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Capitolo V Il rapporto tra la normativa dell'Unione europea e la disciplina

2.2. L'uscita del bene culturale dal territorio italiano

2.2.2. L'uscita temporanea

L'uscita temporanea è disciplinata agli artt. 66 e ss. del Codice. Ai sensi delle disposizioni in esame, tramite la consueta tecnica del richiamo normativo, può essere autorizzata l'uscita temporanea, dal territorio della Repubblica, delle cose e dei beni culturali indicati nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera a) e 3, per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, purché ne siano garantite l'integrità e la sicurezza. In nessun caso possono uscire i beni che potrebbero subire danni nel trasporto o a causa di condizioni ambientali sfavorevoli ed i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica. E' altresì ammessa, senza particolari limitazioni, l'uscita di tutti i beni elencati all'art. 67 del Codice253.

249Per ulteriori approfondimenti cfr. TONELLI, Articolo 70, in FAMIGLIETTI – PIGNATELLI, Codice dei beni

culturali e del paesaggio, Roma, 2015, p.434.

250Evidentemente la norma che prevede l'acquisto coattivo del bene culturale non si pone in contrasto con il principio di libera circolazione previsto dal diritto europeo, in quanto è lo stesso TFUE a prevederne delle limitazioni al fine di salvaguardare il patrimonio culturale dei singoli Stati; sul punto cfr. MAGRI, op. cit., p.109.

251Si prevede infatti la pena della reclusione da uno a quattro anni o della multa da euro 258 a euro 5165 nonché, “ se il

fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale”, l'interdizione, ai sensi dell'art. 30 del codice penale.

252Cfr. DEL CHICCA, Articolo 65, in FAMIGLIETTI – PIGNATELLI, op. cit., p.413.

253Alla luce dell'art. 67 “le cose ed i beni culturali indicati nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera a) e 3 possono essere

In relazione questi ultimi, assume una particolare rilevanza la lettera d) del comma 1, secondo la quale possono uscire, per un periodo non superiore ai quattro anni, i beni la cui uscita sia richiesta in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere, in regime di reciprocità e per la durata stabilita negli accordi medesimi254. La norma introduce

un importante strumento da utilizzare nelle negoziazioni per ottenere la restituzione dei beni culturali italiani custoditi in musei stranieri. Attraverso il prestito, infatti, è possibile offrire al museo straniero, anche per periodi di tempo particolarmente estesi, beni culturali di egual pregio rispetto a quelli restituiti255.

Come si può notare, l'uscita dei beni elencati dall'art. 66, è subordinata al soddisfacimento delle seguenti condizioni: la temporaneità dell'uscita; il conseguimento di un'autorizzazione; la finalità specifica per la quale si può ottenere la suddetta autorizzazione (ossia manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale); la garanzia dell'integrità e sicurezza.

Le condizioni apposte dalla norma qui in esame, sottintendono due interessi complementari del legislatore, non raramente riscontrati in altre parti del Codice: l'esigenza di salvaguardare l'integrità del patrimonio culturale da una parte (perseguita tramite le norme che impongono un'autorizzazione per consentire l'uscita del bene, la necessaria temporaneità dell'uscita e le idonee garanzie al fine di tutelare l'integrità e la sicurezza dei beni), e l'intento di valorizzare il bene culturale, dall'altra.

Tra i due interessi considerati, nella legislazione italiana, il primo ha sicuramente una netta prevalenza rispetto al secondo. In effetti, la formulazione stessa del primo comma dell'art. 66 dispone che il fine ivi considerato, ossia la valorizzazione mediante mostre, manifestazioni o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, è realizzabile solamente laddove le altre tre condizioni (autorizzazione, temporaneità e garanzia di sicurezza) risultino pienamente soddisfatte. Inoltre, entrambe le lettere del seguente comma 2, rafforzano la convinzione che la salvaguardia e l'integrità del patrimonio artistico debbano, in ogni caso, avere la priorità rispetto a qualsiasi altro elemento.

