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COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. Membro di designazione rappresentativa. dei clienti FATTO

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(1)

COLLEGIO DI MILANO composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA Presidente

(MI) STELLA Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) DENOZZA Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) SANTARELLI Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(MI) AFFERNI Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore (MI) DENOZZA

Seduta del 17/06/2021

FATTO

Parte ricorrente afferma che:

- Nel mese di novembre l’intermediario ha segnalato in Crif la sua posizione senza inviare alcun preavviso;

- È venuto a conoscenza della segnalazione soltanto dopo aver chiesto ad un altro istituto un aumento del plafond della carta di credito;

- Ha domandato la cancellazione della segnalazione in quanto i dati inseriti non sono corretti perché non è titolare di un’impresa e non è stato inoltrato il preavviso;

- le segnalazioni disposte dall’intermediario presso i SIC sono illegittime in quanto non precedute da idoneo preavviso;

- non intende contestare l’origine del debito ormai ceduto;

- la presenza della segnalazione negativa ha pregiudicato la sua capacità di accedere al credito;

- infatti non è riuscito ad accedere ad un finanziamento che gli avrebbe consentito di pagare un’unica rata mensile di € 575,00 e di estinguere gli altri finanziamenti in essere.

(2)

In virtù di quanto evidenziato, chiede la cancellazione delle segnalazioni presso i SIC ed il risarcimento dei danni subiti per la somma di € 2.681:

L’intermediario afferma che:

il cliente in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale beneficiava di un’apertura di credito per € 6.000 accordatagli nel mese di ottobre 2011;

nel dicembre del 2012, a causa dell’andamento irregolare del rapporto sottoscriveva un piano di rientro parziale del proprio debito che prevedeva il versamento di 24 rate mensili di € 250;

il mancato rispetto del piano e l’intervenuta cessazione della ditta individuale in data 13/3/2014 comportava a partire dal mese di dicembre 2018 la classificazione a sofferenza della posizione;

con raccomandata del 17/10/2018 ha costituito in mora il ricorrente e con successiva comunicazione del dicembre 2018 gli ha comunicato il trasferimento a contenzioso della posizione e la segnalazione del nominativo in Centrale dei Rischi;

tali raccomandate, non ritirate nel periodo di giacenza prescritta, venivano inviate, considerata l’intervenuta cessazione della ditta, all’indirizzo di residenza comunicato dal cliente nel 2013 e per il quale non è stata mai comunicata alcuna variazione;

le segnalazioni sono state disposte anche nei SIC ed in Crif;

in CRIF il ricorrente ha rilevato un’unica segnalazione relativa al mese di novembre 2019 in conseguenza dei tempi di permanenza delle segnalazioni nei SIC; infatti dalle evidenze disponibili la segnalazione era presente anche a febbraio 2019;

ciò posto, in via preliminare si rileva il difetto di legittimazione passiva in quanto la posizione debitoria è stata ceduta ad una società di cartolarizzazione che a partire dal mese di dicembre 2019 è subentrata nella titolarità della posizione;

gli obblighi di informazione si intendono assolti con la pubblicazione dell’avvenuta cessione in Gazzetta Ufficiale;

ad ogni modo ha chiesto la cancellazione delle segnalazioni presenti in CRIF a nome del ricorrente;

quanto alla richiesta risarcitoria, essa non è supportata da alcun elemento di prova in quanto non vi è prova dell’intervenuto diniego di finanziamento;

ad ogni modo, al di là delle segnalazioni in CRIF, il finanziamento gli sarebbe stato negato stante le legittime segnalazioni presenti in Centrale dei Rischi.

Tutto ciò posto, l’intermediario chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile stante il proprio difetto di legittimazione passiva; in via subordinata chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere per quanto attiene alla domanda di cancellazione delle segnalazioni in Crif e respinta la pretesa risarcitoria.

