COLLEGIO DI TORINO
composto dai signori:
(TO) LUCCHINI GUASTALLA Presidente
(TO) GRAZIADEI Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO Membro di designazione rappresentativa
dei clienti
Relatore ESTERNI - ALFONSO SCARANO
Seduta del 21/10/2020
FATTO
La controversia verte sulla asserita illegittimità delle segnalazioni nei sistemi di informazione creditizia (SIC), e precisamente CRIF (EURISC) e CTC – Consorzio Tutela del Credito.
Dopo aver invano esperito il reclamo in data 17.04.2020, riscontrato con nota del 07.05.2020, con il ricorso all’ABF protocollato il giorno 13.05.2020, la parte ricorrente ha rappresentato:
- di aver sporto reclamo al fine di ottenere la cancellazione/rettifica dei dati, relativi a un prestito contratto con l’intermediario resistente, illegittimamente registrati in una banca dati FUHGLWL]LDGLQDWXUDSULYDWLVWLFD
- la linea di credito relativamente alla quale è stata effettuata la segnalazione è estinta a IDUGDWDGDOJLXJQR
- la condotta dell’intermediario è contraria al consolidato orientamento in materia dell’ABF HGHO*DUDQWH3ULYDF\
- la segnalazione oggetto di contestazione è illegittima in quanto l’intermediario non ha DVVROWRDOO¶REEOLJRGLSUHDYYLVRSUHYLVWRGDOODUHJROD]LRQHVHWWRULDOH
- in esito alla fase del reclamo, l’intermediario non è stato in grado di produrre documentazione idonea a provare l’adempimento dell’obbligo di preavviso, essendosi limitato “ad allegare tre solleciti di pagamento ed una lettera di decadenza dal beneficio del termine, senza fornire prova né di spedizione né di ricezione”, mai ricevute dal
ricorrente, che ne contesta anche il carattere generico e astratto, richiamando precedenti
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- la mancata produzione della prova documentale della data in cui l’intermediario avrebbe effettuato la contestata segnalazione, “impedisce di verificare la correlazione temporale tra la data in cui il cliente avrebbe dovuto ricevere il preavviso (antecedente) e quella in cui l’ente segnalatore avrebbe effettuato la segnalazione (successiva)´
- la condotta dell’intermediario è contraria ai canoni di buona fede e correttezza, nonché ai parametri di diligenza qualificata che devono connotare il comportamento degli operatori finanziari.
Riguardo, infine, il presente procedimento, la parte ricorrente ha chiesto che le controdeduzioni avversarie eventualmente depositate tardivamente, siano dichiarate improducibili.
L’intermediario ha controdedotto affermando quanto segue:
- la parte ricorrente, nel 2016, ha contratto un finanziamento per € 5.380,79 finalizzato all’estinzione di un precedente prestito, con l’impegno di restituire l’importo mutuato in 28 UDWHGL¼ROWUH¼SHUVSHVHG¶LQFDVVR
- la medesima parte ricorrente è incorsa in sistematici ritardi di pagamento già a partire dalla seFRQGDUDWDGLULPERUVR
- a causa dei ritardi nei pagamenti, sono stati inviati i preavvisi di segnalazione nel GLFHPEUHQHOPDU]RHQHOPDU]R
- l’invio delle lettere di preavviso è stato effettuato attraverso il sistema "Selecta Service 0RQLWRU
- attesa la persistenza dei ritardi e degli inadempimenti, è stato conferito mandato a diverse società di esazione telefonica per il recupero dei credLWLYHUVRODSDUWHULFRUUHQWH
- è documentalmente dimostrabile che sono stati inviati tra il 2016 e il 2019 svariati VROOHFLWLLQDOOHJDWRDGDOPHQRGXHGHLTXDOLYLHUDLOSUHDYYLVRGLVHJQDOD]LRQH
- la parte ricorrente non poteva non essere a conoscenza della propria morosità e delle FRQVHJXHQ]HQHJDWLYHGHLSURSULLQDGHPSLPHQWL
- ad oggi, nessuna iscrizione relativa al finanziamento in oggetto risulta presente in alcun Sistema di Informazione Creditizia.
Nelle repliche, la parte ricorrente, confermando le posizioni espresse in sede di ricorso, ha sottolineato come dal contenuto delle controdeduzioni emerga con maggior forza l’illegittimità della segnalazione, atteso che i documenti allegati attestano come una delle rate oggetto di iscrizione in banca dati sia stata pagata prima della spedizione della raccomandata contenente il preavviso. Ha inoltre affermato che “tra i documenti allegati da controparte, l’unica comunicazione idonea a provare la ricezione del preavviso risulta essere la raccomandata del 15/03/2018, ricevuta dalla ricorrente il 22/03/2018”. Infine, ha concluso rendendo nota la propria disponibilità a rinunciare al ricorso “in caso di spontanea cancellazione della contestata segnalazione”.
