COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) CARRIERO Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GENOVESE Membro di designazione rappresentativa
degli intermediari
(NA) GIGLIO Membro di designazione rappresentativa
dei clienti
Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO
Seduta del 01/12/2020
FATTO
Il ricorrente riferisce che nel tentativo di accedere al credito bancario, è venuto a conoscenza di segnalazioni a sofferenza a proprio carico in Centrale dei rischi; si tratta a suo dire di segnalazioni illegittime in quanto sono avvenute in mancanza dei presupposti procedurali e sostanziali.
Invero, precisa che le stesse sarebbero avvenute per un importo inferiore alla soglia minima prevista dalla normativa applicabile, pari a 30.000,00 euro e in assenza della valutazione complessiva della esposizione debitoria. Sul punto, l’intermediario si limita a dichiarare di aver effettuato una suddetta valutazione, senza però addurre alcun supporto probatorio.
Evidenzia poi l’attore che le segnalazioni sono state effettuate nonostante un rapporto sia stato oggetto di transazione e per l’altro sia stata avanzata una richiesta di consegna della documentazione ex art. 119 TUB alla quale non è mai stato fornito riscontro.
Rappresenta infine che le segnalazioni sarebbero avvenute in violazione dell'obbligo di preavviso di cui all’art. 125, comma 3, TUB e della Circolare della Banca d’Italia.
Ciò posto, insoddisfatto della prodromica interlocuzione con l’intermediario che si è esplicitata anche attraverso un esposto alla Banca d’Italia e in una richiesta di informazioni all’ABF, si rivolge all’Arbitro a mezzo legale di fiducia invocando l’illegittimità della condotta dell’intermediario e un inadempimento all’obbligo di riscontrare la richiesta ex art. 119 TUB.
Ha chiesto quindi la cancellazione delle segnalazioni pregiudizievoli e il risarcimento del danno patrimoniale quantificato in euro 21.250,00, pari alla richiesta di finanziamento rigettata da altro intermediario a causa delle segnalazioni suddette, nonché il risarcimento del danno non patrimoniale da determinare in via equitativa, oltre alle spese di assistenza difensiva.
Si è costituito l’intermediario il quale in via preliminare ricostruisce le pregresse vicende societarie che la hanno riguardata, premettendo poi di essere cessionaria di crediti originariamente vantati da altro intermediario e ceduti pro soluto alla stessa il 16 giugno 2017; al riguardo, riferisce di essersi attivata fin da subito nei confronti del ricorrente al fine di addivenire ad una definizione bonaria della vicenda. Tuttavia, a seguito della complessiva posizione debitoria e del perdurante stato di inadempienza, ha provveduto a confermare la segnalazione delle sofferenze, non essendo a conoscenza di eventuali circostanze determinanti il venir meno dei requisiti in base ai quali la cedente ha effettuato la segnalazione in Centrale Rischi.
Quanto alla richiesta di consegna documentale ai sensi dell’art. 119 TUB, precisa che, già in sede di riscontro al reclamo, ha informato il ricorrente di aver interessato l’intermediario cedente il credito al fine di reperire quanto richiesto. Al riguardo, comunica di essere ancora in attesa di ricevere un riscontro da parte della cedente.
Richiamando quanto previsto dall’art. 119 del TUB nonché la giurisprudenza di merito formatasi sul punto, fa presente che esso intermediario, in qualità di mero cessionario del credito e non anche del rapporto contrattuale, potrebbe anche non essere in possesso della documentazione periodica inviata dalla banca cedente al proprio cliente, soggetto destinatario dell’obbligo di consegna della stessa.
In ogni caso, ha trasmesso gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB rilasciati dalla cedente in sede di cessione.
Avendo, pertanto, esso intermediario fatto tutto ciò che era in proprio potere al fine di soddisfare la richiesta avanzata dal ricorrente, ritiene che non sia ravvisabile alcun tipo di responsabilità in capo alla stessa.
Sulla legittimità delle segnalazioni, l’intermediario rammenta di avere l’obbligo di effettuare mensilmente gli adempimenti segnaletici, in conformità con le proprie risultanze contabili,
“fino all’estinzione del debito o fino al venir meno dei presupposti legittimanti la segnalazione ‘a sofferenza’’”, nel rispetto di quanto disposto dalla Circolare n. 139/1991 della Banca d’Italia.
Eccepisce che il ricorrente era già segnalato dalla cedente e che, previa valutazione della sua complessiva posizione, avendo riscontrato la sussistenza dei presupposti dalla normativa in materia, esso intermediario ha provveduto a confermare la relativa segnalazione.
Quanto al credito oggetto di accordo di definizione a mezzo del piano di rientro riferisce che all’atto di ogni singolo pagamento l’importo segnalato a sofferenza viene correttamente variato, conformemente a quanto previsto dalla Circolare summenzionata.
Pertanto, l’obbligo di segnalazione cesserà quanto sarà completamente versato l’importo pattuito.
