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La cooperazione europea in materia di protezione civile

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Academic year: 2021

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UNIVERSITÀ DI PISA

Dipartimento di Giurisprudenza Corso di Laurea in Giurisprudenza

Tesi di laurea

La cooperazione europea in materia di protezione

civile

Il Relatore Chiar.mo Prof. Simone Marinai Il Candidato Katia Polizzi Anno Accademico 2015/2016

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Indice

Introduzione………...5.

CAPITOLO I

L’evoluzione storica della cooperazione europea

in materia di protezione civile.

1. Le prime Risoluzioni adottate dal Consiglio……9.

2. I Programmi d’azione comunitari a favore della

protezione civile.

2.1. La Decisione 1998/22/CE del Consiglio……25.

2.2. La Decisione 1999/847/CE del Consiglio…….28.

3. Il Meccanismo comunitario di Protezione civile.

3.1. Elementi e funzioni………32.

3.2. Il Processo di revisione e la Decisione

2007/779/CE/Euratom del Consiglio………41.

3.3. Lo strumento finanziario per la protezione

civile………57.

3.4. I limiti dell’azione europea e la proposta dell’ex

commissario Michel Barnier: Europe Aid………...70.

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CAPITOLO II

Il Trattato di Lisbona e le fondamentali

innovazioni nel quadro giuridico europeo in

materia di protezione civile.

1. L’articolazione delle differenti categorie di

competenze dell’Unione………74.

1.2. La previsione di una specifica base giuridica in

materia di protezione civile………77.

2. Il Meccanismo unionale di protezione civile…84.

3. Lo sviluppo di una Capacità Europea di risposta

emergenziale (EERC)………95.

4. Gli Interventi di assistenza in risposta alle

catastrofi………102.

5. La clausola di solidarietà da attivare in caso di

attacco terroristico o calamità………115.

6. Segue: Le condizioni e le modalità di attivazione

della clausola………123.

7. Il Regolamento (UE) 2016/369 del Consiglio..140.

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CAPITOLO III

La protezione civile italiana e il nuovo sistema

europeo di protezione civile.

1. Le origini della protezione civile in Italia……147.

2. La legislazione statale: l’evoluzione storica…150.

3. Il Servizio Nazionale di Protezione civile……158.

4. La ripartizione delle competenze tra Stato ed enti

locali………166.

5. Segue: La riforma del titolo V della

Costituzione………..177.

6. La riforma del Servizio Nazionale di protezione

civile……….195.

7. L’organizzazione del sistema italiano di protezione

civile: il Metodo Augustus………202.

8. Il sistema italiano nel contesto europeo……….217.

Conclusioni………...224. Bibliografia………...231. Atti e documenti………235.

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Introduzione

Il tema della protezione civile è sicuramente di estrema attualità e importanza a causa dei numerosi eventi che da sempre hanno colpito, e che colpiscono tuttora, il nostro Paese e il resto dell’Europa. Eventi catastrofici che spesso hanno alla base la forte ingerenza dell’attività umana sull’ambiente, i cambiamenti climatici e la potenziale interazione tra i diversi rischi naturali e tecnologici.

La Protezione Civile viene definita come l’insieme delle attività volte a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi naturali o di origine antropica; articolate in attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi connessi con i medesimi eventi calamitosi, di pianificazione e gestione delle emergenze, nonché di coordinamento delle misure da attuare.

Nel corso degli anni si è assistito ad un aumento decisivo di tali catastrofi con il conseguente aumento del numero delle vittime e dei danni causati all’ambiente, ai beni e agli insediamenti.

Attraverso numerosi interventi, anche a livello europeo, si è cercato di potenziare l’efficacia dei sistemi di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi allo scopo di ridurne l’impatto negativo delle stesse sull’ambiente, per proteggere la biodiversità e gli habitat naturali.

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L’Unione europea, allo scopo di garantire un approccio integrato alla gestione delle catastrofi, provvede a sostenere, integrare e facilitare il coordinamento delle azioni degli Stati membri nel settore della protezione civile. Dapprima, attraverso una serie di Risoluzioni, volte a gettare le basi per forme di concreta cooperazione in materia di protezione civile e successivamente mediante la predisposizione di Programmi d’azione comunitari a favore della protezione civile.

Questo lavoro di tesi rappresenta un tentativo diretto a ricostruire gli sviluppi della protezione civile e la sua fondamentale importanza, sia in ambito europeo che in Italia, per prevenire e ridurre i danni derivanti dagli eventi calamitosi, mettendo in luce anche le innumerevoli modifiche apportate al sistema di protezione civile italiano e le difficoltà, riscontrate in ambito europeo, al fine di configurare obblighi di reciproca assistenza tra gli Stati membri.

Il presente lavoro di tesi si articola in tre capitoli, il primo capitolo Evoluzione storica della cooperazione europea in

materia di protezione civile, ripercorre l’evoluzione della

cooperazione europea in materia di protezione civile mettendo in evidenza le Risoluzioni adottate, dal 1987, dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri dirette alla creazione di strumenti operativi per migliorare la risposta alle catastrofi e le Decisioni adottate dal Consiglio volte ad istituire i programmi d’azione comunitari a favore della protezione civile al fine di contribuire a rendere più efficace la protezione delle persone, dell’ambiente, dei beni

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in caso di catastrofe; in particolare la Decisione 2001/792/CE istitutiva del Meccanismo comunitario di PC, allo scopo di agevolare la cooperazione tra Comunità e gli Stati membri negli interventi di soccorso della protezione civile.

Il secondo capitolo, Il Trattato di Lisbona e le fondamentali

innovazioni nel quadro giuridico europeo in materia di protezione civile, individua le fondamentali novità introdotte

dal Trattato di Lisbona nella suddetta materia, come la previsione di una specifica base giuridica in materia di protezione civile (art. 196 TFUE) che ha permesso l’adozione della Decisione 1313/2013/UE sul Meccanismo unionale di PC, il quale, al fine di rendere più tempestiva ed efficace la risposta alle emergenze, ha determinato significativi cambiamenti nella cooperazione; ha stabilito il rafforzamento dell’attività di prevenzione; ha previsto obblighi per gli Stati membri riguardo alla valutazione, alla pianificazione e gestione del rischio, alla valutazione delle capacità nazionali e la previsione di meccanismi per il coordinamento di tali attività a livello europeo.

Il terzo capitolo, La protezione civile italiana e il nuovo

sistema europeo di protezione civile, ripercorre l’evoluzione

storica della protezione civile italiana, prestando particolare attenzione al Servizio Nazionale di protezione civile e alle successive modifiche apportate allo stesso nel corso degli anni e anche a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione; provvede, inoltre, ad elencare elementi, caratteristiche, strutture, componenti ed organizzazione del

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sistema di protezione civile italiano; il suo coinvolgimento in ambito europeo e il rapporto con il Meccanismo UE al fine di fornire assistenza e soccorso ai Paesi in difficoltà.

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CAPITOLO I

L’EVOLUZIONE STORICA DELLA

COOPERAZIONE EUROPEA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE.

SOMMARIO: 1. Le prime Risoluzioni adottate dal Consiglio. 2. I Programmi d’azione comunitari a favore della protezione civile. 2.1. La Decisione 1998/22/CE del Consiglio. 2.2. La Decisione 1999/847/CE del Consiglio. 3. Il Meccanismo comunitario di Protezione civile. 3.1. Elementi e funzioni. 3.2. Il Processo di revisione e la Decisione 2007/779/CE/Euratom del Consiglio. 3.3. Lo strumento finanziario per la protezione civile. 3.4. I limiti dell’azione europea e la proposta dell’ex commissario Michel Barnier: Europe Aid.

