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IL COLLEGIO DI MILANO. - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d'italia

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Academic year: 2022

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IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente

- Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d'Italia - Prof.ssa Cristiana Maria Schena Membro designato dalla Banca d'Italia

(Estensore)

- Dott. Mario Blandini Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario

- Avv. Guido Sagliaschi Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 17 maggio 2011 dopo aver esaminato:

x il ricorso e la documentazione allegata;

x le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;

x la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La controversia attiene ad un contratto di mutuo ipotecario di importo pari ad € 51.645,69, da rimborsare in 120 rate mensili, stipulato in data 25.1.2002 con un intermediario che al 31.12.2007 aveva ceduto lo sportello all’attuale convenuta.

Con lettera del 18.12.2009 la banca resistente aveva comunicato al cliente che a causa di un “inconveniente tecnico procedurale sul finanziamento era stata riscontrata l’erronea applicazione, per un periodo di alcuni mesi, di un valore di tasso inferiore a quello previsto dal contratto”; a fronte di ciò, la banca informava il cliente che, a partire dal 1° gennaio 2010, avrebbe provveduto a calcolare correttamente le rate in scadenza e lo invitava a recarsi in Filiale per avere maggiori informazioni “sulle modalità di conguaglio e sull’importo della nuova rata regolarizzata”.

A seguito di tale comunicazione il cliente aveva inviato alla banca il 26.3.2010 una lettera di reclamo nella quale, da un lato, esprimeva una serie di doglianze in merito al comportamento della banca ritenuto scorretto e scarsamente trasparente e, dall’altro, richiedeva chiarimenti in merito all’accaduto, nonché l’invio di una puntuale documentazione relativa al ricalcolo degli interessi effettuato dalla stessa banca. In particolare, il cliente contestava all’intermediario la richiesta di conguaglio sulla quota interessi relativa alle rate di mutuo ricalcolate, facendo notare che in più occasioni erano state fornite “cifre discordanti” e non supportate da “una documentazione formale e completa sull’accaduto”. Inoltre, nel porre una serie di domande sulle modalità di gestione dell’accaduto, faceva anche notare che tale comunicazione risultava “tardiva” (23 mesi) e che le cifre quietanzate mensilmente “risultavano diverse” nonostante il mutuo fosse stato stipulato a tasso fisso e fosse rinegoziabile dopo 24 mesi. In aggiunta, il cliente sottolineava che il responsabile della filiale di riferimento non gli aveva fornito una

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“documentazione ufficiale”, ma si era limitato a consegnargli solo una “stampata da foglio excel”. In considerazione di tale comportamento, il cliente si era rifiutato di riconoscere il conguaglio in assenza dei dovuti chiarimenti ed aveva richiesto l’estinzione del mutuo;

tuttavia la filiale non aveva proceduto in tal senso, ma anzi aveva “bloccato il (…) pagamento” estintivo effettuato dal cliente ed aveva continuato ad addebitare sul conto del cliente le successive rate di mutuo.

Non avendo ricevuto risposta al proprio reclamo, il cliente si è rivolto ad un’associazione di consumatori che, in data 18.5.2010, ha inoltrato una lettera in cui, oltre a sollecitare la banca a fornire un riscontro al reclamo del cliente, si ribadiva la richiesta di invio della documentazione relativa al calcolo del conguaglio richiesto al cliente e si sottolineava che il mutuatario, disoccupato dal 1°.12.2009, “avrebbe potuto usufruire della moratoria

<<Piano famiglia>> per la sospensione della rata del mutuo“ qualora fossero state fornite dalla banca informazioni trasparenti.

La banca ha fornito risposta a tale sollecito in data 17.6.2010, specificando le motivazioni della richiesta di conguaglio e chiarendo che, in considerazione dei tassi applicati al contratto di finanziamento, solo a seguito del riconoscimento del conguaglio potrà essere riconosciuto al cliente il beneficio della riduzione dell’importo delle rate ai sensi dell'art. 2 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2). A tale riscontro la banca ha accluso un prospetto contenente i conteggi relativi al mutuo in oggetto per il periodo 25.2.2008 – 25.1.2010 (ovvero dalla 73aalla 96arata) ed all’importo relativo al citato beneficio derivante dal contributo statale, pari ad € 190,83 per il periodo gennaio-dicembre 2009.

