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Il welfare nel settore del commercio e del turismo vero- vero-nese: territoriale e bilaterale

APPROFONDIMENTI

6. Il welfare nel settore del commercio e del turismo vero- vero-nese: territoriale e bilaterale

L’analisi sulla diffusione del welfare nel settore del commercio e turismo è stata condotta prendendo a riferimento co me peri-metro di indagine il sistema Confcommercio, associazione da-toriale che sul territorio veronese rappresenta oltre 7.000 im-prese per circa 38.000 occupati.

Per i settori oggetto dell’analisi, l’ambito territoriale è risultato essere la dimensione privilegiata per lo sviluppo di azioni di

welfare da parte della contrattazione. Pertanto, si è proceduto concentrando l’indagine prevalentemente sulle misure svilup-pate nel quadro della contrattazione territoriale e dal c.d. wel-fare bilaterale, attraverso l’azione degli enti bilaterali (si veda infra).

Guardando alla contrattazione territoriale, specificatamente per quanto riguarda il commercio, il 1° febbraio 2018 sono stati sottoscritti da parte delle organizzazioni territoriali di Conf-commercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil tre ac-cordi, ovvero l’Accordo quadro territoriale per la detassazione dei premi di produttività, della partecipazione agli utili e per i servizi di welfare (c.d. accordo-quadro commercio Verona 2018), il Con-tratto collettivo provinciale di lavoro per i dipendenti da aziende del ter-ziario della distribuzione e dei servizi della Provincia di Verona (c.d.

CCPL commercio Verona 2018) e un accordo che stabilisce de-gli standard minimi di durata dell a prestazione lavorativa setti-manale per particolari categorie di lavoratori e per alcune spe-cifiche motivazioni (tra cui le esigenze di conciliazione vita -la-voro), in deroga rispetto a quanto previsto dal CCNL.

L’ambito di applicazione dell’accordo -quadro commercio Ve-rona 2018 è individuato nei datori di lavoro che aderiscono al sistema Confcommercio, ovvero che applichino il CCNL com-mercio (in tutte le parti) e gli accordi integrativi provinciali. I destinatari dei premi di risultato attivati mediante l’adesione all’accordo territoriale possono essere i lavoratori occupati presso unità produttive fuori dalla Provincia ma con la sede le-gale dell’azienda a Verona, oppure i lavoratori occupati presso unità produttive collocate a Verona nonostante la sede legale si trovi in un altro territorio.

L’adesione avviene tramite una dichiarazione in cui l’azienda specifica alcuni elementi, come indicato proprio nell’accordo -quadro, tra cui la scelta degli indicatori per verificare il raggiun-gimento degli obiettivi incrementali, il periodo congruo di rile-vazione e la possibilità di erogare i premi di produttività ai sensi della l. n. 208/2015, convertendoli, su scelta del lavoratore, in welfare. Da sottolineare come tale adesione venga trasmessa

dalle aziende all’ente bilaterale di riferimento , che quindi as-sume funzioni di monitoraggio, diventando un soggetto, almeno potenzialmente, coinvolto nell’implementazione delle previ-sioni contrattuali territoriali (e più in generale attivamente coin-volto nella promozione del welfare aziendale come richiamato nel CCPL, si veda infra).

Nell’accordo inoltre viene introdotto un criterio dimensionale per cui le aziende con più di 30 dipendenti dove siano costituite le rappresentanze sindacali non possono aderire all’accordo senza operare un confronto a livello az iendale con le RSA o RSU presso la sede territoriale di Confcommercio. Questo pa-rametro mira dunque, laddove possibile, a favorire il confronto tra le parti per la definizione dell’istituto , scegliendo di limitare l’adesione all’accordo-quadro senza ulteriore confronto sinda-cale alle aziende di dimensioni più piccole , che potrebbero avere altrimenti maggiori difficoltà ad attivare l’istituto. Tuttavia, stando ai dati di Confcommercio Verona , sono limitate le im-prese che hanno aderito all’accordo -quadro.

