2. La giustizia riparativa tra istanze di tutela della vittima e teo-
2.1. Oblio e riscoperta della vittima nel sistema penale
2.1.3. La vittima nel procedimento penale
Le considerazioni svolte in merito alla concezione del reato si sono
riflesse coerentemente sul piano formale, dove la vittima ha iniziato a
reclamare uno spazio più significativo per i propri diritti
138.
La dottrina ha sottolineato che il “controllo dell’irrazionalità della
vittima dentro al processo penale rimane un tratto saliente della penalità
contemporanea”
139. Se questo elemento deve essere un punto fermo
insieme all’affermazione per la quale in forza del principio di presun-
134 C.E. P
ALIERO, La mediazione penale tra finalità riconciliative ed esigenze di
giustizia, cit., 112.
135 L. C
ORNACCHIA, Vittime e giustizia criminale, cit., 1763.
136 Per una riflessione sulla distinzione cfr. M. V
ENTUROLI, La vittima nel sistema
penale. Dall’oblio al protagonismo?, cit., 64 ss.
137 F. R
EGGIO, Giustizia dialogica, cit., 58 s. Cfr. A. MANNA, La vittima del reato,
cit., 1015 s.; M. DEL TUFO, Profili critici della vittimo-dommatica, cit., 24 ss.; M.S. UM- BREIT, A. WARNER ROBERTS, La mediazione penale: valutazione dei centri di Coventry
e Leeds, in G.V. PISAPIA, D. ANTONUCCI (a cura di), La sfida della mediazione, cit.,
63 ss.
138 M.
DEL TUFO, La vittima di fronte al reato nell’orizzonte europeo, cit., 110;
L. CORNACCHIA, Vittime e giustizia criminale, cit., 1769.
139 M. D
zione di non colpevolezza, fino al momento del verdetto, vi è solo un
“indiziato di reità” ed una “presunta persona offesa”
140; e se è allo stes-
so tempo comprensibile che, di fronte a strumenti d’indagine estrema-
mente incisivi, siano aumentate le necessità di garanzia di tutela dell’in-
dagato o dell’imputato contro i possibili abusi da parte degli organi sta-
tali, meno giustificato appare a molti che la vittima sia stata sostanzial-
mente esclusa – “neutralizzata”
141– sia dal tradizionale sistema inquisi-
torio che da quello accusatorio
142.
Il modello di giustizia penale di ascendenza illuministica, riprodotto
anche nel nostro ordinamento sulla scia del Code Napoléon, ha una
“struttura essenzialmente dicotomica”, ancora mantenuta nella riforma
processuale in senso più accusatorio del 1988
143.
Rispetto alla disciplina del 1930, fondata su di una concezione in-
quisitoria per la quale solo all’autorità giudiziaria spettava la titolarità
del potere istruttorio e le parti private potevano esclusivamente solleci-
tare le iniziative dell’autorità pubblica, il codice Vassalli è caratterizza-
to da un’indubbia evoluzione: la persona offesa – alla quale è dedicato
un intero titolo del codice di rito (titolo VI del Libro I) – ha visto rico-
nosciuta una propria autonomia concettuale ed alcune prerogative pro-
cessuali indipendentemente dalla costituzione di parte civile. La sua
posizione processuale è rimasta tuttavia marginale
144.
Essa, ad esempio, se può nominarsi un difensore (art. 101 c.p.p.) o
presentare memorie ed indicare elementi di prova in ogni stato e grado
del procedimento, interloquendo direttamente con il pubblico ministero
140 D. K
RAUSS, La vittima del reato nel processo penale, cit., 292.
141 M. V
ENTUROLI, La vittima nel sistema penale. Dall’oblio al protagonismo?, cit.,
53.
142 A. E
SER, Giustizia penale “a misura d’uomo”, cit., 1071 s. D. RIPONTI, La vitti-
ma nel quadro della giustizia penale, in G. PONTI (a cura di), Tutela della vittima e
mediazione penale, cit., 56, parla di “partita a due” fra lo Stato ed il reo.
143 A. M
ANNA, La vittima del reato, cit., 970.