Non soddisfatto, il cliente ha presentato ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario in data 13.9.2010, in cui, facendo rinvio al contenuto del proprio reclamo del 26 marzo 2010, ha chiesto al Collegio di pronunciarsi sulla controversia. A supporto delle proprie affermazioni, il cliente ha allegato al ricorso copia della citata corrispondenza intercorsa con la convenuta, nonché un documento rilasciato dalla banca e datato 2.2.2010 relativo ai conteggi di estinzione anticipata.

Nelle controdeduzioni, pervenute alla Segreteria Tecnica in data 3.12.2010, la convenuta ha prima di tutto richiamato che il mutuo oggetto della controversia è stato stipulato alle condizioni di tasso indicate nell’art. 2 del contratto, ove è previsto che "(…) le prime 24 rate, l'ultima delle quali scadente due anni dopo il perfezionamento del contratto di mutuo, saranno regolate al tasso fisso annuo nominale del 4,90%. Per quanto concerne le rimanenti 96 rate, il mutuatario potrà scegliere, per ogni biennio successivo al primo periodo a tasso fisso, il tasso da applicare tra i due seguenti: a) tasso fisso annuo nominale determinato considerando il tasso IRS relativo alla quotazione “lettera” per la durata di due anni, rilevato dalla Banca il terz'ultimo giorno lavorativo bancario del mese precedente a quello di decorrenza di ogni biennio, maggiorato di uno spread di 1,50 punti percentuali (il parametro IRS sarà espresso fino alla seconda cifra decimale, con arrotondamento ai cinque centesimi superiori); oppure b) tasso variabile annuo nominale, pari alla media aritmetica semplice dei valori giornalieri, con arrotondamento ai cinque centesimi superiori, del tasso Euribor a tre mesi determinata secondo le modalità di cui alle successive lettere a) e b) maggiorata di una spread di 1,50 punti percentuali'. La scelta dovrà essere comunicata alla banca (…) mediante lettera raccomandata o lettera semplice consegnata personalmente che dovrà pervenire all'indirizzo sopraindicato almeno due giorni lavorativi bancari prima della data di decorrenza di ogni biennio successivo al primo periodo a tasso fisso. Resta inteso che nel caso in cui il Mutuatario non eserciti l'opzione, con le modalità e nei termini sopra riportati, relativamente al biennio successivo al primo periodo a tasso fisso, il tasso da applicare a tale biennio sarà il tasso fisso annuo nominale di cui alla lettera a); altresì, nel caso in cui il Mutuatario non eserciti

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l'opzione, con le modalità e nei termini sopra riportati, relativamente ai singoli bienni successivi, il tipo di tasso a) o b) applicabile a ciascun biennio, o all'eventuale più breve ultimo periodo di ammortamento, sarà il medesimo applicato al biennio rispettivamente precedente (…)”.

La convenuta ha poi evidenziato che il mutuo era stato regolato al tasso fisso annuo nominale del 4,90% per le prime 24 rate e che anche per il secondo e terzo biennio era stato applicato un tasso "fisso", in considerazione del mancato esercizio da parte del cliente dell'opzione prevista contrattualmente.

Nel merito della vicenda la banca ha chiarito che “a far data dal 24.1.2008, data decorrenza quarto biennio (…), per un'anomalia procedurale il mutuo ha mantenuto come nel precedente periodo lo stesso tasso fisso, pari al 4,55%, anziché il tasso previsto del 6,10%”; per questo motivo, allorquando si è accorta di tale disguido, la convenuta ha richiesto il conguaglio degli interessi (pari ad euro 548,57) al cliente, che però si è rifiutato di pagarlo. La convenuta ha anche precisato che “il tasso del 6,10% corrisponde al tasso fisso annuo nominale determinato considerando il tasso IRS relativo alla quotazione lettera per la durata di due anni, rilevato dalla Banca il terz'ultimo giorno lavorativo bancario del mese precedente a quello di decorrenza di ogni biennio (decorrenza biennio opzione: 25/01/2008, terz'ultimo giorno mese precedente decorrenza: 28/12/2007, IRS lettera 2 anni 4,57% (…), spread 1,5%, totale 6,1%)”.

Sulla base di tali considerazioni la convenuta, chiedendo al Collegio di respingere ogni pretesa del ricorrente, ha evidenziato che il cliente ha beneficiato di un errore procedurale occorso a seguito della cessione del ramo di azienda, non ha versato l'importo del conguaglio richiesto e che, proprio per tale motivo, non ha usufruito del contributo statale.

