• Non ci sono risultati.

COLLEGIO DI BARI. Membro designato dalla Banca d'italia. Membro di designazione rappresentativa. dei clienti FATTO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "COLLEGIO DI BARI. Membro designato dalla Banca d'italia. Membro di designazione rappresentativa. dei clienti FATTO"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS Presidente

(BA) TUCCI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) SEMERARO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) DI RIENZO Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(BA) CATERINO Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del 19/11/2020

FATTO

Il ricorrente afferma di essere titolare di una carta di credito emessa dall’intermediario resistente, la quale “dovrebbe garantire al titolare la possibilità di finanziare le spese effettuate e man mano che le rate vengono pagate ripristinare il plafond a disposizione per nuovi finanziamenti. Tutto questo parallelamente alla linea a saldo addebitata il 15 del mese successivo”.

Sostiene che già dal 2019 non riesce più ad accedere alla linea di credito, potendo usare la carta soltanto con “la linea a saldo senza poter finanziare nulla”; fa presente che l’intermediario, in sede di riscontro al reclamo, precisava di aver inviato una comunicazione di recesso dalla linea di credito via e-mail, con valenza a partire dal mese di settembre 2019 ma sostiene di non avere mai ricevuto tale comunicazione.

Dichiara inoltre di essere stato costretto ad aprire una linea di credito presso un altro intermediario, dato che, avendo fatto affidamento sulla linea di finanziamento concessagli dal resistente, aveva acquistato degli oggetti con l’intento di finanziarli mediante la carta di credito oggetto di doglianze, non avendo all'epoca possibilità di corrispondere immediatamente gli importi ai rivenditori a causa di altre spese personali di carattere sanitario.

Precisa, infine, di aver instaurato “diversi rapporti giuridici con diversi intermediari, senza mai venire meno agli obblighi contrattualmente assunti”, motivo per il quale il recesso dalla linea di credito sarebbe privo di causa.

Rappresenta, infine, di avere subito danni patrimoniali e non patrimoniali a causa dell’impossibilità di accedere alla linea di credito in precedenza concessa, per avere patito

(2)

una “sofferenza psicologica”, nonché per il danno derivato alla propria “reputazione di buon pagatore”.

Chiede pertanto che l’Arbitro “condanni la resistente a versare, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, descritti in termini di impossibilità di accedere al credito, sofferenza psicologica, e per il danno derivato alla propria ‘reputazione di buon pagatore’, una somma da Voi equitativamente determinata”.

Costituitosi, l’intermediario si oppone alle pretese del cliente, rappresentando che lo stesso risulta titolare di una carta “con linea di credito aggiuntiva “revolving” su opzione”;

sostiene di aver inviato in data 11/06/2019 una e-mail all’indirizzo di posta del ricorrente, comunicando il recesso senza oneri a suo carico dalla suddetta linea di credito aggiuntiva, ai sensi dell’art. 15 delle condizioni generali di contratto; inoltre, rappresenta di aver informato il cliente che, trascorsi due mesi dalla data di ricezione della comunicazione, non sarebbe più stato possibile utilizzare la linea di credito aggiuntiva, nonché che eventuali finanziamenti già attivi sulla linea di credito avrebbero potuto essere rimborsarti con la periodicità, i termini e le condizioni “allora applicati”; precisa di aver invitato il ricorrente,

“se possibile”, a rimborsare i finanziamenti attivi sulla linea di credito aggiuntiva entro la scadenza della carta di credito, fissata il 31/12/2021.

Afferma che tale comunicazione risulta correttamente recapitata alla casella di posta elettronica del cliente, il quale ha visualizzato la mail senza tuttavia visionarne il contenuto;

ad ogni modo, ritiene che il ricorrente sia stato correttamente informato e che le modalità utilizzate per comunicare il recesso siano state conformi alle condizioni contrattuali e ai principi normativi, come anche di avere fornito un congruo e ragionevole preavviso per il recesso, il quale sarebbe stato esercitato “in modo non abusivo, avendo salvaguardato l’interesse dell’altra parte”.

