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no tutti i valori salesiani propri del progetto apostolico di don Bosco e comuni ai Gruppi vocazionali della Famiglia

Nel documento VITA DI (pagine 103-107)

salesiana, indicati agli articoli

) e 5

del Regolamento;

4.

è posta << sotto I'altra direzione,,> della Società

di

San Francesco

di

Sales,

nel

senso

definito dal

Regolamento stesso.

Questa

configurazione

giuridica

dell'fusociazione ha un'implicanza generale: vale

per

essa

la

legislazione

ecclesia-stica attinente

le

" associazioni dei fedeli " 4 e,

in

particolare,

le

" associazioni pubblidre " 5.

Tale legislazione riguarda,

in

generale,

le

seguenti mate-3 CIC can. 103.

4 Cf CIC cann.298Jll.

5 Cf CIC cann. )L2-320.

83

rie

che interessano direttamente

i

Cooperatori: esistenza

e

fi-nalità delle associazioni

di

fedeli (can.

29ù; diritto di

asso-ciazione dei fedeli

kan.

299); competenza dell'autorità ecde-siastica nell'erezione

di

associazioni (cann. 300

e

301); asso-ciazioru clericali Gan. 302); terzi

ordini

ed associazioni equi-parate ad

un

terz'ordine (can. 303); statuto dell'associazione

e

materie da definire

in

esso (can. 104); viglarza

dell'auto-rità

ecclesiastica sulle associazioni (can. 305); condizione per

fruire dei diritti e dei

privilegi dell'associazione (can. 306);

accettazione

dei

membri nell'associazione

kan )07) e

loro dimissione da essa (can. 308); competenze delle associaziont

(can. 309); obblighi degli istituti leligiosi a cui è

unita un'associazione (can. 311).

La

legrslazione concernente

le

associazioni pubblirhe

trat-ta i

seguenti argomenti

che

interessano l'fusociazione dei Cooperatori:

autorità

competente nell'erigerle

(can.

3I2);

personalità giuridica

di tali

associazioni

kan.

313);

approva-zione dello statuto (can. 314;

aJta direrzione ecclesiastica (can. 315); condizione per la valida ammissione e dimissione

di un

candidato (can. 116); amministrazione

dei beni

del-l'associazione (can. 319); soppressione dell'associazione (can.

120). Nella revisione del Regolamento

in

vista della sua ap-provazione, si è dovuto tener conto della legislazione canoni-ca segnalata

e

delle norlne ad essa connesse.

Il

commento ai singoli

anicoli

evidenzia

gli

aspetti

giuridici

dell'argomento

di

volta

in

volta preso

in

esame.

L'articolo

6

si

limita

ad elencare alcune implicanze mag-giori collegate alle due caratteristiche della fusociazione Coo-peratori Salesiani sopra spiegate. Sono quattro, tutte rilevanti

e

da comprendere nel quadro nomativo proposto dal Rego-lamento.

6.2. Collaborano

dla

missione salesiana

in

nome della Chiesa

(art. 6 §

1)

Come

appartenenti

ad

un'Associazione

pubblica

(il

secondo periodo dell'articolo parla

di

<< membri

» e non

di fusociazione

in

quanto tale), nell'atnrare

la

missione

salesia-na, i

Cooperatori

e le

Cooperatrici operano

non

solo da 84

membri della Chiesa, come

tutti i

battezzati, ma <<

in

nome

della Chiesa

»

e, specificarnente, dei pastori cJre la guidano e

la animano.

In

altre parole,

il

loro apostolato salesiano

è

rico-nosciuto ufficialmenté dall'autorità ecdesiastica,

è

da essa

au-toizzato,

fa pate

della missione dell'intera comunità cristiana

e ne

manifesta

in

modo pubblico

la

pratica atuazione.

<<lJn'associazione pubblica

-

recita

il

can. 313

- per

lo stesso decreto con

cui

viene eretta dall'autorità ecdesiastica competente

(...)

riceve,

per

quanto

è

richiesto,

Ia

missione

per i fini

che essa

si

propone

di

conseguire

in

nome della Chiesa

».

Questa missione canonica riguarda,

nel

caso dei Cooperatori,

il loro

impegno apostolico

ed il

modo con cui

lo

aftuano,

l'uno e

I'altro

definiti

nel

loro

Regolamento.

6.r. Uniti con Ia

Congegazione salesiana

sotto

l'autodtà

del

Rettor Maggiore

(art. 6 §

1)

Come <, membri

» di

un'Associazione collegata

alla

So-cietà

di

S. Francesco

di

Sales,

i

Cooperatori e le

Cooperatri-ci

operano nel quadro

di

legami particolari con tale Società e con

il

suo Rettor Maggiore. Tali legami sono indicati negli articoli 23 e 24 del Regolamento che definiscono, per

i

Cò-peratori, quanto

i

canoni

30) e

317

§ 1

stabiliscono

per

le associazioni equiparate

ai

terzi ordini.

6.4.