Rispetto al presupposto formale, chiarisce che il preavviso ha natura “prettamente informativa”, atteso che l’eventuale omesso invio non inficia la legittimità della segnalazione, costituendo soltanto un obbligo di trasparenza (richiama sul punto alcuni precedenti dei Collegi ABF), e che non è previsto tra i presupposti legittimanti la cancellazione della segnalazione in CR.
Richiamando la normativa applicabile, che prevede il preavviso solo per la prima segnalazione a sofferenza, evidenzia ancora la convenuta che l’onere di preavviso
consegue, pertanto, che in caso di cessione di un credito a sofferenza, il cessionario intermediario che è tenuto obbligatoriamente a procedere alla segnalazione non deve nuovamente informare il cliente.
Quanto al presunto pregiudizio subito dal ricorrente, l’intermediario sottolinea che il cliente non ha fornito alcun elemento probatorio. Infine, con riferimento alle spese legali, afferma che la scelta di rivolgersi ad un professionista per la presentazione del ricorso, non essendo necessaria, “è di esclusiva responsabilità del ricorrente” e che, pertanto, è lo stesso ricorrente che ne deve sostenere l’eventuale costo.
In sede di repliche il ricorrente si oppone a quanto affermato dall’intermediario, insistendo per l’accoglimento integrale del ricorso. In particolare, ritiene che la produzione dei documenti da parte dell’intermediario non è idonea a “surrogare l’invito ex art. 119 TUB”, che è rimasto privo di riscontro e riguardo al quale è maturato un colpevole ritardo.
Sul punto, chiede al Collegio di valutare il comportamento inadempiente dell’intermediario, che all’esito della cessione è subentrato a tutti gli effetti negli obblighi di informazione un tempo riferibili all’intermediario cedente.
Quanto poi le segnalazioni, ribadisce che:
il debito era inferiore alla soglia minima prevista dalla normativa, ovvero 30.000,00 euro, deducendo l'assenza di criteri idonei a giustificare l’applicabilità della diversa soglia di 250,00 euro; peraltro, non vi è alcun elemento da cui possa presumersi la sussistenza di uno stato di crisi economica;
il suo diritto ad ottenere il risarcimento del danno, sia patrimoniale che non.
A supporto della sua pretesa cita giurisprudenza.
DIRITTO
Il ricorrente lamenta in questa sede l’illegittimità delle segnalazioni effettuate dalla resistente presso la CR. Chiede pertanto la cancellazione delle segnalazioni, nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti e il rimborso delle spese di assistenza difensiva.
L’intermediario, nell’opporsi alle richieste avanzate da parte attrice, chiede il rigetto del ricorso perché infondato.
Al fine di ricostruire la vicenda che ha dato origine alla presente controversia, è opportuno evidenziare che oggetto di ricorso sono due segnalazioni in sofferenza presso la Centrale dei Rischi.
Con riguardo ai rapporti sottesi a tali segnalazioni, si rappresenta che il ricorrente aveva stipulato un contratto di finanziamento con l’intermediario OMISSIS, il quale ha poi ceduto il credito all’odierna convenuta.
In relazione a tale posizione, parte attrice chiarisce di aver raggiunto con l’intermediario convenuto un accordo transattivo
La ulteriore segnalazione sembra essere riferita ad un conto corrente ordinario per la quale il ricorrente ha tentato, invano, di ottenere la relativa documentazione, “non avendo più contezza dell’effettività di detto rapporto” :
Deduce l’attore che all’atto della richiesta di altro finanziamento presso un terzo intermediario è stato da quest’ultimo reso edotto che il suo nominativo era stato segnalato presso la CR.
Le doglienze principali in sintesi sono che:
l’intermediario non avrebbe inviato il preavviso di segnalazione previsto dall’art. 125, comma 3° del TUB;
le segnalazioni sarebbero state effettuate nonostante il debito del ricorrente fosse di ammontare inferiore alla “soglia minima” prevista dalla normativa, pari a € 30.000,00 e nonostante per un rapporto fosse intervenuto accordo transattivo, mentre per l’altro il ricorrente ha presentato istanza ex art. 119 TUB;
l’intermediario non avrebbe valutato la complessiva situazione patrimoniale del cliente.
Le doglianze, così come formulate in questa sede, sono da rigettare.
Osserva il Collegio che il preavviso è richiesto solo per la prima segnalazione a sofferenza. Pertanto l’onere di preavviso gravava sul primo soggetto segnalante, ovvero l’intermediario cedente il credito.
In caso di cessione di un credito a sofferenza, come nel caso che di occupa, il cessionario intermediario che è tenuto obbligatoriamente a procedere alla segnalazione non deve nuovamente informare il cliente.
La Circolare n. 139/1991 prevede invero che il preavviso è dovuto ai clienti consumatori per la prima segnalazione di informazioni negative (sofferenze e inadempimenti persistenti).
Inoltre, la Sez. 2, par. 5.6 prevede che “Se il cessionario è anch’esso un intermediario partecipante al servizio centralizzato dei rischi, deve segnalare il debitore ceduto nella pertinente categoria di censimento dell’operazione originaria per un importo pari al debito del cliente, sia in caso di cessione pro solvendo che pro soluto. Salvo che ricorrano i presupposti per una diversa classificazione, il cessionario segnala tra le sofferenze i crediti acquistati aventi come debitori ceduti soggetti precedentemente segnalati in sofferenza.”.
