengono da citazione diretta; per questi infatti, risultano già riempite tutte le udienze di “smistamento” prevista in calendario fino a dicembre 2022; sono pervenute numerose richieste per la fissazione della prima udienza di trattazione di altri processi, richieste che sono ferme in cancelleria in attesa della indicazione della data di udienza. Rispetto allo scorso