In sede di repliche il cliente conferma le proprie richieste e precisa che:

quando ha domandato l’aumento del plafond della propria carta di credito gli è stata comunicata la presenza di segnalazioni in Crif;

la presenza della stessa lo ha danneggiato;

non intende contestare l’esistenza o l’origine del credito ma il danno subito per la segnalazione e a causa del mancato preavviso;

nessuna comunicazione gli è mai pervenuta e inoltre l’intermediario non ha segnalato in Crif l’intervenuta cessione del credito;

per quanto riguarda la raccomandata del 17/10/2018 non vi è prova della spedizione; la raccomandata successiva del 12 dicembre 2018 di cui è presente l’attestazione di consegna fa riferimento esclusivamente alle segnalazioni in Centrale dei Rischi e non anche a quelle disposte in Crif;

(3)

con riguardo ad essa rileva che aveva chiesto alla portinaia di ritirare la posta a proprio nome;

regolarmente si recava presso il vecchio indirizzo a ritirare la posta ed ha comunicato il primo cambio di residenza; la filiale presso la quale aveva stipulato il contratto era già stata chiusa;

la segnalazione a sofferenza non può scaturire in automatico da un ritardo nei pagamenti ma deve derivare da una valutazione complessiva della situazione finanziaria del cliente;

invece la classificazione a sofferenza è stata fatta in modo non corretto sulla base di dati risalenti a 4 anni prima;

l’intermediario era a conoscenza delle motivazioni in ragione delle quali non aveva potuto pagare il fido, vale a dire un furto che lo ha costretto a chiudere la propria azienda;

con riferimento al fatto che la concessione del finanziamento non sarebbe andata a buon fine anche a causa della segnalazione in Centrale dei Rischi, si evidenzia che essa non rappresenta una lista di cattivi pagatori;

a sostegno della pretesa risarcitoria, si allega documento del mediatore creditizio con cui si attesta che la segnalazione in Crif è stata la circostanza che ha portato alla mancata concessione del credito;

in considerazione della cancellazione sia pure tardiva la richiesta risarcitoria viene ridotta ad € 1.500.

L’intermediario conferma quanto già affermato e precisa che:

- la comunicazione inviata al cliente non gli sarebbe stata recapitata in quanto è stata indirizzata nel luogo dove il ricorrente non era più domiciliato da diverso tempo;

- quanto alla mancata rettifica delle stesse si precisa che in caso di cessione di crediti in blocco la cedente non è tenuta ad effettuare alcun aggiornamento e non è responsabile delle segnalazioni disposte dalla cessionaria;

- la classificazione della posizione a sofferenza è stata effettuata dopo le necessarie valutazioni di merito sia con riguardo al piano sottoscritto nel dicembre del 2012 e non rispettato a partire dal mese di agosto del 2014, sia con riguardo alla cessazione della ditta individuale avvenuta nel mese di marzo del 2014 nonché all’immobilizzazione del rapporto di conto corrente che dopo il pagamento della mensilità di luglio 2014 presentava un saldo debitore di € 2.060,28;

- quanto alla pretesa risarcitoria avanzata si evidenzia che la documentazione prodotta in sede di repliche appare inconferente in quanto si tratta di una dichiarazione successiva alla presentazione del ricorso ed al deposito delle controdeduzioni ed è resa da un soggetto non qualificato;

- si ribadisce inoltre che la concessione del finanziamento sarebbe stata comunque negata al cliente in quanto in Centrale dei Rischi la posizione era classificata a sofferenza e tuttora è presente la segnalazione disposta dalla cessionaria.

DIRITTO

Il ricorrente chiede la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza effettuate dall’Intermediario nei SIC, contestando la legittimità delle stesse per carenza del relativo preavviso. In sede di repliche, egli contesta anche la mancanza dei presupposti sostanziali.

(4)

A causa della sussistenza della segnalazione negativa in CRIF, riferisce di non aver potuto ottenere un finanziamento e per tale motivo domanda il ristoro del danno subito per la somma di € 1.500 cosi come precisata in sede di repliche.

