salesiana, indicati agli articoli
) e 5
del Regolamento;4.
è posta << sotto I'altra direzione,,> della Societàdi
San Francescodi
Sales,nel
sensodefinito dal
Regolamento stesso.Questa
configurazionegiuridica
dell'fusociazione ha un'implicanza generale: valeper
essala
legislazioneecclesia-stica attinente
le
" associazioni dei fedeli " 4 e,in
particolare,le
" associazioni pubblidre " 5.Tale legislazione riguarda,
in
generale,le
seguenti mate-3 CIC can. 103.4 Cf CIC cann.298Jll.
5 Cf CIC cann. )L2-320.
83
rie
che interessano direttamentei
Cooperatori: esistenzae
fi-nalità delle associazionidi
fedeli (can.29ù; diritto di
asso-ciazione dei fedelikan.
299); competenza dell'autorità ecde-siastica nell'erezionedi
associazioni (cann. 300e
301); asso-ciazioru clericali Gan. 302); terziordini
ed associazioni equi-parate adun
terz'ordine (can. 303); statuto dell'associazionee
materie da definirein
esso (can. 104); viglarzadell'auto-rità
ecclesiastica sulle associazioni (can. 305); condizione perfruire dei diritti e dei
privilegi dell'associazione (can. 306);accettazione
dei
membri nell'associazionekan )07) e
loro dimissione da essa (can. 308); competenze delle associaziont(can. 309); obblighi degli istituti leligiosi a cui è
unita un'associazione (can. 311).La
legrslazione concernentele
associazioni pubblirhetrat-ta i
seguenti argomentiche
interessano l'fusociazione dei Cooperatori:autorità
competente nell'erigerle(can.
3I2);personalità giuridica
di tali
associazionikan.
313);approva-zione dello statuto (can. 314;
aJta direrzione ecclesiastica (can. 315); condizione per la valida ammissione e dimissionedi un
candidato (can. 116); amministrazionedei beni
del-l'associazione (can. 319); soppressione dell'associazione (can.120). Nella revisione del Regolamento
in
vista della sua ap-provazione, si è dovuto tener conto della legislazione canoni-ca segnalatae
delle norlne ad essa connesse.Il
commento ai singolianicoli
evidenziagli
aspettigiuridici
dell'argomentodi
voltain
volta presoin
esame.L'articolo
6
silimita
ad elencare alcune implicanze mag-giori collegate alle due caratteristiche della fusociazione Coo-peratori Salesiani sopra spiegate. Sono quattro, tutte rilevantie
da comprendere nel quadro nomativo proposto dal Rego-lamento.6.2. Collaborano
dla
missione salesianain
nome della Chiesa(art. 6 §
1)Come
appartenentiad
un'Associazionepubblica
(ilsecondo periodo dell'articolo parla
di
<< membri» e non
di fusociazionein
quanto tale), nell'atnrarela
missionesalesia-na, i
Cooperatorie le
Cooperatrici operanonon
solo da 84membri della Chiesa, come
tutti i
battezzati, ma <<in
nomedella Chiesa
»
e, specificarnente, dei pastori cJre la guidano ela animano.
In
altre parole,il
loro apostolato salesianoè
rico-nosciuto ufficialmenté dall'autorità ecdesiastica,è
da essaau-toizzato,
fa pate
della missione dell'intera comunità cristianae ne
manifestain
modo pubblicola
pratica atuazione.<<lJn'associazione pubblica
-
recitail
can. 313- per
lo stesso decreto concui
viene eretta dall'autorità ecdesiastica competente(...)
riceve,per
quantoè
richiesto,Ia
missioneper i fini
che essasi
proponedi
conseguirein
nome della Chiesa».
Questa missione canonica riguarda,nel
caso dei Cooperatori,il loro
impegno apostolicoed il
modo con cuilo
aftuano,l'uno e
I'altrodefiniti
nelloro
Regolamento.6.r. Uniti con Ia
Congegazione salesianasotto
l'autodtàdel
Rettor Maggiore(art. 6 §
1)Come <, membri
» di
un'Associazione collegataalla
So-cietà
di
S. Francescodi
Sales,i
Cooperatori e leCooperatri-ci
operano nel quadrodi
legami particolari con tale Società e conil
suo Rettor Maggiore. Tali legami sono indicati negli articoli 23 e 24 del Regolamento che definiscono, peri
Cò-peratori, quanto
i
canoni30) e
317§ 1
stabilisconoper
le associazioni equiparateai
terzi ordini.6.4.