Pertanto, nonostante sia certamente emerso un nuovo interesse del legislatore teso alla valorizzazione dei beni culturali, e non più solamente a proteggerne l'integrità, tuttavia appare ancora di difficile realizzazione, tanto normativa quanto pratica, la valorizzazione perseguibile tramite una diffusa circolazione dei beni culturali stessi256. Ciò si deve alla

persistente convinzione degli Stati secondo la quale, i beni culturali di loro proprietà, identificano principalmente il proprio popolo ed il retaggio culturale riferibile esclusivamente al proprio territorio. Per tale motivo, far uscire un bene culturale dai propri confini, seppur in via temporanea, rimane soggetto a numerose condizioni restrittive,

ricoprono, presso sedi diplomatiche o consolari, istituzioni comunitarie o organizzazioni internazionali, cariche che comportano il trasferimento all'estero degli interessati, per un periodo non superiore alla durata del loro mandato; b) costituiscano l'arredamento delle sedi diplomatiche e consolari all'estero; c) debbano essere sottoposti ad analisi, indagini o interventi di conservazione da eseguire necessariamente all'estero; d) la loro uscita sia richiesta in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere, in regime di reciprocità e per la durata stabilita negli accordi medesimi, che non può essere, comunque, superiore a quattro anni.”

254Sul tema, in riferimento alla pratica italiana, cfr. SCOVAZZI, La restituzione dei beni culturali rimossi con

particolare riguardo alla pratica italiana, Milano, 2014, p.159 e ss.

255In via esemplificativa, possono essere menzionati gli accordi conclusi dallo Stato italiano con diverse istituzioni aventi sede negli Stati Uniti come il Metropolitan Museum of Art, il Museum of Fine Arts, il Princeton University

Art Museum, il John Paul Getty Museum, il Cleveland Museum of Art ed il Dallas Museum of Art.

essendo ormai idea diffusa quella per cui lo Stato ricevente non possa avere lo stesso grado di interesse a garantirne la sicurezza e l'integrità.

Chi intende esportare temporaneamente un bene culturale, ai sensi dell'art. 71, comma 1, deve farne denuncia e presentarlo al competente ufficio di esportazione, seguendo una procedura che ricalca quella prevista, all'art. 68 del Codice, in caso di uscita definitiva ed indicando, nella richiesta di autorizzazione, il valore venale del bene ed il responsabile della sua custodia all'estero. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato nella richiesta, potrà rilasciare o negare, con provvedimento motivato, l'attestato di circolazione temporanea, dettando le necessarie prescrizioni e dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa o del bene (art. 71, comma 2). In caso di diniego dell'autorizzazione può essere presentato ricorso amministrativo, nei modi e nelle forme previste dall'art. 69. Qualora sia richiesta l'autorizzazione all'uscita temporanea di cose che rivestano l'interesse indicato dall'art. 10, contestualmente al provvedimento, sia esso di autorizzazione o diniego, devono essere comunicati all'interessato, ai fini dell'avvio del procedimento di dichiarazione, gli elementi indicati all'art. 14, comma 2 (“elementi di identificazione e di valutazione della cosa

risultanti dalle prime indagini”), e gli oggetti presentati al competente ufficio sono

sottoposti alle misure di cui all'art. 14, comma 4 (ossia a provvedimenti di tipo cautelare). L'attestato, una volta rilasciato, indica il termine entro il quale gli oggetti esportati devono necessariamente rientrare nello Stato italiano; tale termine è comunque prorogabile, su richiesta del soggetto interessato, ma non può eccedere i diciotto mesi decorrenti dall'uscita dal territorio nazionale (art. 71, comma 5), salvo il caso dei beni individuati dall'art. 67, comma 1, che possono essere esportati per periodi superiori, ai sensi dell'art. 71, comma 8. Il rilascio dell'attestato è sempre subordinato all'assicurazione dei beni da parte dell'interessato, per un valore pari a quello indicato nella domanda, eccezion fatta nei casi in cui, i beni in questione, risultino destinati a mostre e manifestazioni promosse all'estero dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti pubblici, dagli istituti italiani di cultura all'estero o da organismi sovranazionali. Nei casi appena evidenziati, infatti, l'assicurazione può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 48, comma 5 (art. 71, comma 6).

Nel caso dei beni culturali indicati dall'art. 65, comma 1, nonché per le cose o i beni culturali di cui al comma 3, l'uscita temporanea deve essere garantita mediante il versamento di una cauzione che può essere costituita anche da un'apposita polizza fideiussoria, emessa da un istituto bancario o da una società di assicurazioni, per un importo superiore del dieci per cento al valore del bene o della cosa, come accertato in sede di rilascio dell'attestato (art. 71, comma 7). La cauzione verrà incamerata dall'amministrazione nel caso in cui gli oggetti ammessi all'esportazione temporanea non dovessero rientrare nel territorio nazionale entro i termini stabiliti. La cauzione non è comunque richiesta per i beni appartenenti allo Stato ed alle amministrazioni pubbliche e, il Ministero, può esonerare dal suddetto obbligo le istituzioni che rivestono una particolare importanza culturale.