1. Le prime Risoluzioni adottate dal Consiglio.

La protezione civile tutela l’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi che determinino situazioni di grave rischio.

La qualità dell’ambiente è, infatti, considerata fondamentale per la salute e il benessere. Fin dagli anni ‘70, l’Unione europea (UE) e i suoi Stati membri hanno introdotto misure per assicurare l’attento utilizzo delle risorse naturali, per minimizzare gli impatti ambientali negativi della produzione e del consumo e per proteggere la biodiversità e gli habitat naturali.

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I governi dell’Unione europea, a seguito di numerosi eventi1,

hanno concordato per la prima volta di coordinare le strategie di protezione civile in una riunione ministeriale tenutasi a Roma nel maggio del 19852.

Le varie strategie dell’Unione europea per la cooperazione nel settore della protezione civile non intendono sostituire i sistemi nazionali; infatti, tutte le iniziative sono saldamente basate sul principio di sussidiarietà attraverso il quale la Comunità interviene per supportare e favorire il perseguimento di obiettivi comuni che i singoli Stati autonomamente avrebbero maggiori difficoltà a realizzare3.

Dopo l’incontro ministeriale del maggio 1985, tra il 1987 e il 1994, il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno adottato una serie di importanti Risoluzioni volte a gettare le basi per forme di concreta cooperazione in materia di protezione civile4, diretti alla creazione di

strumenti operativi al fine di migliorare la preparazione degli operatori e quindi la risposta alle catastrofi.

1 L’Europa viene regolarmente colpita da gravi catastrofi naturali, quali

inondazioni, incendi boschivi nonché da incidenti tecnologici come esplosioni in impianti industriali e fuoriuscite di sostanze chimiche. 2Vedi, in generale, GESTRI, “EU Disaster Response Law: Principles and Instruments”, in International Disaster Response Law, a cura di DE GUTTRY, GESTRI, VENTURINI, The Hague, 2012, p. 109 e ss. 3 Commissione Europea, L’attenzione dell’UE alla protezione civile,

Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2002, p. 5.

4GESTRI, “La risposta alle catastrofi nell’Unione europea: protezione civile e clausola di solidarietà”, in GESTRI (a cura di), Disastri, protezione civile e diritto: nuove prospettive nell’Unione europea e in ambito penale, Milano, Giuffrè, 2016, p. 4.

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La prima Risoluzione è quella del 25 giugno 19875, relativa

all'instaurazione di una cooperazione comunitaria in materia di protezione civile. Il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno

deciso la creazione di un vademecum della protezione civile a livello comunitario, invitando la Commissione a realizzare tale vademecum attraverso la collaborazione di esperti nonché a provvedere al regolare aggiornamento dello stesso.

Inoltre, hanno stabilito che lo stesso vademecum comporti la creazione di un elenco di corrispondenti degli Stati membri e della Commissione, volta a migliorare la conoscenza delle capacità di soccorso disponibili in ciascuno Stato membro e a consentire una loro migliore e più rapida utilizzazione; di realizzare incontri periodici dei responsabili di protezione civile dei singoli Stati membri; di favorire, in collegamento con la Commissione, lo scambio del personale incaricato della protezione civile nel quadro delle azioni di formazione intraprese dagli Stati membri, in particolare in occasione di esercitazioni periodiche di simulazione che potrebbero beneficiare di un aiuto comunitario ed essere coordinate su scala comunitaria ed infine hanno concordato di adoperarsi per una migliore utilizzazione delle banche di dati esistenti nel settore della protezione civile al fine di promuovere un'informazione reciproca e approfondita di tutti gli Stati

5 Risoluzione del 25 giugno 1987 relativa all’instaurazione di una

cooperazione in materia di protezione civile in GUCE C 176, del 4 luglio 1987, p. 1 e ss.

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membri in materia di strutture e mezzi disponibili in caso di catastrofi.

Tale Risoluzione, quindi, ha costituito il primo passo per gettare le basi di un dialogo comune su una tematica trasversale per ciascuno Stato membro.

Con la Risoluzione del 13 febbraio 19896, relativa ai nuovi

sviluppi della cooperazione comunitaria in materia di protezione civile, il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, e richiamandosi alla risoluzione del 25 giugno 1987, hanno preso atto dei lavori condotti dalla Commissione, in collegamento con gli Stati membri, per redigere un inventario delle banche di dati in materia di protezione civile e dei sistemi utilizzati; hanno concordato di favorire un migliore scambio delle informazioni contenute nelle banche di dati esistenti negli Stati membri; ed inoltre hanno preso atto dell'intenzione della Commissione di valutare, in collaborazione con gli esperti nazionali, entro un periodo di dodici mesi, le necessità degli Stati membri per quanto riguarda in particolare la fattibilità di un sistema d'interconnessione di banche di dati; hanno chiesto alla Commissione di adottare iniziative dirette all'elaborazione di un lessico di terminologia multilingue in materia di protezione civile per facilitare la comunicazione fra squadre di soccorso

6 Risoluzione del 13 febbraio 1989 relativa ai nuovi sviluppi della cooperazione comunitaria in materia di protezione civile in GUCE C 44, del 23 febbraio 1989, p. 3 e ss.

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chiamate ad intervenire in situazioni d'emergenza al di là delle frontiere; hanno sottolineato l'opportunità di un numero unico complementare di chiamata per tutta la Comunità che consenta di rivolgersi in caso di emergenza ai servizi di soccorso nazionali competenti e che dovrebbe essere introdotto progressivamente negli Stati membri, così come anche la necessità di una migliore qualità della trasmissione delle informazioni necessarie alla prevenzione e al controllo delle catastrofi favorendo l'utilizzazione di sistemi d'informazione e di telecomunicazione avanzati e in particolare di mezzi aerospaziali; inoltre hanno sorretto la Commissione nel suo proposito di lanciare uno studio sulla fattibilità e il costo di una prima campagna nella Comunità, della durata di dodici mesi (maggio 1990 - aprile 1991), per intensificare e sviluppare l'azione informativa ed educativa del pubblico in materia di protezione civile e chiesto alla stessa Commissione di redigere, entro un termine di sei mesi, un sommario di tutte le misure di protezione adottate per combattere i rischi di incendio e di catastrofe e per assicurare la protezione civile.

Con la Risoluzione del 23 novembre 19907, relativa alla

cooperazione comunitaria in materia di protezione civile, il Consiglio ed i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, avendo preso atto della

7 Risoluzione del 23 novembre 1990 relativa alla cooperazione comunitaria in materia di protezione civile, in GUCE C 315, del 14 dicembre 1990, p. 1 e ss.

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comunicazione della Commissione del 12 dicembre 1989, relativa alla cooperazione comunitaria in materia di protezione civile nonché della rassegna delle misure di protezione prese dalla Commissione per lottare contro i rischi di incendi e di catastrofe e per garantire la protezione civile, ricordando le precedenti Risoluzioni, nonché i progressi compiuti a seguito dell'attuazione di queste Risoluzioni e delle prime azioni intraprese in questo contesto; ed inoltre consapevoli del fatto che la cooperazione comunitaria in materia di protezione civile è un'iniziativa che la Comunità e gli Stati membri dovrebbero continuare a sviluppare per aumentare l'efficacia della lotta contro le catastrofi, hanno ritenuto necessario agire a livello comunitario, lanciando nuove iniziative e misure appropriate intese a sviluppare la cooperazione comunitaria in materia di protezione civile, favorendo il rafforzamento degli scambi tra gli Stati membri nonché la formazione del personale che si occupa di catastrofi naturali e provocate dall'uomo, anche nell'ambito della lotta contro gli incendi delle foreste.