Fedeltàai
Pastorie
collaborazione con altre forze ecclesiali(art. 6 §
1)Come appartenenti
ad
un'fusociazione pubblica inserita nella Chiesa,i
Cooperarorie le
Cooperauici operano non chiusiin
se stessi ma, d. contrario, apteti alla co]laborazione e,, come recita l'articolo del Regolamento, <(h
spiritodi
fe-deltàai
Pastori edin
collaborazione conle
altre-forue eccle-siali ».Insiste ,sI questo punro
il
canone 111 richiamato espres-samente nella nota3
del Regolamento. Recita così: <<I
mem-bri
degliistituti di vita
consacrara che presiedonoo
assisto-no. associazioni
in
qualche modounite al proprio
istituto, abbiano cura che esse prestino aiuto alle aaivitàdi
apostola-85to
esistentiin
diocesi, soprattutto operando sottola
direzio-ne dell'Ordinario del luogo, insieme conle
associazioni fina-lszzate all'esercizio dell'apostolato nella diocesi ».Questa normativa
è
guidata dalla legge della comunione che deve animaretutti i
membri della comunità cristiana, parrocchialee
diocesana. Tale comunione- diventa operativatramit" la
collaboruzione vicendevoletra le
personee tra i gruppi. In
molte diocesie
parrocchietrova oggi
concreta àpplicazione nella cosiddetta <( pastorale organica»
promossa dai Vaticano 116: tramite essale
differenti forze apostoliche presenti a livello parrocchialee
diocesano collaboranotra
lo-io
nell'elaborazioÀee
attuazionedel
piano pastoralein
co-munione
con i propri
parrocie
sottol'alta
dtrezione del proprio vescovo. -Alfargòmentosono dedicati
gli articoli
17§ 2 .
18del
Regolamento.6.5. L'fusociazione gode
di
personalità giuridica pubblica(art. 6 §
2)Una quarta implicanza fondamentale riguarda
il
fatto che .,1'associazione Coòperatori Salesiani godedi
personalità giu-ridica ecclesiastica pubblica»> a norma del canone31l e
nel-l'ambito di
quantòè definito nel suo
Regolamento. Tale qualificagli è
stata conferitacon il
decretodi
erezione ecbn
la
suòcessiva approvazione del suo Regolamento.ln
checosa essa consista è -spiegato
dal Codice: se ne riportano al-cuni passi che riguardano direttamente
l'Associazione-Coope-ratori
Salesiani, ipecialmenteper
quanto concerne l'organtz-zazione,i
Consigliai
vati livelli, l'amministrazionedei
beni,dirini e
doveri nella Chiesa.«Le personalità giuidiche sono
(...)
insiemi siadi
perso-ne sia di- cose ordinati ad un fine corrispondente alla missio-ne della Chiesa, che trascende
il fine
dei singoli. Comefini
s'intendono quelli attinenti operedi
pietà,di
apostolatoo
di carità sia spirituale sia temporale » 7.6 Cf LG Z3; CD 6, 9-10, l7a, )Ob,l5b; PC 23; AA D-24; AG 29-34.
7 CIC can. 114 § 1 e 2.
86
Si tratta quindi
dell'Associazionedei
Cooperatod intesa come insiemedi
personee
dei beni dell'fusociazione stessa.<<L'insiene
di
persone, che nonpuò
essere composto seL'insiente
di
cose, ossiala
fondazione autonoma, consta dibeni o di
cose, sia spirituali sia materiali,e lo
dirigono, anorna
deldiritto e
degli statuti, sia unao più
persone fisi-che siaun
collegio » 8.I
Consigli dei Cooperatoriu
va.'i h-velli costituiscono insiemidi
persone con carattere collegiale.AgLi articoli 44
§
1e
49, fl, Regolamento determina le perso-ne fisiche e collegiali incaricate dell'amministrazione dei beni dell'Associazione.<<
Le
persone giuridiche pubblirhe sono insiemidi
perso-ne
o di
cose, che vengono costituite dalla competenteauto-rità
ecclesiastica perché, entroi fini ad
esse prestabiliti, in nome della Chiesa eda
norma delle disposizioni del diritto, wolgonoil
proprio compito,loro
affidatoin
vista del bene pubblico »r e.« Rappresentano
la
percona giuridica pubblica, agendo asuo nome, coloro
ai
quali tale competenzaè
riconosciuta daldiritto
universaleo
particolare oppure daipropri
statuti » 10.Ciò è
determinato dagli articoli del Regolamento riguardantiil
Rettor Maggiore6t D)
edil
Coordinatore (artt. 44 § 2e45§2).
<<
La
persona giuridica,per la
sua naturaè
perpetua; siestingue se viene legittimamente soppressa dalla competente autorità
o
se ha cessatodi
agire perlo
spaziodi
centoan-ni »> 11.
Come persona giuridica pubblica, l'Associazione Coope-ratori salesiani può porre, nei modi previsti dal suo