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COLLEGIO DI TORINO. Membro designato dalla Banca d'italia. Membro di designazione rappresentativa. dei clienti FATTO

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COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA Presidente

(TO) BENEDETTI Membro designato dalla Banca d'Italia

(TO) BATTELLI Membro designato dalla Banca d'Italia

(TO) DALMOTTO Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(TO) SCARANO Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore ETTORE BATTELLI

Seduta del 08/02/2018

FATTO

La parte ricorrente, non assistita da legale, ha rappresentato quanto segue: - l’intermediario convenuto sosterrebbe che «le rate del mutuo non possono essere corrisposte tramite bonifico bancario ma devono essere corrisposte solo tramite RID. E se dovessi effettuare [un] bonifico, lo stesso dovrebbe essere effettuato qualche giorno prima della scadenza affinché loro poss[a]no visualizzare il pagamento il giorno 1 di ogni mese»;

- sul contratto di mutuo non è presente una clausola di tal fatta ma è contenuta «una nota [la quale] dice che se non fosse possibile pagare il giorno della scadenza, potremmo pagare il giorno seguente»; - questa divergenza sull’interpretazione del contratto ha comportato «una serie di ritardi» che hanno determinato “spese”; - le spese sono state in totale di € 173,25, corrisposte alla parte resistente tramite due bonifici eseguiti in data 11/8/2017 e 14/8/2017; - la prima comunicazione di sollecito di pagamento è stata inviata dall’intermediario nel mese di febbraio 2017 e riscontrata dal ricorrente in data 14/2/2017:

in quel caso «la somma dovuta … venne depennata»; - nelle lettere di sollecito «non si descrive mai il periodo di mancato o ritardo pagamenti»; - in data 1/5/2017 perveniva un nuovo sollecito dell’intermediario con riferimento al ritardo relativo alle rate di marzo e aprile 2017, seguito dai rispettivi bonifici nelle date dell’1/3/2017 e 27/3/2017. Vengono comunque addebitate le somme di € 38,54 e 18,54; - a fronte di un nuovo reclamo, stavolta il Servizio Clienti dell’intermediario rigetta la richiesta, in data 6/6/2017; - viene inviato un altro sollecito dell’intermediario in data 1/6/2017 per «mancato pagamento/ritardo»: anche in questo caso il reclamo (contenente le copie dei bonifici e le

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date di effettuazione) viene respinto, con comunicazione del 27/7/2017 dove si invita il cliente a pagare € 96,17; - a fronte di ulteriore richiesta di pagamento per € 173,25, il ricorrente decideva di corrispondere la somma ma di chiedere «all’ [arbitro] di intervenire per chiarire la situazione… io non ho mai effettuato bonifici che andassero oltre il giorno 3 di ogni mese per cui ritengo di essere in regola con la legge se così non fosse mi scuso per il disagio che creo e mi allineo. Ritengo che [parte resistente]non abbia il potere di chiedere un RID bancario e neanche il diritto di chiedere che il mutuo venga versato qualche giorno prima della scadenza».

La parte ricorrente, a seguito di reclamo presentato con nota del 14/02/2017, riscontrato dall’intermediario con lettera del 17/2/2017, ha proposto ricorso all’ABF.

Costituitosi, l’intermediario resistente, nelle controdeduzioni presentate tramite il Conciliatore Bancario in data 21/11/2017, in particolare: - ha riferito del contratto di mutuo n. 6/ 339*** sottoscritto per l’erogazione di Euro 190.000,00, da rimborsare in anni 25; - ha affermato che più volte è stato presentato da parte del cliente/parte ricorrente formale reclamo (in data 9 maggio 2016, 14 febbraio 2017, 10 maggio 2017 e 17 luglio 2017), contestando l’applicazione delle maggiorazioni sull’importo delle rate, sul presupposto di aver corrisposto il pagamento delle stesse con puntualità rispetto alle scadenze contrattuali, mediante bonifico bancario; - ha specificato di aver fatto seguito a queste contestazioni informando il cliente in merito alle cause delle spese ulteriormente addebitate, ricordando altresì la modalità di pagamento contrattualmente prevista, ovvero l’addebito diretto sul conto corrente; - ha sottolineato, in via preliminare, come (a seguito del ripristino della modalità di addebito in conto corrente) il piano di ammortamento risulti ad oggi regolare, cosicché il ricorso presentato si presenta più come la richiesta di un’attività di tipo consulenziale, piuttosto che volto ad azionare una specifica tutela e a presentare una specifica istanza dinnanzi all’Arbitro Bancario Finanziario; - ha eccepito pertanto l’incompetenza dell’Arbitro Bancario Finanziario, richiamandosi al costante orientamento in forza del quale «il generico accertamento della correttezza di conteggi e criteri di calcolo fuoriesce dalla nozione di controversia (cfr. ex multis Collegio di Milano dec. 7407/2014)»; - ha precisato, nel merito, che la modalità contrattualmente prevista per il pagamento delle rate risulta essere l’addebito diretto su conto corrente, ai sensi dell’art.