Alcune disposizioni interessanti in materia di welfare si trovano poi nel CCPL commercio Verona 2018 , che richiama il ruolo degli enti bilaterali nella promozione delle prestazioni di wel-fare contrattuale erogate dai fondi bilaterali previsti dal CCNL terziario, della distribuzione e dei servizi nell’ambito della pre-videnza complementare (fondo Fon.Te) e dell’assistenza sanita-ria integrativa (fondo Est) con la possibilità per i quadri di ade-rire alla Cassa sanitaria QuAS.

Particolare attenzione è riservata dal CCPL Commercio alla for-mazione continua per cui si esplicita la volontà di rafforzare gli strumenti contrattuali previsti attraverso le misure degli enti bi-laterali, del fondo bilaterale di settore Quadrifor e del fon do paritetico interprofessionale For.Te, istituito con accordo inter-confederale del 25 luglio 2001 tra Confcommercio, Abi, Ania, Confetra e Cgil, Cisl, Uil (Tiraboschi, 2022).

Per quanto riguarda il sostegno alla genitorialità, il CCPL (art.

12) prevede che, per coloro che usufruiscono dei permessi per malattia dei figli di età non superiore a tre anni ( ex art. 47 del

d.lgs. n. 151/2001), sia riconosciuto il diritto di percepire la corrispondente retribuzione a carico dell’azienda per un mas-simo di cinque giorni lavorativi l’anno.

Inoltre, sul versante delle misure di sostegno al reddito, l’ac-cordo individua ulteriori motivazioni, rispetto a quelle previste per legge, e condizioni di miglior favore per cui il lavoratore potrà richiedere l’anticipo del TFR. Si ricorda infatti che il co-dice civile prevede che l’anticipo possa essere richiesto a fronte di spese sanitarie per terapie e interventi straordinari ricono-sciuti dalle competenti strutture pubbliche oppure per l’acqui-sto della prima casa per sé o per i figli (art. 2120). Sempre per legge, è data anche la possibilità di richiedere l’anticipo al veri-ficarsi delle fattispecie previste dall’art. 7 della l. n. 53/2000, ovvero congedi parentali (art. 3, c omma 2), congedi per la for-mazione (art. 5) e per la forfor-mazione continua (art. 6). In ag-giunta a queste motivazioni, il CCPL del commercio veronese stabilisce che l’anticipo del TFR sia riconosciuto anche per ne-cessità collegate a: spese sanitarie, anche non straordinarie ri-conosciute dalle strutture pubbliche ; ristrutturazione della pro-pria abitazione; eventi riferiti alla normativa sui congedi paren-tali, aspettativa non retribuita per malattia o per infortunio;

eventi luttuosi di famigliari. I requisiti necessari sono, in questo caso, che il dipendente abbia almeno 4 anni di servizio presso l’azienda e che la richiesta di anticipo non superi il 70% ; l’anti-cipo può essere concesso solo una volta nell’anno e non più di due volte nel corso del rapporto di lavoro (si consideri che i requisiti previsti dal codice c ivile stabiliscono in 8 anni il requi-sito minimo di anzianità di servizio e la possibilità di fare ri-chiesta soltanto una volta nel corso del rapporto di lavoro). Le richieste verranno soddisfatte nel limite del 10% degli aventi diritto e comunque entro il 5% del numero totale dei dipendenti (il codice civile prevederebbe il 4%).

Anche con il CCPL le parti hanno provato inoltre a dare un nuovo impulso alle erogazioni di secondo livello. In primis, il CCPL richiama l’accordo-quadro sulla detassazione dei pr emi di risultato (si veda supra), riconoscendo come questo possa rap-presentare uno strumento per ampliare lo scambio, anche

eco-nomico, tra impresa e lavoratore e per valorizzarne la parteci-pazione e l’apporto al miglioramento dei processi organizzativi e produttivi aziendali.