A tal proposito, hanno chiesto alla Commissione di avviare consultazioni e studi allo scopo di sviluppare azioni per potenziare la cooperazione intracomunitaria al fine di stabilire condizioni di base intese a prevenire e combattere gli incendi forestali mediante una migliore utilizzazione delle risorse disponibili, per rafforzare i mezzi di prevenzione e segnalazione degli incendi forestali e conseguire migliori

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scambi quanto all'informazione e alla formazione in questo settore.

Il Consiglio dell’Unione europea e i rappresentanti degli Stati membri hanno riaffermato, quindi, l'importanza della protezione civile incoraggiando le iniziative della Commissione volte ad integrare le azioni nazionali esistenti. In seguito, il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, con Risoluzione del 23 novembre 19908, relativa al miglioramento dell'assistenza

reciproca tra Stati membri in caso di catastrofi naturali o provocate dall'uomo, consapevoli dei rischi di catastrofi naturali o di catastrofi provocate dall'uomo incombenti sugli Stati membri e della necessità che venga fornita assistenza agli Stati membri colpiti, al verificarsi di detti rischi; riconoscendo che un miglioramento dell'assistenza reciproca tra Stati membri in caso di catastrofi rafforzerebbe la cooperazione comunitaria in materia di protezione civile; cosi come consapevoli dell'utilità degli accordi bilaterali e multilaterali esistenti e futuri sulla cooperazione nel settore della protezione civile e, specificamente, sulla cooperazione per il miglioramento dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o provocate dall'uomo, hanno concordato di esaminare, insieme alla Commissione, le modalità relative all'attuazione degli obiettivi generali del progetto di accordo sulla cooperazione in materia di protezione civile e

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specificamente in materia di previsione e di prevenzione dei rischi maggiori e per il miglioramento dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o tecnologiche, presentato dalla presidenza in data 11 settembre 1990.

La Risoluzione successiva è quella dell'8 luglio 19919,

relativa al miglioramento dell'assistenza reciproca tra Stati membri in caso di catastrofi naturali e tecnologiche, con la quale il Consiglio ed i rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Comunità europee, riuniti in sede di Consiglio, ricordando le Risoluzioni precedenti hanno concordato che gli Stati membri prestano, su richiesta di un altro Stato membro, tutta l'assistenza che ritengono di poter mettere a sua disposizione nel caso in cui si verifichi sul suo territorio una catastrofe che provochi un danno o costituisca un grave pericolo per l'integrità fisica delle persone, per i beni e per l'ambiente e che chiaramente superi le possibilità di assistenza di cui detto Stato membro dispone.

La Risoluzione pone, quindi, l’accento sull’assistenza comunitaria in occasione di eventi calamitosi, analizzando le modalità di intervento in caso di assistenza, imputazioni dei costi di intervento, le regole per la rapida circolazione nei Paesi membri di persone, attrezzature, materiali e mezzi, responsabilità civile derivanti da danni nonché le successive

9 Risoluzione dell’8 luglio 1991 relativa al miglioramento dell’assistenza reciproca tra Stati membri in caso di catastrofi naturali e tecnologiche, in GUCE C 198, del 27 luglio 1991, p. 1 e ss.

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comunicazioni alla Commissione a seguito di tali eventi. Nello specifico la Risoluzione stabilisce che:

-in caso di catastrofe, l'aiuto viene fornito con il tempestivo invio, sui luoghi ove si è verificato l'evento, di squadre di soccorso per la salvezza e la tutela delle persone, dei beni e dell'ambiente, dotate di equipaggiamento e di materiale di assistenza.

Le squadre di soccorso dovranno avere autonomia logistica ed autosufficienza sul posto per almeno 48 ore. Per il periodo successivo, dall'esaurimento delle scorte, il completo approvvigionamento per il sostentamento delle squadre di soccorso, nonché il riapprovvigionamento in equipaggiamento, saranno assicurati dallo Stato membro richiedente;

-la direzione delle operazioni di intervento è di competenza dello Stato membro che richiede l'assistenza («Stato membro richiedente»). Le autorità dello Stato membro richiedente indicano direttive e limiti eventuali dei compiti affidati alle squadre di soccorso, senza entrare nei dettagli della loro esecuzione, assicurata dal responsabile designato dallo Stato membro che offre l'assistenza («Stato membro offerente»); -lo Stato membro richiedente adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza del personale della squadra di soccorso dello Stato membro offerente;

-per attuare l'assistenza, le squadre di soccorso possono accedere a qualsiasi luogo in cui la loro assistenza sia necessaria, conformemente alle indicazioni delle autorità

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incaricate delle operazioni. Lo Stato membro richiedente deve creare condizioni che consentano la messa in opera dei mezzi necessari all'assistenza e garantiscano le comunicazioni. Lo Stato membro richiedente esamina le procedure che consentono il rapido conseguimento delle autorizzazioni necessarie, segnatamente per i trasporti eccezionali, nonché le modalità di utilizzazione gratuita delle infrastrutture sottoposte al pagamento di diritti di transito o di pedaggio, oppure ai diritti di accesso ai porti e aeroporti;

-al fine di assicurare l'efficienza e la rapidità dell'assistenza, gli Stati membri richiedenti e, se del caso, gli Stati membri di transito si impegnano a ridurre al minimo le modalità e le procedure di controllo, nonché le formalità d'ingresso nel loro territorio delle squadre di soccorso, dei loro equipaggiamenti e del materiale di assistenza, compresi il materiale medico e i medicinali destinati all'assolvimento della missione.

A tale scopo verranno presentati, ove possibile all'ingresso nel territorio dello Stato membro interessato o al più tardi un mese dopo la data di ingresso, un certificato collettivo attestante la missione e la composizione della squadra di soccorso, rilasciato dall'autorità dello Stato membro offerente, nonché una lista completa degli equipaggiamenti e del materiale di assistenza;

-ogni Stato membro autorizza gli aeromobili degli altri Stati membri, che partecipano direttamente alle operazioni di soccorso o che trasportano il materiale, a sorvolare il proprio territorio, nonché ad atterrare e a decollare in siti

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predeterminati. L'organizzazione dei voli e i voli dovranno essere effettuati secondo le normative di navigazione e di utilizzazione dello spazio aereo in vigore nello Stato membro interessato;

-tranne in caso di accordo contrario tra gli Stati membri interessati, i costi dell'assistenza fornita dallo Stato membro offerente sono a carico dello Stato membro richiedente. Lo Stato membro offerente può, tenuto conto della natura della catastrofe e della gravità del danno subiti dallo Stato membro richiedente, offrire un'assistenza totalmente o parzialmente gratuita.

Lo Stato membro offerente può, inoltre, rinunciare in qualsiasi momento totalmente o parzialmente al rimborso dei costi.

Per tutta la durata dell'operazione nello Stato membro richiedente, le squadre di assistenza dello Stato membro offerente saranno alloggiate, mantenute e, a esaurimento delle scorte, rifornite a spese dello Stato membro richiedente; -ogni Stato membro rinuncia a qualsiasi domanda di indennizzo nei confronti di un altro Stato membro per danni arrecati ai propri beni o al proprio personale in servizio, a condizione che i danni di cui trattasi siano conseguenza delle operazioni di assistenza previste dalla presente Risoluzione e tranne in caso di dolo o colpa grave debitamente provato. In caso di danni subiti da terzi quali conseguenza delle operazioni di assistenza, lo Stato membro richiedente e lo

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Stato membro offerente cooperano per agevolare l'indennizzo dei suddetti danni;

-al termine delle operazioni di soccorso lo Stato membro offerente e lo Stato membro richiedente trasmettono alla Commissione un rapporto sull'evento verificatosi e sulle misure adottate e la Commissione ne informa gli altri Stati membri;

-la Commissione convoca periodicamente, oppure a richiesta di uno degli Stati membri, la rete dei corrispondenti nazionali onde esaminare gli aspetti tecnici e operativi relativi all'organizzazione della cooperazione prevista dalla presente Risoluzione. Qualora necessario, i corrispondenti nazionali possono farsi assistere da esperti.