Ritiene non si possa pretendere la “prosecuzione del rapporto giuridico fino alla apertura di uno nuovo, sostitutivo di quello prossimo alla interruzione” in quanto l’esigenza di evitare, a carico di chi intende sciogliersi dal rapporto, una “perpetuazione indeterminata” dello stesso, risulta pienamente rispondente al principio di buona fede.

Con riferimento alla richiesta risarcitoria formulata, sostiene che la stessa sia sfornita di supporto probatorio “sia in termini di nesso di causalità tra la condotta … e il danno subito, sia sotto il profilo del concreto pregiudizio economico che il ricorrente avrebbe subito per effetto della condotta”; puntualizza che anche la liquidazione equitativa del danno necessiti almeno delle “allegazioni degli elementi dei danni patiti, poi potendosi far ricorso al notorio ed alle presunzioni”.

Infine, esclude che nel caso di specie possa ritenersi configurabile un danno morale, “solo conseguente al reato e a lesioni di diritti della persona di rilevanza costituzionale”.

Chiede pertanto che il ricorso sia respinto.

In sede di repliche, il ricorrente ribadisce di non avere mai ricevuto alcuna comunicazione di recesso e, “quand’anche l’avesse ricevuta, non l’avrebbe mai potuta prendere nella debita considerazione e pertanto l’avrebbe considerata Spam”, dato che, “osservando attentamente la comunicazione” prodotta in atti, “al quinto rigo, esattamente laddove uno si sarebbe aspettato di trovare il numero della carta di credito, ci sono dei simboli e dei caratteri speciali senza nessun significato logico apparente”; fa poi presente di essere titolare di un’altra carta di credito rilasciata dal medesimo intermediario, per cui ritiene che comunque sarebbe stato “alquanto difficile capire a quale carta si riferisse la comunicazione”.

Rappresenta di avere presentato reclamo all’intermediario aprendo una segnalazione per cercare di meglio comprendere le motivazioni della condotta di quest’ultimo, essendo completamente all’oscuro del recesso; evidenzia come la banca, in riscontro alla sua

(3)

segnalazione, abbia catalogato l’inconveniente come “increscioso”, assumendosi quindi la piena e totale responsabilità dell’accaduto.

Mette poi in luce come l’art. 15 delle condizioni generali riporti espressamente che la comunicazione di recesso debba essere inviata con raccomandata A.R. oppure resa visibile al cliente tramite l’area personale; quanto a quest’ultima modalità, sostiene di non avere potuto mai leggere tale comunicazione in quanto “nemmeno gli addetti al call center ne conoscevano l’esistenza”.

Per quanto riguarda la richiesta di ristoro dei danni patrimoniali subiti, rappresenta che la mancata disponibilità della somma di € 1.300 (relativa alla seconda linea di finanziamento inibita per oltre un anno) costituisca di certo un pregiudizio economico; inoltre, sostiene che la mancata operatività, senza alcuna comunicazione, della linea di credito, lo abbia costretto ad usare un’altra carta, rilasciata da altro intermediario, con l’applicazione di tassi meno convenienti (per un TAEG pari al 17,89% anziché al 15,251%).

Con riferimento, poi, alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, evidenzia che essendogli stata inibita la possibilità di usare la linea di credito secondaria sia stata lesa la sua reputazione di “buon pagatore”.

A sua volta, l’intermediario ha controreplicato, precisando che la comunicazione allegata alle controdeduzioni è solo un “facsimile, che contiene il testo utilizzato, e non [è] quella effettivamente inviata” al cliente nel caso di specie; precisa quindi che quelli che il ricorrente descrive come simboli e caratteri speciali senza nessun significato logico apparente, altro non sono che i cosiddetti “tag tecnici”, che vengono elaborati dalla macchina di marketing automation con le informazioni proprie di ciascun titolare e con lo scopo di soddisfare la richiesta del ricorrente, afferma di allegare alle controrepliche la comunicazione effettivamente inviatagli, sostenendo come si potesse ben collegare, senza fraintendimento alcuno, alla carta di credito in suo possesso.

