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Cap 2 Crisi e risanamento

2.8 I processi organizzativi e le strategie di risanamento

2.8.7 Vincoli assunzionali a carico delle aziende speciali

Abbiamo visto che in un ottica di risanamento aziendale, è opportuno se non necessario concentrarci sulla componente del fattore umano; occorre infatti tenere legate all’azienda le risorse migliori, comprese le risorse umane; o cercare di reperire dall’esterno le migliori opportunità che servono per ripartire. Ma nel panorama “pubblico” abbiamo dei vincoli per quanto riguarda il contenimento della spesa di personale. E nel nostro caso, parlando di aziende speciali come ente strumentale dell’Ente Locale, la legge stabilisce alcuni vincoli.

Prima della disciplina della legge 89/2014, i vincoli all’assunzione di personale erano disciplinati dalle seguenti fonti normative:

a) D.L. 112/2008 art 18 comma 2 bis : “ Le disposizioni che stabiliscono a carico delle amministrazioni di cui all’art 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165 e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano in relazione al regime previsto per l’amministrazione controllante, anche alle aziende speciali [...]. Fermo restando quanto previsto dall’art 76 comma 7 del presente decreto, gli enti locali di riferimento possono escludere, con propria deliberata motivazione, dal regime limitativo le assunzioni di personale per le singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l’infanzia, culturali e alla persona e le farmacie, fermo restando l’obbligo di garantire il raggiungimento degli obbiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale”

b) D.L. 112/2008 art 76 comma 7 : “Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 2 è fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale”

c) D.L. 1/2012 art 25 comma 2 : “Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazione alle assunzioni di personale […]. Sono escluse dall’applicazione delle disposizioni del presente comma aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie”.

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Le norme suddette sono norme di carattere generale. Per quanto riguarda specificatamente quelle sul contratto a tempo determinato troviamo il D.L. 95/2012 art 4 comma 10 : “ A decorrere dall’anno 2013 le società di cui al comma 1 possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50% della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009”.

Da riflettere,circa il fatto che la fonte normativa indicata non pone vincoli né diretti né indiretti in materia di spesa di personale a tempo determinato a carico del singolo organismo partecipato dall’ Ente, considerato che il soggetto giuridico destinatario dei vincoli finanziari in tema di contratti a tempo determinato e obbligato alle verifiche sul rispetto del tetto complessivo di spesa previsto dall’art 9 comma 28 D.L. 78/2010 (50%) è sempre l’Ente locale e non l’ente strumentale.

Come detto, la legge 89/2014 e la legge 90/2014 hanno introdotto delle novità riguardanti i limiti di spesa all’assunzione del personale e le assunzioni di personale. Più specificatamente :

i. Il comma 5 dell’art 3 del D.L. 90/2014 prevede l’abrogazione del comma 7 dell’art

76 D.L. 112/2008 contenente i limiti di assunzione di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, da parte degli enti locali.

ii. Il comma 12 bis dell’art 4 della legge 89/2014 è intervenuto sulla disciplina concernente i vincoli alle assunzioni e alle spese di personale delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società partecipate dalle amministrazioni locali. In particolare viene interamente sostituito l’art 18 comma 2 bis del D.L. 112/2008.

La nuova previsione normativa indica che : “ 12-bis. Le aziende speciali, […] si attengono al principio di riduzione dei costi del personale attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l’ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto conto delle disposizioni che stabiliscono a suo carico divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e nel caso di contenimento degli

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oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1 gennaio 2014. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l’infanzia, culturali e alla persona e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l’obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità dei servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette pluriservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l’incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50% del totale del valore della produzione”.

Le modifiche apportate per ciò che principalmente riguarda le aziende speciali prevedono:

a. L’obbligo dell’ente controllante con proprio atto di indirizzo, tenuto conto delle disposizioni che stabiliscono a suo carico divieti o limitazioni all’assunzione di personale, di definire per le aziende speciali, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore operativo

b. L’obbligo per le aziende speciali di attenersi al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e di adottare gli indirizzi dell’ente controllante con propri provvedimenti che vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello, fermo restando il contratto nazionale

c. L’esclusione dai limiti precedentemente descritti, delle aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali e educativi, scolastici e per l’infanzia culturali e alla persona e delle farmacie, fermo restando comunque l’obbligo di mantenere un livello di costi del personale coerente rispetto alla quantità dei servizi erogati e l’applicazione delle disposizioni da parte delle aziende speciali pluriservizi qualora l’incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50% del totale del valore della produzione.

La legge Poletti (78/2014) ha modificato la disciplina in tema di contratto a termine di cui al Dlgs 368/2001 prevedendo la totale acausalità del contratto a termine nei suoi primi 36 mesi, cioè il tempo massimo della durata consentita. Il Dlgs 368/2001 stabilisce altresì che “il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore

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di lavoro ai sensi del presente articolo non può eccedere il limite del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell’anno di assunzione”.

Norma fondamentale in materia di utilizzo di forme di lavoro flessibili nel pubblico impiego è l’art 36 T.U. 165/2001 che stabilisce : “ comma 2. per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego di personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti […] i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, […] in applicazione di quanto previsto dal dlgs 368/2001, […] nonchè da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile […]33.