La Commissione convoca, inoltre, una riunione dei corrispondenti nazionali dopo ciascun intervento previsto dalla presente Risoluzione allo scopo di trarre profitto dagli insegnamenti ricavati da detto intervento.

La Commissione esamina, anche, con i corrispondenti nazionali la possibilità di attuare un programma di formazione dei responsabili delle operazioni di intervento per migliorare l'assistenza reciproca in caso di catastrofi.

Per l'applicazione della presente Risoluzione gli Stati membri designano le autorità competenti e ne informano la Commissione.

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Con la Risoluzione del 31 ottobre 199410, relativa al

rafforzamento della cooperazione comunitaria in materia di protezione civile, il Consiglio ed i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riprendendo le precedenti risoluzioni11 e apprezzando il lavoro svolto dalla

Commissione hanno rammentato che, conformemente al punto 2 della Risoluzione del 25 giugno 1987, è stata creata una rete permanente di corrispondenti nazionali e della Commissione che svolge un ruolo essenziale nella definizione di tutte le azioni comunitarie avviate. Hanno riconosciuto, inoltre, che la rete permanente dei corrispondenti nazionali costituisce un quadro essenziale che assicura la coerenza della cooperazione comunitaria in materia di protezione civile e che i corrispondenti nazionali devono continuare a svolgere un ruolo attivo per facilitare in particolare la partecipazione degli esperti alle azioni comunitarie, trasmettere l'informazione su tali azioni agli operatori interessati e agevolare il beneficio di un sostegno comunitario a progetti avviati dagli Stati membri.

10 Risoluzione del 31 ottobre 1994 relativa al rafforzamento della cooperazione comunitaria in materia di protezione civile, in GUCE C 313, del 10 novembre 1994, p. 1 e ss.

11Risoluzione del 25 giugno 1987, relativa all'instaurazione di una cooperazione comunitaria in materia di protezione civile, la Risoluzione del 13 febbraio 1989, relativa ai nuovi sviluppi della cooperazione comunitaria in materia di protezione civile, la Risoluzione del 23 novembre 1990, relativa alla cooperazione comunitaria in materia di protezione civile, la Risoluzione del 23 novembre 1990, relativa al miglioramento dell'assistenza reciproca tra Stati membri in caso di catastrofi naturali o provocate dall'uomo, nonché la Risoluzione dell'8 luglio 1991, relativa al miglioramento dell'assistenza reciproca tra Stati membri in caso di catastrofi naturali e tecnologiche.

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Hanno deciso di dedicare o di mantenere disponibili secondo le necessità, nelle rispettive amministrazioni, le risorse umane necessarie al buon funzionamento e all'eventuale sviluppo del ruolo della rete e di prevedere che i direttori generali della protezione civile o le persone che svolgono compiti analoghi possano riunirsi regolarmente e in linea di principio una volta all'anno; hanno riconosciuto i progressi realizzati nell'attuazione delle precedenti Risoluzioni, in particolare lo sviluppo delle azioni di formazione, delle esercitazioni di simulazione e dei progetti pilota; hanno chiesto alla Commissione di perseguire e rafforzare le sue azioni e hanno auspicato lo sviluppo di una cooperazione tra scuole e centri di formazione nazionali attivi nel settore della protezione civile, fatte salve le competenze degli Stati membri in materia; dopo aver constatato che la Commissione ha avviato lavori preparatori per l'instaurazione di un sistema di scambi di esperti per una prima fase pilota di due anni, dando seguito alla richiesta formulata nella Risoluzione del 23 novembre 1990, hanno concordato di valutare, anteriormente alla fine di questa prima fase, l'opportunità di continuare tale sistema e, in caso affermativo, di farne esaminare le modalità, in particolare per quanto riguarda il sistema di finanziamento nell'ambito della rete permanente. Hanno incoraggiato anche l'iniziativa della Commissione di mettere in comune le diverse esperienze nel settore del volontariato in stretta collaborazione con le amministrazioni nazionali, allo scopo di individuare le azioni che contribuiscono a meglio valorizzare

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le risorse del settore; hanno espresso soddisfazione per l'andamento dell'istituzione di un meccanismo d'assistenza e per le disposizioni adottate dalla Commissione affinché nei suoi servizi sia garantita una permanenza 24 ore su 24 e affinché i costi relativi al servizio comandato di esperti siano a suo carico; perciò, hanno chiesto alla Commissione di procedere, in stretta collaborazione con la rete, al consolidamento di questo meccanismo e di prevedere se necessario di ampliarne la portata mediante la creazione di gruppi di esperti specializzati in settori specifici.

Ancora, hanno ritenuto che nelle proposte di azioni la Commissione debba mettere l'accento sulla preparazione alle catastrofi, sulla loro prevenzione e sulla gestione dei rischi, hanno a tal fine sostenuto l'iniziativa della Commissione di intraprendere, in stretta collaborazione con la rete, delle operazioni destinate a preparare meglio gli operatori che devono prevenire e gestire le situazioni di emergenza. Reputando necessario che si tenga conto delle esigenze dei servizi di protezione civile nell'ambito delle reti telematiche transeuropee tra amministrazioni, hanno chiesto inoltre alla Commissione di valutare la necessità, l'attuabilità e i costi di un sistema di teleconferenza permanentemente accessibile, in particolare per le situazioni di emergenza; hanno chiesto, poi, alla Commissione di esaminare, in base alle conclusioni dell'operazione «Europa 93», e in collaborazione con la rete, la possibilità di offrire a coloro che operano per la protezione civile un organo che consenta loro di mettere in comune

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l'esperienza acquisita, ribadendo il loro desiderio che siano sviluppate iniziative destinate a realizzare una migliore informazione, educazione e sensibilizzazione dei cittadini, in particolare a livello scolastico, segnatamente per potenziarne il livello di autoprotezione.

Prendendo atto della cooperazione sviluppatasi tra la Comunità e i paesi dell'EFTA e che tale cooperazione si rafforzi mediante la partecipazione di esperti delle parti contraenti dell'accordo SEE che non sono membri della Comunità alle azioni comunitarie di formazione, hanno chiesto alla Commissione di contribuire, mediante i suoi contatti regolari con le organizzazioni internazionali attive nel settore della protezione civile, ad un migliore coordinamento degli interventi di protezione civile sulla scena internazionale, senza pregiudicare le competenze degli Stati membri.

Infine, hanno ritenuto opportuno che, in occasione della Conferenza mondiale sulla prevenzione delle catastrofi naturali - convocata a Yokohama dal 23 al 27 maggio 1994 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite - l'insieme delle iniziative condotte nell'ambito della cooperazione comunitaria in materia di protezione civile sia presentato in modo appropriato in collaborazione con la Commissione per mettere questa esperienza a disposizione di altre Regioni, impegnandosi a cooperare strettamente e attivamente con la Commissione durante la preparazione della relazione che essa avrebbe dovuto sottoporre al Consiglio entro il 1996 come base dell'esame, conformemente alla procedura prevista

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nell'articolo N, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, della questione dell'inserimento nel trattato che istituisce la Comunità europea di un titolo relativo alla protezione civile.