Precisa infine che tale comunicazione è stata inviata al cliente mediante supporto durevole con lui concordato, come previsto dall’art. 15 delle condizioni di contratto, e ribadisce che la e-mail che veicolava la comunicazione è stata correttamente recapitata e visonata dal cliente.

DIRITTO

La questione oggetto dell’esame del Collegio concerne l’asserita illegittimità del recesso esercitato dall’intermediario in relazione ad una apertura di credito di tipo rotativo tramite carta di credito revolving, con conseguente diritto del ricorrente ad ottenere il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

In merito alla revoca della linea di credito, parte ricorrente rileva che l’intermediario avrebbe proceduto in maniera del tutto illegittima, senza alcuna preventiva comunicazione.

In proposito, fermo restando che, secondo l’oramai pacifica posizione dei Collegi ABF, la scelta di revocare un fido o una linea di credito, è insuscettibile di sindacato da parte dell’Arbitro, rientrando nella piena discrezionalità negoziale dell’intermediario che, pertanto, non può essere messa in discussione (cfr. Collegio di Roma, decisioni n.

8535/2016 e n. 8806/2015), va comunque rammentato che la condotta dell’intermediario è pur sempre vincolata al rispetto dei canoni generali di buona fede e correttezza nelle relazioni con la clientela e ciò anche in presenza di una clausola che riconosca ad un contraente il diritto di recedere ad nutum.

Al fine di potere procedere con le verifiche del caso, il Collegio deve rilevare tuttavia che la documentazione in atti appare incompleta e lacunosa, difatti, non è esibita copia del contratto che prevede l’apertura di credito di tipo rotativo, anche se dall’estratto di alcune condizioni generali di contratto – pur prive di sottoscrizione e di specifici riferimenti al

(4)

rapporto instaurato con il ricorrente – prodotto dall’intermediario risulta verosimile che l’apertura di credito in questione fosse prevista a tempo indeterminato.

Il ricorrente afferma di essersi reso conto della revoca della linea di credito solo con il riscontro al reclamo del 19/06/2020, in cui veniva comunicato che la linea risultava dismessa “nel corso del 2019” dietro accordo con la banca del ricorrente; l’intermediario esibisce invece copia della comunicazione di recesso che sarebbe stata inviata all’indirizzo di posta elettronica del cliente, per vero priva di data e senza riferimenti al nome del ricorrente né al suo indirizzo di posta elettronica, ma indicante il numero di riferimento della carta di credito di cui il ricorrente afferma di essere intestatario ed in tale comunicazione viene indicato un preavviso di recesso pari a 2 mesi.

A dimostrazione del corretto recapito di tale comunicazione, l’intermediario allega una schermata informatica riportante le comunicazioni e-mail inoltrate all’indirizzo del ricorrente che consentirebbe di individuare nell’11 giugno 2019 la data di spedizione; come anche allega una riproduzione di una ulteriore schermata da cui risulterebbe che il canale prescelto dal cliente per le comunicazioni (“consenso promozioni e servizi”) sarebbe quello della posta elettronica.

Invero, le condizioni generali di contratto versate in atti prevedono, all’art. 15, che il recesso debba essere comunicato con un preavviso di due mesi, dandone comunicazione in forma scritta al cliente su supporto cartaceo a mezzo raccomandata A.R., oppure tramite l’area personale inviando, in questo caso, apposito avviso di pubblicazione al cliente via mail, oppure, infine, “anche mediante altro supporto durevole concordato in anticipo col cliente”.

