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La riforma del Servizio Nazionale di protezione civile.

LA PROTEZIONE CIVILE ITALIANA E IL NUOVO SISTEMA EUROPEO DI PROTEZIONE CIVILE.

6. La riforma del Servizio Nazionale di protezione civile.

Le successive modifiche legislative completano il quadro abbozzato con la Legge n. 225/1992, mantenendone comunque l’impianto generale.

A tal proposito, il decreto legge n. 59 del 15 maggio 2012323,

convertito nella legge n. 100 del 12 luglio 2012, modifica e integra la legge n. 225 del 1992, istitutiva del Servizio Nazionale.

Le attività della Protezione Civile vengono ricondotte al nucleo originario di competenze definito dalla legge n. 225/1992, dirette principalmente a fronteggiare le calamità e a rendere più incisivi gli interventi nella gestione delle emergenze. Mentre, per il conseguimento delle finalità del

322Vedi, Riforme Costituzionali – Camera dei Deputati,

http://www.camera.it/leg17/465?tema=riforme_costituzionali_ed_elett orali.

323 Decreto legge n. 59 del 15 maggio 2012, in Gazzetta Ufficiale - serie

generale - n. 113 del 16 maggio 2012, coordinato con la legge di conversione del 12 luglio 2012, n. 100, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012.

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Servizio nazionale della protezione civile, la legge n. 100/2012 stabilisce che, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega, un Ministro con portafoglio o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio324, promuove e coordina le

attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale. Inoltre, provvede a ribadire il ruolo di indirizzo e coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile delle attività delle diverse componenti e strutture operative del Servizio Nazionale.

La legge n. 100/2012 provvede a ridefinire la prima fase dell’emergenza, sottolineando l’importanza del “fattore tempo”. Per cui, stabilisce che i mezzi e i poteri straordinari per fronteggiare le calamità vanno utilizzati per interventi temporali limitati e predefiniti.

Al verificarsi degli eventi calamitosi o anche nella loro imminenza, il Consiglio dei Ministri, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi, nonché indicando l'amministrazione pubblica competente in

324Una delle modifiche apportate alla legge n. 225 del 1992 e contenute nell'articolo 1 del decreto: la sostituzione del Ministro della protezione civile con un Ministro con portafoglio o con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio ai fini della delega delle funzioni di protezione civile del Presidente del Consiglio.

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via ordinaria a coordinare gli interventi conseguenti all'evento successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza.

La durata dello stato di emergenza di regola non può superare i 90 giorni, con possibilità di proroga per altri 60 giorni. La suddetta legge stabilisce, inoltre, che per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza si provvede anche a mezzo di ordinanze.

Quest’ultime vengono emanate dal Capo Dipartimento della Protezione Civile, salvo che sia diversamente stabilito dal Consiglio dei Ministri con la delibera dello stato di emergenza; inoltre, la legge n. 100/2012 provvede a specificare che, le ordinanze emanate entro il trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza sono immediatamente efficaci e vengono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze perché comunichi gli esiti della loro verifica al Presidente del Consiglio dei Ministri. Successivamente al trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza le ordinanze sono, invece, emanate previo concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.

Viene, così, annullata la norma della legge n. 10 del 26 febbraio 2011325, che introduceva il controllo preventivo del

325 LEGGE 26 febbraio 2011, n. 10 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, pubblicata nella G.U. n. 47 del 26 febbraio 2011.

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Ministero dell’Economia per quelle ordinanze che prevedevano lo stanziamento o l’impiego di denaro, rallentando di fatto l’entrata in vigore di provvedimenti considerati urgenti e rendendo macchinoso il coordinamento degli interventi.

Inoltre, almeno dieci giorni prima della scadenza dello stato di emergenza, il Capo del dipartimento della protezione civile emana, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per i profili di carattere finanziario, un'apposita ordinanza per favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all'evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza.

Per quanto attiene al finanziamento dello stato di emergenza, la legge dispone che si provvede con l'utilizzo del Fondo Nazionale di protezione civile, la cui dotazione è determinata annualmente dalla legge di stabilità326; qualora venga

utilizzato il Fondo di riserva per le spese impreviste327, questo

verrà reintegrato in tutto o in parte con le maggiori entrate derivanti dall'aumento, deliberato dal Consiglio dei Ministri, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina.

326Fondo nazionale di protezione civile, determinato annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

327Il Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 28 della legge n. 196/2009.

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Altri passaggi significativi della legge n. 100/2012 riguardano le attività di protezione civile. Accanto alle attività di “previsione e prevenzione dei rischi” e di “soccorso delle popolazioni” viene meglio specificato il concetto di “superamento dell’emergenza”328, cui si associa ogni altra

attività necessaria e indifferibile diretta al “contrasto dell’emergenza” e alla “mitigazione del rischio” connessa con gli eventi calamitosi. Le attività di prevenzione vengono esplicitate e per la prima volta si parla chiaramente di allertamento329, pianificazione d’emergenza, formazione,

diffusione della conoscenza di protezione civile, informazione alla popolazione, applicazione della normativa tecnica e di esercitazioni. La legge n. 100/2012 ribadisce, poi, il ruolo del Sindaco come autorità comunale di protezione civile, precisandone i compiti nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione. Una novità importante riguarda i piani comunali di emergenza, che devono essere redatti entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge e periodicamente aggiornati. Ulteriori disposizioni, che non modificano

328Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie e indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

329 Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico). - Nell'ambito delle attività di protezione civile, il sistema di allerta statale e regionale è costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e per acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative al preannuncio, all'insorgenza e all'evoluzione dei rischi conseguenti agli eventi al fine di allertare e di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali.

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direttamente la legge n. 225/1992, riguardano il trasferimento della flotta aerea antincendio della Protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco330 e i Grandi Eventi, per i

quali vengono definiti alcuni dettagli relativi alle ultime gestioni commissariali, dopo che la legge n. 27 del 24 marzo 2012331 aveva stabilito che non competessero più alla

protezione civile332.

Successivamente, la legge n. 119 del 15 ottobre 2013333

modifica nuovamente la legge n. 225/1992 intervenendo sulla durata dello stato di emergenza, sugli ambiti di intervento delle ordinanze di protezione civile e sulla definizione delle risorse necessarie a far fronte alle emergenze.

Nello specifico, la legge n. 119/2013 stabilisce che al verificarsi degli eventi di particolare complessità,il Consiglio dei Ministri delibera lo stato d'emergenza, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi. La durata

330Vedi, Decreto-legge n. 59/2012 - Riordino della Protezione civile - Camera.it…(http://leg16.camera.it/465?area=5&tema=584&DL+59%2 F2012+-+Riordino+della+Protezione+civile).

331Legge 24 marzo 2012, n. 27 - Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1: Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture, pubblicata nella G.U. del 24 marzo 2012, n. 71.

332La legge n. 100/2012: la riforma del Servizio Nazionale."Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri".

333 Legge 15 ottobre 2013, n. 119 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2013.