Fedeltà

ai

Pastori

e

collaborazione con altre forze ecclesiali

(art. 6 §

1)

Come appartenenti

ad

un'fusociazione pubblica inserita nella Chiesa,

i

Cooperarori

e le

Cooperauici operano non chiusi

in

se stessi ma, d. contrario, apteti alla co]laborazione e,, come recita l'articolo del Regolamento, <(

h

spirito

di

fe-deltà

ai

Pastori ed

in

collaborazione con

le

altre-forue eccle-siali ».

Insiste ,sI questo punro

il

canone 111 richiamato espres-samente nella nota

3

del Regolamento. Recita così: <<

I

mem-bri

degli

istituti di vita

consacrara che presiedono

o

assisto-no. associazioni

in

qualche modo

unite al proprio

istituto, abbiano cura che esse prestino aiuto alle aaività

di

apostola-85

to

esistenti

in

diocesi, soprattutto operando sotto

la

direzio-ne dell'Ordinario del luogo, insieme con

le

associazioni fina-lszzate all'esercizio dell'apostolato nella diocesi ».

Questa normativa

è

guidata dalla legge della comunione che deve animare

tutti i

membri della comunità cristiana, parrocchiale

e

diocesana. Tale comunione- diventa operativa

tramit" la

collaboruzione vicendevole

tra le

persone

e tra i gruppi. In

molte diocesi

e

parrocchie

trova oggi

concreta àpplicazione nella cosiddetta <( pastorale organica

»

promossa dai Vaticano 116: tramite essa

le

differenti forze apostoliche presenti a livello parrocchiale

e

diocesano collaborano

tra

lo-io

nell'elaborazioÀe

e

attuazione

del

piano pastorale

in

co-munione

con i propri

parroci

e

sotto

l'alta

dtrezione del proprio vescovo. -Alfargòmento

sono dedicati

gli articoli

17

§ 2 .

18

del

Regolamento.

6.5. L'fusociazione gode

di

personalità giuridica pubblica

(art. 6 §

2)

Una quarta implicanza fondamentale riguarda

il

fatto che .,1'associazione Coòperatori Salesiani gode

di

personalità giu-ridica ecclesiastica pubblica»> a norma del canone

31l e

nel-l'ambito di

quantò

è definito nel suo

Regolamento. Tale qualifica

gli è

stata conferita

con il

decreto

di

erezione e

cbn

la

suòcessiva approvazione del suo Regolamento.

ln

che

cosa essa consista è -spiegato

dal Codice: se ne riportano al-cuni passi che riguardano direttamente

l'Associazione-Coope-ratori

Salesiani, ipecialmente

per

quanto concerne l'organtz-zazione,

i

Consigli

ai

vati livelli, l'amministrazione

dei

beni,

dirini e

doveri nella Chiesa.

«Le personalità giuidiche sono

(...)

insiemi sia

di

perso-ne sia di- cose ordinati ad un fine corrispondente alla missio-ne della Chiesa, che trascende

il fine

dei singoli. Come

fini

s'intendono quelli attinenti opere

di

pietà,

di

apostolato

o

di carità sia spirituale sia temporale » 7.

6 Cf LG Z3; CD 6, 9-10, l7a, )Ob,l5b; PC 23; AA D-24; AG 29-34.

7 CIC can. 114 § 1 e 2.

86

Si tratta quindi

dell'Associazione

dei

Cooperatod intesa come insieme

di

persone

e

dei beni dell'fusociazione stessa.

<<L'insiene

di

persone, che non

può

essere composto se

L'insiente

di

cose, ossia

la

fondazione autonoma, consta di

beni o di

cose, sia spirituali sia materiali,

e lo

dirigono, a

norna

del

diritto e

degli statuti, sia una

o più

persone fisi-che sia

un

collegio » 8.

I

Consigli dei Cooperatori

u

va.'i h-velli costituiscono insiemi

di

persone con carattere collegiale.

AgLi articoli 44

§

1

e

49, fl, Regolamento determina le perso-ne fisiche e collegiali incaricate dell'amministrazione dei beni dell'Associazione.

<<

Le

persone giuridiche pubblirhe sono insiemi

di

perso-ne

o di

cose, che vengono costituite dalla competente

auto-rità

ecclesiastica perché, entro

i fini ad

esse prestabiliti, in nome della Chiesa ed

a

norma delle disposizioni del diritto, wolgono

il

proprio compito,

loro

affidato

in

vista del bene pubblico »r e.

« Rappresentano

la

percona giuridica pubblica, agendo a

suo nome, coloro

ai

quali tale competenza

è

riconosciuta dal

diritto

universale

o

particolare oppure dai

propri

statuti » 10.

Ciò è

determinato dagli articoli del Regolamento riguardanti

il

Rettor Maggiore

6t D)

ed

il

Coordinatore (artt. 44 § 2

e45§2).

<<

La

persona giuridica,

per la

sua natura

è

perpetua; si

estingue se viene legittimamente soppressa dalla competente autorità

o

se ha cessato

di

agire per

lo

spazio

di

cento

an-ni »> 11.

Come persona giuridica pubblica, l'Associazione Coope-ratori salesiani può porre, nei modi previsti dal suo

Nel documento VITA DI (pagine 103-107)