Università degli Studi di Salerno
Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche
Corso di Laurea in Economia e Commercio
Prof. Daniela Valentino Prof. Daniela Valentino Parte quarta – Autonomia negoziale
Vincoli nella formazione dei contratti Vincoli nella formazione dei contratti
338-347
Corso di diritto privato
Struttura e
definizione Conseguenza
principale Aspetti peculiari del regime
Patto con il quale le parti
convengono che una di esse (cd.
concedente) rimane vincolata alla propria
dichiarazione e l’altra (cd.
opzionario) ha la facoltà di
accettarla o meno.
La dichiarazione del concedente è considerata quale proposta
irrevocabile per gli effetti previsti dall’art. 1329 c.c.
L’esercizio della facoltà di accettazione da
parte dell’opzionario è sufficiente a costituire il rapporto
contrattuale, anche contro l’eventuale volontà contraria del concedente →
irrevocabilità.
In mancanza di
accordo delle parti, il giudice può fissare un termine per
la dichiarazione di accettazione.
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Proposta irrevocabile
nell’opzione il vincolo consegue ad un accordo tra le parti (patto di opzione), mentre in caso di proposta irrevocabile il vincolo consegue ad un
impegno assunto
unilateralmente dal proponente,
l’opzione può essere onerosa, se è previsto un corrispettivo (cd. premio),
l’opzione può essere oggetto di cessione ad un terzo.
Contratto preliminare
l’esercizio della facoltà di accettazione da parte dell’opzionario è sufficiente a costituire il rapporto contrattuale. In caso di contratto preliminare, invece, è necessario che le parti stipulino il contratto definitivo.
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● Differenze tra patto di opzione e :
Nozione: Contratto con il quale le parti assumono l’obbligo di concludere entro un certo termine un successivo contratto → contratto definitivo.
Funzione: Preparatoria e strumentale rispetto al contratto definitivo.
Natura: Contratto consensuale e ad effetti obbligatori
Contenuto: Il contratto preliminare determina il contenuto essenziale del contratto definitivo.
Identità dell’equilibrio economico del regolamento predeterminato nel preliminare e di quello stabilito dal definitivo o dalla sentenza costitutiva (cd. intangibilità del preliminare).
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Tipologie: • preliminare bilaterale → entrambe le parti si obbligano a concludere il contratto definitivo.
• preliminare unilaterale →
l’obbligo di concludere il contratto definitivo sorge a carico di una sola parte.
Effetti: • preliminare cd. semplice → la produzione di tutti gli effetti è
differita al momento della stipula del contratto definitivo.
• preliminare ad effetti anticipati
→ taluni effetti sono anticipati rispetto alla conclusione del definitivo.
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Forma Il contratto preliminare deve avere, a pena di nullità, la stessa forma stabilita dalla legge per il contratto definitivo (art. 1351 c.c.).
Inadempim ento ed
esecuzione forzata
In caso di inadempimento di una parte, l’altra può ottenere
→ se possibile e non escluso dal titolo, una sentenza costitutiva che produce gli stessi effetti del definitivo
(esecuzione specifica art. 2932 c.c.),
→ il risarcimento del danno.
Trascrizione Anticipazione al momento della trascrizione del preliminare
dell’opponibilità del contratto definitivo o della sentenza costitutiva → effetto prenotativo.
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343
Nozione Trasferimento della proprietà di un bene da un soggetto (fiduciante) ad un altro (fiduciario), con obbligo del fiduciario di trasferire in futuro il bene medesimo al fiduciante o ad un terzo. L’effetto reale è limitato, nei rapporti interni, da un patto obbligatorio (pactum fiduciae).
Tipologi e
• fiducia cum amico → accordo sul trasferimento di un bene ad un soggetto con l’obbligo di amministrarlo nell’interesse dell’alienante e di ritrasferirlo alla scadenza di un termine o a sua richiesta.
• fiducia cum creditore → accordo sul trasferimento di un bene del debitore al creditore con l’obbligo di questi di conservarlo e di ritrasferirlo al momento dell’adempimento dell’obbligazione preesistente.
Tutela del
fiducian te
→ se il fiduciario non ottempera l’obbligo assunto, il fiduciante può ottenere una sentenza costitutiva e il risarcimento del danno,
→ se il fiduciario (violando il pactum fiduciae) trasferisce il bene a terzi, il fiduciante può ottenere solo il risarcimento del danno.
Nozione Rapporti giuridici istituiti da una persona (costituente o settlor) posti sotto il controllo di un altro soggetto (trustee) nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico.
Discipli na:
• i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee,
• i beni sono intestati a nome del trustee o di un’altra persona per conto del trustee,
• il trustee deve amministrare gestire o disporre dei beni secondo i termini del trust e le norme imposte dalla legge.
Effetto Costituzione di una proprietà in capo al trustee separata dal suo patrimonio e vincolata allo scopo del trust anche rispetto
ai terzi. 344
345
Fonte Accordo delle parti →
prelazione convenzionale Legge → prelazione legale
Nozione e
disciplin a
Un soggetto (cd. promittente o concedente) si obbliga, ove decida di concludere un contratto, a preferire un determinato soggetto (cd.
prelazionario) rispetto ad altri, a parità di condizioni.
Il concedente ha l’obbligo:
•di comunicare al prelazionario la decisione di concludere il contratto a certe condizioni ( cd. denuntiatio);
•di non stipulare il contratto con terzi prima o in pendenza della denuntiatio.
La legge obbliga un soggetto (cd. promittente o concedente), ove decida di concludere un contratto, a preferire un determinato soggetto (cd.
prelazionario) rispetto ad altri.
Es.: se un coerede vuole alienare la sua quota di eredità gli altri coeredi hanno diritto di prelazione (art. 732 c.c.).
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Efficacia del patto di
prelazion e
Obbligatoria → il patto vincola solo le parti e non è opponibile ai terzi
Reale → la prelazione legale è opponibile ai terzi.
Tutela del
prelazion ario
In caso di violazione del patto, il prelazionario
può agire
esclusivamente per il risarcimento del
danno da
inadempimento.
Qualora il bene sia acquisito da un terzo, il prelazionario può esercitare il diritto di riscatto del bene medesimo.
Prelazione
convenzionale Prelazione legale
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Clausole dettate da norma
imperativa
Le clausole, i prezzi di beni
imposti dalla legge sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole
difformi apposte dalle parti (art.
1339 c.c.).
Clausole d’uso Le clausole d’uso s’intendono inserite nel contratto se non
risulta che non sono state volute dalle parti (art. 1340 c.c.).