Nelle controrepliche, l’intermediario, tra l’altro, ha osservato che dal tenore delle repliche avversarie emerge una conferma circa l’idoneità della documentazione prodotta in sede di controdeduzioni. In particolare, quanto al pagamento cui la parte ricorrente ha fatto riferimento, sostenendo che sarebbe intervenuto prima della spedizione della raccomandata contenente il preavviso, l’intermediario ha evidenziato, producendo un riepilogo dei versamenti, che esso pagamento non riguardava la rata oggetto di segnalazione, bensì quella della mensilità precedente.
Parte ricorrente ha chiesto di ordinare all’intermediario di cancellare la segnalazione in banca dati creditizia, attesa l’illegittimità della medesima.
/D FRQYHQXWD KD FRQFOXVR FKLHGHQGR LQ YLD SULQFLSDOH LO ULJHWWR GHO ULFRUVR LQ YLD
contendere, attesa l’assenza – ad oggi – di iscrizioni in SIC a carico della ricorrente e per il rapporto contrattuale nell’ambito del quale sono state effettuate le segnalazioni controverse.
DIRITTO
In ordine alla eccezione di rito di parte ricorrente, il Collegio in limine rileva che il ricorso è stato inviato in data 15.05.2020 e che le controdeduzioni sono state trasmesse dall’associazione di categoria alla quale l’intermediario aderisce in data 30.06.2020.
Risulta pertanto rispettato il termine finale di quarantacinque giorni previsto dalle
“Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari – Sezione VI - art. 1” . Per completezza, il Collegio osserva che l'eccezione del ricorrente in tema di tardività delle controdeduzioni in ogni caso non sarebbe stata accoglibile, poiché, in base alle disposizioni regolamentari applicabili pro tempore alla fattispecie – e pertanto precedenti alle modificazioni intervenute sul punto e in vigore dal 1°.10.2020 - il termine per la presentazione delle controdeduzioni non è perentorio, bensì ordinatorio, con conseguente applicazione del disposto dall'art. 152, comma 2°, c.p.c., per cui le controdeduzioni, per quanto tardive, sono ammissibili (ex multis Collegio di Milano, decisione n. 2029 del 13.06.2012 e, da ultimo, Collegio di Bari, decisione n.12139 del 08.07.2020).
Nel merito, la parte ricorrente lamenta l’illegittima iscrizione ab origine nei sistemi di informazione creditizia, con richiesta di cancellazione delle segnalazioni nelle banche dati CRIF (EURISC) e CTC, di cui produce evidenza. In particolare, nelle segnalazioni contestate, entrambe aggiornate al 30.09.2019, è indicato rispettivamente il numero massimo di rate per le quali è stato registrato un ritardo pari a quattro e il numero massimo di rate impagate pari a due. Per entrambe le segnalazioni non sono decorsi i termini di conservazione, pari a trentasei mesi dalla scadenza contrattuale del rapporto, né 24 mesi dalla regolarizzazione delle morosità.
Sulla base della normativa in materia, l’ABF ha più volte affermato che i requisiti di legittimità dell’iscrizione nelle banche dati del SIC sono due: la veridicità sostanziale dei fatti di inadempimento segnalati e il rispetto delle garanzie procedurali che impongono al segnalante di preavvisare il segnalando della sua prossima iscrizione in un sistema informativo, con la precisazione che l’onere della prova della ricezione del preavviso grava sull’intermediario (v. Collegio di Coordinamento, decisone n. 9311/2016).
Il presupposto sostanziale non è oggetto di contestazione, mentre la parte ricorrente afferma di non aver ricevuto il preavviso di segnalazione e che, in ogni caso, la documentazione prodotta all’esito del reclamo - di cui eccepisce anche il contenuto generico e astratto - non è idonea a provare l’adempimento dell’obbligo di preavviso.
L’intermediario ha prodotto tre missive, rispettivamente datate 15.12.2016, 15.03.2018 e 18.03.2019, di identico testo, in cui si comunica che “dall’esame della posizione contabile, rileviamo ritardi nei pagamenti rispetto alle scadenze convenute contrattualmente.
Permanendo il ritardo nei pagamenti, i dati relativi al Suo contratto saranno registrati in più Sistemi d’Informazione Creditizia (SIC) ...”. Ha affermato di aver utilizzato per la spedizione il sistema di servizio postale privato gestito da Poste Italiane, "Selecta Service Monitor", di cui ha altresì prodotto il tracciato della consegna della missiva del 15.03.2018.