3, comma 4, rubricato «Termini e modalità di rimborso del mutuo»; - ha evidenziato come parte ricorrente avanzi un’interpretazione non corretta della citata disposizione contrattuale, laddove afferma che tale norma consente al cliente «qualora non fosse possibile pagare il giorno della scadenza» di corrispondere l’importo «il giorno successivo»: l’art. 1363 cod. civ. consente di interpretare la norma prevista dall’art. 3 del contratto di mutuo de quo nel senso di ammettere la parte mutuataria al pagamento non oltre il giorno successivo della rata del mutuo, nel caso in cui un’impossibilità temporanea (a prescindere dalla causa) non consenta il pagamento mediante la modalità contrattualmente prevista; - ha sottolineato come differente sia invece la situazione oggetto del presente contenzioso, posto che il mandato di addebito veniva revocato a far data dal 2 gennaio 2016, con la conseguenza che a partire da tale momento il pagamento delle rate avveniva mediante bonifico bancario, come confermato da parte ricorrente, sino al suo ripristino avvenuto in data 7 agosto 2017; - ha ribadito, come peraltro precisato in diverse occasioni a parte ricorrente, che il procedimento di addebito diretto in conto corrente risulta la modalità più idonea a assicurare il corretto pagamento delle rate del mutuo, garantendo al tempo stesso di evitare ritardi nella contabilizzazione delle disposizioni; - ha richiamato al riguardo, la decisione 3625 del 6 maggio 2015 del il Collegio di Napoli; - ha rimarcato come il venir meno di tale modalità di pagamento (che veniva ripristinata solo a partire dal 7 agosto 2017, a seguito dell’invio di apposito modulo sottoscritto dal cliente) ha avuto come conseguenza il verificarsi di una serie di ritardi nel

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pagamento delle rate che, in base a quanto contrattualmente previsto, hanno comportato le maggiorazioni applicate; - ha segnalato come gli oneri derivanti dall’attività di recupero siano collegati alle irregolarità nel pagamento delle rate dovute, come si evince dal piano di ammortamento; - ha aggiunto che, nel periodo in contestazione, al pagamento delle rate a ridosso delle scadenze contrattuali, e, in diverse occasioni con diversi giorni di ritardo, è stato corrisposto un importo fisso, non sufficiente a garantire la copertura dell’intera rata; - ha riferito come il pagamento delle rate del mutuo registrasse delle irregolarità (piano di ammortamento) già a partire dalla rata n. 68, corrisposta mediante bonifico bancario contabilizzato in data 17 novembre 2015 (scadenza 1 novembre 2015); per tale motivo parte resistente, a partire dalla rata n. 70, applicava ai clienti gli oneri previsti per il recupero del credito, illustrati nelle comunicazioni di trasparenza periodicamente inviate ai clienti; - ha sottolineato che ad ognuno degli addebiti sopra elencati corrisponde l’effettivo invio della documentazione periodica per la quale è stata addebitata la relativa commissione; - ha evidenziato come, in ottica meramente conciliativa, la scrivente provvedesse a stornare le maggiorazioni applicate (riscontro del 16 maggio 2016 e del 17 febbraio 2017), fornendo puntuali delucidazioni in merito alle maggiorazioni applicate, dovute al processo di contabilizzazione dei bonifici effettuati a ridosso delle scadenze contrattuali e invitandolo, di conseguenza, a ripristinare il meccanismo di addebito diretto in conto corrente; - ha contestato la negligenza di parte ricorrente, la quale, pur essendo stata in numerose occasioni invitata a ripristinare il mandato precedentemente revocato e informata della situazione debitoria mediante l’invio delle documentazioni di trasparenza periodiche – dal quale peraltro si evince la natura delle maggiorazioni applicate - ha perseverato nell’effettuare versamenti tramite bonifico bancario sovente corrisposti oltre la scadenza contrattuale (cfr. rate n. 83 e successive).

Il ricorrente ha replicato in data 23/11/2017.

L’intermediario chiede «in via preliminare, dichiarare il ricorso inammissibile essendo lo stesso volto a ottenere un’attività di tipo consulenziale e, in via subordinata, respingerlo nel merito in quanto infondate in fatto e in diritto».