In merito a quest’ultimo aspetto, la banca ha chiarito che “Nella risposta ai reclami fornita dalla Banca, dove si allegava il dettaglio dei conteggi, si comunicava, altresì, che la mancata accettazione del pagamento del conguaglio, non permetteva al Cliente di ottenere i benefici di riduzione dell'importo della rata ai sensi dell'art. 2 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Iegge 28 gennaio 2009, n. 2, pari a 190,83 euro, in quanto il tasso di interesse pagato nell'anno 2009 risultava inferiore al tasso di ingresso del contratto di mutuo. Si precisa, infatti, che il mutuo in parola era stato regolato al tasso del 4,55% in luogo del 6,1%. II tasso del 4,55% risulta inferiore al tasso di stipula, pertanto non è stato applicato il contributo ex art.2 DL 185/2008. Tuttavia, nel prospetto allegato alla lettera inviata al Cliente si riportava l'ammontare del conguaglio pari ad euro 548,57 (calcolato come differenza tra il tasso del 4,55% ed il tasso del 6,1%) e si avvisava il Cliente che, non appena sarebbe stata imputata tale somma, sarebbe state possibile applicare la riduzione ex lege pari ad euro 190,83”.

Alle controdeduzioni sono stati allegati in copia, oltre alla lettera della banca del 18.12.2009, ai due reclami del cliente ed al relativo riscontro con allegato il citato prospetto dei conteggi, anche il contratto di mutuo, il piano ammortamento datato 2.12.2010 attestante il regolare stato di ammortamento del mutuo, un prospetto relativo alla decorrenza del biennio del mutuo, la rilevazione dei tassi di interesse al 28.12.2007 pubblicata dal quotidiano “II Sole 24ore".

DIRITTO

Ai fini della soluzione della controversia, il Collegio ritiene essenziale valutare il rispetto degli obblighi di diligenza, trasparenza e correttezza di comportamento nell’esecuzione di un contratto di mutuo ipotecario.

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Su alcuni aspetti richiamati dal ricorrente in fase di reclamo e di ricorso si ritiene opportuno fornire un chiarimento preliminare.

In primo luogo, a seguito dell’acquisizione dello sportello dell’originaria mutuante, la convenuta, a far data dal 31.12.2007, è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi esistenti in capo alla filiale; pertanto, con riferimento al caso di specie, il contratto di mutuo continua immutato e il debitore è tenuto al rispetto delle obbligazioni contrattuali nei confronti della banca acquirente.

In secondo luogo, il ricorrente riferisce di aver espresso alla convenuta la volontà di estinguere anticipatamente il mutuo, ma che tale richiesta non è stata soddisfatta. Su tale aspetto la banca resistente non ha fornito un riscontro in sede di controdeduzioni. Tuttavia il Collegio constata che la parte attrice ha fornito agli atti solo un documento denominato

“estinzione anticipata”, datato 2.2.2010 e riportante i calcoli relativi all’estinzione, ma non ha esibito l’eventuale richiesta presentata alla banca; a ciò si aggiunga che non risulta possibile procedere all’estinzione del debito, fin tanto che il cliente non accetti di saldare l’effettivo debito residuo, comprensivo degli eventuali conguagli in conto interessi.

Inoltre, il Collegio condivide la posizione della convenuta in merito alla possibilità di riconoscere il contributo statale ex art. 2 del D.L. n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2/2009, solo nel caso di applicazione nel corso dell’anno 2009 di un tasso di interesse superiore a quello originariamente previsto dal contratto, dato che l’art. 2, comma 1, della legge n. 2/2009 prevede che “L'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso non fisso da corrispondere nel corso del 2009 è calcolato applicando il tasso maggiore tra il 4 per cento senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. Tale criterio di calcolo non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore”.

Con riferimento allo specifico oggetto della controversia, la narrazione dei fatti evidenzia che la convenuta asserisce di aver compiuto un errore materiale continuando ad applicare il tasso pari al 4,55%, previsto per il terzo biennio di ammortamento (rate in scadenza nei mesi da febbraio 2006 a gennaio 2008), anziché quello del 6,10% che avrebbe dovuto applicare nel quarto biennio (rate in scadenza nei mesi da febbraio 2008 a gennaio 2010) nel rispetto delle previsioni dell’art. 2 del contratto.