Ciò posto, premesso che agli atti non risulta alcun preavviso di segnalazione, secondo il consolidato orientamento dell’Arbitro, l’invio dell’informativa al cliente di imminente segnalazione in Centrale Rischi costituisce un obbligo di trasparenza, ma non un presupposto di legittimità della segnalazione; la relativa violazione può giustificare soltanto una pretesa risarcitoria e non la richiesta di cancellazione.
Non emergono danni provati e dettagliatamente chiesti, salvo la negazione di un finanziamento da parte di altro intermediario, le cui motivazioni non sono riconducili con certezza alle posizioni contestate.
Quanto alla richiesta di documentazione e violazione dell’art. 119 TUB già in sede di riscontro al reclamo l’intermediario convenuto aveva informato il ricorrente di aver interessato la banca cedente il credito, riferendogli che gli avrebbe inviato quanto richiesto appena in suo possesso.
La banca cedente non ha riscontrato la resistente.
In sede di controdeduzioni, ha trasmesso quanto in suo possesso, ovvero gli estratti conto certificati rilasciati dalla cedente in sede di cessione.
Nel caso di specie, dunque, l’intermediario resistente ha eccepito di non aver ricevuto la documentazione richiesta dalla cedente, titolare del rapporto controverso.
Secondo la i Collegi ABF “Se, nell’addurre l’impossibilità di adempimento, l’intermediario non è in grado di dimostrare la non imputabilità della mancata consegna, non può affermarsi né l’estinzione dell’obbligazione per impossibilità sopravvenuta della prestazione (art. 1256 c.c.) né l’esenzione del debitore dalla responsabilità, ma, piuttosto, la conversione dell’obbligo di cui all’art. 119 TUB (di dare una cosa) in quello di risarcire il danno” (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 14467/20).
Ma non vi è in atti una richiesta precisa di danno in riferimento a questo specifico aspetto, quindi anche tale doglianza è priva di pregio.
Parte ricorrente lamenta ancora l’illegittimità delle segnalazioni a sofferenza asserendo che il proprio debito risultava inferiore alla soglia di rilevabilità delle sofferenze in C.R.
Il par. 5, Sez. 1, Cap. 2, della Circolare 139/1991 prevede che:
<Le segnalazioni sono dovute se, alla data di riferimento, ricorre almeno una delle seguenti condizioni relative all’intestatario della posizione di rischio (persona fisica, persona giuridica, organismi, cointestazioni, fondi comuni d’investimento):
il totale dei crediti per cassa e di firma (accordato o utilizzato) è pari o superiore a 30.000
€;
il valore delle garanzie ricevute complessivamente dall'intermediario è d'importo pari o superiore a 30.000 €;
il valore intrinseco delle operazioni in derivati finanziari è pari o superiore a 30.000 €;
la posizione del cliente è in sofferenza per un valore nominale, al netto delle perdite, pari o superiore a 250 €>
La soglia minima di segnalazione pari ad € 30.000,00 a cui fa riferimento il ricorrente è relativa ai crediti di cassa o di firma ma non alle posizioni in sofferenza, il cui tasso di rilevanza, differentemente, è di € 250,00. Quindi anche questa argomentazione è destituita di fondamento.
Parte attrice infine afferma che le segnalazioni sarebbero illegittime perché l’intermediario non ha tenuto conto del piano di rientro concluso dalle parti il 14 maggio 2019 (per una delle due posizioni iscritte a sofferenza).
Anche in questo caso rileva la circolare n. 139/1991 - secondo cui la segnalazione deve restare -, salvo variare l’importo segnalato a sofferenza sino al completo versamento degli importi concordati.
Occorre infine osservare che circa la valutazione complessiva della situazione debitoria del ricorrente, ad avviso del Collegio, assume ancora una volta particolare rilevanza la circostanza che l’intermediario cessionario ha acquistato un credito come già passato a sofferenza e conseguentemente segnalato in centrale rischi e si sia limitato a continuare la segnalazione già in atto (c.d. segnalazione in continuità, Collegio di Milano, decisione n.
8336/2020).
Sul punto occorre rilevare come la Circolare n. 139 del 11 febbraio 1991 (sez. 2, par. 5.6.) stabilisca che “salvo che ricorrano i presupposti per una diversa classificazione, il cessionario segnala tra le sofferenze i crediti acquistati aventi come debitori ceduti soggetti precedentemente segnalati in sofferenza”. La giurisprudenza dell’Arbitro interpreta questa regola nel senso per cui “la cessionaria era tenuta a continuare la segnalazione, salvo che vi fossero i presupposti per una diversa classificazione” (Collegio di Roma, decisione n. 2054/2020).
Tali presupposti mancano a questa fattispecie.
Le richieste di risarcimento danni generiche e sfornita di prova, non esistendo il concetto di danno in re ipsa, sono assorbite dal rigetto delle domande principali.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1