DIRITTO

Nel ricorso in controversia, il ricorrente e la cointestataria, titolari di un contratto di mutuo in essere con la parte resistente, contestano la pretesa dell’intermediario, consistente nell’imporre una determinata modalità per il pagamento delle rate del finanziamento e cioè l’addebito diretto e non il bonifico, il quale ultimo dovrebbe essere effettuato con alcuni giorni di anticipo rispetto alla scadenza della rata per dare modo di contabilizzarlo.

Il Collegio, sul punto, rileva subito che, nel ricorso, la parte ricorrente non esprime una domanda chiara, sostanziandosi, tuttavia, la doglianza nella richiesta di chiarire la propria posizione e quella di parte resistente «in merito alle date di pagamento ed alle modalità dello stesso», nella specie tramite bonifici.

Il Collegio rileva che il ricorrente sembra lamentare altresì l’applicazione di alcune commissioni da parte della resistente (caricate sul ricorrente per le comunicazioni di sollecito e per il coinvolgimento dell’agenzia di recupero crediti) e pare aver effettuato il pagamento di quanto richiesto dall’intermediario, pur ritenendo che gli importi versati non fossero dovuti. Parte ricorrente, però, non quantifica la pretesa restitutoria.

Preliminarmente l’intermediario contesta la consulenzialità della domanda.

Il Collegio evidenzia che il ricorrente ha presentato il ricorso senza l’assistenza di un procuratore.

Sul tema dell’interpretazione del petitum e della consulenzialità della domanda, codesto Collegio richiama, innanzitutto, l’orientamento dei Collegi territoriali ABF (Collegio di

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Roma, decisioni nn. 1323/2013 e 2648/2011; Collegio di Napoli, pronuncia n. 2140/2012) che hanno ritenuto di aderire al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il petitum deve essere individuato «attraverso un esame complessivo dell’atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva» (ex plurimis, Cass. civ., sez. lav., 19 marzo 2001, n.3911) che nel caso di specie consente di superare i limiti dei quesiti espressamente posti da parte corrente e, soprattutto, permette a codesto Collegio di individuare con esattezza le questioni poste che di seguito vengono nel merito prese in esame.

Si rileva, innanzitutto, che il contratto di mutuo fondiario è stipulato tra le parti il 23/2/2010, per una durata di anni 25.

La controversia nasce dall’interpretazione della clausola 3, rubricata «Termini e modalità di rimborso del mutuo», dove all’ultimo capoverso, si prevede che «Il pagamento delle rate avviene tramite addebito automatico sul conto corrente indicato dalla parte mutuataria, aperto presso la Banca stessa o presso altri Istituti bancari. In quest’ultimo caso l’addebito avverrà tramite sistema R.I.D. Se non è possibile, per qualsiasi causa, addebitare automaticamente la rata sul conto corrente indicato dalla parte mutuataria la parte mutuataria stessa deve comunque effettuare il pagamento entro il giorno successivo alla data di scadenza della rata».

L’intermediario la intende nel senso per cui il pagamento «non oltre il giorno successivo della rata del mutuo» sarebbe ammesso «nel caso in cui un’ impossibilità temporanea – a prescindere dalla causa - non consenta il pagamento mediante la modalità contrattualmente prevista».

Il ricorrente la interpreta invece nel senso per cui «se non fosse possibile pagare il giorno della scadenza, potremmo pagare il giorno seguente».

A prescindere dalla circostanza per cui l’interpretazione fornita dall’intermediario appaia maggiormente conforme al tenore letterale della disposizione contrattuale, in merito alla legittimità delle commissioni applicate dall’intermediario per il ritardo, si rileva come il contratto di mutuo preveda, per il caso di ritardato pagamento di qualsiasi somma dovuta in dipendenza del contratto di mutuo, il pagamento degli interessi di mora.

Dall’analisi del piano di ammortamento si evince che l’intermediario ha applicato le commissioni per il ritardo consistenti nelle «spese comunicazione di sollecito interno»

(calcolate al netto delle spese amministrative pratica mensili, pari a € 5,00) già dalla rata 69 e in seguito anche le «spese per il coinvolgimento della società di recupero crediti».

Dalle comunicazioni intercorse tra il ricorrente e l’intermediario si evince come spesso il ricorrente abbia pagato a ridosso della rata e pertanto sia stato registrato un ritardo di pagamento a fronte del quale sono quasi sempre state applicate le “spese di sollecito interno”. In più, trattandosi di mutuo a tasso variabile, è accaduto che, diverse volte, il ricorrente abbia versato una cifra inferiore rispetto a quanto effettivamente dovuto in ragione della variazione del tasso. Tutti i pagamenti sono stati pertanto contabilizzati in ritardo, perché “completati” solo con il versamento della rata successiva.