Ad avviso del Collegio, sulla base della documentazione prodotta dalle parti ed analizzata, non si può ritenere che sia stata fornita la prova dall’intermediario della corretta osservanza delle prescrizioni contrattuali dal medesimo concordate con il cliente giacché non si può con certezza evincere che le modalità di comunicazioni prescelte in relazione al rapporto contrattuale fossero quelle della posta elettronica; pertanto, ferma restando la legittimità dell’esercizio del recesso, trattandosi, come detto, di profilo attinente alla libertà negoziale non suscettibile di scrutinio da parte dell’Arbitro, la condotta dell’intermediario appare censurabile, sotto il profilo della correttezza del proprio operato, per quanto concerne le modalità di comunicazione della revoca.

Questo consente quindi di procedere con l’esame nel merito della domanda risarcitoria formulata dal ricorrente.

In proposito, rileva il Collegio che le allegazioni esibite dal ricorrente a dimostrazione del danno patrimoniale patito, anche a prescindere dalla loro effettiva capacità dimostrativa di un danno, non appaiono direttamente riconducibili, in un rapporto di causa ed effetto, all’operato dell’intermediario; in particolare, il documento datato 19 novembre 2019 da cui si evincerebbe una concessione di una linea di credito da parte di altro intermediario (richiesta, afferma il ricorrente, in luogo di quella revocata ed a condizioni peggiori), si riferisce ad un rinnovo per scadenza di una carta di credito già rilasciata in precedenza al ricorrente, senza alcuna evidenza degli utilizzi effettivamente fatti e riporta comunque una data anteriore a quella del riscontro al reclamo, momento nel quale il ricorrente ha affermato di essere stato avvertito della revoca intervenuta da parte del convenuto, ma anche anteriore al reclamo, inoltrato nel mese di giugno 2020 ed in cui il ricorrente lamentava ‘da diverse settimane’ la difficoltà di utilizzo della linea di credito (revocata).

Pertanto, come appunto chiarito dalla giurisprudenza ordinaria e dell’Arbitro, poiché nel vigente ordinamento il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive, ma in relazione all’effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, in mancanza della effettiva dimostrazione della sussistenza di elementi costitutivi della lesione subita – differenti ed ulteriori rispetto

(5)

ai riconosciuti motivi di illegittimità della condotta tenuta dall’intermediario – (Cfr. Cass., n.

1781/2012; Cass., n. 1183/2007; Collegio di Coordinamento, decisione n. 3089/2012;

Collegio di Bari, decisione n. 3443/2018), la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente nel caso in esame non può essere accolta.

Quanto anche alla richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali asseritamente subiti dal ricorrente, in osservanza dell’orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 1642/2019) e secondo il quale la sussistenza del danno non patrimoniale non è in re ipsa, ma deve comunque essere provata, rileva il Collegio come non venga prodotta alcuna evidenza documentale a sostegno della effettiva dimostrazione di un pregiudizio subito, pertanto anche la relativa domanda non può essere accolta.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1

Riferimenti

Documenti correlati

Dovendo il Collegio effettuare una comparazione non atomistica bensì globale tra le condizioni del finanziamento che dà causa al ricorso e quelle offerte in raffronto ai fini

Inoltre, ribadisce che secondo i Collegi, anche nel valutare le implicazioni delle tecniche truffaldine impiegate, occorrerebbe considerare, in prima istanza, il contenuto del

In particolare, lamenta l’omessa applicazione, sul retro del buono, del timbro recante i nuovi rendimenti dal 21° al 30° anno, dovendo quindi riconoscersi alla cliente per quel

durata; l’indennizzo è stato parametrato al debito residuo; l’intermediario è altresì il beneficiario della copertura assicurativa; non è presente nel contratto una comparazione

5448/19 – su un contratto analogo, di altro intermediario, in cui era indicato solo il costo complessivo del finanziamento, con e senza polizza, senza indicazione del doppio TAEG

Il ricorrente in sede di repliche ribadisce che, esaminando la documentazione in atti, risulta che l’intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie P

Nel caso di specie, si è in presenza di un assegno circolare, per un importo di € 24.000,00, emesso in data 21.11.2018 e negoziato presso altro intermediario (non convenuto nel

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della