2. I Programmi d’azione comunitari a favore della protezione civile.

2.1. La Decisione 1998/22/CE del Consiglio.

Nel dicembre del 1997, il Consiglio dell’Unione europea, considerando che l’azione comunitaria condotta a partire dal 1985 ha consentito di giungere, in questo settore, ad una cooperazione tra gli Stati membri contribuendo alla realizzazione degli obiettivi del Trattato e quindi alla solidarietà tra gli Stati membri, ha adottato con la Decisione 1998/22/CE12 il Primo programma d'azione comunitario a

favore della protezione civile, al fine di contribuire a migliorare la protezione delle persone, dell’ambiente, dei beni in caso di catastrofe naturale o tecnologica.

Il nuovo programma è finalizzato a sostenere e integrare gli

sforzi degli Stati membri nel quadro della loro azione

nazionale, regionale e locale di protezione civile, nonché a facilitare la cooperazione tra gli Stati membri in tale settore. Esclude, invece, le misure volte all’armonizzazione delle

12 Decisione 1998/22/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1997, che istituisce un programma d’azione comunitario a favore della protezione civile, in GUCE L 8, del 14 gennaio 1998, p. 20 e ss.

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leggi e dei regolamenti degli Stati membri o dell’organizzazione della preparazione a livello nazionale. Il programma, attuato secondo un piano di due anni, dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre del 1999, comprende diverse azioni da intraprendere sulla base dei seguenti criteri:

a) contributo a ridurre i rischi ed i danni alle persone, all’ambiente ed ai beni in caso di catastrofe naturale o tecnologica;

b) contributo a migliorare il livello di preparazione delle persone implicate nella protezione civile negli Stati membri per aumentare il potenziale di intervento;

c) contributo a migliorare le tecniche e i metodi di intervento, progetti pilota;

d) contributo all’informazione, all’educazione e alla sensibilizzazione dei cittadini per aumentare il livello di autotutela.

Ciascuna azione specifica è realizzata in stretta cooperazione con le autorità competenti ed inoltre ciascuna azione terrà conto dei risultati della ricerca comunitaria e di quella nazionale nei settori pertinenti.

All’articolo 4 della suddetta Decisione vengono indicate le condizioni relative all’attuazione del programma.

Nello specifico stabilisce che:

-all’attuazione del programma provvede la Commissione assistita da un comitato composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione, il quale sottopone al comitato un progetto delle

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misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell’urgenza della questione in esame. Il parere è adottato alla maggioranza prevista all’articolo 148, paragrafo 2 del Trattato per l’adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell’articolo precitato; mentre il Presidente non partecipa al voto;

-le misure adottate dalla Commissione sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso: a) la Commissione differisce di tre mesi, a decorrere dalla comunicazione, l’applicazione delle misure da essa decise; b) il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una dichiarazione diversa entro il termine di cui alla lettera a). La Commissione, inoltre, procede ogni anno alla valutazione dei progressi compiuti nell’attuazione del piano e presenta una relazione scritta al comitato.

Tale Decisione del Consiglio sul varo di un programma d’azione comunitario a favore della protezione civile ha consentito, quindi, il finanziamento da parte della comunità di progetti di cooperazione tra gli Stati membri, in particolare in riferimento ad attività di preparazione e addestramento degli

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operatori nazionali e d’informazione e sensibilizzazione della popolazione13.

2.2. La Decisione 1999/847/CE del Consiglio.

Nel dicembre del 1998 la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Consiglio che prevede il proseguimento del programma d’azione comunitario a favore della protezione civile dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2004 per facilitare un consolidamento ed approfondimento della cooperazione comunitaria in questo settore.

L’obiettivo della cooperazione comunitaria in materia di protezione civile è quello di contribuire a garantire una maggiore tutela delle persone, dell'ambiente e dei beni materiali in caso di calamità naturale o disastro tecnologico nella Comunità. I programmi d'azione, infatti, prevedono una serie di progetti, scambi di esperti, seminari ed altre azioni che promuovono la cooperazione e l'assistenza reciproca tra i servizi di protezione civile degli Stati membri, a sostegno e complemento del lavoro degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale.

Il Consiglio dell’Unione europea, infatti, considerando necessario proseguire e intensificare l'azione comunitaria

13GESTRI, “La risposta alle catastrofi nell’Unione europea: protezione civile e clausola di solidarietà”, in GESTRI (a cura di), Disastri, protezione civile e diritto: nuove prospettive nell’Unione europea e in ambito penale, Milano, Giuffrè, 2016, p. 4.

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condotta a partire dal 1985 in questo settore per sviluppare progressivamente una cooperazione più ampia e più efficace tra gli Stati membri ha adottato la Decisione 1999/847/CE14

che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile, applicabile anche ai casi di emergenza ambientale per il periodo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2004.

Il programma è volto a sostenere, integrare e intensificare le attività condotte dagli Stati membri a livello nazionale, sovraregionale, regionale e locale ai fini della prevenzione e della protezione delle persone, dell'ambiente e dei beni materiali in caso di potenziale o effettiva calamità naturale o catastrofe tecnologica. Esso si prefigge altresì di facilitare la cooperazione, lo scambio di esperienze e la reciproca assistenza degli Stati membri nel settore.

Per l'attuazione del programma è adottato un piano triennale, soggetto a revisione annua, che definisce le singole azioni da intraprendere individuate prevalentemente sulla base dei seguenti criteri:

a) devono contribuire alla prevenzione di rischi e danni alle persone, all'ambiente o ai beni materiali in caso di calamità naturale o di catastrofe tecnologica;

b) devono contribuire a potenziare il livello di preparazione dei responsabili più direttamente ed immediatamente

14 Decisione 1999/847/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1999, che istituisce un programma d’azione comunitario a favore della protezione civile, in GUCE L 327, del 21 dicembre 1999, p. 53 e ss.

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implicati nella protezione civile a tutti i livelli negli Stati membri, affinandone la capacità di reazione in caso di emergenza; devono, inoltre, individuare ed analizzare le cause immediate e remote delle calamità e catastrofi e pubblicare i risultati di tali studi;

c) devono contribuire a perfezionare mezzi e metodi di previsione, tecniche e procedure di reazione e riabilitazione successiva alle emergenze, per mezzo di progetti pilota; d) devono contribuire all'informazione, all'istruzione ed alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica, mettendo i cittadini europei in condizioni di proteggere sé stessi con maggiore efficacia.

Ognuna delle azioni è condotta in stretta cooperazione con le autorità degli Stati membri competenti a livello nazionale, regionale e locale. E dove possibile, le azioni condotte ai sensi del presente programma devono cercare di incorporare gli obiettivi di protezione civile nelle altre politiche ed azioni della Comunità e degli Stati membri, soprattutto in fase di valutazione dell'impatto ambientale di impianti e attività. Ognuna delle azioni tiene conto dei risultati della ricerca nel settore di pertinenza, a livello sia nazionale sia comunitario. All'attuazione del programma provvede la Commissione, assistita da un comitato a carattere consultivo, composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione, il quale sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione

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dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato e lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere ed inoltre, la Commissione può consultare il comitato anche per altre questioni attinenti alla protezione civile.

La Commissione procede, a metà del periodo di decorrenza e nuovamente prima della sua scadenza, ad una valutazione dell'attuazione del programma, presentando una relazione al Consiglio ed al Parlamento europeo.