Dagli eseguiti bonifici prodotti dal ricorrente, tra l’altro, si evince che: - la rata relativa al mese di gennaio 2017 sia stata pagata in tempo, ma per un importo inferiore a quanto risultante dal piano di ammortamento (€ 764,94 in luogo di € 783,52); - la rata relativa al mese di aprile 2017 sia stata pagata in tempo (data valuta del bonifico 28/3/2017) ma per un importo inferiore a quanto risultante dal piano di ammortamento (€ 764,94 in luogo di 788,70); - la rata relativa al mese di maggio 2017 sia stata pagata in ritardo (data valuta del bonifico 3/5/2017) e per un importo inferiore a quanto risultante dal piano di ammortamento (€ 764,94 in luogo di € 765,81); - la rata relativa al mese di giugno 2017 sia stata pagata in tempo (data valuta del bonifico 2/6/2017) ma per un importo inferiore a quanto risultante dal piano di ammortamento (€ 764,94 in luogo di € 822,35, quest’ultimo

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importo già comprensivo delle spese per il ritardo nel pagamento della rata precedente); - la rata relativa al mese di luglio 2017 sia stata pagata in tempo (data valuta del bonifico 29/6/2017) ma per un importo inferiore a quanto risultante dal piano di ammortamento (€

764,94 in luogo di € 803,70, quest’ultimo importo già comprensivo delle spese per il ritardo nel pagamento della rata precedente); - la rata relativa al mese di agosto 2017 sia stata pagata in tempo (data valuta del bonifico 27/7/2017) ma per un importo inferiore a quanto risultante dal piano di ammortamento (€ 764,94 in luogo di € 803,64, quest’ultimo importo già comprensivo delle spese per il ritardo nel pagamento della rata precedente).

Da gennaio 2017 ad agosto 2017 risulta, quindi, un inadempimento del Cliente per complessivi € 178,08 dovuti in massima parte alle commissioni applicate.

Dall’ultimo sollecito di pagamento prodotto (7/8/2017) emerge un insoluto pari a € 173,25.

È questa la cifra contestata dal ricorrente.

In data valuta 14/8/2017 il ricorrente eseguiva un «pagamento residuo mutuo come da raccomandata del 27/7/2017» per € 97,16, che in ogni caso non copre l’intera somma mancante.

Il ricorrente produce, però, una copia di bonifico inviato per € 76,09 a copertura dell’intera esposizione debitoria, per come quantificata dall’intermediario.

Si è verificato come l’intermediario, a fronte di piccoli ritardi, o di inadempimenti quantitativi di lieve entità, abbia comunque, sempre, applicato le commissioni per la comunicazione del sollecito e da un certo momento in poi anche quelle per l’interessamento dell’Agenzia di recupero crediti.

In sintesi, il Collegio rileva come in via del tutto arbitraria la ricorrente adoperava la modalità di pagamento “alternativa” tramite bonifico bancario, incorrendo in alcuni ritardati pagamenti. Il Collegio rileva, altresì, come, sulla base della documentazione prodotta dalle parti, risulti confermato il ritardo nei pagamenti di parte delle rate del piano di ammortamento rispetto alle scadenze originariamente previste; ritardo che ha comportato l’addebito, da parte dell’intermediario resistente, dei costi dovuti eminentemente agli oneri per il ritardo nel pagamento.

Si tratta ora di valutare la legittimità del comportamento dell’intermediario.

Facendo proprio l’orientamento già espresso dai Collegi territoriali ABF, codesto Collegio ritiene che, nel contratto in esame, la modalità di pagamento tramite RID rappresenta

«una clausola essenziale, in quanto funzionale a consentire l’esattezza del pagamento delle rate di volta in volta suscettibili di variazione. Tale modalità era, quindi, intesa ad evitare il prodursi di insoluti parziali quali, invece, effettivamente determinatisi in seguito ai pagamenti tramite bonifico da parte della cliente» (Collegio di Milano, decisione n.

6386/2013). In tal senso si veda Collegio di Napoli, decisione n. 3625/2015, secondo il quale: «Più in generale, il disallineamento tra importi bonificati e importi dovuti sembra aver generato l’addebito dei successivi oneri di recupero e degli interessi di mora, pure contrattualmente definiti». Precisato ciò, a fronte di una puntuale disposizione negoziale (sopra riportata) sul punto controverso, avuto presente che non sembrano imputabili all’intermediario addebiti di importi non dovuti, non si può non concludere per l’infondatezza della pretesa di parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso. IL PRESIDENTE

firma 1

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