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ferie e giornate di riposo

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 72 del 30 dicembre 1986

Oggetto: Determinazione della retribuzione ai fini della liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta e della rendita: disciplina dei compensi riferiti a giornate di riposo retribuito e a festività cadenti di domenica.

Si forniscono le seguenti precisazioni in ordine ai criteri di calcolo dei compensi indicati in oggetto:

Compensi riferiti a giornate di riposo retribuito.

A seguito di accordi ministeriali, la recente contrattazione collettiva ha introdotto, in buona parte dei contratti di categoria, una riduzione dell'orario di lavoro annuo mediante la previsione di giornate di riposo retribuito generalmente pari a 40 ore.

Tali riposi cosiddetti "compensativi", configurandosi in numero predeterminato e ricorrente a formazione progressiva in rapporto all'attività svolta nell'anno, sono da assimilarsi ai compensi non riferiti a corrispondenti ore lavorative quali ferie, festività e gratifica natalizia.

Pertanto, ai fini della determinazione della retribuzione media giornaliera per la liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta, occorrerà procedere secondo i criteri stabiliti al punto B3 del "Manuale"

allegato alla circolare n. 49/1978.

Vale a dire:

Qualora, invece, nelle richiamate giornate di riposo sia prestata normale attività lavorativa, i relativi compensi saranno compresi nel calcolo della base retributiva, in analogia alle istruzioni riguardanti le festività soppresse.

Per ciò che concerne infine la determinazione della retribuzione da assumere a base per la liquidazione della rendita, in analogia a quanto previsto per i compensi riferiti alle ferie, non andrà operata alcuna maggiorazione percentuale essendo gli emolumenti relativi alle giornate di riposo parimenti compresi nel calcolo della retribuzione annua.

Anche per la liquidazione della rendita vale il criterio di tener conto degli eventuali aumenti retributivi nell'ipotesi che sia prestata in tali giornate normale attività lavorativa. In tale caso dovranno essere seguite le istruzioni concernenti il lavoro straordinario riportate al punto B3 del "Manuale" allegato alla circolare numero 14/1982.

Compensi riferiti a festività cadenti di domenica.

Ai fini del calcolo dell'indennità per inabilità temporanea assoluta, ad integrazione delle istruzioni impartite con il ricordato "Manuale" allegato alla circolare numero 49/1978, punto 33, si fa presente che nel computo della retribuzione media giornaliera si dovrà tenere conto degli eventuali compensi aggiuntivi erogati a tale titolo.

Relativamente alla rendita, rimangono per contro confermate le disposizioni di cui al punto 34 del

"Manuale" allegato alla circolare n. 14/1982.

ferie e giornate di riposo gg. ferie + gg. di riposo previsti in contratto aziendale

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