Successivamente, in ragione del verificarsi nella comunità di alcune catastrofi, come le inondazioni verificatesi in Europa centrale e orientale nell’estate 2002, il naufragio della Prestige in Spagna nel novembre 2002 e l’ondata di calore e i vasti incendi forestali nel sud dell’Europa del 2003 ed inoltre anche al fine di garantire la continuità dell’azione intrapresa a livello comunitario nel settore della protezione civile nel periodo compreso tra la scadenza della Decisione 1999/847/CE e la data di applicazione di una nuova base giuridica, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la Decisione del 20 dicembre 200415 che modifica la Decisione

15 Decisione del Consiglio del 20 dicembre 2004 che modifica la Decisione 1999/847/CE per quanto riguarda la durata del programma d’azione comunitario a favore della protezione civile, in GUCE L 6, del 8 gennaio 2005, p. 7 e ss.

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1999/847/CE per quanto riguarda la durata del programma d’azione comunitario a favore della protezione civile. In ragione della Decisione del 2004, il termine del programma d’azione istituito dalla Decisione 1999/847/CE viene prolungato fino al 31 dicembre 2006.

3. Il Meccanismo Comunitario di Protezione Civile.

3.1. Elementi e funzioni.

Una pietra miliare nello sviluppo della cooperazione comunitaria è rappresentata dall’adozione, da parte del Consiglio, della Decisione 2001/79216, che ha istituito un

Meccanismo Comunitario di Protezione Civile (CPM)17.

La presente Decisione ha stabilito che il CPM mira ad agevolare una cooperazione rafforzata tra la Comunità europea e gli Stati membri negli interventi di soccorso della protezione civile in caso di emergenza grave o imminente e, quindi, a garantire una migliore protezione delle persone, dell'ambiente e dei beni, compreso il patrimonio culturale, in

16Decisione del Consiglio 2001/792/CE, Euratom, del 23 ottobre 2001, che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile, in GUCE L 297, del 15 novembre 2001, p. 7 e ss.

17GESTRI, “La risposta alle catastrofi nell’Unione europea: protezione civile e clausola di solidarietà”, in GESTRI (a cura di), Disastri, protezione civile e diritto: nuove prospettive nell’Unione europea e in ambito penale, Milano, Giuffrè, 2016, p. 5.

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caso di catastrofi naturali, tecnologiche, radiologiche o ambientali, sia all'interno che all'esterno della Comunità. Il meccanismo non ha effetti sugli obblighi derivanti dalla pertinente normativa della Comunità europea o della Comunità europea dell'energia atomica e degli accordi internazionali esistenti.

L’obiettivo generale del meccanismo è, dunque, quello di fornire, su richiesta, supporto nel caso di emergenze e contribuire a migliorare il coordinamento degli interventi di soccorso attivati dagli Stati membri e dalla Comunità.

A tale scopo, il meccanismo comprende una serie di elementi ed azioni, in particolare:

-l'individuazione delle squadre di intervento nonché di altri tipi di supporto disponibili negli Stati membri per gli interventi di soccorso in caso di emergenza;

-l'elaborazione e l'attuazione di un programma di formazione per le squadre di intervento e altri tipi di supporto e per gli esperti delle squadre di valutazione e/o coordinamento; -workshop, seminari e progetti pilota sugli aspetti salienti degli interventi;

-la costituzione e, se necessario, l'invio di squadre di valutazione e/o coordinamento;

-la creazione e la gestione di un Centro di informazione e monitoraggio;

-la creazione e la gestione di un sistema comune di comunicazione e di informazione in caso di emergenza;

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-altre azioni di supporto, quali le misure per facilitare il trasporto di risorse per interventi di soccorso.

Per il raggiungimento degli obiettivi e l'attuazione delle suddette azioni, la Commissione ha istituito un Centro di informazione e monitoraggio (MIC), capace di reagire immediatamente 24 ore su 24 e a disposizione degli Stati membri e della Commissione ai fini del meccanismo. Il Centro di informazione e monitoraggio ha il compito di aggiornare costantemente le informazioni fornite dagli Stati partecipanti al Meccanismo in merito alle risorse disponibili in caso di necessità, favorendone la condivisione; aggiornare regolarmente le procedure di lavoro e di emergenza; promuovere programmi di formazione, comprese esercitazioni pratiche e teoriche, finanziati dall’Unione stessa e organizzati dagli Stati membri, volti ad uniformare la preparazione degli esperti di protezione civile per migliorare i loro interventi soprattutto all’esterno dell’Unione18.

Il MIC, inizialmente stabilito all’interno della Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea, costituisce un punto di snodo essenziale per le comunicazioni tra gli Stati membri, fornendo agli Stati partecipanti l’accesso ad una piattaforma informatica comunitaria di protezione civile, il CECIS19.

18Vedi SILVESTRI, “Art. 196”, in CURTI GIALDINO (a cura di), Codice dell’Unione europea, Napoli, 2012, p. 1486.

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La Commissione ha, infatti, istituito un sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS), dotato della necessaria affidabilità che consenta la comunicazione e lo scambio di informazioni tra il Centro di informazione e monitoraggio e i punti di contatto designati a tale scopo dagli Stati membri; ha predisposto, anche, i mezzi necessari per mobilitare e inviare, il più rapidamente possibile, piccole squadre di esperti incaricate di valutare la situazione per conto degli Stati membri, del Centro di informazione e monitoraggio e dello Stato che ha chiesto aiuto e di agevolare, dove necessario, il coordinamento delle operazioni di soccorso in loco e provvedere, dove opportuno, ai collegamenti con le competenti autorità del paese che ha chiesto aiuto; ha, inoltre, istituito un programma di formazione volto a migliorare il coordinamento degli interventi di soccorso della protezione civile garantendo la compatibilità e la complementarità delle squadre di intervento o, se del caso, degli altri tipi di supporto migliorando la competenza degli esperti per la valutazione. Il programma, inoltre, dovrebbe comprendere corsi ed esercitazioni comuni e un sistema di scambi in base al quale singoli componenti delle squadre possono essere distaccati presso squadre operanti in altri Stati membri.

La Commissione ha deciso, poi, di mettere in comune le informazioni sulle capacità degli Stati membri di produrre sieri e vaccini o altre risorse mediche necessarie nonché sulle riserve disponibili per gli interventi di soccorso in caso di

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emergenza grave e ha raccolto tali informazioni nel sistema di informazione; ha definito un programma basato sull'esperienza acquisita in seguito agli interventi effettuati nel quadro del meccanismo e ha provveduto alla diffusione di tale esperienza tramite il sistema di informazione. Ha incoraggiato e promosso l'introduzione e l'uso, nel contesto del meccanismo, di nuove tecnologie, ivi compresi sistemi di notifica e allarme, scambio di informazioni, utilizzazione di tecnologia satellitare e supporto alla presa di decisione nella gestione delle emergenze; ed infine ha adottato misure per facilitare il trasporto di risorse per interventi di soccorso e altre azioni di supporto.

La Decisione del 23 ottobre 2001, che ha istituito un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile, ha, inoltre, dettato una serie di misure necessarie per poter intervenire efficacemente in caso di emergenza grave.

Nello specifico, l’articolo 2 della presente Decisione ha stabilito che quando nella Comunità si verifica o minaccia di verificarsi una emergenza grave che provochi o rischi di provocare effetti transfrontalieri ovvero che possa dar luogo ad una richiesta di aiuto da parte di uno o più Stati membri, lo Stato membro nel quale si è verificata la situazione di emergenza ne dà immediatamente notizia:

-agli Stati membri che rischiano di essere interessati dall'emergenza, a meno che a questo obbligo di notificazione

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sia già stato dato adempimento conformemente alla pertinente normativa della Comunità europea o della Comunità europea dell'energia atomica o di accordi internazionali esistenti; e -alla Commissione, ove si preveda un'eventuale richiesta di aiuto tramite il Centro di informazione e monitoraggio, in modo che la Commissione possa, ove necessario, informare gli altri Stati membri e attivare i servizi competenti.