Il credito vantato nei confronti del ricorrente è stato ceduto nel dicembre del 2019 ad una SPV nell’ambito di una più ampia operazione di cessione di crediti in blocco. Per tale ragione la resistente eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto non più titolare del credito in questione.

Al riguardo si rileva che, in caso di cessione del credito, l’orientamento consolidato dell’ABF è nel senso di ritenere che ciascun intermediario rimane responsabile delle segnalazioni che ha effettuato (sul punto si veda la decisione del Collegio di Roma, decisione n. 24299 del 06.11.2019:“In via preliminare l’intermediario eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva perché ha ceduto il credito segnalato nella Centrale dei Rischi ad una SPV. L’eccezione è infondata. Infatti, dal prospetto della Centrale dei Rischi accluso al ricorso risulta che le segnalazioni a sofferenza sono state effettuate dall’istituto di credito resistente. Pertanto, in forza della Circolare della Banca d’Italia n. 139/1991 e del costante orientamento di questo Arbitro, ciascun intermediario risponde delle segnalazioni che ha effettuato. Il fatto che la banca resistente abbia successivamente ceduto il credito ad altro intermediario non fa venire meno la sua legittimazione passiva con riferimento alle segnalazioni dalla stessa disposte. Sul punto, questo Collegio ha avuto modo di precisare, infatti, che “ciascun intermediario può essere chiamato a rispondere per le segnalazioni che ha effettuato, indipendentemente dal fatto che la posizione debitoria del soggetto segnalato sia stata successivamente trasferita ad un altro soggetto.”

Ciò premesso, in base a quanto affermato e versato in atti dall’intermediario risulta che il cliente in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale aveva ottenuto, nel mese di ottobre 2011, un’apertura di credito per € 6.000 (cfr. allegato n. 1 alle ctd); nel dicembre del 2012, a causa dell’andamento irregolare del rapporto le parti sottoscrivevano un piano di rientro parziale del debito che prevedeva il versamento di 24 rate mensili di € 250 (allegato n. 3 alle ctd); tale piano non è stato rispettato a partire dal 2014;l’impresa individuale intestata al ricorrente risulta cessata e cancellata dal registro delle imprese già in data 13/03/2014, come risulta dalla visura CERVED.

A fronte dell’esposizione debitoria maturata, nel 2018 la banca ha costituito in mora il ricorrente e proceduto a segnalare il suo nominativo a sofferenza (cfr. allegati nn. 5 e 7 alle controdeduzioni) in Centrale dei Rischi ed in Crif a partire dal mese di febbraio, 2019 e per i mesi successivi.

Tutto ciò rappresentato, l’intermediario dichiara comunque di aver richiesto la cancellazione delle segnalazioni disposte in Crif.

Anche in assenza di prova che ciò sia effettivamente avvenuto, la dichiarazione dell’intermediario, da considerarsi come vincolante e costitutiva dell’obbligo di richiedere la detta cancellazione, determina sul punto la cessazione della materia del contendere.

Quanto al risarcimento dei danni patrimoniali e non, chiesto dal ricorrente per un importo inizialmente quantificato in € 2.681 e poi ridotto ad € 1.500 in sede di repliche, sulla base del fatto che gli sarebbe stata preclusa la stipula di un contratto di mutuo, va rilevata sia l’assenza di prova dell’effettivo danno (non sembra a tal fine sufficiente la documentazione prodotta e il diniego di aumento del plafond della carta di credito fornito

da altro intermediario, in cui si fa generico riferimento all’esistenza di segnalazioni negative a nome del ricorrente) sia il fatto che il ricorrente non può invocare la compromissione della qualità di buon pagatore che egli comunque non possedeva essendo stato comunque segnalato in Centrale Rischi. La domanda non può essere

(5)

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, tenuto conto di quanto affermato dall’intermediario con effetto vincolante, dichiara la parziale cessazione della materia del contendere e non accoglie nel resto.

IL PRESIDENTE

firma 1

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