Al riguardo, nelle repliche, la parte ricorrente afferma che quest’ultima comunicazione, ricevuta in data 22.03.2018, fa riferimento alla rata del 15.03.2018, pagata il 13.03.2018, come da estratto dei versamenti prodotto dallo stesso intermediario, con il risultato che HVVDUDWDqVWDWDDGHPSLXWDSULPDGHOO¶LQYLRGHOODVHJQDOD]LRQHSHUFRQWURO¶LQWHUPHGLDULR
nelle controrepliche, ha eccepito che il pagamento del 13.03.2018 si riferisce al rimborso della rata del mese precedente, scaduta il 15.02.2018.
Orbene, anche alla luce di quest’ultimo contrasto tra le parti sulla imputazione del pagamento, il Collegio ritiene che una attenta lettura della documentazione versata in atti dimostri che le tre missive di cui sopra, di eguale contenuto secondo formulario standardizzato e generico, non costituiscano un vero e proprio “preavviso” ai sensi della normativa in materia, rivestendo carattere generale e astratto. Nè detta astrattezza e genericità può essere in qualche modo “sanata” mediante distinte comunicazioni di sollecito di pagamento prodotte dal resistente – peraltro sfornite del tutto di prova di ricezione – con le quali l’intermediario, indicando l’ammontare “dell’importo scaduto e impagato” ad una determinata data, avvisava esclusivamente di aver conferito incarico di recupero crediti a soggetti terzi.
Più volte i Collegi ABF hanno ribadito infatti che il preavviso non può rivelarsi un generico avvertimento, non rispettoso del precipuo scopo della norma che è quello di “rendere avvertito l’inadempiente della specifica e imminente segnalazione nei sistemi privati di informazioni creditizie che sta per prodursi sul suo conto, in modo da consentirgli di attivarsi per prevenire il possibile pregiudizio” (Collegio di Napoli, decisioni nn. 3336/2016 HFIUDOWUHVu&ROOHJLR1DSROLGHFLVLRQHQ³E’ evidente che il punto di equilibrio tra l’esigenza di una sollecita segnalazione e i diritti del debitore va identificato nell’obbligo appena evidenziato che impone agli istituti di credito di avvisare il debitore dell’imminente segnalazione con congruo anticipo rispetto al momento dell’effettivo inoltro della medesima alla centrale rischi, così da permettergli di rimediare, provvedendo all’adempimento della propria obbligazione e facendo così venir meno il presupposto della segnalazione” (Collegio Milano, decisione n. 10283/2016).
In altri termini, come stabilito in casi analoghi, la comunicazione di preavviso “deve essere specifica e puntuale, in modo da consentire al cliente, in relazione ad un ben individuato inadempimento, di evitare conseguenze a lui pregiudizievoli attraverso il tempestivo pagamento del debito” (Collegio di Roma, decisione n. 2777/2013).
L’insussistenza del contenuto sostanziale dei preavvisi in atti, assorbe la questione sulla prova, a carico dell’intermediario, della ricezione o conoscenza dei medesimi preavvisi da parte del ricorrente, che pertanto non viene affrontata da codesto Collegio, pur ricordando come il sistema di spedizione "Selecta" adottato dall’intermediario non è di per sé idoneo a dimostrare l’avvenuto ricevimento della comunicazione da parte del suo destinatario (da ultimo, Collegio di Roma, decisione n. 332/2020).
Nè risulta rilevante, nel caso di specie, il riconoscimento del ricorrente del ricevimento della comunicazione del 15.03.2018 in sede di repliche, attesa non soltanto la genericità e astrattezza della missiva, come sopra motivato, ma anche considerato il principio per cui il preavviso è richiesto per la prima segnalazione pregiudizievole e che l’intermediario ha il dovere di collegare che la segnalazione alle centrali rischi sia effettivamente preceduta da un valido avviso: richiesta effettuata da parte ricorrente e rimasta inevasa. D’altro canto, anche nel presente procedimento, dalla documentazione versata in atti, e in particolare dal resistente, non risulta la data dell’iscrizione dei dati negativi nei predetti sistemi a cui connettere temporalmente le comunicazioni inviate al ricorrente.
In definitiva, il Collegio ritiene che nel caso in esame le segnalazioni ai SIC siano state effettuate in carenza delle condizioni richieste dalla disciplina vigente e risultino quindi illegittime.
Riguardo l’ordine di cancellazione domandato dal ricorrente, tuttavia, il Collegio dà atto che l’intermediario ha dichiarato che “che ad oggi non risultano negatività segnalate su alcuno dei Sistemi di Informazione Creditizia con riferimento al finanziamento in
Per altro verso, la parte ricorrente, nelle repliche, ha espressamente dichiarato di essere disponibile a rinunciare al ricorso “in caso di spontanea cancellazione della contestata segnalazione”.
P.Q.M.
Il Collegio, tenuto conto di quanto affermato dall'intermediario con effetto vincolante, dichiara la cessazione della materia del contendere.
IL PRESIDENTE
firma 1