La notificazione è effettuata, inoltre, mediante il sistema di comunicazione e di informazione.

L’articolo 3 della stessa Decisione ha disposto che, per poter intervenire efficacemente in caso di emergenza grave, gli Stati membri devono:

a)identificare preventivamente, nell'ambito dei rispettivi servizi competenti e, in particolare, dei servizi di protezione civile o di altri servizi di emergenza, le squadre di intervento che possono rendersi disponibili a tal fine o che potrebbero essere costituite per intervenire con brevissimo preavviso, per poterle inviare, in genere entro le 12 ore successive alla richiesta di aiuto, tenendo conto del fatto che la composizione delle squadre dovrà dipendere dalla natura dell'emergenza grave e dalle sue particolari necessità;

b) selezionare gli esperti che possono essere mobilitati sul luogo dell'emergenza per far parte di una squadra di valutazione e/o coordinamento;

c) fornire le pertinenti informazioni generali sulle squadre e sugli esperti in questione nonché sulle risorse mediche nei sei

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mesi successivi all'adozione della presente Decisione e aggiornare prontamente tali informazioni ove necessario; d) prendere in considerazione la possibilità di fornire, a seconda delle necessità, anche altri tipi di supporto, che potrebbero essere messi a disposizione da parte dei servizi competenti, come personale specializzato e attrezzature speciali che consentano di affrontare un particolare tipo di emergenza, e di fare ricorso alle risorse che possono essere messe a disposizione da parte di organizzazioni non governative e altri soggetti attivi nel settore;

e) ai fini dell'applicazione della presente Decisione, nominare le autorità competenti, designare i punti di contatto ed informare la Commissione.

All’articolo 5 la suddetta Decisione ha, inoltre, stabilito , che in caso di emergenza lo Sato membro può chiedere aiuto agli altri Stati membri direttamente o tramite il Centro di informazione e monitoraggio; in questo caso, appena ricevuta la richiesta, la Commissione, a seconda delle circostanze, inoltra la richiesta ai punti di contatto degli altri Stati membri; agevola la mobilitazione di squadre, di esperti e di altri mezzi di soccorso; raccoglie informazioni ufficialmente controllate in merito all'emergenza e le comunica agli altri Stati membri. Lo Stato membro che ha ricevuto la richiesta di soccorso decide in tempi rapidi se è in condizione di prestare il soccorso richiesto e ne informa lo Stato membro richiedente tramite il Centro di informazione e monitoraggio o direttamente e informando in tal caso, in funzione delle circostanze, anche il

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Centro precisando la portata e le condizioni del soccorso che può prestare.

La direzione degli interventi di soccorso è di competenza dello Stato membro che chiede aiuto. Le autorità dello Stato membro richiedente indicheranno direttive e limiti eventuali dei compiti affidati alle squadre di intervento, senza entrare nei dettagli della loro esecuzione, lasciati al responsabile designato dallo Stato membro che presta assistenza.

Inoltre, lo Stato membro richiedente può chiedere alle squadre di dirigere le operazioni di intervento per suo conto, nel qual caso le squadre mobilitate dagli Stati membri e dalla Comunità si sforzano di coordinare i loro interventi.

La squadra di valutazione e/o coordinamento deve facilitare il coordinamento fra le squadre di intervento e, se necessario e opportuno, provvedere al collegamento con le autorità competenti dello Stato membro richiedente.

La Decisione del 2001/792 ha previsto che le diposizioni dell’articolo 5 possono, su richiesta, essere attuate anche per gli interventi all'esterno della Comunità.

Tali interventi possono essere effettuati sotto forma di interventi di soccorso autonomi oppure come contributo a un'operazione guidata da un'organizzazione internazionale. Inoltre, il coordinamento degli interventi di soccorso della protezione civile effettuati nell'ambito del presente meccanismo al di fuori della Comunità è assicurato dallo Stato membro che esercita la Presidenza del Consiglio dell'Unione europea.

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Il meccanismo è aperto alla partecipazione dei paesi candidati dell'Europa centrale ed orientale, in ottemperanza alle condizioni stabilite dagli accordi europei, dai loro protocolli addizionali e dalle decisioni dei rispettivi Consigli di associazione cosi come anche di Cipro, di Malta e della Turchia, in forza di accordi bilaterali da concludere con questi paesi.

Ai sensi della suddetta Decisione 2001/792, la Commissione ha stabilito, inoltre, regole comuni per quanto concerne le risorse disponibili per gli interventi di soccorso; il Centro di informazione e monitoraggio; il sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza; le squadre di valutazione e/o coordinamento, compresi i criteri di selezione degli esperti; il programma di formazione; l'informazione sulle risorse mediche; gli interventi all'interno della Comunità, sulla base della risoluzione dell'8 luglio 1991 e gli interventi al di fuori della Comunità. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, della Decisione 1999/847/CE ed è tenuta a valutare l'attuazione della presente Decisione ogni tre anni a decorrere dalla data in cui acquista efficacia, ovvero dal 1° gennaio 2002 e a presentare al Consiglio e al Parlamento europeo le conclusioni cui giunge nella valutazione, corredate di eventuali proposte di modifica della Decisione.

Il CPM è divenuto, quindi, uno strumento chiave nell’assicurare una risposta immediata e coordinata degli Stati

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membri alle più gravi catastrofi, sia all’interno che all’esterno dell’Unione20.

3.2. Il processo di revisione e la Decisione 2007/779/CE, Euratom del Consiglio.

In seguito ad un aumento significativo della frequenza e della gravità di catastrofi naturali e di origine antropica, negli ultimi anni si è assistito ad un notevole incremento del numero di Paesi che hanno chiesto l’intervento del meccanismo di soccorso della protezione civile. Da ciò, l’esigenza di rafforzare il meccanismo affinché la solidarietà europea si traduca in modo più visibile e tangibile e sia sviluppata una capacità di risposta rapida a livello europeo fondata sui nuclei di protezione civile degli Stati membri, come chiesto dal Consiglio europeo del 16 e 17 giugno 2005 e dal Parlamento europeo nella sua Risoluzione del 13 gennaio 2005 sulla catastrofe provocata dallo tsunami del 2004 nell’Oceano Indiano.

Appare, quindi, necessario apportare alcune modifiche sostanziali alla Decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile, al fine di

20 Vedi COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione, Migliorare il meccanismo comunitario di protezione civile, COM (2005) 137, del 20 maggio 2005, p. 2.

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rendere più coerente ed efficace la risposta dell’Unione europea alle emergenze21.

Il CPM è stato, cosi, oggetto di un processo di revisione che ha portato all’emanazione della Decisione 2007/779/CE, Euratom del Consiglio dell’8 novembre 2007, la quale ha modificato su alcuni punti la disciplina precedente e ha operato una rifusione della Decisione del 200122.

La Decisione 2007/77923, nello specifico, ha stabilito che il

meccanismo comunitario è inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata tra la Comunità europea e gli Stati membri negli interventi di soccorso della protezione civile in caso di emergenza grave o imminente; ed ancora che la protezione fornita dal meccanismo concerne in primo luogo le persone ma anche l’ambiente e i beni, compreso il patrimonio culturale, in caso di catastrofi naturali o di origine antropica, atti di terrorismo e catastrofi tecnologiche, radiologiche o ambientali compreso l’inquinamento marino dovuto a cause accidentali, che si verifichino all’interno o all’esterno della Comunità.