144 P. S
OMMAGGIO, La scomparsa di Abele. Riflessioni sul problema della persona
offesa, cit., parla della persona offesa come di un elemento accessorio e trascurabile
nella prassi processuale. Cfr. anche L. PARLATO, Il contributo della vittima tra azione e
prova, cit., 39; G. TODARO, Il sistema italiano di tutela della vittima da reato: analisi e
prospettive, cit., 99; M. SIMONATO, Deposizione della vittima e giustizia penale, cit.,
ed il giudice (art. 90 c. 1 c.p.p.), non è tecnicamente una parte proces-
suale, se non si costituisce esercitando l’azione civile in sede penale
145.
La persona offesa rappresenta un “mero soggetto”
146. Nella fase delle in-
dagini preliminari, poi, la parte civile non compare e la posizione del-
l’offeso è peculiare, essendo disciplinati solo i diritti e le facoltà eserci-
tabili in via sussidiaria rispetto all’operato della pubblica accusa, come
controllo od impulso in ordine ai tempi di svolgimento delle indagini ed
al mancato esercizio dell’azione penale
147. Anche se la riforma introdot-
ta con la legge 397/2000 sulle investigazioni difensive ha tentato di rie-
quilibrare i ruoli tra accusa e difesa, sia dell’autore del reato che della vit-
tima, e le modifiche apportate nel 2015 e nel 2017, con il d.lgs. 212/2015
e con la legge 103/2017, hanno incrementato i diritti di informazione
delle persone offese (artt. 90-bis, 90-ter e 335 c.p.p.), più in generale,
nell’intero procedimento, le posizioni della persona offesa e della parte
civile vengono frequentemente sacrificate alle ragioni utilitaristiche del-
l’economia processuale.
Si pensi ad alcuni riti speciali, ai quali sono del tutto estranee le fi-
nalità di soddisfazione degli interessi della vittima e che costringono
quest’ultima troppo spesso a ricorrere ad una tutela civilistica poco ef-
ficiente
148, come l’applicazione della pena su richiesta delle parti. Nella
145 M.
DEL TUFO, La vittima di fronte al reato nell’orizzonte europeo, cit., 117;
E. APRILE, Il ruolo della persona offesa nelle recenti riforme del processo penale, in
Cass. pen., 2003, 1722 ss.; A. PAGLIARO, Tutela della vittima nel sistema penale delle
garanzie, cit., 52, parla di “diritti soggettivi della vittima, tanto nel campo sostanziale,
quanto nel campo processuale”. Cfr., altresì, le osservazioni di P. SOMMAGGIO, La
scomparsa di Abele. Riflessioni sul problema della persona offesa, cit., 296 ss., che si
sofferma ampiamente sulla scomparsa della persona offesa dal processo penale, come funzionale ad una operazione di rimozione della realtà dal processo penale.
146 G. T
ODARO, Il sistema italiano di tutela della vittima da reato: analisi e prospet-
tive, cit., 103.
147 M.
DEL TUFO, Vittima del reato, cit., 1001 s. La situazione non è sostanzialmente
mutata neppure a seguito delle riforme introdotte con il d.lgs. 212/2015 e con la legge 103/2017, che pur hanno riconosciuto alla persona offesa inediti diritti di informazione ed un termine più dilatato per l’opposizione all’archiviazione.
148 C.E. P
ALIERO, Metodologie de lege ferenda per una riforma non improbabile del
sistema sanzionatorio, cit., 542; G. PONTI, Riparazione dei torti e giustizia conciliativa,
in ID. (a cura di), Tutela della vittima e mediazione penale, cit., 6. Come evidenzia
fase immediatamente successiva all’entrata in vigore del nuovo codice
di procedura penale, è stato rilevato come le parti civili, che si erano
attivate, si trovassero improvvisamente costrette ad abbandonare il giu-
dizio, di fronte ad un patteggiamento, per concentrare le loro forze sui
vari gradi di un giudizio civile in crisi
149. Più rispettosi delle prerogative
della vittima appaiono unicamente il procedimento per decreto e, come
vedremo, almeno per alcuni profili, la sospensione del procedimento
con messa alla prova, introdotta dalla legge 67/2014, che costituisce al
tempo stesso una nuova causa di estinzione del reato ed un nuovo rito
speciale
150.