In secondo luogo, viene esplicitato come l’ente bilaterale debba assumere un ruolo di supporto nella definizione di accordi di secondo livello che abbiano a oggetto i premi di risultato e pro-mozionale rispetto alla realizzazione di i niziative di welfare aziendale. Si prevede anche un’azione di monitoraggio attra-verso la trasmissione all’ente di tutti gli accordi stipulati nella Provincia di Verona. Anche su questo versante però è emerso come siano stati limitati gli accordi sottoscrit ti e trasmessi.

Infine, nell’accordo provinciale si trova anche una disciplina dei servizi dell’ente bilaterale che però sono soggetti annualmente a una nuova intesa tra le parti e quindi di una rimodulazione (si veda infra).

Per quanto riguarda il turis mo, a livello provinciale non è stato siglato alcun accordo territoriale. Tuttavia, si ricorda come i tre principali CCNL del settore afferenti al sistema Confcommercio (CCNL turismo, CCNL pubblici esercizi, CCNL agenzie di viaggi) prevedano per i lavorato ri la possibilità di iscriversi ai fondi bilaterali di previdenza complementare (fondo Fon.Te) o di assistenza sanitaria integrativa (fondo Fast per CCNL turismo e CCNL agenzie di viaggi; fondo Est per CCNL pubblici eser-cizi) previsti per il settore (si ve da parte II, capitolo 1). Come per il commercio, l’ambito formativo il riferimento principale per erogare la formazione per i lavoratori del CCNL del turismo è il fondo interprofessionale For.Te , mentre per i quadri è pre-vista l’iscrizione a Quadrifor.

Da questo quadro si conferma quanto anticipato all’inizio di questo paragrafo, ovvero la rilevanza per i settori considerati del c.d. “welfare bilaterale” (si veda parte II, cap itolo 1), ma anche la sua natura sistemica con prestazioni erogate attraverso soggetti diversi, di origine contrattuale, che agiscono su più li-velli (tabella 17).

Tabella 17 – Il sistema del welfare bilaterale nel commercio e nel turismo, territorio Verona

Welfare bilaterale commercio e turismo (Verona) Settore Livello

--- Attori

Nazionale Territoriale

COMMERCIO CCNL terziario,

distri-buzione e dei servizi

Enti

bilaterali • Ente bilaterale nazio-nale del terziario (Ebinter)

• Ente bilaterale del commercio e dei servizi Verona Fondi

bilaterali • Fondo Est, Cassa QuAS (ass. sanitaria integrativa)

• Fondo Fon.Te (prev.

compl.)

• Fondo For.Te (form.

interprof.)

• Fondo Quadrifor (form.)

/

TURISMO CCNL turismo, CCNL pubblici

esercizi, CCNL agenzie

di viaggi

Enti

bilaterali • Ente bilaterale

nazio-nale turismo (Ebnt) • Ente bilaterale del turismo veronese

Fondi

bilaterali • Fondo Fast, Fondo Est, Cassa QuAS (ass.

sanitaria integrativa)

• Fondo Fon.Te (prev.

compl.)

• Fondo For.Te (forma-zione interprof.)

• Fondo Quadrifor (form.)

/

Fonte: elaborazione ADAPT

Provando a offrire una definizione di welfare bilaterale come il

«welfare sviluppato dalla contrattazione collettiva nazionale o di secondo livello, nell’ambito di un sistema strutturato di enti e fondi bilaterali che erogano i servizi e le prestazioni negoziati»

(Dizionario ADAPT-AIWA), si possono quindi rintracciare due dimensioni che contribuiscono a delineare questo sistema , ov-vero: 1) la tipologia di soggetto/attore che eroga la prestazione

(ente bilaterale/fondo bilaterale) ; 2) il livello di azione di questi soggetti (es. nazionale/territoriale). Pertanto, con specifico ri-ferimento al settore del commercio e turismo, è possibile rico-struire il sistema di welfare bilaterale sul territorio di Verona come sintetizzato nella tabella 17.

7. Le prestazioni di welfare degli enti bilaterali del