Anche in questo caso, la suddetta Decisione ha stabilito che il meccanismo non ha effetti sugli obblighi derivanti dalla pertinente normativa della Comunità europea o della

21 In GUUE L 314, del 1° dicembre 2007. 22GESTRI, op. cit., p. 6.

23Decisione 2007/779/CE, Euratom del Consiglio dell’8 novembre 2007 che istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile (rifusione), in GUUE L 314, del 1° dicembre 2007, p. 9 e ss.

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Comunità europea dell’energia atomica o degli accordi internazionali esistenti.

Il meccanismo comprende una serie di elementi ed azioni, in particolare:

-l’individuazione delle squadre di intervento nonché di altri

tipi di supporto disponibili negli Stati membri per gli interventi di soccorso in caso di emergenza;

-l’elaborazione e l’attuazione di un programma di formazione per le squadre di intervento e altri tipi di supporto e per gli esperti delle squadre incaricate della valutazione e/o del coordinamento («le squadre di valutazione e/o coordinamento»);

-workshop, seminari e progetti pilota sugli aspetti salienti degli interventi;

-la costituzione e l’invio di squadre di valutazione e/o coordinamento;

-la creazione e la gestione di un centro di informazione e monitoraggio (MIC), accessibile e capace di reagire immediatamente 24 ore su 24 e a disposizione degli Stati membri e della Commissione ai fini del meccanismo;

-la creazione e la gestione di un sistema comune di comunicazione e di informazione in caso di emergenza (CECIS) in grado di comunicare e di scambiare informazioni tra il MIC e i punti di contatto degli Stati membri;

-un contributo allo sviluppo di sistemi di rilevamento e di allarme rapido per le catastrofi che possono colpire il territorio degli Stati membri, al fine di permettere agli Stati

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membri e alla Comunità di rispondere rapidamente, nonché alla creazione di detti sistemi tramite studi e valutazioni sulla loro necessità e fattibilità e tramite azioni intese a promuoverne l’interconnessione e la connessione con il MIC e il CECIS. Tali sistemi tengono conto e si basano sulle fonti di informazione, di monitoraggio e di rilevamento esistenti; -sostegno agli Stati membri per ottenere l’accesso alle risorse di attrezzature e di trasporto mediante:

a) fornitura e scambio di informazioni sulle risorse di attrezzature e di trasporto che possono essere rese disponibili dagli Stati membri, per agevolare la messa in comune di tali risorse;

b) assistenza agli Stati membri per individuare le risorse di trasporto, agevolando l’accesso a tali risorse, che possono essere rese disponibili da altre fonti, compreso il mercato commerciale;

c) assistenza agli Stati membri per individuare le attrezzature che possono essere rese disponibili da altre fonti, compreso il mercato commerciale.

Il meccanismo, inoltre, annovera tra le varie azioni ed elementi l’integrazione del trasporto fornito dagli Stati membri mettendo a disposizione risorse di trasporto supplementari, necessarie per garantire una risposta rapida alle emergenze gravi; sostegno all’assistenza consolare ai cittadini dell’UE in situazioni di emergenza grave in paesi terzi, nel quadro di attività di protezione civile, ove le autorità consolari degli Stati membri ne facciano richiesta; ed infine

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altre azioni di supporto e le azioni complementari necessarie nell’ambito del meccanismo come indicato all’articolo 4 della Decisione 2007/162/CE, Euratom del Consiglio, del 5 marzo 2007, che istituisce uno strumento finanziario per la protezione civile24.

La Decisione del Consiglio dell’8 novembre 2007 ha, quindi, introdotto alcuni miglioramenti al quadro normativo esistente ed ha provveduto, inoltre, a fornire alcuni importanti definizioni. Infatti, nell’articolo 3 della suddetta Decisione, si intende per:

- «Emergenza grave», qualsiasi situazione che abbia o possa avere conseguenze negative sulle persone, l’ambiente o i beni e che possa dar luogo a una richiesta di assistenza nell’ambito del meccanismo;

- «Allarme rapido», la fornitura tempestiva ed efficace di informazioni che consenta di agire per evitare o ridurre i rischi e la preparazione di una risposta efficace;

- «Nucleo», l’insieme autosufficiente e autonomo di capacità degli Stati membri predefinito in base ai compiti e alle necessità o squadra mobile operativa degli Stati membri costituita da una combinazione di risorse umane e materiali, che si può descrivere in termini di capacità di intervento o di compiti che è in grado di svolgere;

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- «Preparazione», lo stato di prontezza e capacità dei mezzi umani e materiali di garantire una risposta rapida ed efficace ad un’emergenza risultanti da un’azione adottata in anticipo. A tal proposito, nello specifico l’articolo 4 della presente Decisione 2007/779 ha stabilito che gli Stati membri:

-identificano preventivamente, nell’ambito dei rispettivi servizi competenti e, in particolare, dei servizi di protezione civile o di altri servizi di emergenza, le squadre di intervento o i nuclei che possono rendersi disponibili a tal fine o che potrebbero essere costituite con brevissimo preavviso ed essere inviate, in genere entro le 12 ore successive alla richiesta di aiuto, tenendo conto anche del fatto che la composizione delle squadre o dei nuclei dovrà dipendere dalla natura dell’emergenza grave e dalle sue particolari necessità; -selezionano gli esperti che possono essere mobilitati sul luogo dell’emergenza per far parte di una squadra di valutazione e/o coordinamento;

-lavorano su base volontaria alla costituzione di nuclei, in particolare per soddisfare le necessità prioritarie di intervento o di supporto nell’ambito del meccanismo, che: a) siano composti dalle risorse provenienti da uno o più Stati partecipanti al meccanismo; b) siano in grado di svolgere compiti nelle aree di risposta; c) siano in grado di eseguire i loro compiti secondo orientamenti internazionali riconosciuti e possano pertanto essere inviati in tempi molto brevi in seguito ad una richiesta di soccorso ed operare in modo autonomo ed autosufficiente per un periodo di tempo

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determinato ove le circostanze in loco lo richiedano; d) siano interoperabili con altri nuclei; che siano stati formati e addestrati per soddisfare le esigenze di interoperabilità; e) siano posti sotto l’autorità di una persona responsabile del loro funzionamento; f) siano in grado di fornire assistenza ad altri organi dell’UE e/o altre organizzazioni internazionali, in particolare le Nazioni Unite;

Inoltre, gli Stati membri:

-prendono in considerazione la possibilità di fornire, a seconda delle necessità, anche altri tipi di supporto, che potrebbero essere messi a disposizione da parte dei servizi competenti, come personale specializzato e attrezzature speciali che consentano di affrontare un particolare tipo di emergenza e di fare ricorso alle risorse che possono essere messe a disposizione da parte di organizzazioni non governative e altri soggetti attivi nel settore;

-possono, salvo adeguati vincoli di sicurezza, fornire informazioni sui mezzi e le capacità militari pertinenti che potrebbero essere utilizzati come ultima risorsa nel quadro dei soccorsi della protezione civile prestati attraverso il meccanismo, come il supporto sul piano dei trasporti, logistico o medico;

- forniscono le pertinenti informazioni generali sulle squadre, sugli esperti, sui nuclei e altri tipi di supporto nei sei mesi successivi all’adozione della presente Decisione ed aggiornano prontamente tali informazioni ove necessario, nonché sulle risorse mediche;

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