Sebbene oggi si assista, grazie agli impulsi sovranazionali, a sempre
maggiori forme di tutela per la vittima cui è riconosciuto un particolare
stato di vulnerabilità, che le consentono di prendere parte al processo
limitando le conseguenze negative derivanti da una sua testimonian-
za
151, la persona offesa comune, per il ruolo determinante che riveste a
74, con riferimento ai riti speciali, rimane ancora aperto anche il problema relativo alla compatibilità degli sconti di pena ad essi connessi con le “funzioni di prevenzione ge- nerale e speciale tecnicamente assegnabili alla sanzione penale”.
149 F. B
RICOLA, Intervento sul tema: “L’azione per la repressione dell’illecito tra
obbligatorietà e discrezionalità”, in Giustizia e Costituzione, 1991, 31 ss.
150 G. T
ODARO, Il sistema italiano di tutela della vittima da reato: analisi e prospet-
tive, 105.
151 Basti ricordare il d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, che ha dato attuazione alla Di-
rettiva 2012/29/UE in tema di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato ed ha introdotto l’art. 90-quater c.p.p.: “Agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall’età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene con- to se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è ricon- ducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la perso- na offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall’autore del reato”. Per citare solo alcuni diritti, in presenza di tali vittime è oggi consentita in ogni caso la riproduzione audiovisiva delle loro dichiarazioni (art. 134 c.p.p.), l’esame va limitato ai sensi dell’art. 190-bis c.p.p., nell’assunzione di sommarie informazioni la polizia giudiziaria deve avvalersi dell’ausilio di un esperto in psicologia (art. 362 c.p.p.) e l’audizione della persona offesa, su richiesta di quest’ultima o del suo difensore, deve avvenire in modalità protetta (art. 498 c.p.p.).
fini probatori, può essere duramente sollecitata dalle diverse parti pro-
cessuali nella ricerca della verità
152, con la conseguenza di trovarsi in
una situazione molto disagevole, che può determinare malcontento, fru-
strazione, nuova sofferenza
153.
Una particolare forma di comunicazione si instaura quindi solo con
l’autorità. La persona offesa non ha invece molte occasioni di dialogo
con l’autore di reato durante il processo
154, neppure se lo cerca.
Non stupisce così che in contesti sempre più ampi, nel valorizzare
una maggior partecipazione della vittima, si sia diffuso un progressivo
rifiuto verso un giudizio “calato dall’alto” e si sia levata, insieme ad
una legittima istanza di riparazione del danno, una richiesta forte di
scambio dialogico, con l’invocazione di sempre maggiori diritti di in-
formazione, di accesso e di partecipazione al procedimento
155e, anche
al di fuori di un contesto strettamente processuale o all’interno di speci-
fiche parentesi di esso, del massimo riconoscimento delle possibilità di
codefinizione del conflitto
156, funzionali ad una nuova democratizza-
zione della giustizia penale. E ciò, in particolare, in occasione di reati
che ledono in via preminente gli interessi dei privati
157.
152 Come rileva G. T
ODARO, Il sistema italiano di tutela della vittima da reato: ana-
lisi e prospettive, cit., 104, la giurisprudenza tende a richiedere un vaglio più penetrante
e rigoroso ove la vittima si sia costituita parte civile e sia perciò portatrice di pretese economiche.
153 Cfr. S. V
EZZADINI, Percorsi di riconoscimento: le vittime, cit., 92; G. FORTI,
L’immane concretezza, cit., 269.
154 D. K
RAUSS, La vittima del reato nel processo penale, cit., 289.
155 L. C
ORNACCHIA, Vittime e giustizia criminale, cit., 1769: tali diritti, come vedre-
mo, trovano ormai consacrazione anche a livello europeo.
156 A. E
SER, Giustizia penale “a misura d’uomo”, cit., 1078; G. MANNOZZI, La giu-
stizia senza spada, cit., 60; L. CORNACCHIA, Vittime e giustizia criminale, cit., 1785 ss.
Cfr. anche M. SIMONATO, Deposizione della vittima e giustizia penale, cit., 27.
157 Cfr. G. F
IANDACA, La giustizia minorile come laboratorio sperimentale di inno-