A tale riguardo il Collegio, considerando la doglianza espressa dal ricorrente in merito al ritardo di 23 mesi con cui è stato comunicato l’errore ed il richiamo che lo stesso ha fatto alla tempistica delle contestazioni relative agli estratti conto, rileva innanzitutto che, nel caso di specie, il riferimento alla disciplina dell’estratto conto non risulta in alcun modo pertinente.

Inoltre, va richiamato che ai sensi dell’art. 1430 cod. civ. “L’errore di calcolo non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantità, sia stato determinante del consenso”. In merito alla definizione di “errore di calcolo” il Collegio fa proprio quanto autorevolmente affermato dalla Cassazione Civile (Sez. II, sent. n. 3228 del 20-03-1995), secondo cui “L'errore di calcolo che può dar luogo a rettifica del contratto ai sensi dell'art. 1430 cod. civ., si ha quando in operazioni aritmetiche, posti come chiari e sicuri i termini da computare ed il criterio matematico da seguire, si commette, per inesperienza o disattenzione, un errore materiale di cifra che si ripercuote sul risultato finale, rilevabile tuttavia "ictu oculi", in base a quegli stessi dati e criteri, a seguito della ripetizione corretta del calcolo”. Tutto ciò considerato, appare evidente che, a seguito dell’errore materiale ed a prescindere dai tempi di rilevazione dello stesso, l’intermediario deve procedere ad un ricalcolo finalizzato all’applicazione del corretto tasso di interesse al periodo di riferimento, ai fini del rimborso del finanziamento.

Il Collegio constata anche che, quanto asserito dalla convenuta in merito alle modalità di computo del tasso del 6,10% è conforme alle previsioni contrattuali. Va, infatti, considerato

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che, terminato il terzo biennio con il pagamento della rata del 25.1.2008, a partire dal giorno successivo (26.1.2008) aveva inizio un nuovo biennio contrattuale (il quarto) e, quindi, si rendeva necessaria l’applicazione del tasso fisso annuo nominale determinato ai sensi del già richiamato art. 2, lettera a) del contratto, ovvero applicando uno spread pari ad 1,50 al tasso IRS lettera a due anni rilevato il terz'ultimo giorno lavorativo bancario del mese precedente (28.12.2007); tale tasso - in base alla documentazione agli atti - è pari a 4,57%.

Al contempo, il Collegio condivide la lagnanza del ricorrente in merito alle modalità di calcolo ed alla documentazione a riguardo fornita dalla convenuta. Oltre a segnalare alla Banca resistente la necessità di fornire con cadenza periodica alla clientela, nell’esecuzione dei contratti di mutuo, informative costanti, dettagliate e trasparenti concernenti l’evoluzione dei tassi, la sua incidenza sulla composizione (e la determinazione complessiva) delle singole rate e sulla durata del periodo di ammortamento, in questa sede va sottolineato quanto specificamente previsto dall’art. 2 del contratto di mutuo oggetto della controversia, ovvero che “(…) Le modificazioni della misura del tasso di interesse comporteranno la rielaborazione del piano di ammortamento alle nuove condizioni di tasso, sulla base del debito e della durata residui, con conseguente ricalcolo delle nuove rate costanti comprensive di quota capitale crescente e di quote di interessi decrescenti. (…)”. E’ dunque in tal senso che la convenuta deve procedere, ridefinendo – a far data dall’inizio del quarto biennio, oltre che ad ogni biennio successivo in cui si registri una modifica del tasso di interesse – un nuovo piano di ammortamento coerente con il dettato contrattuale, in base al quale stabilire il conguaglio dovuto dal ricorrente.

Infine, si prende atto che la convenuta, in sede di controdeduzioni, non ha fatto alcun riferimento al mancato riscontro del primo reclamo inviato dal cliente in data 26.3.2010; a tale riguardo il Collegio ritiene opportuno ribadire che le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia il 29.7.2009 in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”, Sez. XI (Requisiti organizzativi), par. 3 (Reclami), stabiliscono che “Gli intermediari adottano procedure per la trattazione dei reclami che garantiscano ai clienti risposte sollecite ed esaustive” e che le procedure prevedono – tra l’altro – “tempi massimi di risposta, comunque non superiori a 30 giorni dalla ricezione del reclamo”.

P.Q.M.

II Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corregga il piano di ammortamento allegato alle sue controdeduzioni così come indicato in motivazione.

II Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1

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